32000L0012

Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 26/05/2000 pag. 0001 - 0059


Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 marzo 2000

relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale(1),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 73/183/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi nel campo delle attività non salariate delle banche e di altri istituti finanziari(3), la prima direttiva (77/780/CEE) del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio(4), la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi(5), la seconda direttiva (89/646/CEE) del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio(6), la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi(7), la direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi(8), la direttiva 92/121/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, sulla vigilanza ed il controllo dei grandi fidi degli enti creditizi(9), hanno subito diverse e sostanziali modifiche. Ai fini di razionalità e chiarezza, occorre pertanto procedere alla codificazione di dette direttive raggruppandole in un testo unico.

(2) In applicazione del trattato, è vietata qualsiasi discriminazione in materia di stabilimento e di prestazione di servizi, fondata rispettivamente sulla nazionalità o sul fatto che l'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui la prestazione è eseguita.

(3) Al fine di facilitare l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale detti enti sono sottoposti.

(4) La presente direttiva costituisce lo strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno decisa con l'atto unico europeo e programmata nel Libro bianco della Commissione, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi nel settore degli enti creditizi.

(5) I lavori di coordinamento in materia di enti creditizi devono applicarsi a tutti questi enti, sia per proteggere il risparmio che per creare le condizioni di uguaglianza nella concorrenza tra gli enti medesimi. Tuttavia, occorre tener conto, se necessario, delle differenze obiettive dei loro statuti e dei loro compiti peculiari previsti dalle legislazioni nazionali.

(6) È quindi necessario che il campo d'applicazione dei lavori di coordinamento sia il più ampio possibile e comprenda tutti gli enti la cui attività consiste nel raccogliere fondi rimborsabili presso il pubblico sia sotto forma di depositi che sotto altre forme, quali l'emissione continua di obbligazioni e di altri titoli comparabili, e nel concedere crediti per proprio conto. Debbono essere previste eccezioni per taluni enti creditizi a cui la presente direttiva non si applica. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle legislazioni nazionali nei casi in cui esse prevedono autorizzazioni speciali complementari che consentono agli enti creditizi di esercitare attività specifiche o di effettuare particolari tipi di operazioni.

(7) L'impostazione adottata consiste nella realizzazione dell'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per pervenire ad un reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale che consenta il rilascio di un'unica autorizzazione valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine. In questa prospettiva, l'esigenza di un programma di attività può soltanto essere considerata un elemento che consente alle autorità competenti di decidere sulla base di un'informazione più accurata, nel quadro di criteri oggettivi. È peraltro possibile una certa elasticità per quanto riguarda i requisiti relativi alle forme giuridiche degli enti creditizi e la tutela delle denominazioni.

(8) Per assicurare identica tutela ai risparmiatori ed eque condizioni concorrenziali tra gli enti creditizi della stessa categoria, si rendono necessarie delle condizioni finanziarie equivalenti in riferimento a detti enti creditizi. In attesa di un miglior coordinamento, debbono essere messi a punto adeguati rapporti strutturali che consentano, nell'ambito della cooperazione tra autorità nazionali, di controllare in base a metodi unificati la situazione delle categorie di enti creditizi comparabili. Questo tipo di procedura potrebbe facilitare il ravvicinamento progressivo dei sistemi di coefficienti definiti e applicati dagli Stati membri. È tuttavia necessario operare una distinzione tra coefficienti intesi ad assicurare la solidità della gestione degli enti creditizi e quelli aventi finalità di politica economica e monetaria.

(9) I principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'ente creditizio ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere la maggior parte delle proprie attività. Un ente creditizio che sia persona giuridica deve essere autorizzato nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. Un ente creditizio che non sia persona giuridica deve avere l'amministrazione centrale nello Stato membro in cui ha ricevuto l'autorizzazione. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un ente creditizio sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

(10) Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un ente creditizio qualora gli stretti legami che lo uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche gli enti creditizi già autorizzati devono dare soddisfazione alle autorità competenti in questo senso. La definizione di "stretti legami" data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e ciò non osta a che gli Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione. Il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione da prendere in considerazione ai sensi della nozione di "stretti legami", se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa.

(11) Il riferimento all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle autorità di controllo comprende la vigilanza su base consolidata che occorre esercitare su un ente creditizio allorché le disposizioni del diritto comunitario prevedono tale tipo di vigilanza. In tale caso le autorità alle quali è chiesta l'autorizzazione devono poter individuare le autorità competenti della vigilanza su base consolidata nei confronti di tale ente creditizio.

(12) Lo Stato membro d'origine può emanare disposizioni più severe di quelle fissate all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, ed agli articoli 7, 16, 30, 51 e 65 per quel che riguarda gli enti autorizzati dalle proprie autorità competenti.

(13) La soppressione dell'obbligo dell'autorizzazione per le succursali degli enti creditizi comunitari comporta necessariamente la soppressione del fondo di dotazione.

(14) L'impostazione adottata consiste, grazie al riconoscimento reciproco, nel permettere agli enti creditizi autorizzati in uno Stato membro d'origine di esercitare in tutta la Comunità tutte o parte delle attività previste nell'elenco dell'allegato I, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi. L'esercizio delle attività non figuranti nell'elenco beneficia delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi secondo le disposizioni generali del trattato.

(15) Conviene nel contempo estendere il beneficio del riconoscimento reciproco alle attività figuranti nell'elenco suddetto, allorché sono esercitate da un ente finanziario filiazione di un ente creditizio, purché tale filiazione sia inclusa nella vigilanza su base consolidata cui è sottoposta l'impresa madre e soddisfi alcune rigorose condizioni.

(16) Lo Stato membro ospitante può imporre, per l'esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione di servizi, l'osservanza delle disposizioni specifiche del proprio sistema nazionale legislativo o regolamentare agli enti che non sono autorizzati come enti creditizi nello Stato membro d'origine o alle attività che non figurano nel suddetto elenco, purché, da un lato, queste disposizioni siano compatibili con il diritto comunitario e motivate da ragioni di interesse generale e, dall'altro, detti enti o dette attività non siano sottoposti a regole equivalenti nel sistema legislativo o regolamentare dello Stato membro d'origine.

(17) Gli Stati membri devono vigilare affinché non vi sia alcun ostacolo a che le attività ammesse a beneficiare del riconoscimento reciproco possano essere esercitate allo stesso modo che nello Stato membro d'origine, purché non siano incompatibili con le disposizioni legali di interesse generale in vigore nello Stato membro ospitante.

(18) Esiste una connessione necessaria tra l'obiettivo della presente direttiva e la liberalizzazione dei movimenti di capitale in corso di realizzazione mediante altri atti legislativi comunitari. In ogni caso le misure di liberalizzazione dei servizi bancari devono essere coerenti con le misure di liberalizzazione dei movimenti di capitale.

(19) Il regime applicato alle succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità dovrebbe essere analogo in tutti gli Stati membri. Occorre prevedere che questo regime non possa essere più favorevole di quello delle succursali degli enti provenienti da uno Stato membro. Occorre precisare che la Comunità può concludere accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di disposizioni che accordano a tali succursali un trattamento identico nell'intero territorio tenendo conto del principio della reciprocità. Le succursali degli enti creditizi aventi la loro sede fuori della Comunità non beneficiano della libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, del trattato né della libertà di stabilimento in Stati membri diversi da quello in cui sono stabilite. Che, comunque, le domande di autorizzazione di una filiazione o di acquisizione di una partecipazione da parte di un'impresa disciplinata dalla normativa in un paese terzo sono assoggettate ad una procedura mirante a garantire un regime di reciprocità agli enti creditizi della Comunità nei paesi terzi in questione.

(20) Le autorizzazioni di enti creditizi che saranno rilasciate dalle autorità nazionali competenti avranno portata comunitaria, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, e non più soltanto nazionale. Conseguentemente, decadranno le attuali clausole di reciprocità. Occorre dunque una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità su una base comunitaria. Tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma, poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi. Pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni.

(21) È opportuno che vengano stipulati, su base di reciprocità, accordi tra la Comunità ed i paesi terzi onde permettere che la vigilanza su base consolidata venga esercitata concretamente sulla base geografica la più ampia possibile.

(22) La responsabilità in materia di vigilanza sulla solidità finanziaria, e in particolare sulla solvibilità, di un ente creditizio incombe ormai all'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ente in questione. L'autorità dello Stato membro ospitante mantiene le sue responsabilità in materia di vigilanza sulla liquidità e di politica monetaria. La vigilanza sul rischio di mercato deve formare oggetto di una stretta cooperazione tra le autorità competenti dello Stato membro d'origine e quelle dello Stato membro ospitante.

(23) Il funzionamento armonioso del mercato interno bancario necessiterà, al di là delle norme giuridiche, di una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri. Per quel che riguarda l'esame dei problemi concernenti un singolo ente creditizio, il "groupe de contact" (gruppo di contatto) creato tra le autorità di controllo delle banche rimane la sede più appropriata. Tale gruppo costituisce un contesto adeguato per l'informazione reciproca di cui all'articolo 28.

(24) In ogni caso tale procedura d'informazione reciproca non sostituisce la collaborazione bilaterale prevista all'articolo 28. L'autorità competente dello Stato membro ospitante, fatte salve le sue competenze di controllo, può continuare, sia di propria iniziativa in caso d'urgenza, sia su iniziativa dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, a verificare che l'attività di un ente creditizio sul proprio territorio sia conforme alle leggi, ai principi di una sana organizzazione amministrativa e contabile e di un controllo interno adeguato.

(25) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazione tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato.

(26) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dagli enti creditizi, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario.

(27) È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare tali scambi di informazioni.

(28) Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, se del caso, subordinare tale assenso a condizioni rigorose.

(29) Occorre inoltre autorizzare gli scambi di informazioni tra le autorità competenti, da un lato, e le banche centrali ed altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, dall'altro, e, all'occorrenza, altre autorità pubbliche incaricate del controllo dei sistemi di pagamento.

(30) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi nonché la tutela dei clienti degli enti creditizi, è necessario prevedere che un revisore debba informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'ente credizio. In base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che gli Stati membri prevedano che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un ente creditizio. L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un ente creditizio acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non finanziaria non modifica di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale impresa.

(31) Le norme di base comuni per i fondi propri degli enti creditizi costituiscono uno strumento importante per la messa in opera di un mercato interno nel settore creditizio, dato che i fondi propri consentono di assicurare la continuità dell'attività di detti enti e di proteggere il risparmio. Tale armonizzazione rafforzerà la vigilanza esercitata sugli enti creditizi e favorirà l'opera di coordinamento nel settore bancario.

(32) Le norme comuni devono essere applicate a tutti gli enti creditizi autorizzati nella Comunità.

(33) I fondi propri di un ente creditizio possono servire ad assorbire le perdite che non possono essere compensate da profitti sufficienti. I fondi propri costituiscono inoltre un importante criterio cui le autorità competenti possono ricorrere per valutare, segnatamente, la solvibilità degli enti creditizi nonché per altri fini di vigilanza.

(34) Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono in diretta concorrenza tra di loro e pertanto le definizioni e le norme relative ai fondi propri devono essere equivalenti. A tal fine, i criteri utilizzati per determinare la composizione dei fondi propri non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri. Con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza e si consoliderà il sistema bancario della Comunità.

(35) La definizione dei fondi propri contenuta nella presente direttiva offre il massimo di elementi e di importi limite, lasciando ad ogni Stato membro il potere discrezionale di utilizzare tutti o parte di tali elementi o di adottare massimali inferiori per gli importi limite.

(36) La presente direttiva precisa i criteri per taluni elementi dei fondi propri, lasciando gli Stati membri liberi di applicare disposizioni più rigorose.

(37) Nella fase iniziale, le norme comuni di base sono definite in termini generici in modo da includere tutti gli elementi compresi nei fondi propri nei vari Stati membri.

