32000R2860

Regolamento (CE) n. 2860/2000 della Commissione, del 27 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al fine di includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, precisare le disposizioni concernenti le superfici ritirate dalla produzione e modificare le superfici di base per la Grecia e il Portogallo

Gazzetta ufficiale n. L 332 del 28/12/2000 pag. 0063 - 0075


Regolamento (CE) n. 2860/2000 della Commissione

del 27 dicembre 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al fine di includervi il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, precisare le disposizioni concernenti le superfici ritirate dalla produzione e modificare le superfici di base per la Grecia e il Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000(2), in particolare gli articoli 9 e 12,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1672/2000 del Consiglio ha incluso il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre nel regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi istituito dal regolamento (CE) n. 1251/1999. Il regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 1454/2000(4), stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1251/1999 per quanto riguarda le condizioni di concessione dei pagamenti compensativi a favore di taluni seminativi. È pertanto opportuno adattare il regolamento (CE) n. 2316/1999 tenendo conto dell'inclusione del lino e della canapa.

(2) L'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede, da un lato, l'utilizzazione di varietà aventi tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2 % e, dall'altro, l'allestimento da parte degli Stati membri di un sistema di controllo del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa. Per consentire l'esecuzione di tale controllo occorre introdurre disposizioni specifiche, in particolare il mantenimento della coltura della canapa fino ad una determinata data.

(3) Il precitato articolo 5 bis subordina il pagamento per superficie per lino e canapa da fibra alla stipulazione di un contratto o all'assunzione dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio(5). È opportuno disporre che una copia del contratto o dell'impegno sia trasmessa alle competenti autorità dello Stato membro incaricate della gestione delle domande di pagamento.

(4) Occorre garantire che le varietà di lino e di canapa coltivate per la produzione di fibre figurino effettivamente nel catalogo comune come varietà da fibra e, per il lino, segnatamente come "lino tessile". D'altro canto, per quanto riguarda la canapa, il tenore di tetraidrocannabinolo nelle varietà autorizzate non può superare 0,2 %. È quindi necessario compilare un elenco di varietà ammissibili. Per quanto riguarda la canapa, per facilitare il passaggio dal regime in vigore a quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1251/1999, occorre altresì prevedere un elenco delle varietà di canapa ammesse temporaneamente per la campagna 2001/2002 che dovranno essere oggetto di analisi complementari nel corso della campagna suddetta. Ai fini di una maggiore tutela per quanto riguarda la canapa, è inoltre opportuno disporre che le sementi utilizzate siano obbligatoriamente sementi certificate.

(5) Ai fini del controllo delle sementi utilizzate, occorre prevedere che le etichette poste sugli imballaggi o, per il lino, qualsiasi altro documento equivalente, vengano trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro.

(6) Per potenziare i controlli amministrativi sulla canapa, si dovrebbe esigere che nella domanda di aiuto "superfici" di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2801/1999(7), siano fornite alcune informazioni supplementari.

(7) Conformemente al disposto dell'articolo 9, primo comma, ottavo trattino, del regolamento (CE) n. 1251/1999, è necessario stabilire il metodo comunitario per la determinazione quantitativa del tetraidrocannabinolo nella canapa destinata alla produzione di fibre e prevedere che i risultati delle analisi effettuate con questo metodo siano comunicati alla Commissione.

(8) L'articolo 5 bis, paragrafo 2, del succitato regolamento prescrive che gli Stati membri controllino il 30 % delle superfici coltivate a canapa da fibra per le quali vengono presentate domande di pagamento e il 20 % qualora si applichi il sistema di autorizzazione preliminare della coltivazione della canapa. Risulta necessario precisare le modalità di tali controlli.

(9) L'allegato X del regolamento (CE) n. 2316/1999 designa, in certi casi, il 15 giugno come termine ultimo per la semina. Poiché la canapa viene talvolta seminata fino al 15 giugno, occorre completare detto allegato, inserendovi la canapa destinata alla produzione di fibre.

