32001D0441

2001/441/CE: Decisione della Commissione, del 29 maggio 2001, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina [notificata con il numero C(2001) 1485]

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 12/06/2001 pag. 0015 - 0017


Decisione della Commissione

del 29 maggio 2001

che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina

[notificata con il numero C(2001) 1485]

(2001/441/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità(1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

viste le richieste presentate dalla Francia, dall'Italia e dalla Spagna,

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2000/29/CE, non possono in linea di massima essere introdotte nella Comunità piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie di paesi extra europei, esclusi i paesi mediterranei, l'Australia, la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati continentali degli USA.

(2) La moltiplicazione in Argentina di piantine di Fragaria L. ottenute da piante fornite da alcuni Stati membri nell'intento di prolungare la stagione di produzione, è oggi divenuta una pratica corrente. Le piantine prodotte sono successivamente esportate nella Comunità e vengono piantate per la produzione di frutta.

(3) Con le decisioni 93/411/CEE(2), 95/53/CE(3), 96/403/CE(4), 97/353/CE(5) e 1999/181/CE(6), la Commissione ha autorizzato, a determinate condizioni tecniche, deroghe alle disposizioni della direttiva 2000/29/CE e della precedente direttiva 77/93/CEE del Consiglio(7), per tali piantine nelle campagne dal 1993 al 2000.

(4) Nella campagna 2000 l'Italia ha segnalato alla Commissione di aver individuato la presenza dell'organismo nocivo Xanthomonas fragariae Kennedy & King in piante importate in base alla suddetta deroga. L'organismo è stato individuato al momento dell'importazione delle piantine, che sono state pertanto distrutte nel punto di entrata.

(5) In base alle informazioni supplementari fornite dall'Argentina sul suddetto caso non è stato possibile confermare la fonte della contaminazione. L'Argentina ha tuttavia confermato che verranno rafforzate le misure amministrative e tecniche per tutte le spedizioni future di piantine di fragole destinate all'Unione europea. Si ritiene pertanto che continuino a sussistere le condizioni che hanno motivato le autorizzazioni precedenti.

(6) Occorre pertanto concedere una deroga analoga a quella prevista negli anni scorsi, con requisiti altrettanto rigorosi, per l'importazione di piantine di fragole dall'Argentina, per un periodo limitato dal 1o giugno 2001 al 30 settembre 2002.

(7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE per quanto riguarda i requisiti di cui all'allegato III, parte A, punto 18, gli Stati membri possono consentire l'introduzione nel loro territorio di piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina, alle condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 3.

2. Oltre ai requisiti fissati nella parte A degli allegati I, II e IV della direttiva 2000/29/CE per le piantine di fragole introdotte in applicazione del paragrafo 1 devono essere rispettate le seguenti condizioni:

a) Le piantine devono essere destinate alla produzione di frutta nella Comunità e devono:

i) essere ottenute esclusivamente da piante madri certificate nel quadro di un programma di certificazione approvato di uno Stato membro e importate da uno Stato membro;

ii) essere coltivate su superfici:

- situate in una zona isolata da quelle di produzione delle fragole destinate alla vendita,

- situate ad almeno 1 km dalla più vicina piantagione di fragole per la produzione di frutta o di stoloni che non sia conforme alle condizioni della presente decisione,

- situate ad almeno 200 m da qualsiasi altra piantagione del genere Fragaria non conforme alle condizioni della presente decisione,

- che, prima dell'impianto ma successivamente alla rimozione della coltura precedente, sono state ufficialmente controllate con metodi appropriati o trattate per garantire l'assenza di organismi nocivi del suolo;

iii) essere ufficialmente ispezionate dal servizio fitosanitario dell'Argentina almeno tre volte durante la stagione di crescita e nuovamente prima dell'esportazione per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi elencati nella parte A degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, e di qualsiasi altro organismo nocivo di cui non è nota la presenza nella Comunità e risultare ogni volta indenni da tutti questi organismi;

iv) prima dell'esportazione:

- essere scosse per togliere residui di terra o di altri supporti di coltura,

- essere pulite (prive di residui vegetali) e prive di fiori e di frutti.

b) Le piantine devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario rilasciato in Argentina conformemente agli articoli 7 e 13 della direttiva 2000/29/CE, in base all'esame ivi prescritto.

Il certificato deve recare:

- al punto "Disinfestazione e/o disinfezione", indicazioni dettagliate sull'ultimo o sugli ultimi trattamenti subiti prima dell'esportazione,

- al punto "Dichiarazione supplementare", l'indicazione "La presente partita è conforme ai requisiti prescritti dalla decisione 2001/441/CE", nonché il nome della varietà e il programma di certificazione dello Stato membro nel cui ambito le piante madri sono state certificate.