(38) La presente direttiva distingue, in funzione della qualità degli elementi che compongono i fondi propri, tra elementi che costituiscono i fondi propri di base ed elementi che costituiscono i fondi propri supplementari.

(39) Per tener conto del fatto che gli elementi che costituiscono i fondi propri supplementari sono qualitativamente diversi da quelli che costituiscono i fondi propri di base, i primi non devono essere inclusi nei fondi propri per un importo superiore al 100 % dei fondi propri di base. Per di più l'inclusione di taluni elementi dei fondi propri supplementari deve essere limitata al 50 % dei fondi propri di base.

(40) Per evitare distorsioni di concorrenza, gli enti creditizi pubblici non devono prendere in considerazione le garanzie degli Stati membri o degli enti locali nel calcolo dei fondi propri.

(41) Ogniqualvolta nell'esercizio della vigilanza occorra determinare l'insieme dei fondi propri consolidati di un gruppo di enti creditizi, tale calcolo verrà fatto in conformità della presente direttiva.

(42) Il metodo contabile preciso da applicarsi per il calcolo dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità nonché per la valutazione della concentrazione dei rischi deve tener conto delle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari(10), che contiene taluni adattamenti delle disposizioni della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati(11).

(43) Le disposizioni relative ai fondi propri rientrano nello sforzo internazionale intrapreso su scala più vasta per giungere ad un ravvicinamento delle norme vigenti nei principali paesi in materia di allineamento dei fondi propri.

(44) La Commissione predisporrà una relazione e rivedrà periodicamente le disposizioni relative ai fondi propri al fine di renderle più rigorose e di realizzare pertanto una maggiore convergenza nella definizione comune di fondi propri. Tale convergenza potrà consentire un maggiore allineamento dei fondi propri degli enti creditizi della Comunità.

(45) Le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità sono il risultato dell'opera svolta dal comitato consultivo bancario che ha la responsabilità di presentare alla Commissione suggerimenti per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri.

(46) Un coefficiente di solvibilità appropriato ha un ruolo di fondamentale importanza ai fini della vigilanza degli enti creditizi.

(47) Un coefficiente nel quale le attività e le operazioni fuori bilancio sono ponderate secondo il grado di rischio creditizio è una misura particolarmente utile di solvibilità.

(48) L'adozione di norme comuni per la determinazione dell'adeguatezza dei fondi propri in funzione del rischio creditizio delle attività e delle operazioni fuori bilancio costituisce pertanto uno dei settori essenziali di armonizzazione necessaria a pervenire al reciproco riconoscimento delle tecniche di controllo prudenziale e quindi a completare il mercato interno nel settore bancario.

(49) A tal fine, le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità sono da porre in relazione ad altri strumenti specifici che armonizzano anch'essi le tecniche principali del controllo degli enti creditizi.

(50) Gli enti creditizi in un mercato interno nel settore bancario sono chiamati ad entrare in diretta concorrenza fra di loro e l'adozione di norme comuni di solvibilità sotto forma di un coefficiente minimo avrà come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario.

(51) La presente direttiva prevede ponderazioni differenziate per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura. La Commissione si impegna quindi ad esaminare se la direttiva considerata nel suo insieme determini distorsioni significative nelle condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi e le compagnie di assicurazione e, in base a tale esame, se sia giustificato adottare misure correttive.

(52) L'allegato III stabilisce il trattamento delle voci fuori bilancio nel contesto del calcolo del coefficiente di solvibilità degli enti creditizi. Ai fini del buon funzionamento del mercato interno e, in particolare, al fine di garantire la parità delle condizioni concorrenziali, gli Stati membri sono tenuti ad adoperarsi per pervenire ad una valutazione uniforme dei contratti di novazione e degli accordi di compensazione contrattuale da parte delle rispettive autorità competenti. L'allegato III è conforme ai risultati dei lavori di un consesso internazionale di cooperazione tra le autorità di vigilanza bancaria in merito al riconoscimento da parte delle autorità di vigilanza stesse delle compensazioni bilaterali, e in particolare della possibilità di calcolo degli obblighi di copertura patrimoniale per talune operazioni sulla base di un importo netto anziché lordo, purché esistano accordi giuridicamente vincolanti che garantiscano che il rischio di credito sia limitato all'importo netto. In moltissimi paesi terzi gli enti creditizi e i gruppi di enti creditizi che sono attivi a livello internazionale e che competono con gli enti creditizi comunitari beneficeranno delle regole adottate in un più ampio contesto internazionale, che daranno luogo ad un perfezionamento del trattamento prudenziale degli strumenti derivati OTC. Tale perfezionamento consente una copertura patrimoniale obbligatoria più appropriata in quanto tiene conto degli effetti di riduzione del rischio degli accordi di compensazione contrattuale riconosciuti sui rischi di credito potenziali futuri. La compensazione di strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC) effettuata dalle stanze di compensazione che agiscono quale controparte centrale ha un ruolo importante in alcuni Stati membri. È opportuno riconoscere i vantaggi di una siffatta compensazione in termini di riduzione del rischio di credito e del relativo rischio sistemico nel trattamento prudenziale del rischio di credito. È necessario che le esposizioni correnti e potenziali future risultanti da contratti derivati OTC che sono stati regolati siano pienamente garantite e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita, affinché ai contratti derivati OTC sia garantito, per un periodo transitorio, lo stesso trattamento prudenziale riservato agli strumenti derivati negoziati in borsa. Le autorità competenti devono accertarsi che il livello dei margini iniziali e dei margini di variazione nonché la qualità della garanzia fornita e il livello di copertura da essa assicurato rispondano ai requisiti. L'allegato III offre agli enti creditizi costituiti negli Stati membri la possibilità di un analogo riconoscimento delle compensazioni bilaterali da parte delle autorità competenti e garantisce a detti enti condizioni eque di concorrenza. Le norme previste sono equilibrate ed atte a rafforzare ulteriormente le misure di vigilanza prudenziale applicate agli enti creditizi. Le autorità competenti negli Stati membri dovrebbero assicurare che il calcolo delle maggiorazioni sia basato sul capitale di riferimento effettivo anziché su quello apparente.

(53) Il coefficiente minimo indicato nella presente direttiva rafforza il livello dei fondi propri degli enti creditizi nella Comunità. Il tasso dell'8 % è stato adottato in seguito ad un'indagine statistica sul fabbisogno di capitale rilevato all'inizio del 1988.

(54) È opportuno armonizzare le regole essenziali in materia di vigilanza dei grandi fidi degli enti creditizi. Occorre lasciare agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva.

(55) La vigilanza e il controllo dei fidi degli enti creditizi costituiscono parte integrante della vigilanza su questi ultimi. L'eccessiva concentrazione di fidi a favore di un unico cliente o di un gruppo di clienti collegati può comportare il rischio di perdite di livello inaccettabile. Tale situazione può essere ritenuta pregiudizievole per la solvibilità dell'ente creditizio.

(56) Infatti, poiché su un mercato interno nel settore bancario gli enti creditizi si trovano in concorrenza diretta tra loro, è necessario che gli obblighi in materia di vigilanza applicabili in tutta la Comunità siano equivalenti. A tale scopo, i criteri applicati per determinare la concentrazione dei rischi devono essere disciplinati da norme giuridicamente vincolanti a livello comunitario e non possono essere lasciati alla piena discrezionalità degli Stati membri. L'adozione di norme comuni favorirà pertanto gli interessi della Comunità in quanto eviterà disparità nelle condizioni di concorrenza, rafforzando nel contempo il sistema bancario comunitario.

(57) Le disposizioni relative al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi contengono un elenco dei rischi di credito assunti dagli enti creditizi. È opportuno rinviare a tale elenco per la definizione dei rischi relativamente ai limiti dei grandi rischi. Non è invece opportuno riferirsi in linea di principio alle ponderazioni né alle categorie di rischio stabilite dalle suddette disposizioni. Infatti tali ponderazioni e categorie di rischi sono state concepite al fine di stabilire un criterio di solvibilità generale per coprire il rischio di credito degli enti creditizi. Nell'ambito di una regolamentazione sui grandi fidi, l'obiettivo è di limitare il rischio massimo di perdite di un ente creditizio nei confronti di un cliente o di un gruppo di clienti collegati. Occorre dunque adottare un approccio prudente consistente nel registrare, in linea generale, i rischi al loro valore nominale, senza applicazione di ponderazioni o categorie di rischio.

(58) Quando un ente creditizio assume rischi nei confronti della propria impresa madre o di altre imprese figlie di tale impresa madre, si impone una prudenza particolare. La gestione dei rischi assunti dagli enti creditizi deve essere condotta in maniera totalmente autonoma nell'osservanza dei principi di una sana gestione bancaria, a prescindere da qualsiasi considerazione estranea a tali principi. Le disposizioni della presente direttiva prevedono, qualora l'influenza esercitata dalle persone che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata in un ente creditizio sia suscettibile di essere incompatibile con una sana e prudente gestione dell'ente, che le autorità competenti prendano le misure appropriate per porre fine a tale situazione. In materia di grandi rischi, occorre altresì prevedere norme specifiche per i rischi assunti da un ente creditizio verso le imprese del proprio gruppo, ossia norme più restrittive rispetto a quelle previste per gli altri rischi. Tale limitazione più rigorosa non deve tuttavia essere applicata quando l'impresa madre è un istituto finanziario o un ente creditizio e quando le alte imprese figlie sono enti creditizi, istituti finanziari o imprese di servizi bancari ausiliari, purché tutte queste imprese siano ricomprese nella vigilanza su base consolidata dell'ente creditizio cui fanno capo. In questo caso la vigilanza su base consolidata sull'insieme così costituito permette infatti un controllo efficace, senza che sia indispensabile prevedere norme più severe per limitare i rischi. In tal modo i gruppi bancari saranno altresì incoraggiati ad organizzare le proprie strutture in maniera da permettere l'esercizio della vigilanza su base consolidata, il che costituisce un risultato auspicabile poiché consente di instaurare una vigilanza più completa.

(59) La vigilanza su una base consolidata, per essere effettiva, deve potersi applicare a tutti i gruppi bancari, ivi compresi quei gruppi la cui impresa madre non sia un ente creditizio. Le autorità competenti devono disporre degli strumenti giuridici necessari all'esercizio di siffatta vigilanza.

(60) Per quanto riguarda i gruppi le cui attività sono diversificate e la cui impresa madre controlla almeno un ente creditizio (impresa figlia), le autorità competenti devono essere in grado di valutare la situazione finanziaria dell'ente creditizio nell'ambito di tali gruppi. In attesa di ulteriore coordinamento, gli Stati membri possono prescrivere congrue tecniche di consolidamento al fine di realizzare lo scopo della presente direttiva. Le autorità competenti devono disporre almeno dei mezzi che permettono di ottenere da tutte le imprese del gruppo le informazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. È necessario instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza dei vari settori finanziari, nel caso dei gruppi di imprese che esercitano varie attività finanziarie.

(61) Gli Stati membri possono altresì rifiutare o revocare l'autorizzazione in caso di strutture di gruppo a loro avviso inadeguate all'esercizio delle attività bancarie, in particolare perché queste ultime non potrebbero essere oggetto di una vigilanza soddisfacente. Le autorità competenti dispongono al riguardo dei poteri, di cui all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 2, all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c) ed all'articolo 16, al fine di garantire una gestione sana e prudente degli enti creditizi.

(62) Gli Stati membri possono anche instaurare la vigilanza, secondo tecniche idonee, di gruppi la cui struttura esulerebbe dall'ambito di applicazione della presente direttiva; sarà opportuno provvedere a completare le disposizioni della presente direttiva onde disciplinare tali strutture nell'ipotesi di una loro generalizzazione.

(63) La vigilanza su una base consolidata deve inglobare tutte le attività definite all'allegato I. Pertanto, tutte le imprese che esercitano tali attività devono essere incluse nella vigilanza su una base consolidata. Conseguentemente, la definizione di enti finanziari deve includere tali attività.

