32000R1159

Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione, del 30 maggio 2000, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 31/05/2000 pag. 0030 - 0036


Regolamento (CE) n. 1159/2000 della Commissione

del 30 maggio 2000

relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 prevede azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali.

(2) A norma dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione incaricata dell'esecuzione di un intervento strutturale comunitario è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità.

(3) L'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999 precisa che l'autorità di gestione ha la responsabilità di garantire che l'intervento sia reso pubblico e in particolare di informare i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate alle possibilità offerte dall'intervento, nonché l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Comunità in favore dell'intervento e ai risultati conseguiti da quest'ultimo.

(4) Conformemente al paragrafo 3 del suddetto articolo, gli Stati membri consultano la Commissione e l'informano annualmente circa le iniziative assunte ai fini delle azioni informative e pubblicitarie.

(5) In forza dell'articolo 18, paragrafo 3, e dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999, per ciascun programma operativo e per ciascun documento unico di programmazione, il complemento di programmazione comprende le misure che devono garantire l'informazione e la pubblicità dell'intervento conformemente all'articolo 46.

(6) A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1260/1999, i comitati di sorveglianza esaminano e approvano i rapporti annuali e il rapporto finale di esecuzione degli interventi prima che siano trasmessi alla Commissione. A norma dell'articolo 37, paragrafo 2, dello stesso regolamento, detti rapporti forniscono indicazioni sulle misure di competenza dell'autorità di gestione e del comitato di sorveglianza intese a garantire la qualità e l'efficienza delle misure pubblicitarie sull'intervento in causa. Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, i risultati delle valutazioni sono messi, su richiesta, a disposizione del pubblico, previo accordo del comitato di sorveglianza sulla valutazione intermedia prevista entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

(7) La decisione 94/342/CE della Commissione, del 31 maggio 1994, relativa ad azioni informative e pubblicitarie, a cura degli Stati membri, sugli interventi dei Fondi strutturali e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP)(2), resta applicabile agli aiuti concesssi a norma del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94(4), nonché a norma dei regolamenti adottati in applicazione di quest'ultimo.

(8) Il comitato di cui all'articolo 147 del trattato, il comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale e il comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura sono stati consultati sul presente regolamento. Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dettaglio delle norme in materia d'informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi strutturali a norma del regolamento (CE) n. 1260/1999 è definito nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2000.

Per la Commissione

Michel Barnier

Membro della Commissione

(1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 152 del 18.6.1994, pag. 39.

(3) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

(4) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.

ALLEGATO

MODALITÀ D'APPLICAZIONE IN MATERIA D'INFORMAZIONE E DI PUBBLICITÀ SUGLI INTERVENTI DEI FONDI STRUTTURALI

1. Disposizioni generali e campo d'applicazione

Le azioni informative e pubblicitarie sugli interventi dei Fondi strutturali mirano ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell'azione dell'Unione europea e a dare in tutti gli Stati membri un'immagine omogenea degli interventi in causa. Tali azioni riguardano gli interventi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione "orientamento", oppure dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).

Le azioni informative e pubblicitarie enunciate in appresso si riferiscono ai Quadri comunitari di sostegno (QCS), ai Programmi operativi, ai Documenti unici di programmazione (DOCUP) e ai Programmi di iniziativa comunitaria definiti dal regolamento (CE) n. 1260/1999.

La pubblicità in loco spetta alle autorità di gestione competenti per l'esecuzione di tali interventi. Essa viene effettuata di concerto con i servizi della Commissione, che vengono informati sulle misure adottate con questo fine.

Le autorità nazionali e regionali competenti adottano tutte le disposizioni amministrative necessarie per garantire l'applicazione effettiva delle presenti disposizioni e per cooperare con i servizi della Commissione.

2. Obiettivi e destinatari delle azioni informative e pubblicitarie

Le azioni informative e pubblicitarie hanno lo scopo di:

2.1. informare i potenziali beneficiari finali, nonché

- le autorità regionali e locali e le altre autorità pubbliche competenti,

- le organizzazioni professionali e gli ambienti economici,

- le parti economiche e sociali,

- le organizzazioni non governative, in particolare gli organismi per la promozione delle pari opportunità e quelli che operano per la tutela e il miglioramento dell'ambiente,

- gli operatori o i promotori dei progetti,

sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati congiuntamente dall'Unione europea e dagli Stati membri, in modo da garantirne la trasparenza;

2.2. informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea, in collaborazione con gli Stati membri, in favore dell'intervento sui risultati ottenuti da quest'ultimo.

