32000Y0729(01)

Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. C 217 del 29/07/2000 pag. 0032 - 0034


Comunicazione della Commissione

concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio

(2000/C 217/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. La presente comunicazione illustra una procedura semplificata con la quale la Commissione intende esaminare determinate concentrazioni che non suscitano gravi perplessità sotto il profilo della concorrenza. La comunicazione si fonda sull'esperienza acquisita fino ad oggi dalla Commissione nell'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese(1) (il "regolamento sulle concentrazioni"), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97(2) esperienza dalla quale risulta che talune categorie di concentrazioni notificate vengono normalmente autorizzate in quanto non danno adito a seri dubbi, salvo circostanze particolari.

2. Mediante la procedura delineata nelle sezioni che seguono, la Commissione mira a rendere il controllo comunitario delle concentrazioni più mirato ed efficace.

I. SINTESI DELLA PROCEDURA SEMPLIFICATA

3. La presente comunicazione definisce le condizioni alle quali sarà applicata la procedura semplificata nonché la procedura medesima. Si incoraggiano le parti notificanti a contattare la Commissione, in tali casi, prima ancora di procedere alla notifica. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni necessarie, e purché non sussistano circostanze particolari, la Commissione adotterà una decisione in forma abbreviata di dichiarazione della compatibilità, entro un mese dalla data della notificazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni. Naturalmente la Commissione avrà sempre la facoltà, qualora lo ritenga opportuno in un determinato caso, di avviare un'indagine e/o di adottare una normale decisione entro i termini di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni.

II. CATEGORIE DI CONCENTRAZIONI ALLE QUALI POTRÀ ESSERE APPLICATA LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Concentrazioni ammissibili

4. La procedura semplificata sarà applicata alle seguenti categorie di concentrazioni:

a) due o più imprese acquisiscono congiuntamente il controllo di un'impresa comune che non svolge né è prevedibilmente destinata a svolgere alcuna attività, o solo attività di minima entità, nel territorio dello Spazio economico europeo (SEE). Tale fattispecie si configura quando:

i) il fatturato(3) dell'impresa comune e/o il fatturato delle attività ad essa conferite(4) nel territorio SEE è inferiore a 100 milioni di EUR; e/o

ii) il valore totale degli elementi dell'attivo(5) trasferiti all'impresa comune nel territorio SEE è inferiore a 100 milioni di EUR(6);

b) due o più imprese procedono ad una fusione, o una più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa, e nessuna delle parti della concentrazione opera nel medesimo mercato del prodotto e geografico, o in un mercato del prodotto situato a monte o a valle di un mercato del prodotto nel quale opera un'altra delle parti della concentrazione(7);

c) due o più imprese procedono ad una fusione, o una o più imprese acquisiscono il controllo esclusivo o congiunto di un'altra impresa:

i) e due o più dei partecipanti alla concentrazione operano nel medesimo mercato del prodotto e geografico (rapporti orizzontali); o

ii) uno o più dei partecipanti alla concentrazione operano su un mercato del prodotto situato a monte o a valle del mercato del prodotto in cui è impegnato un qualsiasi altro partecipante alla concentrazione (rapporti verticali)(8),

ma la loro quota di mercato congiunta non è pari o superiore al 15 % nel caso di rapporti orizzontali ovvero pari o superiore al 25 % nel caso di rapporti verticali(9).

5. L'esperienza acquisita fino ad oggi dalla Commissione nell'applicare il regolamento sulle concentrazioni ha dimostrato che le concentrazioni che rientrano nelle categorie di cui sopra, salvo circostanze eccezionali, non danno luogo ad una combinazione di posizioni di mercato che possa dare luogo a problemi sotto il profilo della concorrenza.

Riserve ed esclusioni

6. Nel valutare se una concentrazione rientri in una delle categorie specificate la Commissione provvederà ad accertarsi che tutti gli elementi pertinenti siano stabiliti con sufficiente chiarezza. Dato che la definizione del mercato può assumere un'importanza fondamentale ai fini di questa valutazione, le parti sono invitate a fornire informazioni su possibili definizioni alternative del mercato già nei contatti prima della notifica (cfr. punto 10). Spetta alle parti notificanti descrivere tutti i mercati rilevanti, del prodotto e geografici, alternativi sui quali la concentrazione potrebbe avere degli effetti e fornire dati ed informazioni relativi alla delimitazione di detti mercati(10). La Commissione si riserva di prendere la decisione definitiva in materia di delimitazione del mercato, fondandosi su un'analisi delle circostanze del caso. Nei casi in cui vi siano difficoltà per la definizione dei mercati rilevanti o la determinazione delle quote di mercato delle parti, la Commissione non applicherà la procedura semplificata.

