32001D0431

2001/431/CE: Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 154 del 09/06/2001 pag. 0022 - 0040


Decisione del Consiglio

del 28 maggio 2001

relativa ad una partecipazione finanziaria della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca

(2001/431/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La politica comune della pesca, garante della perennità delle risorse alieutiche e quindi dell'occupazione in questo settore economico, può raggiungere i suoi obiettivi solo attraverso il rispetto delle sue norme e dunque un controllo efficace delle stesse.

(2) Gli obiettivi e le norme suddetti sono stabiliti in primo luogo dal regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquacoltura(3), e dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(4).

(3) Gli Stati membri, quando attuano i regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, adempiono un obbligo di interesse comunitario.

(4) Per alcuni Stati membri, la mole del compito di controllo è particolarmente elevata e può talora costituire un onere eccessivamente gravoso.

(5) È quindi opportuno prevedere una partecipazione finanziaria della Comunità a talune spese di controllo, ispezione e sorveglianza sostenute da alcuni Stati membri.

(6) Visto l'impatto globalmente positivo della partecipazione finanziaria comunitaria, a norma della decisione 89/631/CEE del Consiglio(5), per il periodo 1991-1995, e della decisione 95/527/CE del Consiglio(6), per il periodo 1996-2000, è necessario proseguire la partecipazione stessa, senza tuttavia limitarsi ad una semplice riconferma. Alcune spese andrebbero pertanto ridotte per consentire una promozione più attiva di altri settori.

(7) Un periodo di tre anni d'applicazione della presente decisione, dal 2001 al 2003, consente di inserire la partecipazione finanziaria della Comunità in un arco di tempo sufficiente, lasciando impregiudicate le eventuali modifiche della politica comune della pesca decise a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

(8) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito per tutto il periodo per il quale è concesso il contributo finanziario un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio(7).

(9) I mezzi finanziari corrispondenti figureranno negli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea.

(10) La partecipazione finanziaria della Comunità è concessa a condizione che il livello di controllo esercitato dagli Stati membri beneficiari raggiunga un livello soddisfacente, sia in mare sia sulla terraferma.

(11) Gli Stati membri beneficiari devono valutare gli obiettivi e l'impatto delle spese sui propri programmi di controllo, sia annualmente sia globalmente, al termine del periodo triennale (2001-2003).

(12) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(8).

(13) Per garantire la continuità di una partecipazione finanziaria della Comunità a talune spese sostenute dagli Stati membri nell'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca, si deve applicare la presente decisione con effetto dal 1o gennaio 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Alle condizioni di cui alla presente decisione, la Comunità può concedere una partecipazione finanziaria (in seguito denominata: "partecipazione finanziaria") ai programmi di controllo definiti dagli Stati membri per l'attuazione dei regimi di controllo, ispezione e sorveglianza applicabili nell'ambito della politica comune della pesca previsti dal regolamento (CEE) n. 2847/93.

Tali programmi di controllo specificano gli obiettivi, i mezzi di controllo e le spese previste, con particolare riguardo alle azioni di cui all'articolo 2.

Articolo 2

La partecipazione finanziaria può essere concessa per talune spese previste dai programmi di controllo, che siano destinate alle seguenti azioni:

a) creazione di reti informatiche e dei dispositivi necessari agli scambi di informazioni connesse al controllo;

b) sperimentazione e applicazione di nuove tecnologie al fine di migliorare il controllo delle attività alieutiche;

c) formazione degli agenti dei servizi di controllo;

d) istituzione di nuovi sistemi concernenti l'ispezione e gli osservatori nell'ambito delle organizzazioni regionali per la pesca (in seguito denominate: "ORP") di cui la Comunità è parte contraente;

e) acquisto o ammodernamento di attrezzature d'ispezione, di controllo e di sorveglianza.

Per le lettere a), b), d) ed e), la partecipazione finanziaria è limitata, per ciascun progetto, alle spese di importo superiore a 13200 EUR.