(64) La direttiva 86/635/CEE, unitamente alla direttiva 83/349/CEE, ha stabilito le regole di consolidamento in materia di conti consolidati pubblicati dagli enti creditizi. È ormai possibile precisare maggiormente i metodi da utilizzare nel quadro della vigilanza prudenziale esercitata su base consolidata.

(65) La vigilanza su base consolidata degli enti creditizi deve avere lo scopo in particolare di tutelare gli interessi dei clienti degli enti creditizi e di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

(66) L'esame dei problemi che si pongono nelle materie trattate dalle direttive del Consiglio relative all'attività degli enti creditizi, in particolare in vista di un coordinamento più avanzato, esige che le autorità competenti e la Commissione cooperino in seno ad un comitato consultivo. Tale comitato consultivo bancario delle autorità competenti degli Stati membri non pregiudica altre forme di cooperazione tra autorità di controllo nel settore dell'accesso e della vigilanza degli enti creditizi e in particolare la cooperazione istituita all'interno del gruppo di contatto creato fra le autorità di controllo delle banche.

(67) Di tanto in tanto potranno essere necessarie, per tener conto dei nuovi sviluppi nel settore bancario, modifiche tecniche delle disposizioni della presente direttiva. La Commissione, dopo aver consultato il comitato consultivo bancario effettuerà dette modifiche allorquando si renderanno necessarie, nell'esercizio dei poteri di esecuzione ad essa conferiti dalle disposizioni del trattato. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(12).

(68) L'articolo 36, paragrafo 1, della presente direttiva consente agli enti creditizi organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi di includere gli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punto 7). Il governo danese ha espresso vivo interesse alla trasformazione in società per azioni dei propri istituti di credito ipotecario organizzati in forma di società cooperative o di fondi. Allo scopo di facilitare o di rendere possibile tale trasformazione è necessaria una deroga temporanea che consenta di includere parte degli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri. Tale deroga temporanea non deve falsare la concorrenza tra gli enti creditizi.

(69) L'applicazione di una ponderazione del 20 % alla detenzione di obbligazioni ipotecarie da parte di un ente creditizio può turbare un mercato finanziario nazionale in cui siffatti strumenti svolgono un ruolo preponderante. In tali casi vengono prese misure provvisorie per applicare una ponderazione dei rischi del 10 %. Il mercato della titolarizzazione è in fase di rapida espansione. È pertanto auspicabile che la Commissione esamini con gli Stati membri il trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo e presenti entro il 22 giugno 1999 proposte volte ad adeguare la normativa esistente al fine di definire un appropriato trattamento prudenziale dei valori assistiti da voci dell'attivo. Le autorità competenti possono autorizzare una ponderazione del 50 % alle voci dell'attivo garantite da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo sino al 31 dicembre 2006. I beni immobili ipotecati debbono essere soggetti a rigorosi criteri di valutazione e a regolare rivalutazione per tener conto degli sviluppi occorsi nel mercato dei beni immobili ad uso commerciale. Gli immobili devono essere occupati dal proprietario o da esso dati in locazione. I prestiti per lo sviluppo immobiliare sono esclusi da tale ponderazione del 50 %.

(70) Per garantire un'applicazione armoniosa delle disposizioni sui grandi rischi, occorre permettere agli Stati membri di prevedere un'applicazione in due fasi dei nuovi limiti. Per gli enti creditizi più piccoli può essere giustificato un periodo transitorio più lungo in quanto un'applicazione in tempi più ravvicinati della soglia del 25 % ridurrebbe troppo bruscamente la loro attività creditizia.

(71) Inoltre, l'armonizzazione delle condizioni di risanamento e liquidazione degli enti creditizi è attualmente in esame.

(72) Dovrà essere intrapresa anche l'armonizzazione degli strumenti necessari al controllo dei rischi di liquidità.

(73) La presente direttiva non pregiudica gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive previste nell'allegato V, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

INDICE

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TITOLO I

DEFINIZIONI E CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1

Definizioni

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1) "ente creditizio": un'impresa la cui attività consiste nel ricevere dal pubblico depositi o altri fondi rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto.

Ai fini dell'applicazione della vigilanza su base consolidata, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, nonché tutte le imprese private e pubbliche che rispondono a tale definizione e che sono state autorizzate in un paese terzo.

Ai fini dell'applicazione della vigilanza e del controllo dei grandi rischi, sono considerati enti creditizi gli enti definiti al primo comma, comprese le succursali di tali enti in paesi terzi, nonché tutte le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che rispondono alla definizione del primo comma e che sono state autorizzate in un paese terzo;

2) "autorizzazione": un atto emanante dalle autorità, sotto qualsiasi forma, dal quale deriva la facoltà di esercitare l'attività di ente creditizio;

3) "succursale": una sede di attività che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un ente creditizio e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le operazioni inerenti all'attività di ente creditizio; più sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un ente creditizio con sede sociale in un altro Stato membro sono considerate come una succursale unica;

4) "autorità competenti": le autorità nazionali abilitate, in forza di legge o regolamento, all'esercizio del controllo sugli enti creditizi;

5) "ente finanziario": un'impresa diversa da un ente creditizio la cui attività principale consiste nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o più delle attività di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco di cui all'allegato I;

6) "Stato membro d'origine": lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in conformità agli articoli da 4 a 11;

7) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale un ente creditizio ha una succursale o presta servizi;

8) "controllo": il legame esistente tra un'impresa madre ed un'impresa figlia previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

9) "partecipazione ai fini della vigilanza su base consolidata": il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di una società;

10) "partecipazione qualificata": una partecipazione in un'impresa, diretta o indiretta, non inferiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto oppure che comporta la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione;

11) "capitale iniziale": il capitale ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punti 1) e 2);

12) "impresa madre": un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE.

Ai fini della vigilanza su base consolidata e del controllo dei grandi rischi, è considerata impresa madre un'impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio delle competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

13) "filiazione": un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE.

Ai fini della vigilanza su base consolidata e del controllo dei grandi rischi: è considerata impresa figlia un'impresa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante.

Ogni filiazione di un'impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese;

14) "zona A": tutti gli Stati membri e tutti gli altri paesi membri a pieno titolo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e quelli che hanno concluso speciali accordi di prestito con il Fondo monetario internazionale (FMI) e sono associati agli accordi generali di prestito (GAB) dell'FMI. Qualsiasi paese che rinegozi il proprio debito pubblico estero è tuttavia escluso per un periodo di cinque anni dalla zona A;

15) "zona B": tutti gli altri paesi;

16) "enti creditizi della zona A": tutti gli enti creditizi autorizzati negli Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, incluse le loro succursali nei paesi terzi, e tutti gli enti creditizi, pubblici e privati, contemplati dalla definizione di cui al punto 1), primo comma, autorizzati in altri paesi della zona A, comprese le loro succursali;

17) "enti creditizi della zona B": tutti gli enti creditizi, pubblici e privati autorizzati, al di fuori della zona A, che rispondono alla definizione di cui al punto 1), primo comma, comprese le loro succursali nella Comunità;

18) "settore non bancario": l'insieme dei debitori, fatta eccezione degli enti creditizi definiti ai punti 16) e 17), delle banche centrali, delle amministrazioni centrali, regionali e locali, delle Comunità europee, della Banca europea per gli investimenti e delle banche multilaterali di sviluppo quali definite al punto 19);

19) "banche multilaterali di sviluppo": la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Società finanziaria internazionale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo, la Banca africana di svilupo, il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la "Nordic Investment Bank" e la Banca di sviluppo dei Caraibi, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il Fondo europeo per gli investimenti e la Società interamericana di investimento;

20) "operazioni fuori bilancio a 'rischio pieno', 'rischio medio', 'rischio medio/basso' e 'rischio basso'": le operazioni descritte all'articolo 43, paragrafo 2, ed elencate nell'allegato II;

21) "società di partecipazione finanziaria": un ente finanziario le cui imprese figlie sono, esclusivamente o principalmente, uno o più enti creditizi o enti finanziari, quando almeno una di esse è un ente creditizio;

22) "società di partecipazione mista": un'impresa madre, diversa da una società di partecipazione finanziaria o da un ente creditizio, avente come impresa figlia almeno un ente creditizio;

23) "impresa di servizi bancari ausiliari": un'impresa la cui attività principale consiste nell'amministrazione di immobili, nella gestione di servizi informatici, o in qualsivoglia altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all'attività principale di uno o più enti creditizi;

24) "fidi ai fini dell'applicazione degli articoli 48, 49 e 50": le voci dell'attivo e le voci fuori bilancio di cui all'articolo 43 o degli allegati II e IV senza le ponderazioni o le categorie di rischio ivi contemplate; i rischi previsti all'allegato IV sono calcolati secondo uno dei metodi descritti nell'allegato III, senza applicarvi le ponderazioni previste in funzione della controparte; previa approvazione delle autorità competenti, possono essere esclusi dalla definizione dei fidi tutti gli elementi coperti al 100 % da fondi propri, purché non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità o degli altri coefficienti di vigilanza previsti dalla presente direttiva nonché da altri atti comunitari; i fidi non comprendono:

- nel caso delle operazioni in valuta, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di 48 ore successivo all'effettuazione del pagamento;

oppure

- nel caso di operazioni riguardanti la vendita o l'acquisto di valori mobiliari, i rischi assunti nel corso ordinario del regolamento nel periodo di cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di effettuazione del pagamento o di consegna dei valori mobiliari, a seconda della data più prossima;

25) "gruppo di clienti collegati": - due o più persone fisiche o giuridiche le quali, salvo diversamente dimostrato, costituiscono un insieme sotto il profilo del rischio, in quanto una di esse ha direttamente o indirettamente un potere di controllo sull'altra o sulle altre;

oppure

- due o più persone fisiche o giuridiche tra le quali non vi sono legami in termini di controllo ai sensi del primo trattino, ma che sotto il profilo del rischio devono essere considerate un insieme in quanto esistono tra di loro legami tali che con tutta probabilità, se una di esse si trova in difficoltà finanziarie, l'altra o tutte le altre potrebbero incontrare difficoltà di rimborso;

26) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

a) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa,

o

b) da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui esse siano legate in modo duraturo a una stessa persona fisica o giuridica da un legame di controllo;

27) "mercati ufficiali": i mercati riconosciuti dalle autorità competenti che:

i) funzionano regolarmente,

ii) sono disciplinati da regole, emesse o approvate dalle pertinenti autorità del paese d'origine del mercato, che definiscono le condizioni dell'operare del mercato, le condizioni di accesso a questo nonché le condizioni che un contratto deve soddisfare per poter essere efficacemente trattato sul mercato,

iii) hanno un meccanismo di compensazione il quale richiede che i contratti elencati nell'allegato IV siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che a giudizio delle autorità competenti forniscono una protezione adeguata.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività degli enti creditizi ed il suo esercizio. Essa si applica a tutti gli enti creditizi.

2. L'articolo 25 e gli articoli da 52 a 56 si applicano anche alle società di partecipazione finanziaria e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità.

Gli enti esclusi a titolo permanente a norma del successivo paragrafo 3, eccettuate, tuttavia, le banche centrali degli Stati membri, sono considerati enti finanziari ai fini dell'applicazione dell'articolo 25 e degli articoli da 52 a 56.