7. Se si può di norma presumere che le concentrazioni che rientrano nelle categorie specificate non susciteranno seri dubbi per quanto riguarda la loro compatibilità con il mercato comune, possono tuttavia presentarsi situazioni che richiedano eccezionalmente un esame più approfondito e/o una decisione in forma completa. In tali casi la Commissione può astenersi dall'applicare la procedura semplificata.

8. Si possono dare alcuni esempi, a titolo indicativo, dei tipi di casi che possono essere esclusi dalla procedura semplificata. Vi sono concentrazioni che possono accrescere il potere di mercato delle parti, per esempio attraverso la combinazione di risorse tecnologiche, finanziarie o di altro tipo, anche se le parti della concentrazione non operano sul medesimo mercato. Le concentrazioni che danno luogo alla creazione di un conglomerato possono anch'esse essere inadatte ad essere trattate secondo la procedura semplificata, specie quando una o più delle parti della concentrazione detiene individualmente una quota di mercato del 25 % o superiore in un qualsiasi mercato del prodotto nel quale non sussistono rapporti orizzontali o verticali fra le parti. In altri casi può risultare impossibile determinare con precisione le quote di mercato delle parti. Ciò si verifica spesso quando le parti operano su mercati nuovi o poco sviluppati. Può essere opportuno escludere dalla procedura semplificata anche le concentrazioni in mercati con elevati ostacoli all'ingresso, un elevato grado di concentrazione o altri problemi noti sotto il profilo della concorrenza. Infine la Commissione può decidere di non applicare la procedura semplificata quando si pone un problema di coordinamento del comportamento concorrenziale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

9. Se uno Stato membro esprime obiezioni sufficientemente motivate nei confronti della concentrazione progettata entro 3 settimane a decorrere dal ricevimento delle copia della notificazione, o se un terzo esprime obiezioni sufficientemente motivate entro il termine impartito per la presentazione di osservazioni, la Commissione adotta una decisione in forma completa. Si applicano i termini di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento sulle concentrazioni. La procedura semplificata non viene applicata se uno Stato membro chiede che una concentrazione gli sia rinviata ai sensi dell'articolo 9 del regolamento sulle concentrazioni.

III. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

Contatti prima della notifica

10. L'esperienza ha dimostrato che le imprese trovano assai utili i contatti prima della notifica con la Commissione(11). In particolare, tali contatti consentono alla Commissione stessa e alle parti di determinare esattamente quali e quante informazioni devono essere contenute nella notifica. Si consiglia perciò alle parti notificanti di prendere contatto con la Commissione prima della notifica, specie qualora intendano chiedere alla Commissione di essere dispensate dal presentare una notifica in forma completa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 447/98 della Commissione(12), in quanto l'operazione da notificare non suscita problemi sotto il profilo della concorrenza.

Pubblicazione dell'avvenuta notifica

11. Le informazioni che saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, i seguito alla notifica(13), comprendono: il nome delle parti della concentrazione, la natura della concentrazione ed i settori economici interessati come pure l'avvertenza che, sulla base delle informazioni fornite dalle parti notificanti, l'operazione potrebbe beneficiare di una procedura semplificata che comporta un'autorizzazione tacita. I terzi interessati avranno quindi la possibilità di presentare le loro osservazioni, in particolare facendo presenti circostanze che giustificherebbero l'apertura di un'indagine.

Decisione in forma abbreviata

12. Se la Commissione ritiene che la concentrazione soddisfi i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata adotterà di norma una decisione in forma abbreviata. La concentrazione sarà quindi dichiarata compatibile con il mercato comune, entro un mese dalla data della notifica, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 6, del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia, entro il suddetto termine di un mese, la Commissione, qualora lo ritenga opportuno, potrà applicare la normale procedura di esame delle concentrazioni, e quindi di aprire un'indagine e/o adottare una normale decisione.

Pubblicazione della decisione in forma abbreviata

13. Come nel caso delle decisioni normali, la Commissione provvederà a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un avviso per rendere noto che la decisione è stata adottata. La versione pubblica della decisione sarà resa disponibile su Internet per un periodo limitato. La decisione in forma abbreviata conterrà gli stessi dati pubblicati nella Gazzetta ufficiale al momento della notifica (il nome delle parti della concentrazione, la natura della concentrazione ed i settori economici interessati) e l'indicazione che la concentrazione è dichiarata compatiblile con il mercato comune perché rientra in una o più delle categorie previste dalla presente comunicazione, specificando espressamente di quali categorie si tratta nel caso concreto.

