30.12.2000   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 336/9


REGOLAMENTO (CE) N. 2888/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2000

relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio federale svizzero ha deciso, il 1o novembre 2000, di ammettere sul suo territorio, a partire dal 1o gennaio 2001, la circolazione di automezzi pesanti di peso fino a 34 tonnellate e di aprire con la stessa decorrenza i contingenti per veicoli il cui peso totale effettivo a pieno carico è superiore a 34 tonnellate, ma non supera le 40 tonnellate e per i veicoli che circolano vuoti o caricati con prodotti leggeri. Tale decisione va di pari passo con l'introduzione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) sulla rete svizzera.

(2)

Tale decisione costituisce una misura autonoma da parte della Confederazione svizzera e di conseguenza essa non può essere considerata come un'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia firmato il 21 giugno 1999. La conclusione di tale accordo richiede l'entrata in vigore simultanea dai sette accordi firmati alla stessa data con la Confederazione svizzera.

(3)

È necessario stabilire in modo duraturo le norme che disciplinano la ripartizione e la gestione delle autorizzazioni a disposizione della Comunità a decorrere dal 1o gennaio 2001.

(4)

Per ragioni pratiche e gestionali è opportuno che le autorizzazioni siano assegnate agli Stati membri dalla Commissione.

(5)

A tal fine dovrebbe essere istituito un metodo di calcolo. Successivamente spetta agli Stati membri distribuire alle imprese di trasporto il contingente loro assegnato secondo criteri oggettivi.

(6)

Ai fini di un loro uso ottimale, le autorizzazioni non attribuite dovrebbero essere restituite alla Commissione e da questa riassegnate.

(7)

Il criterio della ripartizione delle autorizzazioni dovrebbe tenere pienamente in considerazione gli attuali flussi di trasporto merci e il reale fabbisogno di trasporti nella regione alpina.

(8)

Può risultare necessario modificare la ripartizione delle autorizzazioni sulla base dei flussi reali, tenendo conto dei pertinenti elementi del metodo descritto all'Allegato III. La Commissione deve essere assistita da un comitato quando effettua tali modificazioni.

(9)

Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca le norme per la ripartizione delle autorizzazioni messe a disposizione della Comunità dalla Svizzera, che ha ammesso sul suo territorio, a partire dal 1o gennaio 2001, la circolazione di automezzi pesanti di peso fino a 34 tonnellate, ha aperto con la stessa decorrenza i contingenti per veicoli il cui peso totale effettivo a pieno carico è superiore a 34 tonnellate, ma non supera le 40 tonnellate, e per i veicoli che circolano vuoti o caricati con prodotti leggeri, e ha introdotto la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni sulla rete svizzera.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

autorizzazione per «veicoli a pieno carico», l'autorizzazione che permette ai veicoli commerciali di peso totale effettivo a pieno carico superiore a 34 ma inferiore a 40 tonnellate di circolare in territorio svizzero;

2)

autorizzazione per «veicoli a vuoto», un'autorizzazione che permette ai veicoli commerciali vuoti o caricati con prodotti leggeri, di circolare in territorio svizzero.

Articolo 3

1.   La Commissione assegna le autorizzazioni conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.   Le autorizzazioni per «veicoli a pieno carico» sono assegnate in base all'allegato I.

3.   Le autorizzazioni per «veicoli a vuoto» sono assegnate in base all'allegato II.

4.   Le autorizzazioni relative a ciascun anno sono assegnate entro il 15 agosto dell'anno precedente.

Articolo 4

Gli Stati membri attribuiscono le autorizzazioni alle imprese stabilite nel loro territorio, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Articolo 5

Entro il 15 settembre di ogni anno gli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni relative a quell'anno non attribuite alle imprese.

La Commissione le riassegna ad uno o più Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 7 in modo da ottimizzarne l'uso.