3. Le disposizioni della presente direttiva non si applicano alle attività svolte:

- dalle banche centrali degli Stati membri;

- dagli uffici dei conti correnti postali;

- in Belgio: dall'"Institut de réescompte et de garantie/Herdiscontering- en Waarborgsinstituut";

- in Danimarca: dal "Dansk Eksportfinansieringsfond", del "Danmarks Skibskreditfond" e dal "Dansk Landbrugs Realkreditfond";

- in Germania: dalla "Kreditanstalt für Wiederaufbau", dagli organismi riconosciuti in virtù del "Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz" quali organi della politica nazionale in materia di alloggi e le cui operazioni bancarie non costituiscono l'attività principale, nonché dagli organismi riconosciuti in virtù della legge succitata quali organismi di interesse pubblico in materia di alloggi;

- in Grecia: dalla "Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Αναπτύξεως" (Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptyxeos), dal "Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων" (Tamio Parakatathikon kai Danion), e del "Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" (Tachidromiko Tamieftirio);

- in Spagna: dall'"Instituto de Crédito Oficial";

- in Francia: dalla "Caisse des dépôts et consignations";

- in Irlanda: dalle "credit unions" e dalle "friendly societies";

- in Italia: dalla "Cassa depositi e prestiti";

- nei Paesi Bassi: dalla "Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV", dalla "NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij", dalla "NV Industriebank Limburgs Instituut voor ontwikkeling en financiering" e dalla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";

- in Austria: dalle imprese riconosciute come associazioni edilizie di interesse pubblico e dalla "Österreichische Kontrollbank AG";

- in Portogallo: dalle "Caixas Ecónomicas" esistenti al 1o gennaio 1986 ad eccezione sia di quelle che sono costituite in società per azioni che della "Caixa Económica Montepio Geral";

- in Finlandia: dalla "Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab", e dalla "Kera Oy/Kera Ab";

- in Svezia: dalla "Svenska Skeppshypotekskassan";

- nel Regno Unito: dalla "National Savings Bank", dalla "Commonwealth Development Finance Company Ltd", dalla "Agricultural Mortgage Corporation Ltd", dalla "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", dai "Crown Agents for overseas governments and administrations", dalle "credit unions" e dalle "municipal banks".

4. Su proposta della Commissione, che a tal fine consulta il comitato di cui all'articolo 57, in seguito denominato "comitato consultivo bancario", il Consiglio decide ogni eventuale modifica dell'elenco di cui al precedente paragrafo 3.

5. Gli enti creditizi esistenti in uno stesso Stato membro alla data del 15 dicembre 1977 e che a tale data erano collegati permanentemente ad un organismo centrale di controllo del medesimo Stato membro possono essere esentati dall'applicazione delle condizioni elencate agli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 59, purché la legge nazionale, entro il 15 dicembre 1979, abbia previsto che:

- gli obblighi assunti dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati siano garantiti in solido ovvero gli impegni degli enti collegati siano pienamente garantiti dall'organismo centrale,

- la solvibilità e la liquidità dell'organismo centrale e di tutti gli enti ad esso collegati siano controllati, nel loro insieme, sulla base di conti consolidati,

- la direzione dell'organismo centrale abbia il potere di dare istruzioni alla direzione degli enti ad esso collegati.

Gli enti creditizi a raggio d'azione locale collegati ai sensi del comma precedente ad un organismo centrale successivamente al 15 dicembre 1977, possono beneficiare delle condizioni previste al comma precedente, qualora costituiscano un'estensione normale della rete dipendente da detto organismo centrale.

Ove si tratti di enti creditizi diversi da quelli costituiti in zone al mare o risultanti dalla fusione o scissione di enti esistenti dipendenti dall'organismo centrale, il Consiglio può, su proposta della Commissione, previa consultazione del comitato consultivo bancario, fissare norme supplementari per l'applicazione del secondo comma, ivi compresa l'abrogazione delle esenzioni previste al primo comma, quando ritiene che il collegamento di nuovi enti che beneficiano del regime previsto al secondo comma possa avere effetti negativi sulla concorrenza. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

6. L'esenzione dall'applicazione dell'articolo 5, degli articoli da 40 a 51 e dell'articolo 65 può essere estesa agli enti creditizi che, secondo la definizione di cui al paragrafo 5, primo comma, sono collegati a un organismo centrale di tale Stato membro, a condizione che, ferma restando l'applicazione delle sopracitate disposizioni nei confronti dell'organismo centrale, l'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati sia assoggettato alle sopracitate disposizioni su base consolidata.

In caso d'esenzione, gli articoli 13, 18 e 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 6 e gli articoli 21 e 22 si applicano all'insieme costituito dall'organismo centrale e dagli enti ad esso collegati.

Articolo 3

Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili dal pubblico ad opera di imprese che non sono enti creditizi

Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare, a titolo professionale, l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili, dal pubblico. Il divieto non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro o di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti da una legislazione nazionale o comunitaria, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori e applicabili a questi casi.

TITOLO II

CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI CREDITIZI E DI ESERCIZIO DI TALE ATTIVITÀ

Articolo 4

Autorizzazione

Gli Stati membri prevedono che gli enti creditizi devono aver ricevuto un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Essi ne fissano le condizioni, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi articoli da 5 a 9, e le notificano alla Commissione e al comitato consultivo bancario.

Articolo 5

Capitale iniziale

1. Ferme restando le altre condizioni di applicazione generale fissate dalle regolamentazioni nazionali, le autorità competenti non concedono l'autorizzazione allorquando l'ente creditizio non dispone di fondi propri distinti o il capitale iniziale è inferiore a 5 milioni di EUR.

Gli Stati membri possono prevedere il mantenimento in attività degli enti creditizi che non soddisfano alla condizione relativa ai fondi propri distinti e che esistevano alla data del 15 dicembre 1979. Essi possono inoltre dispensare tali imprese dall'osservanza della condizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma.

2. Tuttavia le autorità competenti degli Stati membri hanno la facoltà di concedere l'autorizzazione a categorie particolari di enti creditizi il cui capitale iniziale è inferiore a quello richiesto dal paragrafo 1. In tal caso:

a) il capitale iniziale non sarà inferiore ad 1 milione di EUR;

b) gli Stati membri interessati devono notificare alla Commissione le ragioni per cui si avvalgono della facoltà prevista dal presente paragrafo;

c) all'atto della sua pubblicazione nell'elenco di cui all'articolo 11, la denominazione dell'ente creditizio sarà seguita da un'annotazione indicante che esso non raggiunge il capitale minimo richiesto dal paragrafo 1.

3. I fondi propri di un ente creditizio non possono divenire inferiori al capitale iniziale richiesto in virtù dei paragrafi 1 e 2 al momento dell'autorizzazione.

4. Gli Stati membri hanno la facoltà di decidere che gli enti creditizi già esistenti alla data del 1o gennaio 1993 e i cui fondi propri non raggiungevano i livelli fissati ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale possano proseguire le loro attività. In questo caso i fondi propri non possono divenire inferiori all'importo massimo raggiunto a decorrere dal 22 dicembre 1989.

5. Se il controllo di un ente creditizio rientrante nella categoria di cui al paragrafo 4 è affidato ad una persona fisica o giuridica diversa da quella che controllava l'ente precedentemente, i fondi propri di tale ente devono almeno raggiungere il livello minimo fissato ai paragrafi 1 e 2 per il capitale iniziale.

6. In alcune circostanze specifiche e con il consenso delle autorità competenti, nel caso di una fusione tra due o più enti creditizi rientranti nella categoria di cui al paragrafo 4, i fondi propri dell'ente risultante dalla fusione non possono divenire inferiori al totale dei fondi propri degli enti oggetto di fusione alla data della fusione, fintantoché non saranno raggiunti i livelli adeguati di cui ai paragrafi 1 e 2.

7. Qualora nei casi di cui ai paragrafi 3, 4 e 6 i fondi propri dovessero diminuire, le autorità competenti possono, allorché le circostanze lo giustifichino, concedere un termine limitato perché l'ente regolarizzi la propria situazione o cessi la sua attività.

Articolo 6

Responsabili della direzione e ubicazione dell'amministrazione centrale degli enti creditizi

1. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione dell'ente creditizio solo quando sia assicurata la presenza di almeno due persone che determinino effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio.

Inoltre, tali autorità non concedono l'autorizzazione quando tali persone non possiedono l'onorabilità necessaria o l'esperienza adeguata per esercitare tali funzioni.

2. Gli Stati membri esigono:

- che gli enti creditizi, i quali sono persone giuridiche e in conformità del diritto nazionale hanno una sede statutaria, abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria;

- che gli altri enti creditizi abbiano l'amministrazione centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione ed in cui essi operano effettivamente.

Articolo 7

Azionisti e soci

1. Le autorità competenti non concedono l'autorizzazione che permette ad un ente creditizio di accedere all'attività se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'ammontare di questa partecipazione.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nella nozione di partecipazione qualificata sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE del Consiglio(13).

2. Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte della qualità di detti azionisti o soci.

3. Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

Articolo 8

Programma di attività e struttura dell'organizzazione

Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati in particolare il tipo delle operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente.

Articolo 9

Esigenze economiche

Gli Stati membri non possono stabilire che la domanda di autorizzazione venga esaminata in funzione delle esigenze economiche del mercato.

Articolo 10

Diniego di autorizzazione

Ogni diniego di autorizzazione è motivato e notificato al richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda, ovvero, se questa è incompleta, entro sei mesi dalla trasmissione, da parte del richiedente, delle informazioni necessarie alla decisione. In ogni caso la decisione è presa entro dodici mesi dal ricevimento della domanda.

Articolo 11

Notifica dell'autorizzazione alla Commissione

Ogni autorizzazione viene notificata alla Commissione. Ogni ente creditizio è iscritto in un elenco, del quale la Commissione cura la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e gli aggiornamenti.

Articolo 12

Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri

Deve formare oggetto di una consultazione preventiva delle autorità competenti dell'altro Stato membro l'autorizzazione ad un ente creditizio che sia:

- filiazione di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro,

o

- filiazione dell'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro,

o

- controllato dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro.

Articolo 13

Succursali di enti creditizi già autorizzati in un altro Stato membro

Gli Stati membri ospitanti non possono esigere l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi già autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza di tali succursali sono sottoposti alle disposizioni contenute all'articolo 17, all'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, ed agli articoli 22 e 26.

Articolo 14

Revoca dell'autorizzazione

1. Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione ad un ente creditizio soltanto quando l'ente:

a) non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;

b) ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c) non soddisfa più le condizioni cui è vincolata l'autorizzazione;

d) non possiede più fondi propri sufficienti o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza dei fondi ad esso affidati;

e) versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dalla regolamentazione nazionale.

2. La revoca dell'autorizzazione deve essere motivata e comunicata agli interessati; la revoca è notificata alla Commissione.

Articolo 15

Denominazione

Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio della Comunità la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede sociale, nonostante le disposizioni relative all'uso dei termini "banca", "cassa di risparmio" o di altre denominazioni simili che possono esistere nello Stato membro ospitante. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.

Articolo 16

Partecipazione qualificata in un ente creditizio

1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute a informare le autorità competenti quando intendano modificare l'ammontare della propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio divenga una loro filiazione.

Fatto salvo il paragrafo 2, le autorità competenti dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, per tener conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, non sono soddisfatte della qualità delle persone di cui al primo comma. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al comma precedente.

2. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 è un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o un'impresa madre di un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, o una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro, e se, in virtù dell'acquisto, l'ente in cui l'acquirente intenda detenere una partecipazione diventa una filiazione o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisto dovrà formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12.

3. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un ente creditizio una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti e comunicare l'ammontare della partecipazione prevista. Le persone fisiche o giuridiche devono parimenti informare le autorità competenti dell'intenzione di diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20 %, 33 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una loro filiazione.

4. Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisiti o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui ai paragrafi 1 e 3.

Essi comunicano altresì almeno una volta all'anno l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

5. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono segnatamente consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci in questione.

Misure simili saranno prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati al paragrafo 1. In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.

6. Ai fini dell'applicazione della nozione di partecipazione qualificata e degli altri livelli di partecipazione di cui al presente articolo, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE.

Articolo 17

Organizzazione e procedure di controllo interno

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine esigono che ciascun ente creditizio sia dotato di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.

TITOLO III

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E ALLA LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 18

Enti creditizi

Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio secondo le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di tutti gli enti creditizi autorizzati e controllati dalle autorità competenti di un altro Stato membro, sempre che tali attività siano coperte dall'autorizzazione.