3. Attuazione delle azioni informative e pubblicitarie

3.1. Modalità

3.1.1. Preparazione delle misure

Le azioni informative e pubblicitarie sono presentate sotto forma di piano di azioni di comunicazione per ciascun Programma operativo e ciascun Documento unico di programmazione (DOCUP). Se necessario, i piani vengono presentati a livello del QCS. Della loro esecuzione è responsabile l'autorità di gestione designata.

Il piano delle azioni di comunicazione menziona in particolare:

- gli obiettivi delle azioni e il pubblico cui sono rivolte,

- i contenuti e la strategia delle azioni di comunicazione e informazione e indica le azioni da condurre nell'ambito degli obiettivi prioritari di ciascun Fondo,

- il bilancio di previsione,

- i servizi amministrativi o gli organismi competenti per la loro esecuzione,

- i criteri seguiti per la valutazione delle azioni realizzate.

Il piano delle azioni di comunicazione è inserito nel complemento di programmazione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/1999.

3.1.2. Finanziamento

Gli importi stanziati per l'informazione e la pubblicità figurano nei piani di finanziamento dei Quadri comunitari di sostegno (QCS), dei DOCUP e dei Programmi operativi alla voce assistenza tecnica [stanziamenti necessari per l'elaborazione, il controllo e la valutazione degli interventi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera e), all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b), e all'articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1260/1999].

3.1.3. Designazione dei responsabili

Le autorità di gestione, dal canto loro, designano una o più persone responsabili dell'informazione e della pubblicità. Le autorità di gestione comunicano alla Commissione i nominativi.

3.1.4. Resoconto

In occasione dell'incontro annuale previsto all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, l'autorità di gestione informa la Commissione sull'attuazione del presente regolamento.

3.2. Contenuti e strategia delle azioni informative e pubblicitarie

Le misure da realizzare devono contribuire al raggiungimento degli obiettivi enunciati al punto 2, vale a dire:

- trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali,

- informazione dell'opinione pubblica.

3.2.1. Garantire la trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali e dei gruppi di cui al punto 2.1

3.2.1.1. L'autorità di gestione provvede in particolare:

- a pubblicare il contenuto dell'intervento stesso, indicando la partecipazione dei Fondi strutturali, nonché a diffondere i documenti summenzionati e a metterli a disposizione degli interessati,

- ad informare in maniera esauriente sull'andamento degli interventi durante tutto il periodo di programmazione,

- ad attuare iniziative d'informazione sulla gestione, la sorveglianza e la valutazione degli interventi dei Fondi strutturali, eventualmente finanziate con gli stanziamenti per l'assistenza tecnica di ciascun intervento.

>SPAZIO PER TABELLA>

3.2.1.2. L'autorità di gestione designata per l'attuazione di un intervento predispone un sistema appropriato per la divulgazione di informazioni destinate a garantire la trasparenza nei confronti dei vari partner e dei beneficiari potenziali, in particolare le PMI.

Tali informazioni devono indicare in modo chiaro le pratiche amministrative da espletare, i dispositivi per la gestione dei fascicoli, i criteri di selezione utilizzati nelle gare d'appalto e i criteri di valutazione degli interventi, nonché i nominativi dei referenti a livello nazionale, regionale e locale, ai quali ci si può rivolgere per ottenere spiegazioni sul funzionamento degli interventi e sui criteri di ammissibilità.

Per quanto riguarda le misure a favore dello sviluppo del potenziale endogeno, le sovvenzioni pubbliche destinate alle imprese e le sovvenzioni globali, l'informazione in questione dev'essere trasmessa segnatamente tramite gli organismi intermediari e le organizzazioni rappresentative delle imprese.

3.2.1.3. L'autorità di gestione predispone un sistema appropriato di divulgazione delle informazioni destinate ai potenziali beneficiari di un'azione di formazione, di occupazione ovvero di un'azione che rientra nel campo dello sviluppo delle risorse umane. A tal fine essa garantisce la cooperazione degli organismi competenti per la formazione professionale, degli organismi attivi nel settore dell'occupazione, delle imprese e associazioni d'imprese, dei centri didattici e delle organizzazioni non governative.

3.2.2. Informare l'opinione pubblica

3.2.2.1. Per meglio sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea in favore degli interventi e sui risultati conseguiti da questi ultimi, l'autorità di gestione designata informa nel modo più opportuno i mezzi di comunicazione di massa in merito agli interventi strutturali cofinanziati dall'Unione. Tali informazioni devono indicare obiettivamente la partecipazione dell'Unione europea e i messaggi devono esplicitare le missioni dei vari Fondi, presentando le priorità specifiche degli interventi in questione, conformemente al punto 3.2.1.1.