IV. RESTRIZIONI DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE E AD ESSA NECESSARIE

14. Salvo decisione contraria della Commissione, la procedura semplificata per l'autorizzazione delle concentrazioni si applicherà anche alle restrizioni direttamente connesse e necessarie alla realizzazione della concentrazione. La dichiarazione di compatibilità della concentrazione con decisione in forma abbreviata coprirà, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni, anche le restrizioni alla realizzazione della concentrazione. A questo proposito va osservato che i criteri della connessione diretta e della necessità hanno natura obiettiva(14) e che le restrizioni non sono accessorie semplicemente perché le parti le considerano tali.

(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

(2) GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

(3) Il fatturato dell'impresa comune va determinato sulla base dei più recenti conti certificati delle imprese fondatrici oppure della stessa impresa comune, secondo la disponibilità di conti separati per le risorse riunite nell'impresa comune.

(4) Si è utilizzata la congiunzione "e/o" per abbracciare i diversi in cui è possibile una notifica in forma abbreviata:

- in caso di acquisizione congiunta di un'impresa, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato dell'impresa oggetto dell'acquisizione (l'impresa comune);

- in caso di costituzione di un'impresa comune alla quale le imprese fondatrici conferiscono le loro attività, il fatturato da prendere in considerazione è il fatturato delle attività conferite;

- in caso di ingresso di una nuova parte avente un potere di controllo in un'impresa comune già esistente, devono essere presi in considerazione il fatturato dell'impresa comune e il fatturato delle (eventuali) attività conferite dalla nuova impresa madre.

(5) Il valore totale dell'attivo dell'impresa comune va determinato sulla base dell'ultimo bilancio regolarmente preparato ed approvato di ciascuna impresa fondatrice. Per attivo si intende: 1) l'insieme delle attività materiali ed immateriali destinate ad essere trasferite all'impresa comune (le attività materiali comprendono, per esempio, gli stabilimenti produttivi, i punti di vendita all'ingrosso o al dettaglio, l'inventario delle merci; tra le attività immateriali si possono citare i diritti di proprietà intellettuale, l'avviamento ecc.) e 2) qualsiasi credito o qualsiasi obbligazione dell'impresa comune stessa che una delle imprese fondatrici abbia accettato di erogare o di garantire.

(6) Se le attività conferite generano un fatturato, né il valore delle attività, né il valore del fatturato possono superare i 100 milioni di EUR.

(7) Cfr. comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto comunitario della concorrenza (GU C 372 del 9.12.1997, pag. 5).

(8) Cfr. nota 7.

(9) Ciò significa che rientrano in questa categoria solo le concentrazioni che non danno luogo a mercati interessati ai sensi del capitolo 6, sezione III, del formulario CO. Le soglie per i rapporti orizzontali e verticali si applicano alle quote di mercato sia a livello nazionale che a livello del SEE e a qualsiasi definizione alternativa del mercato del prodotto che potrebbe essere presa in considerazione in un determinato caso. È importante che le definizioni del mercato presentate nella notifica siano sufficientemente precise per giustificare la conclusione che dette soglie non sono raggiunte e che siano citate tutte le possibili definizioni alternative del mercato (comprese quelle che delimitano mercati geografici più ristretti di un mercato nazionale).

(10) Come per tutte le operazioni notificatele, la Commissione ha facoltà di revocare la decisione in forma abbreviata quando essa sia fondata su indicazioni inesatte di cui sia responsabile una delle imprese interessate (articolo 6, paragrafo 3, lettera a), del regolamento sulle concentrazioni).

(11) Cfr. gli orientamenti di buona pratica del Comitato ECLF, riprodotte nel sito Internet della Commissione all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/others/best_practice_gl.html

(12) GU L 61 del 2.3.1998, pag. 1.

(13) Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni.

(14) Cfr. comunicazione della Commissione relativa alle restrizioni accessorie alle operazioni di concentrazione (GU C 203 del 14.8.1990, pag. 5). La comunicazione definisce le categorie di restrizioni che, sulla base dell'esperienza finora acquisita dalla Commissione nell'applicare il regolamento sulle concentrazioni, possono essere considerate direttamente connesse e necessarie alla realizzazione di una concentrazione.