32001D0075

2001/75/CE: Decisione della Commissione, del 18 gennaio 2001, concernente la verifica della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini contro l'afta epizootica e la febbre catarrale [notificata con il numero C(2001) 118]

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 27/01/2001 pag. 0038 - 0039


Decisione della Commissione

del 18 gennaio 2001

concernente la verifica della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini contro l'afta epizootica e la febbre catarrale

[notificata con il numero C(2001) 118]

(2001/75/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1258/1999(2), in particolare gli articoli 6 e 14,

vista la decisione 91/666/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che istituisce riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica(3), modificata da ultimo dalla decisione 1999/762/CE(4), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alla decisione 91/666/CEE, l'acquisto di antigeni rientra nell'azione della Comunità volta a costituire riserve comunitarie di vaccini contro l'afta epizootica.

(2) Con la decisione 93/590/CE della Commissione, del 5 novembre 1993, relativa all'acquisto da parte della Comunità di antigeni del virus dell'afta epizootica nel quadro dell'azione comunitaria volta a costituire riserve di vaccini antiaftosi(5), modificata da ultimo dalla decisione 95/471/CE(6), sono state adottate disposizioni per l'acquisto di antigeni del virus dell'afta epizootica A5, A22 e O1.

(3) È necessario procedere ad una verifica della sicurezza e dell'efficacia degli antigeni del virus dell'afta epizootica conservati nelle scorte di emergenza dal 1993, per garantire che le scorte di antigeni conservati per casi di emergenza siano di elevata qualità.

(4) Con la decisione 98/64/CE della Commissione, del 9 dicembre 1997, concernente la partecipazione finanziaria della Comunità al miglioramento del programma di controllo dell'afta epizootica in Turchia(7), è stato deciso, nel quadro di un programma di lavoro, che la Commissione europea avrebbe adottato disposizioni per la verifica dei vaccini antiaftosi fabbricati in Turchia.

(5) Con la decisione 2000/292/CE della Commissione, del 6 aprile 2000, relativa all'acquisto, da parte della Comunità, di vaccini contro la febbre catarrale per la costituzione di scorte d'emergenza(8), sono state adottate disposizioni per l'acquisto di vaccini contro la febbre catarrale per casi di emergenza.

(6) Nessun vaccino contro la febbre catarrale è prodotto da industrie farmaceutiche situate in Stati membri dell'Unione europea.

(7) I vaccini contro la febbre catarrale acquistati all'estero per casi di emergenza devono essere testati per ottenere informazioni significative sulla loro utilizzazione in condizioni epidemiologiche diverse.

(8) La verifica della sicurezza e dell'efficacia dei vaccini contro l'afta epizootica e la febbre catarrale può essere effettuata soltanto presso laboratori dove vigono livelli approvati di biosicurezza.

(9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Comunità adotta disposizioni affinché siano effettuate adeguate verifiche della sicurezza e dell'efficacia di:

- antigeni del virus dell'afta epizootica acquistati nel 1993 e da allora conservati come parte delle scorte comunitarie di emergenza,

- vaccini contro l'afta epizootica fabbricati in Turchia e utilizzati nel quadro di un programma di vaccinazione profilattica che comprende la vaccinazione degli animali suscettibili detenuti nella regione della Tracia turca,

- vaccini contro la febbre catarrale fabbricati al di fuori della Comunità europea e acquistati per costituire scorte di emergenza.

2. Il costo massimo delle misure previste al paragrafo 1 non può superare 430000 EUR.

Articolo 2

Le misure di cui all'articolo 1, sono attuate dalla Commissione in collaborazione con il fornitore designato tramite bando di gara.

Articolo 3

1. Per realizzare gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2 la Commissione stipula al più presto dei contratti.

2. Il direttore generale della direzione generale per la salute e la tutela dei consumatori è autorizzato a firmare i contratti a nome della Commissione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(3) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 21.

(4) GU L 301 del 24.11.1999, pag. 6.

(5) GU L 280 del 13.11.1993, pag. 33.

(6) GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 29.

(7) GU L 16 del 21.1.1998, pag. 45.

(8) GU L 95 del 15.4.2000, pag. 39.