L'avvio degli interventi - previa adozione da parte della Commissione - e le fasi salienti di realizzazione degli stessi sono oggetto di azioni informative dirette ai mezzi di comunicazione di massa a livello nazionale o regionale (stampa, radio, televisione), a seconda dei casi; a questo scopo si può ricorrere, tra l'altro, a comunicati stampa, inserti, supplementi nei giornali più idonei e visite di cantieri. Si potranno utilizzare anche altri mezzi d'informazione e di comunicazione, come ad esempio siti web, pubblicazioni su progetti riusciti e concorsi basati sulle migliori esperienze.

Nel caso di ricorso ad un'inserzione pubblicitaria, ad esempio sotto forma di comunicato stampa o annuncio pubblicitario, si dovrà indicare esattamente la partecipazione dell'Unione europea.

Occorre garantire una cooperazione appropriata con l'ufficio di rappresentanza della Commissione nello Stato membro interessato.

3.2.2.2. Le azioni informative e pubblicitarie rivolte al pubblico comprendono i seguenti elementi:

- per quanto concerne gli investimenti in infrastrutture il cui costo totale supera 500000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi:

- cartelloni fissi in loco,

- targhe esplicative permanenti per le infrastrutture accessibili al grande pubblico, da realizzare secondo le modalità di cui al punto 6;

- per quanto concerne le azioni cofinanziate in materia di formazione e di occupazione:

- far sapere ai beneficiari di tali azioni di formazione che stanno partecipando ad una iniziativa finanziata dall'Unione europea,

- sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nel settore della formazione professionale, dell'occupazione e dello sviluppo delle risorse umane;

- per quanto concerne gli investimenti produttivi, le misure di sviluppo del potenziale endogeno e qualsiasi altra azione che goda del contributo finanziario della Comunità:

- attraverso i moduli descritti al punto 6, far sapere ai beneficiari che stanno partecipando ad un'azione finanziata dall'Unione europea.

4. Lavori dei comitati di sorveglianza

4.1. I comitati di sorveglianza garantiscono un'informazione adeguata sui loro lavori. A tal fine essi informano, nella misura del possibile, i mezzi di comunicazione di massa sull'andamento degli interventi di cui sono responsabili. I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del presidente. I rappresentanti della Commissione partecipano ai contatti con la stampa.

Inoltre bisogna prevedere iniziative appropriate ogniqualvolta si svolgano importanti manifestazioni collegate alle riunioni dei comitati di sorveglianza, quali ad esempio incontri ad alto livello o inaugurazioni. La Commissione e i suoi uffici di rappresentanza vanno informati.

4.2. Il comitato di sorveglianza esamina la relazione annuale di esecuzione di cui all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999. Tale relazione deve contenere un capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie conformemente all'articolo 35 dello stesso regolamento. L'autorità di gestione sottopone ai comitati di sorveglianza una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata di prove fondate quali immagini fotografiche.

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999, tutti gli elementi d'informazione di cui essa deve tener conto nella relazione annuale contemplata all'articolo 45 del suddetto regolamento.

Queste informazioni devono consentire di valutare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

5. Partenariato e scambi di esperienze

Le autorità di gestione possono comunque adottare misure supplementari, in particolare iniziative che contribuiscano al buon andamento della politica perseguita nell'ambito dei Fondi strutturali.

Esse informano la Commissione sulle iniziative adottate, affinché quest'ultima possa partecipare adeguatamente alla loro realizzazione.

Per agevolare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione fornisce il proprio sostegno tecnico a seconda delle necessità. Essa mette a disposizione delle autorità competenti, con spirito di compartecipazione e nell'interesse reciproco, l'esperienza e il materiale di cui dispone. Essa incoraggia gli scambi di esperienze sull'applicazione dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e organizza reti informali tra responsabili dell'informazione. A tal fine sarebbe auspicabile che ciascuno Stato membro designi un coordinatore per Fondo a livello nazionale.

6. Modalità di allestimento del materiale informativo e pubblicitario

Per garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate da uno dei Fondi strutturali, l'autorità di gestione competente è responsabile dell'esecuzione delle azioni informative e pubblicitarie enunciate qui di seguito.

6.1. Cartelloni

Cartelloni fissi vengono installati nei luoghi in cui sono realizzati i progetti di investimenti infrastrutturali cofinanziati, i cui costi superano gli importi di cui al punto 3.2.2.2. Essi comprendono uno spazio riservato all'indicazione della partecipazione dell'Unione europea.