(10) A norma del regolamento (CE) n. 2316/1999, la larghezza minima delle parcelle ritirate dalla produzione può essere ridotta per ragioni ambientali. È altresì opportuno prevedere la possibilità di adattare conseguentemente la superficie minima di tali parcelle.

(11) Nel quadro del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo(8), modificato dal regolamento (CE) n. 1461/95(9), sono state presentate domande di riconversione per un totale di 7052 ettari. È opportuno adattare conseguentemente la superficie di base di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 2316/1999.

(12) Su richiesta della Grecia, occorre fissare nuove superfici di base secondo il piano di regionalizzazione di questo Stato membro, senza peraltro modificare la superficie di base totale.

(13) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2316/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:

"c) superfici sulle quali le colture sono mantenute almeno fino all'inizio del periodo di fioritura in condizioni normali di crescita, conformemente alle norme locali. Nel caso dei semi oleosi, delle colture proteiche, dei semi di lino, del lino destinato alla produzione di fibre e del frumento duro, le colture devono essere mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, almeno fino al 30 giugno precedente la campagna di commercializzazione in questione, a meno che non venga effettuato un raccolto nella fase di piena maturazione agricola prima di tale data. Nel caso delle colture proteiche, il raccolto può essere effettuato solo dopo la fase di maturazione lattica. Nel caso della canapa destinata alla produzione di fibre, per consentire l'esecuzione dei controlli previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999, la coltura deve essere mantenuta in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, almeno fino a dieci giorni dopo la fine del periodo di fioritura. Lo Stato membro può tuttavia autorizzare il raccolto della canapa destinata alla produzione di fibre dopo l'inizio del periodo di fioritura ma prima che siano trascorsi dieci giorni dalla fine di detto periodo, se il produttore interessato è già stato sottoposto al controllo previsto all'articolo 5 bis del regolamento (CE) n. 1251/1999 o se sono già stati eseguiti tutti i controlli di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo."

2) È aggiunto il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999, il pagamento per superficie per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre è subordinato:

a) alla presentazione di una copia di uno dei contratti o dell'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio(10), entro il 15 settembre successivo all'inoltro della domanda di pagamento prevista all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 o in data anteriore fissata dallo Stato membro, e

b) all'utilizzazione di sementi delle varietà menzionate nell'allegato XII al 15 maggio precedente la campagna per la quale è chiesto il pagamento per superficie. Nel caso della canapa destinata alla produzione di fibre, le sementi devono inoltre essere certificate a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio(11).

2. Ai fini del controllo delle sementi di lino destinato alla produzione di fibre e delle sementi certificate di canapa destinata alla produzione di fibre, la domanda di aiuto 'superfici' di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 deve essere corredata delle etichette ufficiali redatte conformemente alla direttiva 69/208/CEE del Consiglio, in particolare all'articolo 10, o alle disposizioni adottate in base a tale direttiva, poste sugli imballaggi delle sementi utilizzate, o, nel caso del lino destinato alla produzione di fibre, da qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro interessato, compresi i certificati rilasciati a norma dell'articolo 14 della suddetta direttiva. Qualora la semina abbia luogo dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto 'superfici', le etichette o i documenti riconosciuti equivalenti devono essere trasmessi al più tardi il 30 giugno successivo alla presentazione della domanda.

Nel caso delle etichette di sementi di canapa destinata alla produzione di fibre, gli Stati membri possono prevedere che esse siano rispedite all'agricoltore responsabile dopo essere state presentate alle autorità competenti per le domande di aiuto 'superfici', nel caso in cui le etichette medesime debbano essere presentate ad altre autorità nazionali.

3. Ai fini della concessione del pagamento per superficie per la canapa destinata alla produzione di fibre, la domanda di aiuto 'superfici' di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 deve recare:

a) tutti gli elementi che consentano di identificare le parcelle seminate a canapa per ciascuna delle varietà utilizzate, e

b) l'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzate in chilogrammi per ettaro.

Gli Stati membri possono stabilire la dosi minima di sementi compatibile con le buone pratiche colturali. Questi dati sono comunicati alla Commissione entro il 15 maggio 2001."

