32000R2493

Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo

Gazzetta ufficiale n. L 288 del 15/11/2000 pag. 0001 - 0005


Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 7 novembre 2000

relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 175 e 179,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3), visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 27 luglio 2000,

considerando quanto segue:

(1) Lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e il degrado ambientale hanno ripercussioni dirette sullo sviluppo economico e soprattutto sui mezzi di sussistenza delle comunità locali, incluse le popolazioni indigene, e vanificano di conseguenza l'alleviamento della povertà perseguito mediante lo sviluppo sostenibile.

(2) Gli attuali modelli di produzione e consumo hanno innegabili conseguenze transfrontaliere e mondiali, soprattutto a livello dell'atmosfera, della idrosfera, delle condizioni del suolo e della biodiversità.

(3) La Comunità e i suoi Stati membri sono firmatari della dichiarazione di Rio e del piano d'azione Agenda 21 e aderiscono alla risoluzione della sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) "Programma per l'ulteriore attuazione di Agenda 21".

(4) La Comunità e i suoi Stati membri sono parti di accordi multilaterali sull'ambiente, in particolare la convenzione sulla biodiversità, la convenzione quadro sui cambiamenti climatici e la convenzione sulla lotta contro la desertificazione. Pertanto, essi si sono impegnati a tener conto delle responsabilità comuni ma differenziate delle parti industrializzate e di quelle in via di sviluppo nei settori in questione.

(5) Gli aspetti interni ed esterni della politica comunitaria in materia di ambiente devono essere coerenti al fine di dare una risposta efficace ai problemi individuati nella conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) e nelle azioni intraprese a suo seguito.

(6) La Comunità e i suoi Stati membri hanno aderito alla "strategia per il XXI secolo", dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici/Comitato per gli aiuti allo sviluppo (OCSE/DAC), che invita a sostenere l'attuazione entro il 2005 di strategie nazionali di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in modo da poter garantire che le attuali tendenze riguardo alla riduzione delle risorse naturali siano efficacemente invertite entro il 2015 a livello sia mondiale che nazionale.

(7) Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 2179/98/CE, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile "Per uno sviluppo durevole e sostenibile"(4), che domanda un rafforzamento del ruolo della Comunità nella cooperazione internazionale in materia di ambiente e sviluppo sostenibile. La strategia di base del programma consiste nel realizzare la completa integrazione della politica ambientale e di altre politiche, compresa la politica dello sviluppo.

(8) Il Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998 ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione "Partenariato per l'integrazione", relativa alla strategia d'integrazione di considerazioni di ordine ambientale nelle politiche dell'Unione europea, e ha approvato il principio secondo il quale le proposte politiche di rilievo devono essere accompagnate da una valutazione del loro impatto ambientale.

(9) Il 15 luglio 1996 il Consiglio e gli Stati membri hanno adottato una risoluzione sulla valutazione dell'aspetto ambientale nella cooperazione allo sviluppo.

(10) Nella risoluzione del 30 novembre 1998 il Consiglio ha riconosciuto il ruolo essenziale svolto dalle popolazioni autoctone nella conservazione e nell'uso sostenibile delle risorse naturali.

(11) Lo sviluppo sostenibile dipende dall'integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo.

(12) Tenuto conto delle risorse limitate, l'elaborazione di politiche, strategie e strumenti idonei e l'attuazione di azioni sperimentali sono elementi essenziali di tale integrazione nella cooperazione economica e allo sviluppo.

(13) Gli strumenti finanziari di cui la Comunità dispone per favorire uno sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo dovrebbero essere integrati.

(14) Il coordinamento delle attività finanziate nell'ambito di strumenti comunitari dovrebbe essere perfezionato.

(15) Il regolamento (CE) n. 722/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile(5), definisce il quadro nel quale la Comunità fornisce ai paesi in via di sviluppo l'assistenza necessaria per integrare la dimensione ambientale nel loro processo di sviluppo. Detto regolamento era applicabile fino al 31 dicembre 1999. L'esperienza acquisita nella sua attuazione dovrebbe trovare riscontro nel presente regolamento.

(16) È opportuno adottare disposizioni per finanziare le attività di cui al presente regolamento.

