28.7.2000   

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

L 192/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1655/2000 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 17 luglio 2000

riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente (LIFE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, visto il testo comune approvato il 23 maggio 2000 dal Comitato di conciliazione (4),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio, del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE) (5), è stato adottato per contribuire all'attuazione e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione ambientale.

(2)

Il regolamento (CEE) n. 1973/92 è stato modificato in maniera sostanziale dal regolamento (CE) n. 1404/96 (6). Al fine di contribuire ulteriormente all'attuazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione ambientale, in particolare per quanto riguarda l'integrazione dell'ambiente in altre politiche, e allo sviluppo sostenibile nella Comunità, devono essere apportate modifiche al regolamento (CEE) n. 1973/92, che è opportuno, a fini di maggiore chiarezza, riformulare e sostituire con il presente regolamento.

(3)

L'applicazione dello strumento finanziario per l'ambiente LIFE avviene per fasi. La seconda fase si conclude il 31 dicembre 1999.

(4)

Visto il contributo positivo dato da LIFE alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale e in base all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1973/92, è opportuno avviare una terza fase della durata di cinque anni, che si concluderà il 31 dicembre 2004.

(5)

È opportuno rafforzare LIFE quale strumento finanziario specifico, complementare ad altri strumenti comunitari, senza tuttavia limitare gli interventi di LIFE a settori non coperti da altri strumenti finanziari comunitari.

(6)

È opportuno aumentare l'efficacia e la trasparenza delle varie procedure di LIFE individuando chiaramente i tre settori che costituiscono lo strumento.

(7)

È necessario garantire un controllo e una valutazione efficaci delle azioni realizzate nel quadro di LIFE.

(8)

L'esperienza maturata durante la seconda fase di LIFE ha evidenziato la necessità di concentrare gli sforzi precisando con maggior chiarezza i settori d'azione che possono fruire del sostegno finanziario comunitario, snellendo le procedure di gestione e migliorando le misure di divulgazione delle informazioni relative all'esperienza acquisita, ai risultati conseguiti e al loro impatto a lungo termine, per promuovere il trasferimento di tali risultati.

(9)

Lo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente deve tener conto dei risultati conseguiti e dell'esperienza maturata grazie alle singole azioni realizzate nel quadro di LIFE.

(10)

Nel quadro dei progetti che contribuiscono all'attuazione di «Natura 2000» è opportuno tener conto delle rotte migratorie e del ruolo delle zone cuscinetto.

(11)

I progetti preparatori dovrebbero riguardare lo sviluppo di azioni e strumenti comunitari nuovi in materia ambientale o l'aggiornamento della legislazione e delle politiche ambientali.

(12)

La decisione n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» (7) stabilisce, tra gli obiettivi prioritari della Comunità, lo sviluppo di programmi volti a promuovere una maggiore consapevolezza dei problemi ambientali nell'industria ed in particolare nelle piccole e medie imprese (PMI) e l'esame in via prioritaria dei problemi tecnici e finanziari delle PMI che ostacolano lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie pulite sotto il profilo ambientale.

(13)

Occorre, ove opportuno, tener conto delle implicazioni occupazionali delle proposte prese in considerazione per il sostegno finanziario nel quadro di LIFE-Ambiente.

(14)

Per i paesi terzi rivieraschi del Mar Mediterraneo e del Mar Baltico diversi dai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione con la Comunità europea è necessario realizzare progetti di assistenza tecnica alla creazione di capacità e di strutture amministrative nel settore dell'ambiente.

(15)

Gli accordi europei tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, ed i paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, dall'altra, prevedono la partecipazione di questi paesi a programmi comunitari, in particolare nel settore dell'ambiente.

(16)

Sebbene i suddetti paesi dell'Europa centrale e orientale debbano di norma farsi carico dei costi connessi alla loro partecipazione, in casi specifici e secondo le norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea e ai pertinenti accordi di associazione, la Comunità può, se necessario, decidere di integrare il contributo nazionale del paese interessato.

