32001D0495

2001/495/CE: Decisione della Commissione, del 2 luglio 2001, recante misure di protezione nei confronti di volatili vivi provenienti o originari della Cina, di Hong Kong e di Macau (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1701]

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 03/07/2001 pag. 0036 - 0036


Decisione della Commissione

del 2 luglio 2001

recante misure di protezione nei confronti di volatili vivi provenienti o originari della Cina, di Hong Kong e di Macau

[notificata con il numero C(2001) 1701]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/495/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'influenza aviaria è una malattia virale infettiva del pollame e dei volatili, che provoca mortalità e perturbazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti avicoli.

(2) L'influenza aviaria è stata riscontrata sui mercati del pollame e di volatili vivi di Hong Kong e di Macau e risulta essere stata isolata in capi di pollame provenienti dalla Cina continentale.

(3) Le importazioni nella Comunità di pollame vivo proveniente dalla Cina, da Hong Kong e da Macau non sono autorizzate, mentre altri volatili possono essere importati conformemente alle condizioni stabilite dall'articolo 7, punto A, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE(3), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione(4).

(4) La decisione 2000/666/CE della Commissione(5), modificata dalla decisione 2001/383/CE(6), stabilisce le condizioni di polizia sanitaria, la certificazione veterinaria e le condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame.

(5) La decisione 2000/666/CE si applica a decorrere dal 1o novembre 2001.

(6) La situazione attuale rischia di mettere in pericolo lo stato sanitario del patrimonio avicolo della Comunità. Occorre pertanto applicare alle suddette importazioni in provenienza dalla Cina, da Hong Kong e da Macau le disposizioni previste dalla decisione 2000/666/CE.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'introduzione nel territorio della Comunità di volatili vivi diversi da quelli contemplati dalla direttiva 90/539/CEE e provenienti o originari della Cina, di Hong Kong e di Macau è autorizzata soltanto alle condizioni fissate negli articoli da 1 a 9 della decisione 2000/666/CE.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 1o novembre 2001.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi al fine di renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(4) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23.

(5) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26.

(6) GU L 137 del 19.5.2001, pag. 28.