3. a) Le piantine devono essere introdotte attraverso punti di entrata designati ai fini della presente deroga dallo Stato membro nel quale sono situati; gli Stati membri devono notificare con sufficiente anticipo alla Commissione, nonché comunicarli su richiesta agli altri Stati membri, i punti di entrata e il nome e l'indirizzo dei rispettivi organismi ufficiali responsabili di cui alla direttiva 2000/29/CE. Se l'introduzione nel territorio comunitario avviene in uno Stato membro diverso da quello che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione ne informano gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro che fa ricorso alla deroga e con essi cooperano ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente decisione.

b) Prima dell'introduzione delle piantine nella Comunità, l'importatore viene ufficialmente informato delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e al paragrafo 3, lettere a), b), c) e d); egli deve notificare ogni importazione con sufficiente anticipo agli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro di introduzione, indicando:

- il tipo di materiale,

- il quantitativo,

- la data prevista d'introduzione e il punto d'entrata nella Comunità,

- i nominativi, gli indirizzi e l'ubicazione dei locali presso i quali le piantine verranno immagazzinate, sotto controllo ufficiale, in attesa dei risultati delle ispezioni e delle analisi di cui alla lettera c); per lo meno due settimane prima che le piantine escano dai locali in cui sono immagazzinate l'importatore notifica all'organismo ufficiale responsabile dei locali di cui al punto d) dove saranno piantate le piantine.

L'importatore informa gli organismi ufficiali interessati di eventuali cambiamenti nelle suddette informazioni, non appena ne viene a conoscenza.

Gli Stati membri interessati comunicano immediatamente alla Commissione le suddette informazioni ed eventuali cambiamenti.

c) Le ispezioni, comprese le eventuali analisi, in applicazione dell'articolo 13 della direttiva 2000/29/CE e delle disposizioni della presente decisione, sono eseguite dagli organismi ufficiali responsabili di cui alla stessa direttiva. Tali ispezioni sono effettuate dagli Stati membri che si avvalgono della presente deroga, se del caso con l'assistenza degli stessi organismi dello Stato membro in cui le piantine saranno piantate. Durante la loro esecuzione gli Stati membri effettuano anche ispezioni, nonché eventuali analisi, per la ricerca di tutti gli altri organismi nocivi. Ferma restando la prima possibilità delle ispezioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, secondo trattino, della direttiva citata, la Commissione stabilisce in quale misura la seconda possibilità di cui allo stesso trattino possa essere integrata nel programma d'ispezione conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, terzo comma, della medesima direttiva.

d) Le piantine importate devono essere piantate soltanto in aziende ufficialmente registrate e approvate ai fini della presente deroga e delle quali la persona che intende piantarle abbia notificato il nome del proprietario e l'indirizzo della località ai suddetti organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui sono situate le aziende. Qualora il luogo di piantagione sia situato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro che si avvale della presente deroga, gli organismi ufficiali responsabili di quest'ultimo informano, al momento in cui ricevono la notifica preventiva dall'importatore, gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine verranno piantate indicando il nome e l'indirizzo delle aziende in causa.

e) Gli organismi ufficiali responsabili provvedono affinché le piantine non piantate conformemente a quanto disposto alla lettera d) siano distrutte sotto il loro controllo. Un registro con l'indicazione del numero di piantine distrutte è tenuto a disposizione della Commissione.

f) Nel periodo di crescita successivo all'importazione, una percentuale appropriata di piantine deve essere sottoposta a ispezione visiva degli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro in cui le piantine sono piantate, ad intervalli appropriati, nei locali di cui alla lettera d), per individuare l'eventuale presenza di organismi nocivi o di segni o sintomi causati da un organismo nocivo; in esito all'ispezione visiva si identificheranno, con un'apposita procedura di esame, gli organismi nocivi che hanno causato i segni e sintomi suddetti. Le piantine che nel corso delle ispezioni o degli esami non sono risultate indenni dagli organismi nocivi elencati al paragrafo 2, lettera a), punto iii), sono immediatamente distrutte sotto il controllo degli organismi ufficiali responsabili.

Articolo 2

Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione, per mezzo della notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), di tutti i casi in cui si sono avvalsi della deroga e forniscono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1o novembre di ogni anno, le informazioni sui quantitativi importati in applicazione della presente decisione con una relazione tecnica dettagliata degli esami ufficiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c). Inoltre, tutti gli Stati membri in cui le piantine sono piantate trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, anteriormente al 1o marzo dell'anno successivo a quello dell'importazione, una relazione tecnica dettagliata sull'esame ufficiale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f).

Articolo 3

L'articolo 1 si applica alle piante introdotte nella Comunità dal 1o giugno 2001 al 30 settembre 2002. La presente decisione viene revocata qualora si constati che le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, non sono sufficienti a impedire l'introduzione di organismi nocivi ovvero non sono state osservate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 182 del 24.7.1993, pag. 63.

(3) GU L 53 del 9.3.1995, pag. 35.

(4) GU L 165 del 4.7.1996, pag. 37.

(5) GU L 151 del 10.6.1997, pag. 40.

(6) GU L 59 del 6.3.1999, pag. 32.

(7) GU L 26 del 31.1.1977, pag. 20.