(17)

Gli altri paesi candidati all'adesione, qualora apportino un contributo finanziario a LIFE, possono parteciparvi a condizioni analoghe a quelle stabilite per i paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione.

(18)

Le entrate provenienti da paesi terzi costituiscono risorse vincolate allo strumento in questione e in quanto tali sono iscritte al corrispondente capitolo di spesa.

(19)

È opportuno istituire meccanismi di selezione che consentano di adeguare gli interventi della Comunità in relazione alle caratteristiche dei progetti da finanziare. È opportuno che le linee direttrici promuovano la sinergia tra azioni di dimostrazione e principi guida della politica ambientale della Comunità con l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile.

(20)

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8).

(21)

Il presente regolamento definisce, per l'intera durata della terza fase, una dotazione finanziaria di massima che, in base al punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (9), costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale.

(22)

Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbero valutare l'opportunità di proseguire l'azione di LIFE dopo la terza fase,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo generale

È istituito uno strumento finanziario per l'ambiente, in prosieguo denominato «LIFE».

Obiettivo generale di LIFE è contribuire all'applicazione, all'aggiornamento e allo sviluppo della politica comunitaria nel settore dell'ambiente e della legislazione ambientale, in particolare nel settore dell'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche, nonché allo sviluppo sostenibile nella Comunità.

Articolo 2

Settori tematici e criteri generali

LIFE è diviso in tre settori tematici denominati LIFE-Natura, LIFE-Ambiente e LIFE-Paesi terzi.

I progetti finanziati da LIFE soddisfano i seguenti criteri generali:

a)

sono di interesse comunitario in quanto contribuiscono in maniera significativa all'obiettivo generale di cui all'articolo 1;

b)

sono realizzati da partecipanti affidabili sul piano tecnico e finanziario;

c)

sono realizzabili in termini di proposte tecniche, di calendario e di bilancio e di convenienza.

Può essere data la priorità ai progetti basati su un approccio multinazionale allorché si presuma che questo possa avere risultati più efficaci in fatto di conseguimento degli obiettivi, tenendo conto della fattibilità e dei costi.

Articolo 3

LIFE-Natura

1.   L'obiettivo specifico di LIFE-Natura è contribuire all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (10); della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (11), e, in particolare, della rete europea Natura 2000 istituita da tale direttiva.

2.   Nel quadro di LIFE-Natura possono essere finanziati:

a)

i progetti di conservazione della natura che rispondono all'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1 e contribuiscono a mantenere o ripristinare, in uno stato di conservazione favorevole, gli habitat naturali e/o le popolazioni di specie, ai sensi della direttiva 92/43/CEE;

b)

le misure di accompagnamento che agevolano il conseguimento dell'obiettivo specifico di cui al paragrafo 1 e sono necessarie per:

i)

la preparazione di progetti che coinvolgono partner di più Stati membri (misura «starter»);

ii)

lo scambio di esperienze tra progetti (misura «coop»);

iii)

il controllo e la valutazione dei progetti, nonché la diffusione dei loro risultati, compresi quelli adottati nel quadro delle fasi precedenti dello strumento LIFE (misura «assist»).

3.   Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di cofinanziamento dei progetti e non può superare:

a)

il 50 % per i progetti relativi alla conservazione della natura e il 100 % per le misure di accompagnamento;

b)

in circostanze eccezionali, la percentuale di cui alla lettera a) può ammontare fino al 75 % per i progetti relativi a habitat naturali prioritari o specie prioritarie indicati dalla direttiva 92/43/CEE o a specie di uccelli considerate prioritarie per il finanziamento nel quadro di LIFE-Natura da parte del comitato istituito a norma dell'articolo 16 della direttiva 79/409/CEE.

4.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più Stati membri, le proposte sono trasmesse dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto.

La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 7.