Articolo 19

Enti finanziari

Gli Stati membri prevedono anche che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, secondo le disposizioni dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, dell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, e dell'articolo 22, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante prestazioni di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto legale permetta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

- la o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinata la filiazione;

- le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;

- la o le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni della filiazione;

- la o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione della filiazione e si sono dichiarate garanti in solido degli obblighi assunti dalla filiazione, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro di origine;

- la filiazione è inclusa effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità agli articoli da 52 a 56, segnatamente per il calcolo del coefficiente di solvibilità, per il controllo dei grandi fidi e per la limitazione delle partecipazioni prevista dall'articolo 51.

Queste condizioni devono essere verificate dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine che rilasciano quindi all'impresa figlia un attestato da allegarsi alle notifiche di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, e all'articolo 21, paragrafi 1 e 2.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine assicurano la vigilanza sulla filiazione secondo le disposizioni degli articoli 5, paragrafi 3, 16, 17, 26, 28, 29, 30 e 32.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle filiazioni, con i necessari adattamenti. In particolare, l'espressione "ente creditizio" va intesa come "ente finanziario rispondente alle condizioni previste all'articolo 19" ed il termine "autorizzazione" va inteso come "statuto legale".

L'articolo 20, paragrafo 3, secondo comma, si legge come segue:"L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri dell'ente finanziario filiazione e del coefficiente di solvibilità consolidato dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre."

Se l'ente finanziario che beneficia delle disposizioni del presente articolo non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, lo Stato membro d'origine ne informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

Articolo 20

Esercizio del diritto di stabilimento

1. Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

2. Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le seguenti informazioni:

a) lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;

c) il recapito nello Stato membro ospitante ove possono essergli richiesti i documenti;

d) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

3. A meno che l'autorità competente dello Stato membro d'origine abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, essa comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi a decorrere dal ricevimento di tutte queste informazioni, all'autorità competente dello Stato membro ospitante e ne informa l'ente in questione.

L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica altresì l'ammontare dei fondi propri e del coefficiente di solvibilità dell'ente creditizio.

Qualora l'autorità competente dello Stato membro d'origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro ospitante, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'ente interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

4. Prima che la succursale dell'ente creditizio inizi ad operare, l'autorità competente dello Stato membro ospitante dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per predisporre la vigilanza sull'ente creditizio in conformità dell'articolo 22 e per indicare, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante.

5. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dell'autorità competente dello Stato membro ospitante o, in caso di silenzio da parte di detta autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) e d), l'ente creditizio notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante almeno un mese prima di procedere al cambiamento affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine possa pronunciarsi ai sensi del paragrafo 3 e l'autorità competente dello Stato membro ospitante possa pronunciarsi su detta modifica ai sensi del paragrafo 4.

7. Per le succursali che hanno iniziato l'attività, secondo le disposizioni dello Stato membro ospitante, prima del 1o gennaio 1993, si presume che esse siano già state oggetto della procedura di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo. Ad esse si applicano, a decorrere dalla predetta data, le disposizioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo e di quelle di cui agli articoli 18, 19, 22 e 29.

Articolo 21

Esercizio della libertà di prestazione di servizi

1. Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare.

2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'autorità competente dello Stato membro ospitante la notifica prevista al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica.

3. Il presente articolo non inficia i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1o gennaio 1993.

Articolo 22

Potere delle autorità competenti dello Stato membro ospitante

1. Lo Stato membro ospitante può esigere, a fini statistici, che tutti gli enti creditizi che dispongono di una succursale nel suo territorio presentino alle autorità competenti di questo Stato una relazione periodica sulle operazioni effettuate nel suo territorio.

Per l'esercizio delle responsabilità derivanti dall'articolo 27, lo Stato membro ospitante può esigere dalle succursali degli enti creditizi originari di altri Stati membri le stesse informazioni richieste a tal fine agli enti creditizi nazionali.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, ove accertino che un ente che dispone di una succursale o che opera in regime prestazione di servizi nel loro territorio non ottempera alle disposizioni legali adottate da detto Stato in applicazione delle disposizioni della presente direttiva che comportano la competenza delle autorità dello Stato membro ospitante, esigono che l'ente in questione ponga termine a tali irregolarità.

3. Se l'ente in questione non assume le iniziative del caso, le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine. Queste adottano, nel più breve termine possibile, tutte le misure opportune affinché l'ente in questione ponga termine alle irregolarità. La natura di tali misure è comunicata alle autorità competenti dello Stato membro ospitante.

4. Se l'ente persiste nell'infrazione alle disposizioni legali di cui al paragrafo 2 vigenti nello Stato membro ospitante, nonostante le misure adottate dallo Stato membro d'origine o in quanto tali provvedimenti appaiono inadeguati ovvero mancano in questo Stato, lo Stato membro ospitante, dopo aver informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può adottare opportuni provvedimenti per prevenire o reprimere ulteriori irregolarità e, qualora risulti necessario, può anche impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio. Gli Stati membri vigilano affinché nel loro territorio sia possibile procedere alla notifica agli enti creditizi dei documenti necessari per l'adozione di tali provvedimenti.

5. Le disposizioni dei precedenti paragrafi da 1 a 4 lasciano impregiudicata la facoltà dello Stato membro ospitante di prendere le opportune misure per prevenire o reprimere le irregolarità commesse nel suo territorio, che sono contrarie alle disposizioni legali da esso adottate per motivi di interesse generale. Ciò comporta la possibilità di impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

6. Qualsiasi provvedimento adottato in applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3, 4 e 5 e che comporti sanzioni e restrizioni per l'esercizio della prestazione di servizi deve essere debitamente motivato e comunicato all'ente interessato. Ciascuno di tali provvedimenti è impugnabile in sede giurisdizionale nello Stato membro in cui è stato preso.

7. Prima di seguire la procedura prevista ai paragrafi 2, 3 e 4, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, prendere le misure cautelative indispensabili alla protezione degli interessi dei depositanti, degli investitori o delle altre persone cui sono prestati dei servizi. La Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati devono essere informati dell'adozione di tali misure nel più breve tempo possibile.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati, può decidere che lo Stato membro in questione modifichi o abolisca dette misure.

8. Lo Stato membro ospitante può prendere le misure adeguate per prevenire o reprimere le irregolarità nel suo territorio esercitando le competenze ad esso attribuite in virtù della presente direttiva. Ciò comporta la possibilità di impedire a un ente di avviare nuove operazioni nel suo territorio.

9. In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro ospitante ne sono informate e adottano gli opportuni provvedimenti per impedire all'ente in questione di avviare nuove operazioni nel territorio di questo Stato membro e per salvaguardare gli interessi dei depositanti. Ogni due anni la Commissione presenta un rapporto su tali casi al comitato consultivo bancario.

10. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e la natura dei casi in cui si sono verificati rifiuti ai sensi dell'articolo 20, paragrafi da 1 a 6, o per i quali sono stati adottati dai provvedimenti in conformità delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo. Ogni due anni, la Commissione presenta un rapporto su tali casi al comitato consultivo bancario.

11. Il presente articolo non osta a che gli enti creditizi con sede in un altro Stato membro facciano pubblicità ai servizi da essi offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino eventuali norme che regolino la forma e il contenuto di tale pubblicità per motivi di interesse generale.

TITOLO IV

RELAZIONI CON I PAESI TERZI

Articolo 23

Notifica delle filiazioni di imprese di paesi terzi e delle condizioni di accesso ai mercati di tali paesi

1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione:

a) di ogni autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto di un paese terzo. La Commissione ne informa il comitato consultivo bancario;

b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un ente creditizio della Comunità, in modo che quest'ultimo diventi una sua filiazione. La Commissione ne informa il comitato consultivo bancario.

Quando viene concessa l'autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta dell'impresa madre o delle imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione ai sensi dell'articolo 11.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dai propri enti creditizi nello stabilimento o nell'esercizio delle attività bancarie in un paese terzo.

3. La Commissione elabora periodicamente una relazione che esamina il trattamento riservato nei paesi terzi agli enti creditizi della Comunità, in conformità ai paragrafi 4 e 5, in materia di stabilimento e di esercizio delle attività bancarie, nonché di acquisizione di partecipazioni in enti creditizi di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

4. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 3 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede agli enti creditizi comunitari un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità agli enti creditizi di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte al fine di ottenere adeguato mandato per negoziare delle possibilità di concorrenza paragonabili per gli enti creditizi comunitari. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

5. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 3 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo gli enti creditizi comunitari non fruiscono di un trattamento che offra loro le stesse possibilità di concorrenza offerte agli enti creditizi nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

Nei casi previsti al primo comma, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura prevista nell'articolo 60, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di domande di autorizzazione, già presentate al momento della decisione o future, e di acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette, disciplinate dalla legislazione del paese terzo in questione. La durata dei provvedimenti in questione non può superare i tre mesi.

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere se le misure continuano ad essere applicabili.

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di filiazioni da parte di enti creditizi o loro filiazioni debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali enti o filiazioni in un ente creditizio comunitario.

6. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 4 e 5, gli Stati membri la informano a sua richiesta:

a) di ogni domanda di autorizzazione ad una filiazione diretta o indiretta la cui impresa madre o le cui imprese madri siano disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;

b) di ogni progetto di acquisizione di partecipazione che sia stato loro sottoposto ai sensi dell'articolo 16 da parte di siffatta impresa in un ente creditizio della Comunità, per cui questo diventerebbe una sua filiazione.

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 4 o 5 o quando cessino di essere applicate le misure di cui al paragrafo 5, secondo e terzo comma.

7. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'esercizio delle attività degli enti creditizi.

Articolo 24

Succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale al di fuori della Comunità

1. Gli Stati membri non applicano alle succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività e per il suo esercizio, disposizioni da cui risulti un trattamento più favorevole di quello cui sono sottoposte le succursali di enti creditizi aventi la loro sede sociale nella Comunità.

2. Le autorità competenti notificano alla Comunità e al comitato consultivo bancario le autorizzazioni per succursali accordate agli enti creditizi aventi la sede sociale fuori della Comunità.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, la Comunità può, mediante accordi conclusi conformemente al trattato con uno o più paesi terzi, stabilire l'applicazione di disposizioni che, sulla base del principio di reciprocità, accordano alle succursali di un ente creditizio avente la sua sede sociale fuori della Comunità il medesimo trattamento su tutto il territorio di quest'ultima.

Articolo 25

Cooperazione in materia di vigilanza su base consolidata con le autorità competenti dei paesi terzi

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi, in merito alle modalità di applicazione della vigilanza su base consolidata:

- agli enti creditizi la cui impresa madre abbia sede in un paese terzo

o

- agli enti creditizi situati in un paeso terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione, abbia sede nella Comunità.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 sono volti, in particolare, a garantire la possibilità:

- da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria che sono situati nella Comunità e hanno come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti;

- dall'altro, per le autorità competenti dei paesi terzi, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza delle imprese madri la cui sede si trova sul loro territorio, che hanno come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario situato in uno o più Stati membri, o che detengono partecipazioni in tali enti.

3. La Commissione esamina con il comitato consultivo bancario il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva.

TITOLO V

PRINCIPI E STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

CAPO I

PRINCIPI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Articolo 26

Controllo dello Stato membro d'origine

1. La vigilanza prudenziale sull'ente creditizio, compresa quella sulle attività che esso esercita in virtù degli articoli 18 e 19, spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, fatte salve le disposizioni della presente direttiva che prevedono una competenza dell'autorità dello Stato membro ospitante.

2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione della vigilanza su base consolidata a norma della presente direttiva.