3) È aggiunto il seguente articolo 7 ter:

"Articolo 7 ter

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999, il metodo che deve essere impiegato dalle autorità competenti dello Stato membro per rilevare il tasso di tetraidrocannabinolo su una percentuale delle superfici coltivate a canapa destinata alla produzione di fibre, per le quali sono state presentate domande di pagamento, è descritto nell'allegato XIII.

Entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione considerata, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui tassi di THC rilevati. Detta relazione precisa, per ciascuna varietà:

a) per la procedura A, il momento in cui è stato prelevato il campione;

b) il numero di prove eseguite;

c) i risultati ottenuti per livelli di THC, scaglionati secondo una gradazione dello 0,1 %;

d) le misure adottate a livello nazionale.

Qualora i rilevamenti effettuati indichino, per un numero significativo di campioni di una varietà determinata, tenori di THC superiori al limite previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, la Commissione può, fatte salve altre misure e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di ricorrere alla procedura B per la varietà in questione nel corso della campagna seguente.

Le varietà di canapa destinata alla produzione di fibre che figurano al punto 2b dell'allegato XII del presente regolamento sono oggetto della procedura B nel corso della campagna 2001/2002 in tutti gli Stati membri in cui sono coltivate.

2. Il controllo del tenore di THC su un minimo del 30 % delle superfici coltivate a canapa destinata alla produzione di fibre, per le quali sono state presentate domande di pagamento, deve vertere su almeno il 30 % delle domande presentate e su tutte le varietà di sementi utilizzate.

Entro il 15 maggio 2001, lo Stato membro comunica alla Commissione le modalità e le condizioni relative al sistema di autorizzazione preliminare della coltivazione della canapa, in virtù del quale è possibile ridurre dal 30 % al 20 % la percentuale minima delle superfici da sottoporre a controllo del tenore di tetraidrocannabinolo. Ogni eventuale modifica delle suddette modalità e condizioni deve essere comunicata alla Commissione. Qualora si applichi tale sistema, il controllo verterà su almeno il 20 % delle domande presentate e su tutte le varietà di sementi utilizzate.

3. Ogni domanda di inclusione di una varietà di canapa nell'elenco di cui all'allegato XII deve essere corredata di una relazione indicante i risultati delle analisi effettuate secondo la procedura B del metodo descritto all'allegato XIII, nonché di una scheda descrittiva della varietà in questione."

4) All'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, lettera c), è aggiunta la seguente frase:"In questo caso, la superficie minima di cui al comma precedente può essere fissata a 0,1 ettaro."

5) L'allegato VI è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

6) L'allegato VII è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

7) L'allegato X è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

8) L'allegato XI è sostituito dall'allegato IV del presente regolamento.

9) È aggiunto l'allegato XII, il cui testo figura nell'allegato V del presente regolamento.

10) È aggiunto l'allegato XIII, il cui testo figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2001/2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 dicembre 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

(3) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

(4) GU L 163 del 4.7.2000, pag. 28.

(5) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

(6) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.

(7) GU L 340 del 31.12.1999, pag. 29.

(8) GU L 112 del 3.5.1994, pag. 2.

(9) GU L 144 del 28.6.1995, pag. 4.

(10) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16.

(11) GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3.

ALLEGATO I

"ALLEGATO VI

(Articolo 8)

SUPERFICI DI BASE

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO II

"ALLEGATO VII

(Articolo 10, paragrafo 4)

>PIC FILE= "L_2000332IT.006803.EPS">"

ALLEGATO III

"ALLEGATO X

(Articolo 24, primo comma)

>SPAZIO PER TABELLA>"

ALLEGATO IV

"ALLEGATO XI

(Articolo 26, paragrafo 1)

DATI DA COMUNICARE ALLA COMMISSIONE

I dati sono presentati sotto forma di una serie di tabelle elaborate secondo il modello seguente:

- un primo gruppo di tabelle fornisce i dati a livello di ciascuna regione di produzione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999,

- un secondo gruppo di tabelle fornisce i dati a livello di superficie di base, ai sensi dell'allegato VI del presente regolamento,

- una tabella unica compendia i dati per Stato membro.

