32000R2658

Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione, del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 05/12/2000 pag. 0003 - 0006


Regolamento (CE) n. 2658/2000 della Commissione

del 29 novembre 2000

relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2821/71 del Consiglio, del 20 dicembre 1971, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate(1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettera c),

dopo aver pubblicato il progetto del presente regolamento(2),

sentido il comitato in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 conferisce alla Commissione il potere di applicare, mediante regolamento, l'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85, paragrafo 3), del trattato CE a categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate rientranti nel campo di applicazione del paragrafo 1 dello stesso articolo e aventi per oggetto la specializzazione, ivi compresi gli accordi necessari per la sua realizzazione.

(2) In conformità del regolamento (CEE) n. 2821/71, la Commissione ha adottato, in particolare, il regolamento (CEE) n. 417/85, del dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2236/97(4). Il periodo di vigenza del regolamento (CEE) n. 417/85 termina il 31 dicembre 2000.

(3) Il nuovo regolamento deve soddisfare la duplice esigenza di assicurare l'efficace tutela della concorrenza e di offrire alle imprese la necessaria certezza del diritto. Nel perseguire tali obiettivi occorre tenere conto della necessità di semplificare per quanto possibile la vigilanza amministrativa ed il quadro legislativo. Al di sotto di un certo livello di potere di mercato si può in genere presumere, ai fini dell'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, che gli effetti positivi degli accordi di specializzazione prevalgano sugli effetti negativi per la concorrenza.

(4) Il regolamento (CEE) n. 2821/71 prescrive che il regolamento di esenzione della Commissione definisca le categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate cui esso si applica, indichi le restrizioni o le clausole che possono o che non possono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate e precisi le clausole che devono figurare negli accordi, decisioni e pratiche concordate o le ulteriori condizioni che devono essere soddisfatte.

(5) È opportuno abbandonare l'impostazione basata su un elenco di clausole esentate e privilegiare invece la definizione di categorie di accordi esentati dentro una determinata soglia di potere di mercato, precisando le restrizioni o le clausole che non possono figurare in tali accordi. Questa scelta è coerente con un'impostazione di tipo economico intesa a valutare le ripercussioni degli accordi sul mercato rilevante.

(6) Ai fini dell'applicazione mediante regolamento dell'articlo 81, paragrafo 3, del trattato CE non è necessario definire gli accordi che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE. Nella valutazione individuale degli accordi di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE si deve tenere conto di diversi fattori ed in particolare della struttura del mercato rilevante.

(7) Il beneficio dell'esenzione per categoria deve essere limitato agli accordi che si possano, con sufficiente certezza, presumere conformi alle condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE.

(8) Gli accordi di specializzazione della produzione contribuiscono in generale a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti in quanto le imprese, concentrando la loro attività di fabbricazione su determinati prodotti, possono operare in modo più razionale ed offrire detti prodotti a prezzi ridotti. Si può in linea generale ritenere che gli accordi di specializzazione relativi alla prestazione di servizi determino miglioramenti analoghi. È ragionevole presumere che, in presenza di una concorrenza effettiva, gli utilizzatori beneficeranno di una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(9) Tali vantaggi discendono nello stesso modo dagli accordi in base ai quali uno dei partecipanti rinuncia a favore di un altro a fabbricare determinati prodotti o a prestare determinati servizi ("specializzazione unilaterale"), dagli accordi in base ai quali ciascuno dei partecipanti rinuncia a favore di un altro a fabbricare determinati prodotti o a prestare determinati servizi ("specializzazione riciproca") e dagli accordi con i quali i partecipanti si impegnano a fabbricare determinati prodotti o prestare determinati servizi in comune ("produzione in comune").

(10) Poiché gli accordi di specializzazione unilaterale tra imprese che non sono concorrenti possono beneficiare dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate(5), l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli accordi di specializzazione unilaterale deve essere limitata agli accordi tra imprese concorrenti.