(17) Il presente regolamento stabilisce, per tutta la durata del programma che istituisce, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nell'ambito della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e sul miglioramento della procedura di bilancio(6).

(18) È opportuno definire le modalità d'esecuzione, in particolare la forma d'intervento, i partner della cooperazione e le procedure di decisione.

(19) Le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità sostiene gli sforzi dei paesi in via di sviluppo, intesi ad integrare la dimensione ambientale nel loro processo di sviluppo.

A tale scopo, la Comunità fornisce assistenza finanziaria e competenze adeguate, intese a elaborare e promuovere l'attuazione di politiche, strategie, strumenti e tecnologie per lo sviluppo sostenibile.

2. Il sostegno comunitario viene fornito direttamente agli interessati dei paesi in via di sviluppo e anche indirettamente mediante il rafforzamento della dimensione ambientale della cooperazione economica e allo sviluppo della Comunità, per far sì che si tenga pienamente conto delle considerazioni ambientali nei programmi comunitari.

3. L'assistenza e la consulenza fornite ai sensi del presente regolamento integrano e rafforzano quelle fornite mediante altri strumenti della cooperazione allo sviluppo.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento:

per "sviluppo sostenibile" si intende il miglioramento delle condizioni di vita e del benessere delle popolazioni interessate, entro i limiti della capacità degli ecosistemi, attraverso la salvaguardia del patrimonio naturale e della sua biodiversità a vantaggio delle generazioni presenti e future.

Articolo 3

1. Le attività da svolgere ai sensi del presente regolamento riguardano in particolare i seguenti settori:

- problemi ambientali di dimensioni mondiali, in particolare quelli oggetto di accordi multilaterali sull'ambiente, quali cambiamenti climatici, desertificazione e biodiversità,

- problemi ambientalitransfrontalieri, in particolare inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo,

- impatto ambientale connesso all'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale,

- inserimento nei progetti di cooperazione allo sviluppo di considerazioni ambientali che ne caratterizzino, identifichino e valutino la dimensione sostenibile,

- impatto ambientale delle politiche macroeconomiche e settoriali nei paesi in via di sviluppo,

- modelli sostenibili di produzione e consumo,

- gestione e sfruttamento sostenibili delle risorse naturali e ambientali in tutti i settori produttivi, come l'agricoltura, la pesca e l'industria,

- problemi ambientali causati da un uso non sostenibile delle risorse in conseguenza della povertà,

- produzione e uso sostenibili dell'energia, in particolare promozione delle fonti energetiche rinnovabili, incremento dell'efficacia energetica, risparmio di energia, nonché sostituzione delle fonti energetiche, particolarmente nocive, con altre che lo sono meno,

- produzione e uso sostenibili di prodotti chimici, specialmente delle sostanze pericolose e tossiche,

- preservazione della biodiversità, soprattutto attraverso la tutela degli ecosistemi e degli habitat, nonché la conservazione della diversità delle specie, sfruttamento sostenibile delle sue componenti, coinvolgimento dei detentori di conoscenze tradizionali per quanto riguarda l'utilizzazione della diversità biologica ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche,

- gestione delle risorse di acqua dolce,

- gestione delle zone costiere, delle foci dei fiumi e delle zone umide,

- desertificazione,

- problemi ambientali urbani quali quelli relativi ai trasporti, i rifiuti, le acque di scarico, l'inquinamento atmosferico, il rumore e la qualità dell'acqua potabile,

- problemi ambientali inerenti alle attività industriali.

2. Possono beneficiare dell'aiuto, tra gli altri, i seguenti tipi di attività:

- sostegno all'elaborazione, a livello nazionale, regionale e locale, di politiche, piani e strategie, programmi e progetti di sviluppo sostenibile,

- azioni intese a potenziare le capacità istituzionali e operative a livello nazionale, regionale e locale dei soggetti del processo di sviluppo come: governi, organizzazioni non governative, settore privato, società civile e popolazioni autoctone,

- progetti pilota sul campo, compresi quelli che ricorrono a tecnologie ecologiche, adattate ai vincoli e alle esigenze locali,