Articolo 3

Sono considerate ammissibili le spese di cui all'articolo 2 derivanti da impegni giuridici e finanziari contratti dalle autorità competenti degli Stati membri durante il periodo di applicazione della presente decisione e che non beneficiano di altri aiuti finanziari comunitari. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è considerata una spesa ammissibile.

Esse sono ammissibili in quanto effettivamente destinate all'attuazione dei programmi di controllo.

Articolo 4

1. La partecipazione finanziaria riguarda le spese ammissibili sostenute dagli Stati membri tra il 1o gennaio 2001 e il 31 dicembre 2003.

2. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione delle azioni per le quali è previsto un contributo finanziario per il periodo 2000-2003, è pari a 105 milioni di EUR. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

3. Qualora gli stanziamenti disponibili nel bilancio generale dell'Unione europea non consentano la partecipazione finanziaria a tutte le spese ammissibili previste da uno Stato membro, tale partecipazione è concessa in via prioritaria alle spese destinate alle misure di controllo previste dalla normativa comunitaria.

Articolo 5

1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera a) riguarda le spese ammissibili destinate alla realizzazione dei dispositivi e delle reti informatiche necessari ai fini dello scambio di informazioni connesse al controllo, comprese le applicazioni informatiche, i computer e il software.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 65 % dell'importo delle spese ammissibili.

Articolo 6

1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera b) riguarda le spese ammissibili destinate alla sperimentazione e all'applicazione di nuove tecnologie volte a migliorare il controllo della pesca e delle attività connesse.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 50 % dell'importo delle spese ammissibili.

3. La Commissione può fissare un tasso superiore a quello previsto dal paragrafo 2 per consentire la partecipazione finanziaria alle spese ammissibili eventualmente destinate all'estensione del sistema VMS di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93, a navi diverse da quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di detto regolamento, nonché a tipi di rilevamenti che non riguardano la posizione e la creazione di giornali di bordo elettronici.

Articolo 7

1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera c) riguarda, secondo le modalità di cui all'allegato I, le spese ammissibili destinate alla formazione degli agenti nazionali impegnati in attività di controllo e risultanti dall'organizzazione di seminari e corsi di formazione di una durata minima di un giorno o da scambi di agenti nazionali.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 50 % dell'importo delle spese ammissibili.

Articolo 8

1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera d) riguarda le spese ammissibili destinate all'introduzione di nuovi sistemi concernenti l'ispezione e gli osservatori, adottati nell'ambito delle ORP di cui la Comunità è parte contraente.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 50 % dell'importo delle spese ammissibili.

Articolo 9

1. La partecipazione finanziaria alle spese di cui all'articolo 2, lettera e) riguarda le spese di investimento relative all'acquisto o all'ammodernamento di navi o aeromobili effettivamente adibiti al controllo, all'ispezione e alla sorveglianza delle attività di pesca.

2. Per ogni Stato membro e per ogni anno, la partecipazione finanziaria è al massimo del 35 % dell'importo delle spese ammissibili.

3. La Commissione può fissare un tasso superiore a quello di cui al paragrafo 2, ma pari al massimo al 50 % dell'importo delle spese ammissibili, nei casi seguenti:

a) a favore degli Stati membri che devono controllare una zona economica esclusiva, una zona di pesca esclusiva o una piattaforma continentale di notevoli dimensioni o che devono far fronte ad obblighi sproporzionati nel settore del controllo della pesca in mare;

b) a favore degli Stati membri che ogni anno, nel periodo 2001-2003, assegnano mezzi di controllo alla zona di regolamentazione di un'ORP di cui la Comunità è parte contraente e dove operano navi da pesca battenti la loro bandiera.

Articolo 10

Una partecipazione finanziaria specifica di un tasso non superiore, per ogni Stato membro e per ogni anno, al 50 % delle spese ammissibili, può essere accordata per la creazione di un sistema di valutazione delle spese sostenute per il controllo della politica comune della pesca. Tale partecipazione è destinata alle spese ammissibili connesse con la creazione di un sistema di valutazione, compresa la realizzazione di un sistema di contabilità analitica che consenta alle autorità competenti degli Stati membri di calcolare il costo delle varie azioni di controllo.