5.   A norma del paragrafo 7, sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 e del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondano ai criteri seguenti:

a)

progetti sul territorio europeo degli Stati membri che riguardano:

i)

un sito proposto da uno Stato membro a norma dell'articolo 4 della direttiva 92/43/CEE; o

ii)

un sito classificato a norma dell'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE; o

iii)

una specie menzionata negli allegati II o IV della direttiva 92/43/CEE o nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE.

b)

nei paesi candidati all'adesione ai quali si applica l'articolo 6, progetti che riguardino:

i)

un sito d'importanza internazionale che ospiti un tipo di habitat di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II della direttiva 92/43/CEE, o un tipo di habitat o una specie, non presente nella Comunità, classificati nelle pertinenti risoluzioni della convenzione di Berna in quanto richiedono misure di conservazione specifiche;

ii)

un sito di importanza internazionale che ospiti una specie di uccello di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE o una specie di uccello migratore presente nella Comunità, o una specie di uccello non presente nella Comunità ma classificato nelle pertinenti risoluzioni della convenzione di Berna come bisognoso di misure di conservazione specifiche; ovvero

iii)

una specie di cui agli allegati II o IV della direttiva 92/43/CEE o all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, o una specie non presente nella Comunità ma classificata nelle appendici I o II della convenzione di Berna.

6.   La Commissione invia agli Stati membri un riassunto delle proposte pervenute. Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

7.   I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario nel quadro di LIFE-Natura sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11. Ai fini del presente paragrafo, il comitato è quello di cui all'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE.

La Commissione adotta una decisione quadro destinata agli Stati membri e relativa ai progetti approvati; adotta altresì le singole decisioni destinate ai beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto.

8.   Su iniziativa della Commissione:

a)

le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE, sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sulle misure di accompagnamento;

b)

le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), punto iii), sono oggetto di inviti a manifestare interesse.

Tutti gli inviti a manifestare interesse sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con indicazione dei criteri specifici da rispettare.

Articolo 4

LIFE-Ambiente

1.   L'obiettivo specifico di LIFE-Ambiente è contribuire allo sviluppo di tecniche e metodi innovativi e integrati e all'ulteriore sviluppo della politica comunitaria dell'ambiente.

2.   Nel quadro di LIFE-Ambiente possono essere finanziati i seguenti progetti e/o misure:

a)

i progetti di dimostrazione che rispondono all'obiettivo previsto al paragrafo 1, e mirano a:

integrare considerazioni sull'ambiente e sullo sviluppo sostenibile nella pianificazione e nella valorizzazione del territorio, incluse le zone urbane e costiere, oppure

promuovere la gestione sostenibile delle acque freatiche e di superficie, oppure

ridurre al minimo l'impatto ambientale delle attività economiche, in particolare mediante lo sviluppo di tecnologie pulite e ponendo l'accento sulla prevenzione, compresa la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, oppure

prevenire, riutilizzare, recuperare e riciclare i rifiuti di tutti i tipi e a gestire razionalmente il flusso di rifiuti, oppure

ridurre l'impatto ambientale dei prodotti mediante una strategia integrata agli stadi della produzione, della distribuzione, del consumo e del trattamento al termine del loro ciclo di vita, compreso lo sviluppo di prodotti rispettosi dell'ambiente;

b)

i progetti preparatori allo sviluppo di nuovi strumenti ed azioni della Comunità in materia ambientale, e/o all'aggiornamento della normativa e delle politiche ambientali;

c)

le misure di accompagnamento necessarie:

i)

alla diffusione delle informazioni per lo scambio di esperienze tra progetti; e

ii)

alla valutazione, verifica e promozione delle azioni realizzate nella presente fase di attuazione dello strumento LIFE e nelle prime due fasi, nonché alla diffusione delle informazioni relative all'esperienza e al trasferimento di risultati derivanti da queste azioni.

3.   Il sostegno finanziario viene concesso sotto forma di cofinanziamento dei progetti.

La percentuale del sostegno finanziario della Comunità non può superare il 30 % del costo ammissibile del progetto per i progetti generatori di consistenti entrate nette. In questo caso il contributo dei beneficiari del finanziamento deve essere almeno equivalente al sostegno comunitario.