Le tabelle devono essere trasmesse su supporto sia cartaceo che informatico.

Formule per le superfici:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Osservazioni:

Ciascuna tabella deve specificare la regione di cui trattasi.

La resa è quella utilizzata per il calcolo del pagamento per superficie conformemente al regolamento (CE) n. 1251/1999.

La distinzione tra "irrigato" e "non irrigato" va effettuata soltanto per le regioni miste. In tal caso:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

La linea 1 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

La linea 2 riguarda soltanto il frumento duro che fruisce dell'aiuto supplementare di cui all'articolo 5, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

La linea 19 riguarda soltanto le superfici messe a riposo ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999, considerate come ritiro di seminativi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

La linea 20 corrisponde alle superfici di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

Devono essere comunicati anche i dati relativi ai produttori che non chiedono di beneficiare dell'aiuto per ettaro nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi [regolamento (CE) n. 1251/1999]. Tali dati vanno indicati nelle colonne "m" e "n" sotto la voce "Altro" e riguardano principalmente i seminativi dichiarati come superfici foraggere per l'ottenimento dei premi alla produzione di carni bovine e ovine.

La linea 23 riguarda la messa a riposo di superfici destinate a colture non alimentari per cui non è versato alcun pagamento compensativo conformemente alle modalità di applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 della Commissione (per esempio barbabietola, topinambur e radici di cicoria)."

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ALLEGATO V

"ALLEGATO XII

(Articolo 7 bis, paragrafo 1)

VARIETÀ DI LINO E DI CANAPA DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI FIBRE CHE POSSONO BENEFICIARE DEL REGIME DI SOSTEGNO

1. Varietà di lino destinato alla produzione di fibre

Agatha

Angelin

Argos

Ariane

Aurore

Belinka

Diane

Diva

Electra

Elise

Escalina

Evelin

Exel

Hermes

Ilona

Laura

Liflax

Liviola

Marina

Marylin

Nike

Opaline

Venus

Veralin

Viking

Viola

2a. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre

Carmagnola

Cs

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Fédrina 74

Felina 32

Felina 34 - Félina 34

Ferimon-Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Fibrimon 56

Futura

Futura 75

Santhica 23

2b. Varietà di canapa destinata alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2001/02

Beniko

Bialobrzeskie

Delta 405

Fasamo

Fedora 19

Juso 14

Kompolti

Uso 31"

ALLEGATO VI

"ALLEGATO XIII

(Articolo 7 ter, paragrafo 1)

METODO COMUNITARIO PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEL Δ 9 -THC NELLE VARIETÀ DI CANAPA

1. Oggetto e campo d'applicazione

Il metodo serve a determinare il tenore di Δ 9 -tetraidrocannabinolo (THC) delle varietà di canapa (Cannabis sativa L.). A seconda del caso in esame, il metodo è applicato secondo la procedura A o la procedura B descritte qui in appresso.

Il metodo si basa sulla determinazione quantitativa per cromatografia in fase gassosa (CPG) del Δ 9 -THC dopo estrazione mediante solvente.

1.1. Procedura A

La procedura A è applicata per i rilevamenti a livello della produzione previsti all'articolo 5 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

1.2. Procedura B

La procedura B è applicata nei casi di cui al terzo comma dell'articolo 7 ter, paragrafo 1, del presente regolamento e per la verifica dell'osservanza delle condizioni previste all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999 ai fini dell'iscrizione nell'elenco delle varietà di canapa ammissibili all'aiuto a partire dalla campagna 2001/02.

2. Campionamento

2.1. Prelievi

- Procedura A: in una popolazione di una determinata varietà di canapa, prelevare una parte di 30 cm contenente almeno un'infiorescenza femminile per ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Lo Stato membro può autorizzare il prelievo del campione durante il periodo compreso tra l'inizio della fioritura e il ventesimo giorno successivo all'inizio della fioritura, a condizione che, per ciascuna varietà coltivata, vengano prelevati altri campioni rappresentativi, secondo le regole suesposte, durante il periodo compreso tra il ventesimo giorno successivo all'inizio e il decimo giorno successivo alla fine della fioritura.

