32000R1608

Regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

Gazzetta ufficiale n. L 185 del 25/07/2000 pag. 0024 - 0026


Regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione

del 24 luglio 2000

che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), in particolare l'articolo 80,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999 abroga, con effetto a decorrere dal 1o agosto 2000, i seguenti regolamenti: il regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio, del 28 giugno 1984, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 337/79(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2839/98(3), il regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1426/96(5), il regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1678/1999(7), il regolamento (CEE) n. 2048/89 del Consiglio, del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo(8), il regolamento (CEE) n. 2390/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per l'importazione dei vini, dei succhi e dei mosti di uve(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2838/98(10), il regolamento (CEE) n. 2391/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le definizioni di taluni prodotti del settore vitivinicolo dei codici NC 2009 e 2204, originari dei paesi terzi(11), il regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve(12), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1427/96(13), il regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali(14), e il regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati(15), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1429/96(16).

(2) Occorre tuttavia garantire agli operatori e agli amministratori interessati una transizione agevole tra le disposizioni spesso di lunga data adottate sulla base del regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(17), abrogato dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(18), abrogato dal regolamento (CE) n. 1493/1999, e del regolamento (CEE) n. 823/87 e le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) Per consentire una transizione agevole e la continuità del regime applicabile, in attesa che siano messe a punto e adottate prossimamente le misure esecutive, occorre quindi autorizzare, per un breve periodo transitorio, il mantenimento di alcune disposizioni del Consiglio abrogate dal suddetto articolo 81. Il mantenimento temporaneo di tali disposizioni implica che rimangano in vigore anche i regolamenti della Commissione adottati sulla loro base. Tali regolamenti della Commissione saranno del resto esplicitamente abrogati al termine del periodo transitorio.

(4) Poiché i principali elementi delle materie oggetto dei regolamenti citati all'articolo 81 sono già disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 o dai regolamenti di applicazione adottati fino ad oggi dalla Commissione, il periodo transitorio in causa non rimette in questione l'attuazione, alla data prevista dal Consiglio, dell'intera riforma dell'organizzazione comune del mercato del vino.

(5) D'altra parte, nell'intento di non perturbare gli operatori economici e le amministrazioni nazionali con misure che entrerebbero in vigore a date distinte, è opportuno differire la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate(19), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2253/1999(20), affinché tutte le misure scaturite dalla riforma dell'organizzazione comune del mercato siano adottate allo stesso tempo.

(6) Tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) n. 1493/1999 abroga i regolamenti sopra citati del Consiglio con effetto dal 1o agosto 2000, è assolutamente necessario che il periodo transitorio inizi a decorrere da tale data.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il vino,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1493/1999, le disposizioni indicate nell'allegato restano le sole applicabili fino al 30 novembre 2000.

Articolo 2

Nei regolamenti citati nell'allegato, i riferimenti ai regolamenti (CEE) n. 337/79, (CEE) n. 822/87, (CEE) n. 823/87 e (CEE) n. 2332/92 devono intendersi come riferimenti alle disposizioni corrispondenti del regolamento (CE) n. 1493/1999.

Articolo 3

All'articolo 7, secondo comma, del regolamento (CE) n. 881/98, la data del 1o agosto 2000 è sostituita dalla data del 30 novembre 2000.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1o agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(2) GU L 176 del 3.7.1984, pag. 6.

(3) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 12.

(4) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

(5) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.

(6) GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.

(7) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 10.

(8) GU L 202 del 14.7.1989, pag. 32.

(9) GU L 232 del 9.8.1989, pag. 7.

(10) GU L 354 del 30.12.1998, pag. 11.

(11) GU L 232 del 9.8.1989, pag. 10.

(12) GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13.

(13) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3.

(14) GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1.

(15) GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9.

(16) GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9.

(17) GU L 54 del 5.3.1979, pag. 1.

(18) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

(19) GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22.

(20) GU L 275 del 26.10.1999, pag. 8.

ALLEGATO

Elenco delle disposizioni che restano in vigore fino al 30 novembre 2000

a) gli articoli 1 e 3 nonché l'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84;

b) l'articolo 15, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CEE) n. 823/87;

c) il regolamento (CEE) n. 2048/89;

d) il regolamento (CEE) n. 2390/89;

e) gli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2391/89;

f) il regolamento (CEE) n. 2392/89;

g) l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3895/91;

h) gli articoli 8, 9 e 11 del regolamento (CEE) n. 2333/92;

i) gli articoli 3, 31, 71 e 72 del regolamento (CEE) n. 822/87.