2001/379/CE: Decisione del Consiglio, del 4 aprile 2001, relativa all'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti
Gazzetta ufficiale n. L 134 del 17/05/2001 pag. 0040 - 0040
Decisione del Consiglio del 4 aprile 2001 relativa all'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti (2001/379/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) Il 24 giugno 1998 la Comunità ha firmato ad Aarhus il protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico a grande distanza relativo ai metalli pesanti (in seguito "il protocollo"). (2) L'obiettivo del protocollo è controllare le emissioni di metalli pesanti causate dalle attività antropogene che possono spostarsi nell'atmosfera a grande distanza attraverso le frontiere e che possono avere effetti nocivi significativi sulla salute umana o sull'ambiente. (3) Il protocollo prevede la riduzione delle emissioni totali annue nell'atmosfera di cadmio, piombo e mercurio e l'applicazione di misure di controllo dei prodotti. (4) I provvedimenti previsti dal protocollo contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale. (5) La Comunità e gli Stati membri cooperano, nell'ambito delle rispettive competenze, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. (6) È opportuno che la Comunità approvi il protocollo, DECIDE: Articolo 1 Il protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo ai metalli pesanti, firmato il 24 giugno 1998, è approvato a nome della Comunità. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare gli strumenti di approvazione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, a norma dell'articolo 16 del protocollo. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Lussemburgo, addì 4 aprile 2001. Per il Consiglio Il Presidente B. Rosengren (1) GU C 311 E del 31.10.2000, pag. 136. (2) Parere reso il 24 ottobre 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).