(11) Tutti gli altri accordi conclusi tra imprese in merito alle modalità della specializzazione nella produzione di beni e/o servizi devono rientrare nel campo d'applicazione del presente regolamento. L'esenzione per categoria deve applicarsi anche alle clausole contenute in accordi di specializzazione che, pur non costituendo l'oggetto principale di tali accordi, sono direttamente collegate e necesarie alla loro realizzazione, nonché a taluni accordi di acquisto e di commercializzazione ad essi collegati.

(12) Affinché i benefici della specializzazione vengano conseguiti senza che una parte sia costretta ad abbandonare il mercato a valle della produzione, gli accordi di specializzazione unilaterale e reciproca devono rientrare nell'ambito del presente regolamento solo qualora contengano obblighi di fornitura e di acquisto. Tali obblighi possono, ma non devono, avere carattere esclusivo.

(13) Qualora sul mercato rilevante la quota della imprese partecipanti non superi il 20 %, si può presumere che gli accordi di specializzazione quali definiti nel presente regolamento determinino vantaggi economici in termini di economie di scala o di raggio d'azione, ovvero di migliori tecnologie produttive, e riservino agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.

(14) Il presente regolamento non deve esentare accordi che contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi di cui sopra. In linea generale, alcune gravi restrizioni della concorrenza relative alla fissazione dei prezzi praticati a terzi, alla limitazione della produzione o delle vendite ed alla ripartizione di mercati o clienti devono essere escluse dal beneficio della presente esenzione per categoria indipendentemente dalla quota di mercato detenuta dalle imprese interessate.

(15) La delimitazione basata sulla quota di mercato, l'esclusione di taluni accordi dall'esenzione prevista dal presente regolamento e le condizioni ivi stabilite garantiranno generalmente che gli accordi cui si applica l'esenzione per categoria non consentano alle imprese partecipanti di eliminare la concorrenza in relazione ad una parte considerevole dei prodotti o dei servizi in questione.

(16) In casi particolari in cui gli accordi rientranti nell'ambito del presente regolamento producano nondimeno effetti incompatibili con l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE, la Commissione potrà revocare il beneficio dell'esenzione per categoria.

(17) Al fine di facilitare la conclusione di accordi di specializzazione, che possono avere per le imprese interessate incidenze di ordine strutturale, il periodo di vigenza del presente regolamento deve essere fissato in dieci anni.

(18) Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione dell'articolo 82 del trattato CE.

(19) Secondo il principio della preminenza del diritto comunitario, nessuna misura presa in attuazione di disposizioni nazionali in materia di concorrenza deve ledere l'applicazione uniforme delle norme comunitarie in materia di concorrenza all'interno del mercato comune e la piena efficacia delle misure adottate in applicazione di tali norme, incluso il presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esenzione

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, il paragrafo 1 dell'articolo 81 del trattato CE è dichiarato inapplicabile, a norma del paragrafo 3 dello stesso articolo, ai seguenti accordi (in appresso "accordi di specializzazione") conclusi tra due o più imprese (in appresso "le parti"), in merito alle modalità della specializzazione nella fabbricazione di prodotti:

a) accordi di specializzazione unilaterale, in forza dei quali una parte acconsente a cessare la fabbricazione di determinati prodotti o ad astenersi dalla fabbricazione di tali prodotti e ad acquistarli da un'impresa concorrente, la quale si impegna a fabbricare e fornire i prodotti in questione, o

b) accordi di specializzazione reciproca, in forza dei quali due o più parti acconsentono reciprocamente a cessare o astenersi dalla fabbricazione di determinati prodotti non identici e ad acquistare tali prodotti dalle controparti, le quali si impegnano a fornirli, o

c) accordi di produzione in comune, in forza dei quali due o più parti convengono di fabbricare in comune determinati prodotti.