Articolo 11

Lo stanziamento annuo riservato alle azioni che beneficiano di un tasso di partecipazione finanziaria superiore al 50 % è limitato al 20 % della dotazione di bilancio.

Articolo 12

1. Gli Stati membri che desiderano beneficiare di una partecipazione finanziaria presentano alla Commissione, entro il 30 giugno 2001, un programma di previsione delle spese annuali per gli anni 2001, 2002 e 2003, per le quali desiderano ottenere una partecipazione finanziaria, corredato di un programma triennale contenente una descrizione dei controlli che prevedono di esercitare nel corso del triennio.

Il programma di controllo deve includere gli obiettivi delle azioni di controllo e di ispezione previste, le misure operative predisposte e i risultati attesi, e coprire tutti i settori che li concernono ai fini del controllo delle attività di pesca.

I programmi pervenuti dopo il 30 giugno 2001 sono presi in considerazione solo in casi eccezionali debitamente giustificati dagli Stati membri interessati.

2. I programmi contengono le informazioni precisate ai punti 1 e 2 dell'allegato II, parte A.

Articolo 13

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e, tenendo conto dei criteri di cui al punto 3, parte A dell'allegato II, la Commissione decide entro il 31 ottobre 2001 per il 2001 ed entro il 30 giugno 2002 per il 2002 e 30 giugno 2003 per il 2003, rispettivamente, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2 in merito a quanto segue:

a) ammissibilità delle spese previste per l'esercizio finanziario in corso;

b) tasso di partecipazione finanziaria;

c) eventuali condizioni da apporre alla partecipazione finanziaria.

Articolo 14

Su domanda motivata di uno Stato membro, la Commissione può concedere anticipi fino ad un importo pari al 50 % della partecipazione finanziaria annua. Tale anticipo è dedotto dall'importo definitivo della partecipazione alle spese ammissibili effettivamente sostenute.

Articolo 15

1. L'impegno giuridico e finanziario delle spese degli Stati membri deve essere effettuato entro l'anno civile successivo a quello in cui ha avuto luogo la notifica della decisione di cui all'articolo 13. Qualora l'impegno giuridico e finanziario non sia stato effettuato entro tale periodo, gli anticipi eventualmente concessi vengono immediatamente restituiti.

2. Gli Stati membri eseguono le spese previste entro un anno a decorrere dall'impegno giuridico e finanziario di cui al paragrafo 1.

Articolo 16

Qualora uno Stato membro decida di non eseguire la totalità o una parte delle spese ammissibili per le quali è stata concessa una partecipazione finanziaria, ne informa senza indugio la Commissione, precisando le incidenze sul proprio programma di controllo.

Articolo 17

1. Gli Stati membri presentano le domande di rimborso delle spese entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.

2. All'atto della presentazione della domanda di rimborso delle spese, gli Stati membri accertano e certificano che le spese sono state eseguite nel rispetto delle condizioni fissate dalla presente decisione, nonché dalle direttive che coordinano le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità di cui al punto 4, parte A dell'allegato II.

3. Qualora dalla domanda risulti che le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono state rispettate, la Commissione procede ad un esame approfondito del caso chiedendo allo Stato membro di presentare osservazioni. Se l'esame conferma l'inosservanza delle suddette condizioni, la Commissione fissa un termine affinché lo Stato membro possa conformarvisi. Se allo scadere di tale termine lo Stato membro non ha dato seguito alle raccomandazioni, la Commissione può ridurre, sospendere o sopprimere la partecipazione finanziaria nel settore di intervento di cui trattasi. Gli importi oggetto di ripetizione dell'indebito vengono riversati alla Commissione, maggiorati degli interessi di mora.

4. Gli Stati membri conservano tutti i documenti giustificativi per un periodo di tre anni dalla data del rimborso delle spese effettuato dalla Commissione.

Articolo 18

Gli Stati membri presentano alla Commissione il programma di spese nonché le domande di rimborso delle stesse e di versamento di anticipi, in euro. I programmi di spese non espressi in euro non sono ricevibili.