Articolo 6

La proposta di adattamento della Commissione si baserà sui flussi di traffico effettivo durante il 2001, cercando di prendere ugualmente in considerazione i criteri derivanti dalle operazioni di trasporto bilaterale e di transito. Se dal nuovo calcolo risulta che il numero delle autorizzazioni da attribuire ad uno Stato membro si discosta in modo significativo rispetto al numero previsto negli allegati I e II, le necessarie modificazioni degli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VOYNET


(1)  GU C 114 del 27.4.1999, pag. 4 e GU C 248 E del 29.8.2000, pag. 108.

(2)  GU C 329 del 17.11.1999, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1999 (GU C 296 del 18.10.2000, pag. 108), posizione comune del Consiglio dell'8 dicembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO I

Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per veicoli «a pieno carico»

Il contingente di autorizzazioni per «veicoli a pieno carico» è ripartito dalla Commissione fra gli Stati membri come segue:

Stato membro

in %

Belgio

6,9

Danimarca

1,4

Germania

25

Grecia

0,9

Spagna

2

Francia

15

Irlanda

0,85

Italia

24

Lussemburgo

1,45

Paesi Bassi

8,9

Austria

8

Portogallo

0,7

Finlandia

0,8

Svezia

0,75

Regno Unito

3,35

Totale

100 %

Il totale delle autorizzazioni da assegnare è di 300 000 per gli anni 2001 e 2002 e di 400 000 per gli anni 2003 e 2004.


ALLEGATO II

Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per «veicoli a vuoto»

Il contingente di autorizzazioni per «veicoli a vuoto» è ripartito dalla Commissione tra gli Stati membri come segue:

Autorizzazioni per «veicoli a vuoto» disponibili ogni anno

Stato membro

2001-2004

Belgio

14 067

Danimarca

1 310

Germania

50 612

Grecia

5 285

Spagna

1 500

Francia

16 126

Irlanda

220

Italia

93 012

Lussemburgo

3 130

Paesi Bassi

21 517

Austria

2 183

Portogallo

192

Finlandia

867

Svezia

381

Regno Unito

9 598

Totale

220 000


ALLEGATO III

Metodo di calcolo per la ripartizione delle autorizzazioni

Le ripartizioni di cui agli allegati I e II si effettuano secondo il metodo seguente:

 

Autorizzazioni per «veicoli a pieno carico»

Inizialmente a ciascuno Stato membro è assegnato un contingente di base di 1 500 autorizzazioni.

In seguito le autorizzazioni rimanenti sono ripartite equamente sulla base di criteri relativi al traffico di transito ed al traffico bilaterale.

Tale risultato è leggermente adattato per tener conto della situazione geografica specifica di taluni Stati membri.

Traffico bilaterale

Le autorizzazioni sono ripartite in funzione della quota di ciascuno Stato membro nel traffico bilaterale da e per la Svizzera.

Traffico di transito

Il numero di autorizzazioni attribuite ad ogni Stato membro è proporzionale al numero di chilometri supplementari percorsi dagli automezzi pesanti immatricolati in ciascuno Stato membro lungo la direttrice transalpina nord-sud dovute ai limiti di peso attualmente vigenti in Svizzera.

Il chilometraggio di deviazione è pari alla differenza tra il percorso effettivo dei viaggi transalpini e il percorso più breve attraverso la Svizzera. Al percorso attraverso la Svizzera sono aggiunti 60 chilometri per tener conto dei tempi di attesa in frontiera e delle condizioni del traffico.

Se ad uno Stato membro spettano, secondo il metodo sopra descritto, meno di 200 autorizzazioni, è stabilita allo stesso una quota di 200 autorizzazioni.

 

Autorizzazioni per «veicoli a vuoto»

Le autorizzazioni per «veicoli a vuoto» sono distribuite sulla base della quota dei veicoli immatricolati in ciascuno Stato membro sul totale del traffico di transito attraverso la Svizzera con veicoli di peso a pieno carico compreso fra 7,5 e 28 tonnellate.