Articolo 27

Competenze dello Stato membro ospitante

Lo Stato membro ospitante rimane incaricato, in collaborazione con l'autorità competente dello Stato membro d'origine, della vigilanza sulla liquidità della succursale dell'ente creditizio fino a coordinamento ulteriore. Fatte salve le misure necessarie al rafforzamento del sistema monetario europeo, esso resta altresì esclusivo responsabile per le misure d'attuazione della sua politica monetaria. Tali misure non possono comportare un trattamento discriminatorio o restrittivo fondato sul fatto che l'ente creditizio ha ricevuto l'autorizzazione in un altro Stato membro.

Articolo 28

Cooperazione in materia di vigilanza

Per vigilare sull'attività degli enti creditizi che operano, segnatamente attraverso succursali, in uno o più Stati membri diversi da quello della loro sede sociale, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano strettamente. Esse si comunicano tutte le informazioni concernenti la direzione, la gestione e la proprietà di tali enti creditizi che possano facilitarne la vigilanza ed agevolare l'esame delle condizioni per la relativa autorizzazione, nonché tutte le informazioni atte a facilitare il controllo di tali enti, in particolare in materia di liquidità, di solvibilità, di garanzia dei depositi, di limitazione dei grandi fidi, di organizzazione amministrativa e contabile e di controllo interno.

Articolo 29

Verifica sul posto delle succursali stabilite in un altro Stato membro

1. Gli Stati membri ospitanti prevedono che, allorquando un ente creditizio autorizzato in un altro Stato membro esercita la propria attività attraverso una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d'origine, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, possano procedere esse stesse, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica sul posto delle informazioni di cui all'articolo 28.

2. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono ugualmente fare ricorso, per l'ispezione delle succursali, a una delle altre procedure di cui all'articolo 56, paragrafo 7.

3. Il presente articolo non pregiudica il diritto delle autorità competenti dello Stato membro ospitante di procedere ad ispezioni presso le succursali stabilite nel loro territorio per l'esercizio delle responsabilità derivanti dalla presente direttiva.

Articolo 30

Scambio di informazioni e segreto d'ufficio

1. Gli Stati membri impongono a tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per conto delle autorità competenti, nonché ai revisori o esperti incaricati dalle autorità competenti, l'obbligo di rispettare il segreto d'ufficio. In virtù di tale obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può in alcun modo essere divulgata ad altre persone o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare i singoli enti, salvo che nei casi rilevanti per il diritto penale.

Tuttavia, nei casi concernenti un ente creditizio dichiarato fallito o soggetto a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardino i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalla presente direttiva nonché da altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

3. Gli Stati membri possono concludere con le autorità competenti di paesi terzi e con le autorità o organi di tali paesi definite al paragrafo 5 e al paragrafo 6 accordi di cooperazione che prevedano scambi d'informazioni solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Questo scambio di informazioni deve avere lo scopo di contribuire all'esecuzione del compito di vigilanza da parte delle autorità o organi suddetti.

Se le informazioni provengono da un altro Stato membro, esse non possono essere diffuse senza l'esplicito accordo delle autorità competenti che le hanno fornite e, nel caso, soltanto per gli scopi per i quali dette autorità hanno dato il loro accordo.

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle sue funzioni:

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e per facilitare il controllo, su base individuale e su base consolidata, delle condizioni di esercizio dell'attività, in particolare in materia di vigilanza sulla liquidità, sulla solvibilità, sui grandi fidi, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno;

- per l'irrogazione di sanzioni;

- nell'ambito di un ricorso amministrativo contro una decisione dell'autorità competente;

- nell'ambito di procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 33 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva nonché da altre direttive adottate nel settore degli enti creditizi.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni, all'interno di uno stesso Stato membro, qualora vi siano più autorità competenti, ovvero, fra più Stati membri, tra le rispettive autorità competenti e:

- le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, nonché le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

- gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti creditizi e altre procedure analoghe,

- le persone incaricate del controllo legale dei conti dell'ente creditizio e degli altri enti finanziari,

affinché esse possano svolgere la loro funzione di vigilanza; le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi. Le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio previsto al paragrafo 1.

6. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti creditizi o in altri procedimenti analoghi,

o

- le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, in tal caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità abilitate a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

7. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

- le informazioni sono funzionali alla realizzazione delle finalità previste al primo comma;

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

Ai fini dell'applicazione del terzo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

8. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che un'autorità competente trasmetta:

- alle banche centrali o ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né che tali autorità o organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.

9. Ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono inoltre autorizzare, in base a disposizioni legislative, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la legislazione di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

Tuttavia tali comunicazioni possono essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

Ciò nondimeno gli Stati membri prevedono che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2, non possano in alcun caso essere oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

10. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che le autorità competenti comunichino le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto dalla legislazione nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento dei contratti in un mercato del loro Stato membro, qualora ritengano necessarie tali informazioni per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto ad infrazioni, anche potenziali, di chi interviene in tale mercato. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù del paragrafo 2 non possano essere rivelate, nel caso contemplato dal presente paragrafo, senza esplicito consenso delle autorità competenti che hanno fornito le informazioni.

Articolo 31

Obbligo delle persone incaricate del controllo legale dei conti annuali e dei conti consolidati

1. Gli Stati membri dispongono almeno che:

a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE del Consiglio(14), ad esercitare presso un ente creditizio l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio(15), all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio(16) o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detto ente di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

- costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività degli enti creditizi,

o

- pregiudicare la continuità della gestione dell'ente creditizio,

ovvero

- comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve;

b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'ente creditizio presso il quale detta persona svolge l'incarico sopra citato.

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

Articolo 32

Potere sanzionatorio delle autorità competenti

Ferme restando le procedure per la revoca delle autorizzazioni e le disposizioni del diritto penale, gli Stati membri prevedono che le rispettive autorità competenti possano irrogare sanzioni nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabili, che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di controllo o di esercizio dell'attività, o adottare a loro carico provvedimenti la cui applicazione è diretta a far cessare le infrazioni accertate o a rimuoverne le cause.

Articolo 33

Ricorso in sede giurisdizionale

Gli Stati membri stabiliscono che, contro le decisioni prese nei riguardi di un ente creditizio in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede giurisdizionale; ciò vale anche nel caso in cui non si decida, entro sei mesi dalla sua presentazione, su una domanda di autorizzazione contentente tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni vigenti.

CAPO II

STRUMENTI TECNICI DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Sezione 1

Fondi propri

Articolo 34

Principi generali

1. Ogniqualvolta uno Stato membro adotti mediante legge, regolamento o atto amministrativo disposizioni, in applicazione della legislazione comunitaria sulla vigilanza prudenziale su enti creditizi in attività, nella quale è utilizzata l'espressione "fondi propri" o si fa riferimento a tale nozione, esso curerà che tale espressione e nozione concordino con la definizione di cui ai successivi paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo ed agli articoli da 35 a 38.

2. Fatte salve le restrizioni di cui all'articolo 38, i fondi propri non consolidati di un ente creditizio comprendono gli elementi seguenti:

1) il capitale versato ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 86/635/CEE, nonché il sovrapprezzo di emissione escluse però le azioni privilegiate cumulative;

2) le riserve ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 86/635/CEE, nonché gli utili portati a nuovo per destinazione del risultato finale d'esercizio. Gli Stati membri possono consentire che si tenga conto degli utili intermedi prima che sia stata adottata una decisione formale soltanto se sono stati verificati da persone incaricate del controllo dei conti e se sia stato provato in modo soddisfacente per le autorità competenti che il loro importo è stato valutato conformemente ai principi enunciati nella direttiva 86/635/CEE e che essi sono al netto di tutti gli oneri prevedibili e delle previsioni di dividendo;

3) il fondo per i rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 38 della direttiva 86/635/CEE;

4) le riserve di rivalutazione ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE;

5) le rettifiche di valore ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE;

6) gli altri elementi ai sensi dell'articolo 35;

7) gli impegni dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa e gli impegni solidali dei mutuatari di taluni enti organizzati sotto forma di fondi di cui all'articolo 36, paragrafo 1;

8) le azioni privilegiate cumulative a scadenza fissa, nonché i prestiti subordinati di cui all'articolo 36, paragrafo 3.

Gli elementi seguenti vengono dedotti, conformemente all'articolo 38:

9) le azioni proprie in portafoglio al valore di libro;

10) le attività immateriali di cui all'articolo 4 "Attivo", punto 9, della direttiva 86/635/CEE;

11) i risultati negativi di rilevanza apprezzabile dell'esercizio in corso;

12) le partecipazioni in altri enti creditizi e in enti finanziari d'importo superiore al 10 % del capitale di questi ultimi, i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e in enti finanziari in cui abbia una partecipazione di importo superiore al 10 % del loro capitale.

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio o ente finanziario ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di quest'ultimo, l'autorità competente può consentire deroghe alla presente disposizione;

13) le partecipazioni in altri enti creditizi ed in enti finanziari di importo fino al 10 % del capitale di questi ultimi, nonché i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 detenuti dall'ente creditizio in enti creditizi e finanziari diversi da quelli di cui al punto 12) per l'importo totale di tali partecipazioni, crediti subordinati e strumenti che supera il 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio, calcolati prima della deduzione degli elementi di cui al punto 12) e al presente punto.

Gli Stati membri possono stabilire che, per il calcolo eventuale dei fondi propri non consolidati, le imprese madri sottoposte a vigilanza su base consolidata non siano tenute a dedurre le partecipazioni in altri enti creditizi o istituti finanziari inclusi nel consolidamento. La presente disposizione si applica a tutte le norme prudenziali armonizzate da atti comunitari.

3. La nozione di fondi propri definita nel paragrafo 2, punti da 1) a 8), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro avrà la facoltà di decidere autonomamente se utilizzare detti elementi o se fissare valori massimi inferiori e di detrarre elementi diversi da quelli elencati al paragrafo 2, punti da 9) a 13). Tali Stati membri sono tuttavia tenuti a prevedere una maggiore convergenza ai fini di una definizione comune dei fondi propri.

A tal fine entro il 1o gennaio 1996, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo nonché degli articoli da 35 a 39, eventualmente corredata dalle proposte di modifica che essa ritiene necessarie. Al più tardi il 1o gennaio 1998, il Parlamento europeo ed il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, previa consultazione del Comitato economico e sociale, rivedono la definizione dei fondi propri al fine di applicare in modo uniforme una definizione comune.

4. Gli elementi elencati nel paragrafo 2, punti da 1) a 5), devono poter essere utilizzati senza restrizioni e senza indugi dall'ente creditizio per la copertura dei rischi o la partecipazione alle perdite nel momento in cui tali rischi o perdite si verificano. Il loro importo è esentato da qualunque tributo prevedibile al momento in cui è calcolato o deve essere adattato in conseguenza, nella misura in cui tali tributi riducano l'importo fino a concorrenza del quale questi elementi possono essere destinati alla copertura di rischi o perdite.

Articolo 35

Altri elementi

1. La nozione di fondi propri utilizzata da uno Stato membro può comprendere altri elementi purché, indipendentemente dalla loro definizione legale o contabile, presentino le seguenti caratteristiche:

a) siano a libera disposizione dell'ente creditizio per far fronte ai normali rischi dell'attività bancaria, quando le perdite o le minusvalenze non sono state ancora identificate;

b) la loro esistenza risulti dalla contabilità interna;

c) il loro importo sia fissato dalla direzione dell'ente creditizio, verificato da revisori indipendenti, comunicato alle autorità competenti e posto sotto la vigilanza di queste ultime.

2. Possono altresì essere considerati altri elementi le obbligazioni irredimibili e altri strumenti che rispondono ai requisiti sottoindicati:

a) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il consenso preventivo dell'autorità competente;

b) il contratto di emissione prevede la possibilità per l'ente creditizio di differire il pagamento di interessi sul debito;

c) i crediti del mutuante nei confronti dell'ente creditizio debbono essere pienamente subordinati a quelli di tutti i creditori principali;

d) i documenti che disciplinano l'emissione delle obbligazioni debbono consentire l'uso del debito e degli interessi non pagati per far fronte alle perdite, mentre devono lasciare l'istituto di credito in grado di continuare l'attività;

e) si tiene conto solo degli importi effettivamente versati.

