32000L0028

Direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 27/10/2000 pag. 0037 - 0038


Direttiva 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 18 settembre 2000

che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

visto il parere della Banca centrale europea(3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

considerando quanto segue:

(1) In conformità con gli obiettivi del trattato, è auspicabile promuovere un armonioso sviluppo delle attività degli enti creditizi in tutta la Comunità, in particolare per quanto riguarda l'emissione di moneta elettronica.

(2) Determinati istituti limitano la propria attività principalmente all'emissione di moneta elettronica. Onde evitare distorsioni della concorrenza tra emittenti di moneta elettronica, anche per quanto riguarda l'applicazione di misure di politica monetaria, è consigliabile che detti istituti, soggetti a disposizioni specifiche che tengono conto delle loro particolari caratteristiche, rientrino nel campo di applicazione della direttiva 2000/12/CE(5).

(3) È di conseguenza consigliabile estendere a tali istituti la definizione di enti creditizi di cui all'articolo 1 della direttiva 2000/12/CE.

(4) La direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica(6) definisce gli istituti di moneta elettronica.

(5) La rimborsabilità della moneta elettronica è necessaria per assicurare la fiducia del detentore,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2000/12/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"1) 'ente creditizio':

a) un'impresa la cui attività consiste nel ricevere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e nel concedere crediti per proprio conto; oppure

b) un istituto di moneta elettronica ai sensi della direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica(7);"

2) Nel titolo V è inserito il seguente articolo:

"Articolo 33 bis

L'articolo 3 della direttiva 2000/46/CE è applicabile agli enti creditizi."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27 aprile 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 settembre 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

H. Védrine

(1) GU C 317 del 15.10.1998, pag. 12.

(2) GU C 101 del 12.4.1999, pag. 64.

(3) GU C 189 del 6.7.1999, pag. 7.

(4) Parere del Parlamento europeo del 15 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999, pag. 421) confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 29 novembre 1999 (GU C 26 del 28.1.2000, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo dell'11 aprile 2000 (non ancora pubblicati nella GU).

(5) Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1).

(6) Vedi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU L 275 del 27.10.2000, pag. 39.