Le dimensioni dei cartelloni devono essere commisurate all'importanza della realizzazione.

Sui cartelloni lo spazio riservato alla partecipazione comunitaria deve rispettare i seguenti criteri:

- occupare almeno il 25 % della superficie totale del cartellone,

- recare l'emblema europeo normalizzato e il testo sotto riportato, disposti come segue:

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- l'emblema dev'essere raffigurato secondo le norme vigenti,

- i caratteri utilizzati per indicare la partecipazione finanziaria dell'Unione europea devono avere le stesse dimensioni di quelli utilizzati per l'annuncio nazionale, ma possono presentare una veste tipografica diversa,

- il Fondo interessato può essere menzionato.

Se le autorità competenti rinunciano a installare un cartellone per far conoscere il loro intervento nel finanziamento di un progetto, il contributo dell'Unione europea dovrà essere pubblicizzato con un apposito cartellone. In tal caso, le disposizioni di cui sopra si applicano per analogia.

I cartelloni vengono rimossi entro e non oltre sei mesi dopo la fine dei lavori e sostituiti da targhe commemorative secondo le indicazioni di cui al punto 6.2.

6.2. Targhe esplicative

Targhe esplicative permanenti vengono apposte per le realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali che siano accessibili al grande pubblico (centri di congressi, aeroporti, stazioni, ecc.). Oltre all'emblema europeo, esse devono recare un testo che menzioni il cofinanziamento dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato.

Nel caso d'investimenti materiali nelle imprese, le targhe esplicative vengono rimosse dopo un anno.

Se un'autorità competente o un beneficiario finale decide di sistemare cartelloni o targhe esplicative oppure di preparare pubblicazioni o qualsiasi altra azione informativa per progetti il cui costo totale è inferiore a 500000 EUR, in caso di operazioni cofinanziate dallo SFOP, e a 3 milioni di EUR, in tutti gli altri casi, la partecipazione comunitaria deve comunque essere indicata.

6.3. Manifesti

Per informare i beneficiari e informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea nei settori dello sviluppo delle risorse umane, della formazione professionale e dell'occupazione, degli investimenti produttivi e dello sviluppo rurale, le autorità di gestione dispongono l'affissione di manifesti facenti riferimento al contributo dell'Unione europea e, eventualmente, del Fondo interessato, presso qualunque organismo che realizzi azioni finanziate dai Fondi strutturali o che ne sia il beneficiario (uffici di collocamento, centri di formazione professionale, camere di commercio, industria e agricoltura, agenzie per lo sviluppo regionale, ecc.).

6.4. Notifica ai beneficiari

Nella notifica della concessione di contributi ai beneficiari da parte delle autorità competenti è indicato il cofinanziamento da parte dell'Unione europea ed eventualmente l'importo o la percentuale del contributo proveniente dallo strumento comunitario interessato.

6.5. Materiale d'informazione e di comunicazione

6.5.1. Le pubblicazioni (opuscoli, pieghevoli, bollettini informativi) concernenti gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali devono mettere in evidenza sulla copertina un'indicazione della partecipazione dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato, nonché l'emblema europeo qualora vi figuri l'emblema nazionale o regionale.

Le pubblicazioni contengono le generalità dell'organismo responsabile dell'informazione e dell'autorità di gestione designata per l'esecuzione dell'intervento in questione.

6.5.2. I criteri sopra enunciati si applicano, per analogia, anche al materiale comunicato per via elettronica (sito web, banca di dati ad uso dei potenziali beneficiari) e al materiale audiovisivo. In sede di elaborazione del piano per azioni di comunicazione è utile fare ricorso alle nuove tecnologie, che consentono una diffusione rapida ed efficace delle informazioni, ma anche instaurare un dialogo con un vasto pubblico.

Nei siti web sui Fondi strutturali sarebbe opportuno:

- menzionare il contributo dell'Unione europea ed eventualmente del Fondo interessato quanto meno sulla pagina iniziale ("home page"),

- creare un hyperlink verso gli altri siti web della Commissione dedicati ai vari Fondi strutturali.

6.6. Manifestazioni informative

Per l'organizzazione di manifestazioni informative (conferenze, seminari, fiere, esposizioni, concorsi) connesse all'attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali, si fa obbligo agli organizzatori di far menzione della partecipazione comunitaria mediante la presenza della bandiera europea nella sala di riunione e dell'emblema sui documenti.

Gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri assistono, per quanto necessario, alla preparazione e all'attuazione delle manifestazioni suddette.