La percentuale del sostegno finanziario della Comunità per tutti gli altri richiedenti non può superare il 50 % del costo ammissibile del progetto.

La percentuale del sostegno finanziario della Comunità per le misure di accompagnamento non può superare il 100 % di tale costo.

4.   Per quanto attiene ai progetti di dimostrazione, le linee direttrici saranno stabilite dalla Commissione, dopo essere state oggetto della procedura di cui all'articolo 11, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Le linee direttrici promuovono la sinergia tra azioni di dimostrazione e principi guida della politica ambientale della Comunità ai fini di uno sviluppo sostenibile.

5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più Stati membri, le proposte sono trasmesse dallo Stato membro in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto.

La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 10.

6.   A norma del paragrafo 10 sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 2 e al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondono ai criteri seguenti:

a)

offrono soluzioni per risolvere un problema molto ricorrente nella Comunità o che causa di grande preoccupazione per alcuni Stati membri;

b)

rivestono un carattere innovativo dal punto di vista della tecnologia o del metodo applicato;

c)

costituiscono un esempio e un progresso rispetto alla situazione attuale;

d)

possono agevolare la diffusione e l'applicazione il più possibile ampia di proficue tecnologie o dei prodotti che contribuiscono alla tutela dell'ambiente;

e)

mirano allo sviluppo e al trasferimento di un know-how utilizzabile in situazioni identiche o simili;

f)

promuovono la cooperazione nel settore dell'ambiente;

g)

possano presentare un rapporto costi-benefici soddisfacente dal punto di vista ambientale;

h)

promuovono l'integrazione delle esigenze ambientali in attività che perseguono scopi eminentemente economici e sociali.

L'esame delle proposte dovrebbe, ove opportuno, tenere altresì conto delle loro implicazioni occupazionali.

7.   Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

a)

acquisto di terreni;

b)

studi non specificatamente legati all'obiettivo perseguito dai progetti finanziati;

c)

gli investimenti per infrastrutture riguardanti gli investimenti a carattere strutturale non innovativo, ivi comprese le attività che hanno già dato risultati positivi a livello industriale;

d)

attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

8.   Su iniziativa della Commissione:

a)

i progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), e le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, la lettera c), punto i), previa consultazione del comitato di cui all'articolo 11, sono oggetto di inviti a manifestare interesse. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione proposte sui progetti da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b);

b)

le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera c), punto ii), sono oggetto di inviti a manifestare interesse.

Tutti gli inviti a manifestare interesse sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con indicazione dei criteri specifici da rispettare.

9.   La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute a norma del paragrafo 2, lettere a) e b). Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

10.   I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11.

11.   La Commissione adotta una decisione quadro destinata agli Stati membri e relativa ai progetti approvati; adotta altresì le singole decisioni destinate ai beneficiari, che stabiliscono l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché le condizioni tecniche specifiche del progetto.

Articolo 5

LIFE-Paesi terzi

1.   L'obiettivo specifico di LIFE-Paesi terzi è contribuire alla creazione di capacità e strutture amministrative necessarie nel settore dell'ambiente nonché per lo sviluppo di politiche e programmi d'azione nel settore dell'ambiente nei paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo o del Baltico, diversi dai paesi dell'Europa centrale e orientale che hanno concluso accordi di associazione con la Comunità europea, di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2.   Nel quadro di LIFE-Paesi terzi possono essere finanziati:

a)

i progetti di assistenza tecnica che rispondono all'obiettivo di cui al paragrafo 1;

b)

le misure di accompagnamento necessarie alla valutazione, verifica e promozione delle azioni realizzate nella presente fase di attuazione dello strumento LIFE e nelle prime due fasi, allo scambio di esperienze tra progetti, alla diffusione delle informazioni relative all'esperienza e ai risultati derivanti da queste azioni.