Gli Stati membri che non partecipano alla terza fase dell'Unione economica e monetaria precisano il tasso di cambio utilizzato.

Articolo 19

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che essa richiede ai fini dell'esercizio delle competenze d'esecuzione assegnatele dalla presente decisione.

Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni che le consentano di verificare l'impiego dei mezzi di controllo, ispezione e sorveglianza oggetto di partecipazione finanziaria in forza della presente decisione. Essi tengono queste informazioni a disposizione della Commissione per almeno tre anni a decorrere dalla data del rimborso delle spese effettuato dalla Commissione.

Qualora la Commissione ritenga che tali mezzi non sono utilizzati per i fini previsti o conformemente alle condizioni di cui alla presente decisione, essa ne informa lo Stato membro interessato, che procede ad un'inchiesta amministrativa cui possono partecipare funzionari della Commissione. Lo Stato membro informa la Commissione sugli sviluppi e i risultati dell'inchiesta e le trasmette quanto prima copia del rapporto d'inchiesta, nonché i principali elementi sui quali è basato il rapporto. La Commissione può, se del caso, decidere di recuperare ogni importo indebitamente versato, maggiorato degli interessi di mora.

Articolo 20

La Commissione può procedere a tutte le verifiche che ritenga necessarie per garantire il rispetto delle condizioni e l'esecuzione dei compiti che la presente decisione assegna agli Stati membri, i quali prestano la loro collaborazione ai funzionari all'uopo designati dalla Commissione.

Le disposizioni del primo comma non ostano all'applicazione dell'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2847/93.

Articolo 21

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno e secondo lo schema di cui all'allegato III, un rapporto di valutazione intermedia relativo alle spese ammissibili dell'anno precedente che precisi i progressi realizzati rispetto alle previsioni e l'impatto delle spese sui programmi di controllo, compresa l'eventuale necessità di adattare i programmi previsti all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 2004 e secondo lo schema di cui all'allegato III, un rapporto di valutazione globale relativo all'impatto della partecipazione finanziaria sull'insieme del programma di controllo triennale.

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 devono consentire alla Commissione di garantire l'adeguata sorveglianza dell'impiego della partecipazione finanziaria.

Articolo 22

Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2003, un rapporto sull'applicazione della presente decisione.

Articolo 23

Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione relative all'oggetto di cui all'articolo 13 sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 24

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione del settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Articolo 26

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Östros

(1) GU C 62 E del 27.2.2001, pag. 276.

(2) Parere espresso il 5 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1181/98 (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 1).

(4) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5).

(5) GU L 364 del 14.12.1989, pag. 64. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 95/528/CE (GU L 301 del 14.12.1995, pag. 35).

(6) GU L 301 del 14.12.1995, pag. 30.

(7) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO I

MODALITÀ RELATIVE ALLE SPESE DI FORMAZIONE DEGLI AGENTI DI CONTROLLO

1. Le spese di organizzazione di corsi e seminari coprono in particolare l'affitto di una sala, l'acquisto o il noleggio del materiale didattico, il pagamento degli onorari dei formatori che non intervengono in qualità di agenti di un'amministrazione nazionale o comunitaria, nonché le spese di viaggio e di soggiorno degli agenti nazionali che partecipano a corsi e seminari e quelle dei formatori.

2. Le spese relative agli scambi di agenti nazionali possono includere in particolare le spese di viaggio e di soggiorno degli agenti nazionali interessati.

3. Le spese di viaggio corrispondono ad un viaggio di andata e ritorno tra il luogo di domicilio e quello di destinazione effettuato con mezzi di trasporto pubblici.

