Direttiva 2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 05/04/2000 pag. 0024 - 0025
Direttiva 2000/17/CE del Consiglio del 30 marzo 2000 che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), considerando quanto segue: (1) Il punto 2, lettera e), della parte IX dell'allegato XV "Fiscalità" dell'atto di adesione del 1994 autorizzava la Repubblica d'Austria a derogare all'articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE(3) del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (in prosieguo denominata "la sesta direttiva IVA") e ad applicare, fino al 31 dicembre 1998, un'aliquota ridotta per la locazione di beni immobili ad uso residenziale, purché tale aliquota non fosse inferiore al 10 %. (2) In Austria, dal 1o gennaio 1999, la locazione di beni immobili ad uso residenziale è stata esonerata dall'IVA, senza diritto alla deduzione dell'imposta pagata a monte, in base all'articolo 13, punto B, lettera b), della sesta direttiva IVA. L'Austria può tuttavia accordare ai soggetti passivi il diritto, previsto all'articolo 13, punto C, lettera a), della stessa direttiva, di optare per l'imposizione. In tal caso, si applicano la normale aliquota IVA e le normali regole per il diritto a deduzione. (3) La Repubblica d'Austria ritiene che tale misura resti indispensabile poiché il regime transitorio di IVA è ancora in vigore e poiché dal negoziato dell'atto di adesione del 1994 la situazione non ha subito sostanziali modifiche. (4) La Repubblica d'Austria considera inoltre che la soppressione dell'aliquota ridotta del 10 % comporterebbe di certo l'aumento dei prezzi delle locazioni immobiliari per il consumatore finale. (5) Al 1o gennaio 1991, la Repubblica portoghese ha applicato al settore della ristorazione un'aliquota ridotta dell'8 %. A norma della lettera d) del paragrafo 2 dell'articolo 20 della sesta direttiva IVA, il Portogallo ha potuto continuare ad applicare tale aliquota. Tuttavia, dopo una modifica generale delle aliquote e per ragioni politiche e di bilancio, a partire dal 1992 questi servizi sono stati sottoposti ad un'aliquota normale. (6) La Repubblica portoghese intende reintrodurre un'aliquota ridotta per questi servizi, poiché il mantenimento dell'aliquota normale ha avuto conseguenze estremamente negative, soprattutto in termini di occupazione e di sviluppo del lavoro nero. L'applicazione dell'aliquota normale ha inoltre avuto ripercussioni sui prezzi dei servizi di ristorazione a livello di consumatore finale. (7) Poiché le deroghe in oggetto riguardano prestazioni di servizi che si svolgono all'interno di uno Stato membro, il rischio di distorsione di concorrenza può essere considerato inesistente. (8) In considerazione di quanto sopra, può essere preso in considerazione il ripristino della situazione precedente tanto per la Repubblica d'Austria quanto per la Repubblica portoghese, purché l'applicazione delle deroghe si limiti al periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della sesta direttiva IVA. Occorre però che la Repubblica d'Austria adotti le misure necessarie a garantire che l'aliquota ridotta non incida sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA, la cui base imponibile deve essere ricostituita a norma del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89(4), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 All'articolo 28, paragrafo 2, della sesta direttiva IVA sono aggiunti i punti seguenti: "j) La Repubblica d'Austria può applicare alla locazione dei beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10 %; k) La Repubblica portoghese può applicare al settore della ristorazione una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 12 %." Articolo 2 1. Gli Stati membri di cui all'articolo 1 mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri di cui all'articolo 1 comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa si applica a partire dal 1o gennaio 1999 fino alla fine del periodo transitorio di cui all'articolo 28 terdecies della sesta direttiva IVA. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2000. Per il Consiglio Il Presidente J. Sócrates (1) Parere espresso il 15.3.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 21. (3) GU L 145 del 13 giugno 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/85/CE (GU L 277 del 28.10.1999, pag. 34). (4) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.