3.   Il sostegno finanziario è accordato sotto forma di cofinanziamento di progetti e di misure di accompagnamento. La percentuale del sostegno finanziario della Comunità non può superare il 70 % del costo dei progetti di cui al paragrafo 2, lettera a), e il 100 % del costo delle misure di accompagnamento di cui al paragrafo 2, lettera b).

4.   Le competenti autorità nazionali dei paesi terzi interessati trasmettono alla Commissione le proposte di azioni da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera a). Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più paesi terzi, le proposte sono presentate dal paese in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento dell'azione o dall'organizzazione internazionale che si occupa della tutela ambientale nella zona geografica interessata.

La Commissione fissa ogni anno la data di trasmissione delle proposte e delibera sulle medesime conformemente al paragrafo 7.

5.   A norma del paragrafo 7, sono prese in considerazione per il sostegno finanziario soltanto le proposte che soddisfano i requisiti previsti all'articolo 2 e all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del presente articolo e che rispondono ai criteri seguenti:

a)

rivestono un interesse per la Comunità, in particolare in quanto contribuiscono all'attuazione degli orientamenti e degli accordi regionali e internazionali;

b)

contribuiscono alla realizzazione di una strategia che favorisca uno sviluppo sostenibile a livello internazionale, nazionale o regionale;

c)

apportano soluzioni a problemi ambientali importanti nella regione e nel settore interessato.

È data priorità ai progetti destinati a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o regionale.

6.   La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute dai paesi terzi.

Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

7.   I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario sono soggetti alla procedura di cui all'articolo 11. Fatta salva tale procedura, l'adozione di una decisione concernente progetti inerenti alla protezione della natura deve essere preceduta dalla consultazione del comitato istituito a norma dell'articolo 21 della direttiva 92/43/CEE. La Commissione adotta una decisione sull'elenco dei progetti selezionati.

8.   Sulla base dei progetti approvati la Commissione stipula con i beneficiari un contratto, che stabilisce l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto. L'elenco delle proposte accolte è comunicato agli Stati membri.

9.   Su iniziativa della Commissione, le misure di accompagnamento da finanziare a norma del paragrafo 2, lettera b), sono oggetto di inviti a manifestare interesse che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee con indicazione dei criteri specifici da rispettare.

Articolo 6

Partecipazione dei paesi candidati all'adesione

1.   Lo strumento LIFE è aperto alla partecipazione dei paesi dell'Europa centrale e orientale candidati all'adesione, alle condizioni menzionate negli accordi di associazione conclusi con questi paesi ed in base alle disposizioni della decisione del Consiglio di associazione competente per ciascun paese considerato.

2.   Le autorità nazionali dei paesi in questione trasmettono alla Commissione le proposte di progetti da finanziare nell'ambito di LIFE-Natura e LIFE-Ambiente entro le date fissate dalla Commissione a norma, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 4, paragrafo 5. Qualora i progetti prevedano la partecipazione di più paesi, le proposte sono trasmesse dal paese in cui ha sede l'organismo responsabile del coordinamento del progetto.

3.   Per l'assegnazione del contributo finanziario comunitario, sono prese in considerazione le proposte che rispondono ai criteri generali di cui all'articolo 2 e ai criteri specifici menzionati all'articolo 3, paragrafo 5, lettera b), e all'articolo 4, paragrafi 6 e 8.

4.   La Commissione invia agli Stati membri un riassunto dei punti principali e del contenuto delle proposte pervenute dalle autorità nazionali dei paesi interessati. Su richiesta, essa mette i documenti originali a disposizione degli Stati membri per consultazione.

5.   I progetti presi in considerazione per il sostegno finanziario LIFE sono soggetti o alla procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 7, del presente regolamento o a quella di cui all'articolo 11 del presente regolamento, a secondo del tipo di progetto.

6.   Sulla base dei progetti approvati, la Commissione stipula con i beneficiari un contratto o una convenzione, che stabilisce l'importo del sostegno finanziario, le modalità di finanziamento e di controllo, nonché tutte le condizioni tecniche specifiche del progetto. L'elenco delle proposte accolte viene comunicato agli Stati membri.