- Procedura B: in una popolazione di una determinata varietà di canapa, prelevare il terzo superiore di ogni pianta selezionata. Il prelievo deve essere effettuato durante i 10 giorni successivi al termine della fioritura, durante la giornata, secondo un percorso sistematico in modo che il campione raccolto sia rappresentativo della particella, esclusi i bordi. Nel caso di una varietà dioica, devono essere prelevate solo le piante femminili.

2.2. Dimensione del campione

- Procedura A: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 50 piante, per ogni particella.

- Procedura B: il campione è costituito dai prelievi effettuati su 200 piante, per ogni particella.

Ogni campione viene posto, senza essere compresso, in un sacco di tela o di carta e successivamente inviato al laboratorio d'analisi.

2.3. Essiccazione e conservazione del campione

L'essiccazione dei campioni deve iniziare appena possibile e comunque entro le 48 ore, indipendentemente dal metodo, ad una temperatura inferiore a 70 °C. I campioni devono essere essiccati sino al raggiungimento di un peso costante, con umidità compresa tra l'8 % e il 13 %.

I campioni essiccati devono essere conservati non compresi, in oscurità e ad una temperatura inferiore a 25 °C.

3. Analisi del contenuto di THC

3.1. Preparazione del campione da analizzare

Dai campioni essiccati devono essere eliminati gli steli e i semi di più di 2 mm.

I campioni essiccati sono triturati sino ad ottenere una polvere semifina (setaccio con maglie di larghezza di 1 mm).

La polvere deve essere conservata al massimo per 10 settimane, in ambiente asciutto, in oscurità ed a temperatura inferiore a 25 °C.

3.2. Reattivi, soluzione di estrazione

Reattivi

- Δ9 -tetraidrocannabinolo cromatograficamene puro

- Squalane cromatograficamene puro come standard interno

Soluzione di estrazione

- 35 mg di squalane per 100 ml di esano.

3.3. Estrazione del Δ 9 -THC

Pesare 100 mg del campione da analizzare ridotto in polvere e porli in un tubo di centrifuga; aggiungere 5 ml di soluzione di estrazione contenente lo standard interno.

Immergere il tutto per 20 minuti in un bagno ad ultrasuoni. Centrifugare per 5 minuti a 3000 giri/minuto e prelevare il soluto di THC supernatante. Iniettare quest'ultimo nel cromatografo e procedere all'analisi quantitativa.

3.4. Cromatografia in fase gassosa

a) Strumentazione

- Cromatografo in fase gassosa con rivelatore a ionizzazione di fiamma e iniettore split/splitless,

- colonna che consenta una buona separazione dei cannabinoidi, ad esempio una colonna capillare di vetro, di 25 m di lunghezza e di 0,22 mm di diametro, impregnata di una fase apolare di tipo fenil-metil-siloxano.

b) Serie di taratura

Almeno 3 punti per la procedura A e 5 punti per la procedura B, con 0,04 e 0,50 mg/ml Δ 9 -THC in soluzione di estrazione.

c) Condizioni relative alla strumentazione

Le seguenti condizioni sono fornite a titolo d'esempio per quanto riguarda la colonna di cui alla lettera a):

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Volume iniettato: 1 μl.

4. Risultati

Il risultato è espresso, con due decimali, in grammi di Δ 9 -THC per 100 grammi di campione di analisi, essiccato sino a peso costante. Tolleranza ammessa: 0,03 % in valore assoluto.

- Procedura A: il risultato corrisponde ad una determinazione per campione d'analisi.

Tuttavia, se il risultato ottenuto supera il limite previsto all'articolo 5 bis, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1251/1999, si effettua una seconda determinazione per campione di analisi e il risultato corrisponde alle media delle due determinazioni.

- Procedura B: il risultato corrisponde alla media di due determinazioni per campione d'analisi."