32000R2093

Regolamento (CE) n. 2093/2000 del Consiglio, del 28 settembre 2000, che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario del Belize e dell'Honduras

Gazzetta ufficiale n. L 249 del 04/10/2000 pag. 0003 - 0003


Regolamento (CE) n. 2093/2000 del Consiglio

del 28 settembre 2000

che vieta l'importazione di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario del Belize e dell'Honduras

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Le risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, vanno tutelate tanto per preservare gli equilibri biologici quanto nell'ottica della sicurezza alimentare globale.

(2) Nel 1995, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT), della quale la Comunità europea è parte contraente, ha adottato un piano d'azione volto a garantire l'efficacia del programma di conservazione del pesce spada dell'Atlantico e l'efficace conservazione delle scorte.

(3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti dell'ICCAT, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di pesce spada dell'Atlantico, soltanto se tutte le parti terze coopereranno con la ICCAT rispettandone le misure di conservazione e gestione.

(4) Nel 1998 la ICCAT ha stabilito che i metodi impiegati dalle navi di Belize e Honduras per la pesca del pesce spada dell'Atlantico sono tali da ridurre l'efficacia delle misure da essa previste per la conservazione della specie in oggetto, corroborando la propria constatazione con dati relativi alla cattura, al commercio e all'osservazione di navi.

(5) Gli sforzi compiuti dall'ICCAT per incoraggiare i due paesi citati a rispettare le misure di conservazione e di gestione del pesce spada dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi.

(6) L'ICCAT ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le misure opportune per vietare l'importazione dal Belize e dall'Honduras di pesce spada dell'Atlantico e di qualsiasi suo prodotto derivato. Tali misure potranno essere abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tali paesi sono conformi alle misure dell'ICCAT. Esse devono pertanto essere applicate dalla Comunità europea, unica ad avere competenza in materia.

(7) Le misure in questione sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità nell'ambito di altri accordi internazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È vietata l'immissione in libera pratica nella Comunità di pesce spada dell'Atlantico (Xiphias gladius) originario del Belize e dell'Honduras classificato ai codici NC: ex 0301 99 90, 0302 69 87, 0303 79 87, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, 0304 20 87, 0304 90 65, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 19 91, ex 1604 19 98 ed ex 1604 20 70.

È vietato lo sbarco dei prodotti di cui al comma 1 ai fini del transito comunitario.

Articolo 2

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, quando si possa dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano immessi in libera pratica entro 14 giorni a decorrere da tale data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. Vaillant