7.   Quando per gli altri paesi candidati all'adesione saranno adottate condizioni e disposizioni equivalenti a quelle previste al paragrafo 1, LIFE sarà aperto alla partecipazione di questi paesi in base ai paragrafi da 2 a 6. I paesi partecipanti a norma del presente articolo non possono partecipare in base all'articolo 5.

8.   La ripartizione annuale degli stanziamenti che i paesi di cui ai paragrafi da 1 a 7 hanno destinato al cofinanziamento dello strumento figura nel bilancio generale dell'Unione europea, sezione III, parte B, allegato IV.

Articolo 7

Coerenza tra gli strumenti finanziari

1.   Fatte salve le condizioni previste all'articolo 6 per i paesi candidati all'adesione, i progetti che beneficiano degli aiuti previsti a titolo dei fondi strutturali o di altri strumenti di bilancio comunitari non sono ammissibili al sostegno finanziario previsto dal presente regolamento.

2.   La Commissione garantisce la coerenza tra gli interventi effettuati nel quadro del presente regolamento e quelli realizzati nell'ambito dei fondi strutturali, dei programmi di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione o di altri strumenti finanziari comunitari.

Articolo 8

Durata della terza fase e risorse di bilancio

1.   L'applicazione di LIFE avviene per fasi. La terza fase inizia il 1o gennaio 2000 e si conclude il 31 dicembre 2004. Il quadro finanziario per l'attuazione della terza fase per il periodo 2000-2004 è stabilito a 640 milioni di EUR.

2.   Le risorse di bilancio destinate alle azioni previste nel presente regolamento sono oggetto di un'iscrizione di stanziamenti annuali nel bilancio generale dell'Unione europea. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili per ciascun esercizio nei limiti delle prospettive finanziarie.

3.   L'importo delle risorse da assegnare a ciascun settore d'azione è illustrato qui di seguito:

a)

47 % per le azioni ai sensi dell'articolo 3;

b)

47 % per le azioni ai sensi dell'articolo 4;

c)

6 % per le azioni ai sensi dell'articolo 5.

Le misure di accompagnamento sono limitate al 5 % degli stanziamenti disponibili.

Articolo 9

Controllo dei progetti

1.   Per ciascun progetto finanziato da LIFE, il beneficiario presenta alla Commissione e, su richiesta, allo Stato membro interessato, relazioni tecniche e finanziarie sullo stato di avanzamento dei lavori. Le relazioni destinate agli Stati membri possono essere inviate in forma sintetica. Inoltre, entro tre mesi dal completamento del progetto è inviata una relazione finale alla Commissione e allo Stato membro interessato.

La Commissione stabilisce la forma e il contenuto di tali relazioni. Le relazioni si basano su indicatori fisici e finanziari stabiliti nella decisione della Commissione che approva i progetti o nel contratto o nella convenzione conclusi con i beneficiari. Questi indicatori sono strutturati in maniera tale da indicare lo stato di avanzamento dell'azione e gli obiettivi da conseguire entro un termine stabilito.

2.   A prescindere dai controlli eseguiti dalla Corte dei conti in cooperazione con gli organi o i servizi di controllo nazionali competenti, a norma dell'articolo 248 del trattato e dalle ispezioni svolte a norma dell'articolo 279, lettera c), del trattato, funzionari o agenti della Commissione possono controllare sul posto i progetti finanziati da LIFE, anche mediante controlli a campione.

Prima di effettuare un controllo in loco, la Commissione ne informa il beneficiario interessato e il suo Stato membro, salvo quando vi sia un fondato sospetto di frode e/o di uso improprio.

3.   Il beneficiario del sostegno finanziario tiene a disposizione della Commissione tutti i documenti giustificativi attinenti alle spese connesse con l'azione per un periodo di cinque anni dopo l'ultimo pagamento ad essa relativo.