- promozione del commercio di prodotti fabbricati con metodi sostenibili,

- creazione di strumenti di sviluppo sostenibile, connessi, tra l'altro, al commercio, ad esempio, sistemi di etichettatura e di certificazione, e iniziative di "commercio verde",

- sostegno alla concezione e all'applicazione di strumenti di valutazione ambientale nell'ambito della preparazione e dell'attuazione di politiche, strategie, programmi e progetti,

- elaborazione di orientamenti, manuali operativi e strumenti atti a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione della dimensione ambientale, in particolare sotto forma di basi e banche di dati pubbliche, ad esempio su Internet (aperto al pubblico),

- campagne di informazione sulle sostanze pericolose, in particolare i rifiuti tossici ed i pesticidi,

- sensibilizzazione delle popolazioni locali e dei soggetti chiave del processo di sviluppo e della cooperazione allo sviluppo per quanto riguarda le implicazioni dello sviluppo sostenibile, in particolare attraverso campagne d'informazione e azioni di formazione,

- attività di inventario, contabili e statistiche, allo scopo di migliorare la qualità degli indicatori e dei dati statistici sull'ambiente.

3. Nel selezionare, preparare, attuare e valutare le attività, un'attenzione particolare sarà dedicata:

- al contributo all'obiettivo generale dell'eliminazione della povertà,

- alle iniziative locali che comportano misure innovative finalizzate allo sviluppo sostenibile,

- al coinvolgimento attivo, al sostegno e al diritto di proprietà delle popolazioni locali, comprese le comunità indigene,

- a ruoli specifici dei sessi, alla competenza, alle prospettive e ai contributi di donne e ragazze e di uomini e ragazzi nella gestione e nello sfruttamento sostenibili delle risorse naturali,

- alla possibilità d'integrazione nel contesto più ampio delle politiche e dei programmi comunitari di cooperazione allo sviluppo,

- all'internalizzazione dei costi ambientali, anche mediante strumenti economici,

- al contributo al rafforzamento della cooperazione regionale in materia di sviluppo sostenibile.

Fare tesoro dell'esperienza acquisita e diffondere i risultati delle attività svolte saranno elementi essenziali nell'attuazione del presente regolamento, ivi compreso il contributo all'attuazione di accordi internazionali in materia ambientale.

Articolo 4

I partner della cooperazione che possono ricevere assistenza ai sensi del presente regolamento comprendono organizzazioni internazionali, stati, regioni, organismi regionali, servizi decentrati, enti pubblici, imprese e operatori privati, cooperative, comunità locali, organizzazioni non governative e associazioni rappresentative delle popolazioni locali, in particolare quelle autoctone.

Articolo 5

1. Il finanziamento comunitario può coprire studi, assistenza tecnica, istruzione, formazione o altri servizi, forniture o lavori, fondi per piccole sovvenzioni, stime, audit e missioni di valutazione e controllo. Entro i limiti fissati annualmente dall'autorità di bilancio esso può coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa a favore sia della Commissione che dei beneficiari, connesse ad attività che non rientrano nei compiti permanenti della pubblica amministrazione, relative all'individuazione, alla preparazione, alla gestione, al controllo, all'audit e alla verifica dei programmi o progetti.

Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento legate ad un'attività specifica, escluso l'acquisto di beni immobili, sia spese correnti (incluse spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento).

Dette spese possono di norma essere coperte solo per la fase di avvio e tale copertura descresce gradualmente, ad eccezione dei programmi di formazione, istruzione e ricerca.

2. Per ciascuna attività di cooperazione è richiesto un contributo dei partner della cooperazione di cui all'articolo 4. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle loro possibilità ed in funzione delle caratteristiche dell'attività in questione.

3. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri donatori, in particolare gli Stati membri e le organizzazioni internazionali interessate. A tal proposito, si dovrà cercare di realizzare un coordinamento con le misure adottate da altri donatori.

4. Sono adottate le misure necessarie per sottolineare il carattere comunitario dell'assistenza fornita ai sensi del presente regolamento.

5. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di tutte queste attività, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, adotta tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) lo scambio e l'analisi sistematiche d'informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento in loco delle attività, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra i rappresentanti della Commissione degli Stati membri nei paesi beneficiari.