Si aggiungono inoltre le azioni privilegiate cumulative diverse da quelle previste all'articolo 34, paragrafo 2, punto 8).

Articolo 36

Altre disposizioni relative ai fondi propri

1. Gli obblighi dei membri degli enti creditizi a forma cooperativa di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punto 7), sono costituiti dai multipli di garanzia delle società cooperative, nonché dagli obblighi statutari dei membri delle stesse di effettuare versamenti supplementari a fondo perduto in caso di perdite da parte dell'ente creditizio. In questo caso i pagamenti debbono essere richiesti senza indugio.

Sono equiparati agli elementi che precedono gli obblighi in solido dei mutuatari nel caso degli enti creditizi organizzati come fondi.

L'insieme di questi elementi può figurare nei fondi propri se essi sono computati nei fondi propri degli enti creditizi di questo tipo conformemente alla legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri non possono includere nei fondi propri degli enti creditizi di diritto pubblico le garanzie concesse da essi o dai loro enti locali a tali enti creditizi.

3. Gli Stati membri o le autorità competenti possono includere nei fondi propri le azioni preferenziali cumulative a scadenza fissa nonché i prestiti subordinati, di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punto 8), qualora esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'ente creditizio, tali prestiti abbiano un rango inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e venga rimborsato solo dopo che siano stati liquidati tutti i debiti in essere di detto ente.

I prestiti subordinati devono anche rispondere ai seguenti criteri:

a) si tiene conto solo dei fondi effettivamente versati;

b) i fondi devono avere una scadenza originaria non inferiore ai cinque anni, dopo i quali essi possono essere soggetti a rimborso; se la scadenza è indeterminata deve essere stabilito, per il loro rimborso, un preavviso di cinque anni, a meno che detti fondi non vengano più considerati come fondi propri o a meno che il previo accordo delle autorità competenti sia specificatamente richiesto per il loro rimborso anticipato. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta su sollecitazione dell'emittente e che non venga intaccata la solvibilità dell'ente creditizio;

c) la loro capacità di essere considerati fondi propri è soggetta a graduale riduzione durante almeno cinque anni prima della data prevista per il rimborso;

d) il contratto di prestito non deve contemplare clausole che prevedano che, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'ente creditizio, il debito diventi rimborsabile prima della data convenuta per il rimborso.

Articolo 37

Calcolo dei fondi propri su base consolidata

1. Quando il calcolo deve essere effettuato su base consolidata, gli elementi enunciati all'articolo 34, paragrafo 2, sono presi in considerazione in base ai loro importi consolidati conformemente alle norme fissate dagli articoli da 52 a 56. Inoltre possono essere assimilati alle riserve consolidate, per il calcolo dei fondi propri, i seguenti elementi quando sono creditori ("negativi"):

- gli interessi di minoranza ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 83/349/CEE, in caso di utilizzazione del metodo dell'integrazione globale;

- la differenza di primo consolidamento ai sensi degli articoli 19, 30 e 31 della direttiva 83/349/CEE;

- le differenze di conversione incluse nelle riserve consolidate conformemente all'articolo 39, paragrafo 6, della direttiva 86/635/CEE;

- la differenza risultante dalla inclusione di talune partecipazioni conformemente al metodo di cui all'articolo 33 della direttiva 83/349/CEE.

2. Allorché gli elementi che precedono sono debitori ("positivi") essi devono essere dedotti nel calcolo dei fondi propri consolidati.

Articolo 38

Detrazioni e limitazioni

1. Gli elementi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punti da 4) a 8), sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) il totale degli elementi di cui ai punti da 4) a 8) è limitato al massimo al 100 % degli elementi del punto 1) più gli elementi di cui ai punti 2) e 3) meno quelli indicati ai punti 9), 10) e 11);

b) il totale degli elementi di cui ai punti 7) e 8) è limitato al massimo al 50 % degli elementi di cui al punto 1) più gli elementi di cui ai punti 2) e 3) meno quelli indicati ai punti 9), 10) e 11);

c) il totale degli elementi di cui ai punti 12) e 13) viene detratto dal totale degli elementi.

2. Le autorità competenti possono autorizzare gli enti creditizi a superare temporaneamente le limitazioni previste al paragrafo 1 in circostanze eccezionali.

Articolo 39

Prova da portare alle autorità competenti

Il rispetto delle condizioni previste all'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, ed agli articoli da 35 a 38 deve essere comprovato con soddisfazione delle autorità competenti.

Sezione 2

Coefficiente di solvibilità

Articolo 40

Principi generali

1. Il coefficiente di solvibilità è costituito dal rapporto tra i fondi propri, definiti ai sensi dell'articolo 41, e le attività e le operazioni fuori bilancio ponderate in base al rischio conformemente all'articolo 42.

2. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che non sono né imprese madri ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, né imprese figlie di dette imprese, è calcolato su base individuale.

3. Il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che sono imprese madri è calcolato su base consolidata conformemente ai metodi definiti nella presente direttiva e nella direttiva 86/635/CEE.

4. Le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza dell'impresa madre, che è un ente creditizio, possono anche esigere il calcolo del coefficiente sottoconsolidato o non consolidato di quest'ultima nonché di ogni impresa figlia che sia stata da loro autorizzata e sottoposta alla loro vigilanza. Se tale controllo della ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario non viene effettuato, altre misure devono essere adottate per raggiungere tale scopo.

5. Fatti salvi gli obblighi cui devono ottemperare gli enti creditizi ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4 e dell'articolo 52, paragrafi 8 e 9, le autorità competenti provvedono a che i coefficienti siano calcolati non meno di due volte l'anno dallo stesso ente creditizio, che comunicherà alle autorità competenti i risultati ottenuti nonché tutti gli elementi di calcolo richiesti, ovvero dalle autorità competenti, sulla base dei dati forniti dagli enti creditizi.

6. Le attività e le operazioni fuori bilancio sono valutate in conformità della direttiva 86/635/CEE.

Articolo 41

Numeratore: fondi propri

I fondi propri come definiti dalla presente direttiva, costituiscono il numeratore del coefficiente di solvibilità.

Articolo 42

Denominatore: elementi dell'attivo e operazioni fuori bilancio ponderati in base al rischio

1. Gradi di rischio di credito, espressi da ponderazioni percentuali, sono attribuiti agli elementi dell'attivo secondo le disposizioni degli articoli 43 e 44 ed in via eccezionale degli articoli 45, 62 e 63. Il valore di bilancio di ciascun elemento è quindi moltiplicato per la ponderazione appropriata al fine di ottenere il valore ponderato in base al rischio.

2. Nel caso delle operazioni fuori bilancio elencate nell'allegato II, è utilizzato un procedimento a due stadi, in conformità delle regole riportate all'articolo 43, paragrafo 2.

3. Nel caso delle operazioni fuori bilancio di cui all'articolo 43, paragrafo 3, il costo di sostituzione potenziale dei contratti in caso di insolvenza della controparte deve essere determinato secondo uno dei due metodi descritti nel'allegato III. Questo costo è moltiplicato per la ponderazione attribuita alla controparte all'articolo 43, paragrafo 1, ad eccezione della ponderazione del 100 % ivi prevista che è ridotta al 50 % per fornire valori più rispondenti al rischio.

4. La somma dei valori ponderati degli elementi dell'attivo e delle operazioni fuori bilancio, indicati ai paragrafi 2 e 3, costituisce il denominatore del coefficiente di solvibilità.

Articolo 43

Ponderazione dei rischi

1. Alle voci dell'attivo di seguito indicate si applicano le ponderazioni seguenti, ma le autorità competenti possono stabilire, quando lo ritengano appropriato, ponderazioni più elevate.

a) Ponderazione 0

1) cassa e valori assimilati;

2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona A;

3) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;

4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona A o delle Comunità europee;

5) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella moneta nazionale dei debitori e finanziati con raccolta nella stessa valuta;

6) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di governi centrali e di banche centrali della zona B, espressi nella comune valuta nazionale del garante e del debitore e finanziati con raccolta nella stessa valuta;

7) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A o dalle Comunità europee, o da depositi in contanti presso l'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi dallo stesso ente e depositati presso quest'ultimo.

b) Ponderazione 20 %

1) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti della BEI;

2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di banche multilaterali di sviluppo;

3) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia della BEI;

4) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di banche multilaterali di sviluppo;

5) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 44;

6) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni regionali e di autorità locali della zona A, salve restando le disposizioni dell'articolo 44;

7) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi della zona A e non costituiscono fondi propri di detti enti;

8) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno nei confronti di enti creditizi della zona B, ad eccezione dei titoli emessi da detti enti e riconosciuti come componenti dei fondi propri;

9) voci dell'attivo assistite da esplicita garanzia di enti creditizi della zona A;

10) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata non superiore ad un anno assistiti da garanzia esplicita di enti creditizi della zona B;

11) voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una garanzia collaterale sotto forma di valori emessi dalla BEI o da banche multilaterali di sviluppo;

12) valori all'incasso.

c) Ponderazione 50 %

1) prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche su proprietà immobiliari di tipo residenziale che sono o saranno occupate o date in locazione dal mutuatario e prestiti totalmente garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, concessi su proprietà che sono o saranno occupate o affittate dal mutuatario;

"valori assistiti da crediti ipotecari" che possono essere assimilati ai prestiti di cui al primo comma o di cui all'articolo 62, paragrafo 1, qualora, visto il quadro normativo vigente in ciascuno Stato membro, le autorità competenti li considerino equivalenti sotto il profilo del rischio di credito. Fatti salvi i tipi di valori che possono essere inclusi nel presente punto 1 e che sono tali da rispettare le condizioni qui poste, tra i "valori assistiti da crediti ipotecari" si possono annoverare strumenti che rientrino nella definizione della sezione B, punto 1, lettere a) e b), dell'allegato della direttiva 93/22/CEE del Consiglio(17). Le autorità competenti devono in particolare accertare:

i) che detti valori siano completamente e direttamente assistiti da un insieme di crediti ipotecari dello stesso tipo di quelli previsti al primo comma o all'articolo 62, paragrafo 1, perfettamente sani al momento dell'emissione dei valori mobiliari stessi;

ii) che direttamente gli investitori in valori assistiti da crediti ipotecari, o un fiduciario o un rappresentante incaricato per loro conto, godano di diritti aventi un grado di priorità sufficientemente elevato sulle voci dell'attivo ipotecarie sottostanti, proporzionalmente alla loro quota nel totale dei valori;

2) ratei e risconti: queste voci dell'attivo sono soggette alla ponderazione della controparte qualora l'ente creditizio sia in grado di determinarla conformemente alla direttiva 86/635/CEE, altrimenti, qualora non possa determinare la controparte, si applica una ponderazione forfettaria del 50 %.

d) Ponderazione 100 %

1) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi centrali e di banche centrali della zona B, salvo quelli espressi nella valuta nazionale dei debitori e finanziati con provviste nella stessa valuta;

2) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di governi regionali e di amministrazioni locali della zona B;

3) voci dell'attivo che rappresentano crediti di durata superiore a un anno nei confronti di enti creditizi della zona B;

4) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti del settore non bancario della zona A e della zona B;

5) attività materiali ai sensi dell'articolo 4 "attivo", punto 10, della direttiva 86/635/CEE;

6) azioni in portafoglio, partecipazioni e altri elementi costitutivi dei fondi propri di altri enti creditizi, qualora non siano dedotti dai fondi propri dell'ente concedente;

7) ogni altro attivo non dedotto dai fondi propri.