4.   Se necessario la Commissione rettifica, in base ai risultati delle relazioni e dei controlli a campione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'entità o le condizioni di concessione del sostegno finanziario originariamente approvato, nonché il calendario dei pagamenti.

5.   La Commissione adotta tutte le misure necessarie per verificare che i progetti finanziati dalla Comunità siano stati svolti correttamente e nel rispetto del presente regolamento.

Articolo 10

Protezione degli interessi finanziari della Comunità

1.   La Commissione può ridurre, sospendere o recuperare l'importo del sostegno finanziario concesso per un progetto, qualora accerti l'esistenza di irregolarità, inclusa l'inosservanza del presente regolamento o della singola decisione o del contratto o della convenzione relativo alla concessione del sostegno finanziario in questione, o qualora risulti che, senza chiedere il consenso della Commissione, siano state apportate ad un progetto modifiche rilevanti incompatibili con la natura o le condizioni di esecuzione del medesimo.

2.   Qualora non siano state rispettate le scadenze o qualora la realizzazione di un progetto giustifichi solo una parte del sostegno concesso, la Commissione invita il beneficiario a comunicarle le sue osservazioni entro un termine stabilito. Qualora il beneficiario non fornisca spiegazioni adeguate, la Commissione può annullare il sostegno finanziario residuo e procedere al recupero dei fondi già erogati.

3.   Tutti gli importi indebitamente versati devono essere restituiti alla Commissione. Per gli importi non restituiti a tempo debito possono essere addebitati i relativi interessi di mora. La Commissione stabilisce le modalità di applicazione del presente paragrafo.

Articolo 11

Comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato (in seguito denominato «il comitato»).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nell'osservanza dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 12

Valutazione della terza fase e proseguimento di LIFE

1.   Entro il 30 settembre 2003, la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio:

a)

una relazione sullo stato di applicazione del presente regolamento, sul contributo del medesimo allo sviluppo della politica della Comunità in materia ambientale, e sull'impiego degli stanziamenti nonché, se del caso, proposte di eventuali modifiche da apportare in vista del proseguimento dell'azione oltre la terza fase;

b)

se del caso, una proposta concernente una quarta fase di LIFE.

2.   Il Parlamento europeo e il Consiglio, a norma del trattato, decidono entro il 1o luglio 2004 in merito all'attuazione della quarta fase a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 13

Abrogazione del regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio

1.   Il regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio è abrogato, sono salvi le decisioni adottate e i contratti o convenzioni conclusi, riguardanti la concessione di un sostegno finanziario ai sensi del suddetto regolamento.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono come riferimenti al presente regolamento secondo la tabella di corrispondenza che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 14

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GLAVANY


(1)  GU C 15 del 20.1.1999, pag. 4.

(2)  GU C 209 del 22.7.1999, pag. 14.

(3)  GU C 374 del 23.12.1999, pag. 45.

(4)  Parere del Parlamento europeo del 14 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 265), confermato il 6 maggio 1999 (GU C 279 dell'1.10.1999, pag. 275), posizione comune del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU C 346 del 2.12.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 29 giugno 2000 e decisione del Parlamento europeo del 5 luglio 2000.

(5)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 1.

(6)  GU L 181 del 20.7.1996, pag. 1.

(7)  GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1.

(8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(9)  GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1.

(10)  GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/49/CE del Consiglio (GU L 223 del 13.8.1997, pag. 9).

(11)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/62/CE del Consiglio (GU L 305 dell'8.11.1997, pag. 42).


