32000L0065

Direttiva 2000/65/CE del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto

Gazzetta ufficiale n. L 269 del 21/10/2000 pag. 0044 - 0046


Direttiva 2000/65/CE del Consiglio

del 17 ottobre 2000

che modifica la direttiva 77/388/CEE quanto alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando quanto segue:

(1) Le attuali disposizioni dell'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(4), relative alla determinazione del debitore dell'imposta, creano gravi problemi per gli operatori, soprattutto per quelli di piccole dimensioni.

(2) La direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativa all'assistenza reciproca in materia di ricupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli e dei dazi doganali(5), la direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette(6) e il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte dirette (IVA)(7), disciplinano l'assistenza reciproca fra gli Stati membri anche ai fini di una corretta determinazione dell'IVA e della sua riscossione.

(3) Nella relazione sulla seconda fase dell'iniziativa SLIM (semplificazione della legislazione nel mercato interno) la Commissione raccomanda di studiare le possibilità e i mezzi di riformare il sistema della rappresentanza fiscale previsto nell'articolo 21 della direttiva 77/388/CEE.

(4) L'unica modifica che può effettivamente semplificare significativamente il regime comune IVA in generale e la determinazione del debitore dell'imposta in particolare, consisterebbe nel sopprimere qualsiasi facoltà per gli Stati membri di rendere obbligatoria la designazione di un rappresentante fiscale.

(5) Pertanto, occorre che la designazione di un rappresentante fiscale sia d'ora in poi soltanto facoltativa per i soggetti non residenti.

(6) A norma dell'articolo 22 della direttiva 77/388/CEE, gli Stati membri possono imporre direttamente a soggetti passivi non residenti gli stessi obblighi che gravano sui soggetti passivi residenti, compresi quelli che possono essere previsti a norma dell'articolo 22, paragrafo 8.

(7) Occorre che gli Stati membri possano continuare ad imporre ai soggetti passivi non residenti, cittadini di paesi con i quali non esistano strumenti giuridici che disciplinino la reciproca assistenza, analogamente a quanto previsto all'interno della Comunità, l'obbligo di designare un rappresentante fiscale debitore dell'imposta al posto deI soggetto passivo non residente o un mandatario.

(8) Occorre altresì che gli Stati membri conservino la più completa discrezionalità nel designare il debitore dell'imposta all'importazione.

(9) È importante che gli Stati membri possano continuare ad adottare disposizioni che prevedano che una persona che non sia debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il pagamento dell'imposta stessa.

(10) È opportuno rendere più preciso il disposto dell'articolo 10 della direttiva 77/388/CEE, per evitare alcuni casi di evasione fiscale nel caso di prestazioni continuative.

(11) La direttiva 77/388/CEE deve essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/388/CEE è così modificata:

1) All'articolo 10, paragrafo 2, primo comma, dopo la seconda frase è inserita la frase seguente:"Gli Stati membri possono stabilire che in taluni casi le cessioni di beni e le prestazioni di servizi continue nell'arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno con frequenza annua."

2) All'articolo 28 septies, punto 1 (che modifica l'articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4 della stessa direttiva) e all'articolo 17, paragrafo 4 lettera a) i termini "articolo 21, paragrafo 1, lettera a)" sono sostituiti dai termini seguenti: "articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e c)".

3) All'articolo 28 quater, E "Altre esenzioni", punto 3, quinto trattino, i termini "articolo 21, punto 1, lettera a), terzo comma" sono sostituiti dai termini: "articolo 21, paragrafo 1, lettera c)".

4) All'articolo 28 octies (che sostituisce l'articolo 21 della stessa direttiva), l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21

Debitori dell'imposta verso l'erario

1. L'imposta sul valore aggiunto è dovuta in regime interno:

a) dal soggetto passivo che effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile, diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).

