32000R1534

Regolamento (CE) n. 1534/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che sono esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 175 del 14/07/2000 pag. 0078 - 0078


Regolamento (CE) n. 1534/2000 della Commissione

del 13 luglio 2000

che determina le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che sono esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000(2), in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

(1) In applicazione dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1249/2000(4), la Commissione determina, in base alle proposte degli Stati membri ed entro il 25 % del limite di garanzia di ciascuno Stato membro, le zone di produzione sensibili e/o i gruppi di varietà di alta qualità che saranno esentati dall'applicazione del programma di riscatto delle quote.

(2) Su richiesta di alcuni Stati membri, occorre determinare tali gruppi di varietà di alta qualità.

(3) Il presente regolamento deve essere applicabile a decorrere dal 31 agosto 2000 poiché l'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 prevede che a decorrere dal 1o settembre lo Stato membro renda pubblica l'intenzione di vendita, in modo che altri produttori possano acquistare la quota prima che sia effettivamente riscattata.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I seguenti quantitativi dei gruppi di varietà di alta qualità sono esentati dal riscatto delle quote per il raccolto 2000:

in Portogallo:

>SPAZIO PER TABELLA>

in Francia:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a partire dal 31 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 142 del 16.6.2000, pag. 3.