ALLEGATO

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Regolamento (CEE) n. 1973/92

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii)

Articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b, punto iii), primo comma

Articolo 4, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii), primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 2, lettere b) e c)

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafo 2, lettera c) e articolo 5, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 4, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 3, prima frase, articolo 4, paragrafo 3, primo comma, articolo 5, paragrafo 3, prima frase

Articolo 4, lettera b)

Articolo 5

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 8, paragrafo 1, prima e seconda frase

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafo 1, terza frase

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 8, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a), prima parte e lettera b) e articolo 4, paragrafo 3, secondo e terzo comma

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3, lettera a) seconda parte, articolo 4, paragrafo 3, quarto comma e articolo 5, paragrafo 3, seconda frase

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 4 e paragrafo 8, lettera a) e articolo 4, paragrafi 5 e 8, lettera a)

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 5, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 9, e articolo 5, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 5, primo comma

Articolo 3, paragrafo 7, primo comma e paragrafo 8, lettera a), prima frase e articolo 4, paragrafo 8, lettera a) e paragrafo 10 ed articolo 5, paragrafo 7

Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 7, secondo comma e articolo 4, paragrafo 11

Articolo 9, paragrafo 5, secondo comma, secondo trattino

Articolo 5, paragrafo 8

Articolo 9, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7, secondo comma, articolo 4, paragrafo 11 e articolo 5, paragrafo 8

Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2

Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 3, paragrafo 5, lettera a)

Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii)

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera b), punto iv)

Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), primo, secondo, terzo e quarto trattino

Articolo 5, paragrafo 5

Articolo 9 bis, paragrafo 1, lettera c), quinto e sesto trattino

Articolo 2, secondo comma, lettere b) e c)

Articolo 9 bis, paragrafo 2

Articolo 9 ter

Articolo 4, paragrafo 7, lettere b), c) e d)

Articolo 10, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 1, secondo e terzo trattino

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 11, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 11, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

Articolo 11, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 4

Articolo 13

Articolo 11

Articolo 13 bis

Articolo 6

Articolo 14

Articolo 12

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 17

Articolo 14


Dichiarazione della Commissione

La Commissione nota che il Parlamento europeo ed il Consiglio convengono in merito all'opportunità di adottare una procedura di regolamentazione per la scelta dei progetti, rispetto alla procedura di gestione suggerita dalla Commissione nella proposta modificata presentata dopo la pronuncia del Parlamento europeo in seconda lettura.

La Commissione, ribadendo quanto dichiarato allorché la posizione comune è stata adottata, sottolinea nuovamente quanto sia importante dare applicazione ai criteri fissati dall'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

La Commissione ritiene che la scelta dei progetti, date le sue notevoli implicazioni in termini di bilancio, debba essere effettuata seguendo la procedura di gestione.

La Commissione ritiene inoltre che ignorare le disposizioni dell'articolo 2 dalla decisione del Consiglio 1999/468/CE, in un caso tanto evidente quanto appunto il caso in oggetto, contravvenga sia ai principi ispiratori che al disposto della decisione del Consiglio.

La Commissione si vede pertanto costretta ad adottare le dovute riserve in materia, compreso il diritto di adire la Corte di giustizia quando e se lo riterrà opportuno.


Dichiarazione del Consiglio

Il Consiglio prende atto della dichiarazione della Commissione sulla scelta della procedura di comitato affinché quest'ultima adotti misure di attuazione nel quadro del regolamento LIFE.

Scegliendo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, il Consiglio ha tenuto conto dell'esperienza acquisita con la procedura di regolamentazione nel quadro dello strumento LIFE nella prima fase (dal 1992) e nella seconda fase (dal 1996), nonché della natura di tale strumento, che svolge un ruolo essenziale per la tutela dell'ambiente nella Comunità e contribuisce all'attuazione e allo sviluppo della politica comunitaria in questo settore.

Il Consiglio rammenta che i criteri fissati all'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio non sono vincolanti sotto il profilo giuridico e hanno un carattere indicativo. Il Consiglio ritiene che il campo di applicazione delle competenze di esecuzione nel regolamento in questione giustifichi pienamente il ricorso alla procedura di regolamentazione.


Dichiarazione della Commissione

La Commissione dichiara che, prima di fissare i termini annuali di presentazione delle proposte, provvederà a consultare i competenti comitati per stabilire se essi possono essere effettivamente rispettati.