L'esenzione si applica nella misura in cui tali accordi di specializzazione contengano restrizioni della concorrenza rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni contenute in accordi di specializzazione che, pur non costituendo l'oggetto principale di tali accordi, sono direttamente collegate e necessarie alla loro realizzazione, come quelle relative all'acquisizione o all'utilizzazione di diritti di proprietà immateriale.

Il primo comma non si applica alle disposizioni aventi lo stesso oggetto delle restrizioni della concorrenza elencate all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) "accordo": un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata;

2) "imprese partecipanti": le imprese parti dell'accordo e le relative imprese collegate;

3) "imprese collegate":

a) le imprese nelle quali una parte dell'accordo detiene, direttamente o indirettamente:

i) il potere di esercitare più della metà dei diritti di voto, o

ii) il potere di nominare più della metà dei membri del consiglio di vigilanza o di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, o

iii) il diritto di gestire gli affari dell'impresa;

b) le imprese che, direttamente o indirettamente, detengono nei confronti di una delle parti dell'accordo i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

c) le imprese nei confronti delle quali un'impresa di cui alla lettera b) detiene, direttamente o indirettamente, i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

d) le imprese nelle quali una parte dell'accordo insieme con una o più imprese di cui alle lettere a), b) o c), ovvero due o più di queste ultime imprese, detengono congiuntamente i diritti o i poteri di cui alla lettera a);

e) le imprese nelle quali i diritti o i poteri di cui alla lettera a) sono detenuti congiuntamente:

i) dalle parti dell'accordo o dalle relative imprese collegate ai sensi delle lettere da a) a d), o

ii) da una o più parti dell'accordo o imprese ad esse collegate ai sensi delle lettere da a) a d) e da una o più imprese terze.

4) "prodotto": bene e/o servizio, inclusi sia i beni e/o servizi intermedi che i beni e/o servizi finali, ad eccezione dei servizi di distribuzione e locazione;

5) "produzione o fabbricazione": la produzione di beni o la prestazione di servizi, anche in subfornitura;

6) "mercato rilevante": l'ambito produttivo e geografico cui appartengono i prodotti oggetto di un accordo di specializzazione;

7) "impresa concorrente": un'impresa attiva sul mercato rilevante ("concorrente effettivo"), ovvero un'impresa disposta, in base a considerazioni realistiche, ad effettuare gli investimenti supplementari o sostenere gli ulteriori costi di conversione necessari al fine di penetrare sul mercato rilevante nell'ipotesi di un incremento modesto ma permanente dei prezzi relativi ("concorrente potenziale");

8) "obbligo di fornitura esclusiva": l'obbligo di non fornire ad imprese concorrenti che non siano parti dell'accordo il prodotto oggetto dell'accordo di specializzazione;

9) "obbligo di acquisto esclusivo": l'obbligo di acquistare il prodotto cui si riferisce l'accordo di specializzazione solo dalla parte che si impegna a fornirlo.

Articolo 3

Accordi di acquisto e di commercializzazione

L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica anche nei casi in cui:

a) le parti assumono un obbligo di acquisto esclusivo e/o di fornitura esclusiva nell'ambito di un accordo di specializzazione unilaterale o reciproca ovvero di un accordo di produzione in comune, o

b) le parti non vendono in modo indipendente i prodotti oggetto dell'accordo di specializzazione, ma provvedono alla distribuzione in comune, ovvero convengono di designare un terzo quale distributore, su base esclusiva o meno, nell'ambito di un accordo di produzione in comune, purché il terzo in questione non sia un'impresa concorrente.

Articolo 4

Soglia basata sulla quota di mercato

L'esenzione di cui all'articolo 1 si applica a condizione che la quota di mercato detenuta congiuntamente dalle imprese partecipanti non superi il 20 % del mercato rilevante.

