32000R2899

Regolamento (CE) n. 2899/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2001

Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0034 - 0035


Regolamento (CE) n. 2899/2000 della Commissione

del 21 dicembre 2000

che fissa, ai fini del calcolo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente, il valore forfettario dei prodotti della pesca ritirati dal mercato nella campagna di pesca 2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la concessione di una compensazione finanziaria alle organizzazioni di produttori che effettuano, a talune condizioni, interventi per i prodotti di cui all'allegato I, parti A e B, del regolamento suddetto. Il valore della compensazione finanziaria deve essere diminuito del valore, fissato forfettariamente, dei prodotti destinati a fini diversi dal consumo umano.

(2) Il regolamento (CEE) n. 1501/83 della Commissione, del 9 giugno 1983, relativo allo smercio di taluni prodotti della pesca che sono stati oggetto di misure di regolarizzazione del mercato(2), ha fissato le destinazioni dei prodotti ritirati. Occorre fissare forfettariamente il valore di questi per ciascuna delle destinazioni, prendendo in considerazione le entrate medie ottenute mediante tale collocamento nei vari Stati membri.

(3) Sulla base dei dati relativi a tale valore, è opportuno fissare il valore forfettario per la campagna di pesca 2001 come indicato nell'allegato.

(4) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2509/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione della compensazione finaziaria per taluni prodotti della pesca(3), sono previste modalità particolari affinché, qualora un'organizzazione di produttori o uno dei suoi soci metta i vendita i propri prodotti in uno Stato membro diverso da quello in cui l'organizzazione è stata riconosciuta, l'organismo incaricato della concessione della compensazione finanziaria venga avvertito delle suddette vendite. L'organismo succitato è quello dello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconosciuta. È pertanto opportuno che il valore forfettario detraibile sia quello applicato in tale Stato membro.

(5) Le disposizioni sopra citate si applicano ugualmente all'anticipo sulla compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2509/2000.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il valore forfettario per il calcolo della compensazione finanziaria per i prodotti ritirati dalle organizzazioni di produttori ed utilizzati a fini diversi dall'alimentazione umana e dell'anticipo corrispondente è fissato per la campagna di pesca 2001 come indicato in allegato per ciascuna delle destinazioni indicate.

Articolo 2

Il valore forfettario detraibile dall'importo della compensazione finanziaria e dell'anticipo corrispondente è quello applicato nello Stato membro in cui l'organizzazione di produttori è stata riconsciuta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 152 del 10.6.1983, pag. 22.

(3) GU L 289 del 16.11.2000, pag. 11.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>