32000R1563

Regolamento (CE) n. 1563/2000 della Commissione, del 18 luglio 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 440/2000 che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 2000, le assegnazioni annuali agli «operatori nuovi arrivati» nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali

Gazzetta ufficiale n. L 180 del 19/07/2000 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 1563/2000 della Commissione

del 18 luglio 2000

che modifica il regolamento (CE) n. 440/2000 che determina i quantitativi per i quali sono concesse, per l'anno 2000, le assegnazioni annuali agli "operatori nuovi arrivati" nel quadro dei contingenti tariffari all'importazione e delle banane ACP tradizionali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999(2),

visto il regolamento (CE) n. 2362/98 della Commissione, del 28 ottobre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità(3), modificato dal regolamento (CE) n. 756/1999(4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98 definisce le modalità di calcolo dell'assegnazione annua di ciascun operatore nuovo arrivato. Conformemente a tali modalità e in funzione delle domande individuali classificate secondo l'ordine progressivo dei quantitativi richiesti, la Commissione determina i quantitativi per i quali sono concesse le assegnazioni annue.

(2) Sulla base delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in merito alle domande di assegnazione annua degli operatori nuovi arrivati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 250/2000(5), la Commissione ha determinato con il regolamento (CE) n. 440/2000(6) i quantitativi per i quali dovevano essere concesse le assegnazioni individuali degli operatori interessati per il 2000.

(3) I risultati delle verifiche e dei controlli complementari, eseguiti dalle competenti autorità nazionali, con la collaborazione della Commissione, portano ad un adeguamento delle assegnazioni annue degli operatori nuovi arrivati. Occorre quindi modificare il regolamento (CE) n. 440/2000.

(4) Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano eventuali misure che dovessero essere adottate successivamente, in particolare per rispettare gli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), e non potrebbero essere addotte dagli operatori come fondamento di legittime aspettative per la proroga del regime d'importazione.

(5) Le disposizioni del presente regolamento devono entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 440/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 32.

(4) GU L 98 del 13.4.1999, pag. 10.

(5) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 6.

(6) GU L 54 del 26.2.2000, pag. 27.

ALLEGATO

Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2362/98

>SPAZIO PER TABELLA>