Articolo 5

Accordi esclusi dal beneficio dell'esenzione

1. L'esenzione di cui all'articolo 1 non si applica agli accordi che, direttamente o indirettamente, isolatamente o congiuntamente con altri fattori soggetti al controllo delle parti, hanno per oggetto quanto segue:

a) la fissazione dei prezzi in caso di vendita dei prodotti a terzi;

b) la limitazione della produzione o delle vendite, o

c) la ripartizione dei mercati o della clientela.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

a) alle disposizioni relative alle quantità di prodotti concordate nel contesto di accordi di specializzazione unilaterale o reciproca, né alla definizione della capacità e del volume della produzione di un'impresa comune di produzione nel contesto di un accordo di produzione in comune;

b) alla fissazione, da parte di un'impresa comune di produzione, di obiettivi di vendita e dei prezzi praticati nei confronti dei suoi clienti diretti, nell'ambito dell'articolo 3, lettera b).

Articolo 6

Applicazione della soglia basata sulla quota di mercato

1. Ai fini dell'applicazione della soglia basata sulla quota di mercato di cui all'articolo 4, si applicano le norme seguenti:

a) la quota di mercato viene calcolata sulla base del valore delle vendite sul mercato; qualora non siano disponibili dati relativi al valore delle vendite, la quota di mercato dell'impresa interessata può essere determinata usando stime basate su altre informazioni attendibili, ivi compresi i volumi delle vendite sul mercato;

b) la quota di mercato viene calcolata sulla base dei dati relativi all'anno civile precedente;

c) la quota di mercato detenuta dalle imprese di cui all'articolo 2, punto 3 lettera e), viene ripartita in eguale misura tra ciascuna delle imprese che possiedono i diritti o i poteri elencati all'articolo 2, punto 3, lettera a).

2. Se la quota di mercato di cui all'articolo 4 inizialmente non è superiore al 20 %, ma successivamente supera tale livello senza tuttavia eccedere il 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nei due anni civili successivi all'anno in cui la soglia del 20 % è stata superata per la prima volta.

3. Se la quota di mercato di cui all'articolo 4 inizialmente non è superiore al 20 %, ma successivamente supera il 25 %, l'esenzione di cui all'articolo 1 continua ad applicarsi nell'anno civile successivo all'anno in cui la soglia del 25 % è stata superata per la prima volta.

4. I benefici previsti nei paragrafi 2 e 3 non possono essere cumulati in modo da eccedere la durata di due anni civili.

Articolo 7

Revoca

La Commissione può revocare il beneficio dell'applicazione del presente regolamento, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2821/71, qualora constati, d'ufficio o su richiesta di uno Stato membro o di persone fisiche o giuridiche che facciano valere un interesse legittimo, che in un caso determinato un accordo cui si applichi l'esenzione di cui all'articolo 1 produce effetti incompatibili con le condizioni dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE e in particolare qualora:

a) l'accordo non determini una razionalizzazione sostanziale o gli utilizzatori non beneficino di una congrua parte dell'utile che ne deriva, o

b) i prodotti oggetto della specializzazione non siano sottoposti, in tutto il mercato comune o in una parte sostanziale di esso, alla concorrenza effettiva di prodotti identici o considerati analoghi dagli utilizzatori per le loro caratteristiche, i loro prezzi e l'uso al quale sono destinati.

Articolo 8

Periodo transitorio

Il divieto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del trattato non si applica durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 ed il 30 giugno 2002 agli accordi già in vigore al 31 dicembre 2000 che non rispondono alle condizioni di cui al presente regolamento ma soddisfano le condizioni di esenzione di cui al regolamento (CEE) n. 417/85.

Articolo 9

Periodo di validità

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2001.

Il presente regolamento scade il 31 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2000.

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione

(1) GU L 285 del 29.12.1971, pag. 46.

(2) GU C 118 del 27.4.2000, pag. 3.

(3) GU L 53 del 22.2.1985, pag. 1.

(4) GU L 306 dell'11.11.1997, pag. 12.

(5) GU L 336 del 29.12.1999, pag. 21.