32000R0341

Regolamento (CE) n. 341/2000 della Commissione, del 15 febbraio 2000, relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 16/02/2000 pag. 0019 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 341/2000 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2000

relativo alla fissazione del tasso di conversione applicabile a taluni aiuti diretti e a determinate misure strutturali o ambientali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro(1),

visto il regolamento (CE) n. 1410/1999 della Commissione, del 29 giugno 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 recante modalità di applicazione del regime agrimonetario dell'euro nel settore agricolo(2), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999(3), recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi(4), la data di presentazione della domanda costituisce il fatto generatore che determina l'anno d'imputazione degli animali oggetto dei regimi di premio speciale nel settore delle carni bovine. A norma dell'articolo 43 dello stesso regolamento, tali premi sono convertiti in moneta nazionale in base alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese di dicembre dell'anno d'imputazione.

(2) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità di applicazione del regime agrimonetario dell'euro nel settore agricolo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999, per gli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale il fatto generatore del tasso di cambio interviene il 1o gennaio dell'anno nel corso del quale è adottata la decisione di concedere l'aiuto. A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento, il tasso di conversione da applicare è pari alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede la data del fatto generatore.

(3) A norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 293/98 della Commissione, del 4 febbraio 1998, che determina i fatti generatori applicabili nel settore degli ortofrutticoli, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e, in parte, nel settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura, nonché a taluni prodotti compresi nell'allegato I del trattato CE e che modifica il regolamento (CEE) n. 1445/93(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999, il tasso di conversione in moneta nazionale, ogni anno, del massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 del Consiglio(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1825/97 della Commissione(8), corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1o gennaio del periodo annuo di riferimento, conformemente all'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95(10).

(4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2700/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999, il tasso di conversione da applicare all'importo del saldo dei premi nel settore ovino corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede l'ultimo giorno della campagna per la quale viene concesso il premio.

(5) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2700/93, il tasso di conversione da applicare all'importo dell'acconto dei premi nel settore ovino corrisponde alla media pro rata temporis dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il primo giorno della campagna per la quale viene concesso il premio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I figura il tasso di conversione da applicare:

- agli importi dei premi nel settore bovino di cui al regolamento (CE) n. 1254/1999,

- al massimale per ettaro dell'aiuto per il miglioramento della qualità e della commercializzazione nel settore della frutta a guscio e delle carrube, fissato all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 790/89 e

- agli importi connessi a misure di carattere strutturale o ambientale di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2799/98.

2. Nell'allegato II figura il tasso di conversione da applicare all'importo del premio e del saldo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, quarto comma, del regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio(12), e all'importo della detrazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio(13).

3. Nell'allegato III figura il tasso di conversione da applicare all'importo dell'acconto di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2467/98 e all'importo della detrazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3493/90.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(2) GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.

(3) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(5) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

(6) GU L 30 del 5.2.1998, pag. 16.

(7) GU L 85 del 30.3.1989, pag. 6.

(8) GU L 260 del 23.9.1997, pag. 9.

(9) GU L 207 del 19.7.1989, pag. 19.

(10) GU L 132 del 16.6.1995, pag. 8.

(11) GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

(12) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(13) GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.

ALLEGATO I

Tasso di conversione di cui all'articolo 1, paragrafo 1

1 EUR = (media 1o.12.1999 - 31.12.1999)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Tasso di conversione di cui all'articolo 1, paragrafo 2

1 EUR = (media 2.12.1999 - 1.1.2000)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Tasso di conversione di cui all'articolo 1, paragrafo 3

1 EUR = (media 3.12.1999 - 2.1.2000)

>SPAZIO PER TABELLA>