4. Le spese di soggiorno includono l'alloggio, i pasti e gli spostamenti locali.

5. Le spese di viaggio e di soggiorno sono fissate secondo le modalità di rimborso nazionali.

ALLEGATO II

PARTE A

1. Il programma di spese annue di cui all'articolo 12 enumera le spese previste per gli anni 2001, 2002 e 2003. Esso precisa in particolare:

- lo scadenzario delle spese previste,

- le caratteristiche, la natura, il costo e gli obiettivi di controllo delle nuove tecnologie e delle reti informatiche,

- la natura, la durata, il numero dei partecipanti, il costo e gli obiettivi delle azioni di formazione degli agenti di controllo,

- le caratteristiche tecniche, il costo, le modalità di pagamento previste, gli obiettivi di controllo e l'utilizzazione prevista, compresa la data di entrata in funzione delle attrezzature di ispezione e di controllo.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative ai punti seguenti:

- gli obiettivi perseguiti nell'ambito delle spese che essi intendono effettuare,

- i risultati attesi dalle spese previste,

- nel caso di spese riservate all'acquisto o all'ammodernamento di navi e aeromobili, una stima del tempo durante il quale saranno assegnati all'ispezione e alla sorveglianza della pesca,

- l'uso fatto dallo Stato membro, nel corso degli anni precedenti, della partecipazione finanziaria concessagli a norma della decisione 95/527/CE,

- il miglioramento nell'efficacia dei controlli della pesca effettuati in mare e a terra dallo Stato membro di cui trattasi, nel periodo anteriore alla domanda, e il miglioramento atteso dalla spesa prevista.

Gli Stati membri trasmettono inoltre alla Commissione, debitamente compilati, i formulari i cui modelli figurano nella parte B.

3. Nel prendere una decisione in merito alla partecipazione finanziaria si terrà conto degli aspetti seguenti:

- l'entità e l'efficacia delle risorse umane e materiali effettivamente destinate dallo Stato membro al controllo della pesca,

- il grado di cooperazione dello Stato membro interessato con gli altri Stati membri e con la Commissione nel controllo della pesca,

- il contributo dello Stato membro al controllo della pesca e il rispetto degli obblighi derivanti dai regimi concernenti l'ispezione e gli osservatori, definiti nel quadro delle ORP delle quali la Comunità è parte contraente,

- lo sforzo di controllo mobilitato dallo Stato membro con riguardo alle attività di pesca delle proprie navi in alto mare,

- i vari tipi di attività alieutiche esercitate nella zona di pesca dello Stato membro,

- l'attendibilità dei dati relativi alle catture comunicati alla Commissione dallo Stato membro e il successo di quest'ultimo nel prevenire il superamento dei propri contingenti,

- il grado di esecuzione, da parte dello Stato membro, delle spese imputabili per le quali una partecipazione finanziaria della Comunità è stata concessa in virtù della decisione 95/527/CE o della presente decisione,

- la prevenzione, la ricerca e il perseguimento delle infrazioni alla politica comune della pesca,

- la presenza nella normativa nazionale e l'effettiva applicazione di sanzioni commisurate alla gravità delle infrazioni, atte a scoraggiare efficacemente ulteriori infrazioni della stessa natura,

- il rispetto dell'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di condotta che violano gravemente le norme della politica comune della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 1447/1999.

4. I questionari relativi agli appalti pubblici, debitamente compilati, devono riferirsi agli avvisi di aggiudicazione degli appalti pubblici pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Qualora gli avvisi non siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, il beneficiario deve certificare che gli appalti pubblici sono stati aggiudicati nel rispetto della normativa comunitaria.

La Commissione può richiedere qualsiasi informazione essa reputi necessaria per valutare se la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici sia stata rispettata.

Il rimborso è subordinato alla presentazione di documenti giustificativi in duplice copia, che comprendano almeno i principali elementi dell'accordo tra lo Stato membro e i prestatori di servizio, nonché le prove di pagamento corrispondenti. Per poter essere rimborsate, le singole spese debbono figurare su un estratto ricapitolativo che indichi esplicitamente per ciascuna spesa l'oggetto della medesima, il legame con il programma proposto e l'importo al netto dell'IVA.

PARTE B

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ALLEGATO III

SCHEMA

Obiettivi del programma

Mezzi impiegati

Spese reali

Risultati del programma

Impatto del programma

Rapporto costi/benefici

Effetto della partecipazione finanziaria della Comunità