6. Per ottenere il maggiore impatto possibile delle attività a livello mondiale, nazionale e locale, la Commissione, in collegamento con gli Stati membri, prende tutte le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione con i partner della cooperazione, con i partner locali (ONG, comunità di base, associazioni), con i donatori e con altre organizzazioni internazionali interessate, in particolare con quelle del sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 6

L'assistenza finanziaria ai sensi del presente regolamento è fornita con aiuti a fondo perduto.

Articolo 7

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo dal 2000 al 2006 è di 93 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 8

1. Alla Commissione spetta istruire, decidere di finanziare e gestire le attività di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure vigenti, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Ogni due anni la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2, gli orientamenti strategici e le priorità per l'attuazione delle attività da effettuare negli anni successivi. Essa ne informa il Parlamento europeo.

3. Le decisioni relative ad aiuti pari o superiori a 2,5 milioni di EUR per singole attività finanziate ai sensi del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

4. La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, in merito a ciascuna decisione di finanziamento che intende prendere per quanto riguarda aiuti di valore inferiore a 2,5 milioni di EUR per attività contemplate dal presente regolamento. L'informazione dev'essere resa disponibile al più tardi una settimana prima di prendere la decisione.

5. La Commissione è autorizzata ad approvare gli impegni necessari per coprire superamenti previsti o effettivi o i fabbisogni supplementari connessi alle attività, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o pari al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

6. Ogni accordo di finanziamento o contratto concluso ai sensi del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti effettuino verifiche in loco secondo le consuete procedure stabilite dalla Commissione sulla base delle norme vigenti, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

7. Quando le azioni sono oggetto di accordi di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, gli accordi stabiliscono che il pagamento di imposte, dazi e ogni altro onere non è a carico della Comunità.

8. La partecipazione alle gare d'appalto e all'aggiudicazione dei contratti è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

9. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri, del paese beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

10. Un'attenzione particolare sarà rivolta:

- alla ricerca della redditività dei costi e di un impatto sostenibile delle attività,

- alla definizione chiara ed al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutte le attività.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente in materia di sviluppo, in seguito denominato il "comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 10

1. Entro il 1o settembre successivo ad ogni esercizio finanziario la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale contenente il riepilogo delle attività finanziate nel corso dell'anno e una valutazione dell'attuazione del presente regolamento in tale periodo.

Il riepilogo fornisce in particolare informazioni relative al numero e al tipo delle attività finanziate, ai partner della cooperazione e ai paesi interessati. Inoltre, la relazione indica il numero delle valutazioni esterne effettuate riguardo ad attività specifiche.

2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle attività finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi da esse perseguiti siano stati realizzati e fornire orientamenti per migliorare l'efficacia delle attività future. La Commissione presenta al comitato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, una sintesi delle valutazioni effettuate. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri, del Parlamento europeo e di altri interessati.

3. Entro un mese dalla decisione la Commissione informa gli Stati membri delle attività approvate, indicandone costo e tipo, paese interessato e partner della cooperazione.

4. Una guida al finanziamento in cui sono precisati gli orientamenti e i criteri applicabili per la selezione delle attività è pubblicata e trasmessa dai servizi della Commissione alle parti interessate, comprese le delegazioni della Commissione nei paesi in questione.

Articolo 11

1. Il presente regolamento entro in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica fino al 31 dicembre 2006.

2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale delle attività finanziate dalla Comunità nel quadro del presente regolamento, nel contesto generale della cooperazione comunitaria allo sviluppo, corredata di proposte relative a futuri sviluppi del presente regolamento, compresa una sua eventuale modifica o abrogazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 novembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Fabius

(1) GU C 47 del 20.2.1999, pag. 10 eGU C 274 E del 26.9.2000, pag. 1.

(2) GU C 258 del 10.9.1999, pag. 16.

(3) Parere del Parlamento del 5 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 173), posizione comune del Consiglio del 16 dicembre 1999 (GU C 64 del 6.3.2000, pag. 47) e decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Parlamento europeo del 20 settembre 2000 e decisione del Consiglio del 7 settembre 2000.

(4) GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

(5) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 1.

(6) GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.