Se la cessione di beni o la prestazione di servizi imponibile è effettuata da un soggetto passivo non residente nel territorio del paese, gli Stati membri possono, alle condizioni da essi stabilite, prevedere che il debitore dell'imposta è il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi imponibile;

b) dai destinatari soggetti passivi di un servizio di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) o dai destinatari, iscritti al registro dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese, di un servizio di cui all'articolo 28 ter, C, D, E ed F, se i servizi sono effettuati da un soggetto passivo non residente all'interno del paese;

c) dal destinatario della cessione di beni, quando si verificano le seguenti condizioni:

- l'operazione imponibile è una cessione di beni effettuata alle condizioni di cui all'articolo 28 quater, E, punto 3,

- il destinatario della cessione di beni è un altro soggetto passivo oppure una persona giuridica che non è soggetto passivo iscritto al registro dell'imposta sul valore aggiunto all'interno del paese,

- la fattura rilasciata dal soggetto passivo non residente all'interno del paese è conforme all'articolo 22, paragrafo 3.

Tuttavia gli Stati membri possono prevedere una deroga a quest'obbligo nel caso in cui il soggetto passivo non residente all'interno del paese abbia nominato un rappresentante fiscale in detto paese;

d) da chiunque indichi l'imposta sul valore aggiunto in una fattura o in un altro documento che ne fa le veci;

e) dalla persona che effettua un acquisto intracomunitario di beni imponibile.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1:

a) Se il debitore dell'imposta, a norma delle disposizioni del paragrafo 1, è un soggetto passivo non residente nel territorio del paese, gli Stati membri possono consentirgli di designare un rappresentante fiscale come debitore dell'imposta in sua vece. Questa possibilità è soggetta alle condizioni stabilite da ciascuno Stato membro.

b) Qualora l'operazione imponibile sia effettuata da un soggetto passivo non residente all'interno del paese e qualora non esista, con il paese in cui tale soggetto passivo risiede, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza, analogamente a quanto previsto dalle direttive 76/308/CEE(8) e 77/799/CEE(9) e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)(10), gli Stati membri possono adottare disposizioni che stabiliscano che il debitore dell'imposta è un rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non residente.

3. Nelle situazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una persona diversa dal debitore dell'imposta sia responsabile in solido per il versamento dell'imposta.

4. All'importazione: dalle persone designate o riconosciute come debitori dell'imposta dallo Stato membro d'importazione."

5) All'articolo 28 nonies (che sostituisce l'articolo 22 della stessa direttiva), l'articolo 22 è così modificato:

a) al paragrafo 1, lettera c), il primo trattino è sostituito dal seguente:

"- ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 4, che effettua all'interno del paese cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a deduzione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell'articolo 21, punto 1, lettere a), b) o c). Gli Stati membri, tuttavia, hanno la facoltà di non identificare determinati soggetti passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 3;";

b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 21, punti 1 e 2, sono considerate debitori dell'imposta in luogo del soggetto passivo, non residente nel territorio del paese, assolvano gli obblighi di dichiarazione e di pagamento di cui al presente articolo; essi adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone che, a norma dell'articolo 21, punto 3, sono considerate responsabili in solido del pagamento dell'imposta, assolvano gli obblighi di pagamento di cui al presente articolo.".

6) In tutta la direttiva, nonostante i punti 2, 3 e 5 del presente articolo, i termini:

a) "articolo 21, punto 1 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 1 ...";

b) "articolo 21, punto 2 ...", o "articolo 21, paragrafo 2 ..." sono sostituiti da "articolo 21, paragrafo 4 ...".

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva ed una tavola di concordanza tra le disposizioni della presente direttiva e le disposizioni nazionali.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 17 ottobre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Fabius

(1) GU C 409 del 30.12.1998, pag. 10.

(2) GU C 219 del 30.7.1999, pag. 91.

(3) GU C 116 del 28.4.1999, pag. 14.

(4) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/17/CE (GU L 84 del 5.4.2000, pag. 24).

(5) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(6) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(7) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.

(8) GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(9) GU L 336 del 27.12.1977, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

(10) GU L 24 dell'1.2.1992, pag. 1.