32000L0058

Direttiva 2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 244 del 29/09/2000 pag. 0078 - 0083


Direttiva 2000/58/CE della Commissione

del 22 settembre 2000

recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/48/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/42/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/57/CE(6), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(7), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione(8), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) La nuova sostanza attiva kresoxim-metile è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 1999/1/CE della Commissione(9), soltanto per utilizzazioni come fungicida, senza la specificazione di particolari condizioni riguardanti le colture che possono essere trattate con prodotti fitosanitari contenenti kresoxim-metile.

(2) La suddetta iscrizione nell'allegato I è stata basata sulla valutazione dei dati presentati riguardanti l'utilizzazione proposta come fungicida su cereali, frutta a semi e viti. Informazioni riguardanti altre utilizzazioni sono state presentate da alcuni Stati membri conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. I dati disponibili sono stati riesaminati e sono sufficienti per stabilire certe quantità massime di residui.

(3) Qualora non esista una quantità massima di residui a livello comunitario o una MRL provvisoria gli Stati membri stabiliscono una quantità massima di residui provvisoria a livello nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE, prima che possa essere concessa l'autorizzazione.

(4) Per l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, la valutazione scientifica e tecnica del kresoxim-metile è stata portata a termine il 16 ottobre 1998 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il kresoxim-metile. In tale rapporto di riesame, la dose giornaliera accettabile (ADI) per il kresoxim-metile è stata fissata a 0,4 mg/kg di peso corporeo/giorno. Il tempo di esposizione in vita dei consumatori di prodotti alimentari trattati con kresoxim-metile è stato esaminato e valutato conformemente alle procedure e alle prassi applicate nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità(10), e si è calcolato che le quantità massime di residui stabilite nella presente direttiva non comportano il superamento di detta ADI.

(5) Nel corso della valutazione e delle discussioni precendenti all'iscrizione del kresoxim-metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, non sono stati rilevati effetti tossici acuti che imponessero la fissazione di una dose di riferimento acuta.

(6) Per alcuni prodotti agricoli, sono già state definite le condizioni di utilizzazione del kresoxim-metile in modo da poter stabilire quantità massime di residui definitive.

(7) Ad efficace tutela del consumatore contro l'esposizione ai residui presenti in o su prodotti per i quali non è stata concessa alcuna autorizzazione, è prudente fissare quantità massime di residui provvisorie al livello minimo di determinazione analitica per tutti i prodotti contemplati dalle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. La fissazione di tali quantità massime di residui provvisorie a livello comunitario non esclude che gli Stati membri possano stabilire quantità massime di residui provvisorie per il kresoxim-metile in conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e con l'allegato VI della medesima, in particolare il punto 2.4.2.3 della parte B. Un periodo di quattro anni è considerato sufficiente per determinare la maggior parte degli altri usi del kresoxim-metile. Al termine di tale periodo, i suddetti limiti massimi di residui provvisori dovrebbero diventare definitivi.

(8) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati sui valori fissati dalla presente direttiva tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state tenute in debita considerazione. La Commissione prenderà in esame la possibilità di fissare quantità massime di tolleranza all'importazione per particolari combinazioni di antiparassitari/colture sulla base di dati attendibili presentati.

(9) Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per i vegetali, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari.

(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE è aggiunto quanto segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 2

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE è aggiunto quanto segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

Le quantità massime di residui di kresoxim-metile elencate nell'allegato della presente direttiva sono aggiunte nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE.

Articolo 4

1. La lettera "(p)" accanto alle quantità massime di residui di kresoxim-metile indica che si tratta di quantità provvisorie, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE.

2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, le quantità massime di residui provvisorie per il kresoxim-metile riportate negli allegati cessano di essere provvisorie e diventano definitive ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, delle direttive 86/362/CEE e 86/363/CEE, nonché dell'articolo 3 della direttiva 90/642/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano dette disposizioni dal 1o aprile 2001.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

(2) GU L 197 del 3.8.2000, pag. 26.

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

(4) GU L 158 del 30.6.2000, pag. 51.

(5) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

(6) Vedi pagina 76 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(8) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

(9) GU L 21 del 28.1.1999, pag. 21.

(10) "Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare" (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>