2. Le operazioni fuori bilancio diverse da quelle di cui al paragrafo 3 sono trattate nel modo seguente. In una prima fase, sono classificate in base alle categorie di rischio che figurano nell'allegato II. Si considerano poi per l'intero ammontare le operazioni a rischio pieno, per il 50 % le operazioni a rischio medio e per il 20 % quelle a rischio medio/basso; il valore delle operazioni a rischio basso è posto uguale a 0. Nella seconda fase, i valori così modificati delle operazioni fuori bilancio sono moltiplicati per le ponderazioni previste in funzione della natura della controparte, conformemente al procedimento indicato per le voci dell'attivo di cui al paragrafo 1 e all'articolo 44. Nel caso di contratti di riporto, di altre cessioni con patto di riacquisto a termine e di impegni di acquisto a termine secco, le ponderazioni attribuite sono quelle degli attivi oggetto del contratto e non quelle delle controparti delle transazioni. La quota non versata del capitale sottoscritto nel Fondo europeo per gli investimenti può essere ponderata al 20 %.

3. I metodi descritti nell'allegato III si applicano alle voci fuori bilancio di cui all'allegato IV eccettuati:

- i contratti negoziati su mercati ufficiali,

- i contratti sui cambi (tranne quelli connessi all'oro) di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario.

Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono esentare dall'applicazione dei metodi elencati nell'allegato III i contratti negoziati fuori borsa (OTC) regolati da una stanza di compensazione per i quali la stanza di compensazione agisca come controparte legale e tutti i partecipanti garantiscono integralmente su base giornaliera l'esposizione che presentano nei confronti della stanza di compensazione, fornendo una copertura dell'esposizione corrente e di quella potenziale futura. Le autorità competenti devono accertarsi che la garanzia fornita assicuri lo stesso livello di copertura di quella di cui al paragrafo 1, lettera a), punto 7), e che sia eliminato il rischio di un aumento delle esposizioni nei confronti della stanza di compensazione che oltrepassi il valore di mercato della garanzia fornita. Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso che essi fanno di tale facoltà.

4. Quando le operazioni fuori bilancio sono assistite da garanzie esplicite, esse devono essere ponderate in base al garante e non alla controparte del contratto. Quando l'esposizione potenziale derivante dalle transazioni fuori bilancio è totalmente garantita, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da una delle voci dell'attivo riconosciute come garanzie al punto 7) del paragrafo 1, lettera a), e al punto 11) della lettera b), si applica la ponderazione dello 0 % o del 20 % in base alla natura della garanzia in questione.

Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50 % alle voci fuori bilancio che sono garanzie aventi carattere di sostituti del credito e che sono totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteche che ottemperano ai requisiti del paragrafo 1, lettera c), punto 1), purché il garante benefici di un diritto diretto su tale garanzia.

5. Se alle voci dell'attivo e alle operazioni fuori bilancio è attribuita una ponderazione più bassa per l'esistenza di una garanzia esplicita o accettabile dalle autorità competenti, la ponderazione più bassa si applica soltanto alla parte che è garantita o che è integralmente coperta dai valori in garanzia.

Articolo 44

Ponderazione dei crediti nei confronti delle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri hanno la facoltà di attribuire una ponderazione dello 0 % per le loro amministrazioni regionali e locali se non esiste alcuna differenza nel rischio tra crediti nei confronti di queste ultime e crediti nei confronti delle amministrazioni centrali a motivo dei poteri fiscali delle amministrazioni regionali e delle autorità locali così come dell'esistenza di specifiche disposizioni istituzionali volte a ridurre le possibilità di inadempienza di queste ultime. Una ponderazione dello 0 % fissata conformemente a detti criteri si applica ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e delle autorità locali e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di queste amministrazioni, nonché ai crediti nei confronti di terzi e alle operazioni fuori bilancio di pertinenza di terzi e garantiti dalle amministrazioni regionali e dalle autorità locali di cui sopra o garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi da dette amministrazioni regionali o autorità locali.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la ponderazione dello 0 % che considerino giustificata conformemente ai criteri fissati al paragrafo 1. La Commissione diffonde le informazioni ricevute e altri Stati membri possono offrire agli enti creditizi, sotto il controllo delle loro autorità competenti, la possibilità di applicare una ponderazione dello 0 % quando effettuino operazioni con le amministrazioni regionali e le autorità locali in questione o detengano crediti garantiti da queste amministrazioni o autorità, comprese garanzie in valori.

Articolo 45

Altre ponderazioni

1. Fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 1, gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da valori emessi dalle amministrazioni regionali o dalle autorità locali della zona A, da depositi domiciliati presso enti creditizi della zona A diversi dall'ente che concede il prestito o da certificati di deposito o strumenti analoghi emessi da detti enti creditizi.

2. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 10 % ai crediti sugli enti specializzati nei mercati interbancari e del debito pubblico nello Stato membro d'origine, sottoposti a stretta vigilanza dalle autorità competenti, qualora le suddette voci dell'attivo siano integralmente e totalmente garantite, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, da una combinazione di voci dell'attivo di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b), riconosciute quali garanzie adeguate.

3. Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2 e le motivazioni che giustificano tali disposizioni. La Commissione trasmette le informazioni agli Stati membri. La Commissione riesamina periodicamente le conseguenze di tali disposizioni per assicurarsi che queste non comportino distorsioni di concorrenza.

Articolo 46

Organismi amministrativi e imprese senza scopo di lucro

Ai fini dell'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri possono includere nel concetto di "amministrazione regionale" e di "autorità locale" gli organismi amministrativi senza scopo di lucro responsabili nei confronti delle amministrazioni regionali o delle autorità locali, e le imprese senza scopo di lucro che appartengono alle amministrazioni centrali, alle amministrazioni regionali e alle autorità locali o agli organismi che, a giudizio delle autorità competenti, comportano un rischio equivalente a quello delle amministrazioni regionali e delle autorità locali.

Le autorità competenti possono includere nel concetto di amministrazione regionale e di autorità locale le chiese e le comunità religiose, costituite in persone giuridiche di diritto pubblico, se riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro tale diritto. In questo caso, tuttavia, non si applica la facoltà di cui all'articolo 44.

Articolo 47

Valore del coefficiente di solvibilità

1. Gli enti creditizi devono mantenere costantemente a un livello pari almeno all'8 %, il valore del coefficiente, definito all'articolo 40.

2. Ferma restando la disposizione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti possono fissare coefficienti minimi più elevati qualora lo ritengano opportuno.

3. Qualora il coefficiente scenda al di sotto dell'8 %, le autorità competenti provvedono affinché gli enti creditizi interessati adottino al più presto misure appropriate per riportare il coefficiente al valore minimo stabilito.

Sezione 3

Grandi fidi

Articolo 48

Notifica dei grandi fidi

1. L'esposizione di un ente creditizio verso un cliente o un gruppo di clienti collegati è considerato un grande fido quando il suo valore è pari o superiore al 10 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

2. L'ente creditizio notifica alle autorità competenti i grandi fidi ai sensi del paragrafo 1. Gli Stati membri prevedono che la notifica venga effettuata a loro scelta secondo una delle due modalità seguenti:

- notifica di tutti i grandi fidi almeno una volta all'anno con l'obbligo di comunicare nel corso dell'anno tutti i nuovi grandi fidi ed ogni aumento dei grandi fidi pari o superiore al 10 % rispetto all'ultima comunicazione;

- notifica di tutti i grandi fidi almeno quattro volte all'anno.

3. Possono tuttavia essere dispensati dall'obbligo della notifica ai sensi del paragrafo 2 i fidi esentati in virtù dell'articolo 49, paragrafo 7, lettere a), b), c), d), f), g) e h). La notifica prevista al paragrafo 2, secondo trattino, può avvenire due volte all'anno per i fidi di cui all'articolo 49, paragrafo 7, lettere e) e da i) a s) e paragrafi 8, 9 e 10.

4. Le autorità competenti prescrivono che ogni ente creditizio abbia sane procedure amministrative e contabili e adeguati meccanismi di controllo interno per l'individuazione e la contabilizzazione di tutti i grandi fidi e per le loro successive modifiche, conformemente alle definizioni ed ai requisiti della presente direttiva, nonché per la vigilanza su detti grandi fidi in relazione alla politica degli enti creditizi in materia di fidi.

L'ente creditizio che si avvalga del diposto del paragrafo 3 conserva la documentazione relativa alle motivazioni addotte per un periodo di un anno a decorrere dal fatto generatore dell'esenzione, onde permettere alle autorità competenti di verificarne la fondatezza.

Articolo 49

Limiti dei grandi fidi

1. Un ente creditizio non può concedere ad un singolo cliente o a un gruppo di clienti collegati fidi il cui valore superi il 25 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

2. Il limite percentuale di cui al paragrafo 1 è ridotto al 20 % quando il cliente o il gruppo di clienti collegati è l'impresa madre o l'impresa figlia dell'ente creditizio e/o una o più imprese figlie dell'impresa madre. Tuttavia gli Stati membri possono non subordinare i fidi concessi a questi clienti al limite del 20 % se prevedono un controllo speciale dei fidi in questione grazie ad altre misure o procedure. Essi informano la Commissione e il comitato consultivo bancario del tenore di tali misure o procedure.

3. Un ente creditizio non può concedere grandi fidi per un valore cumulativo che superi l'800 % dei fondi propri dell'ente creditizio stesso.

4. Gli Stati membri possono prevedere limiti più restrittivi di quelli previsti ai paragrafi 1, 2 e 3.

5. Per quanto riguarda i fidi concessi, un ente creditizio deve rispettare costantemente i limiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3. Se tuttavia, in casi eccezionali, i fidi concessi superano il limite previsto, si deve procedere ad immediata notifica alle autorità competenti che possono, qualora le circostanze lo giustifichino, fissare un termine determinato entro cui l'ente creditizio deve conformarsi ai limiti summenzionati.

6. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i fidi concessi da un ente creditizio alla sua impresa madre, alle altre imprese figlie dell'impresa e alle proprie imprese figlie, purché tali imprese siano comprese nella vigilanza su base consolidata cui è soggetto il medesimo ente creditizio, conformemente alla presente direttiva o a norme equivalenti vigenti in un paese terzo.

7. Gli Stati membri possono esentare in tutto o in parte dall'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 i fidi seguenti:

a) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona A;

b) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti delle Comunità europee;

c) voci dell'attivo che rappresentano crediti assistiti da esplicita garanzia di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona A o delle Comunità europee;

d) altri fidi concessi ad amministrazioni centrali o banche centrali della zona A ovvero da questi garantiti o altri fidi concessi alle Comunità europee o da queste garantiti;

e) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi nei confronti di amministrazioni centrali o di banche centrali della zona B, denominati o, se del caso, finanziati con raccolta nella valuta nazionale del debitore;

f) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori mobiliari emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali della zona A, dalle Comunità europee o dalle amministrazioni regionali o locali degli Stati membri per le quali è applicabile una ponderazione dello 0 % in materia di solvibilità conformemente all'articolo 44;

g) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su contanti presso l'ente che concede il prestito o presso l'ente creditizio che è l'impresa madre o un'impresa figlia di quest'ultimo;

h) voci dell'attivo ed altri fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori mobiliari rappresentativi di depositi emessi dall'ente che concede il prestito, o da un ente creditizio che sia l'impresa madre o un'impresa figlia di quest'ultimo e depositati presso uno qualsiasi di questi enti;

i) voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi, di durata pari o inferiore ad un anno, e che non sono fondi propri di detti enti;

j) voci dell'attivo che rappresentano crediti ed altri fidi, di durata pari o inferiore ad un anno, garantiti in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, nei confronti di enti che non sono enti creditizi ma soddisfano le condizioni di cui al paragrafo precitato;

k) effetti commerciali e altri effetti analoghi, di durata pari o inferiore all'anno, recanti la firma di un altro ente creditizio;

l) obbligazioni definite all'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE;

m) fino a successivo coordinamento, la partecipazione in compagnie di assicurazione di cui all'articolo 51, paragrafo 3, fino ad un massimo del 40 % dei fondi propri dell'ente creditizio che assume la partecipazione;

n) voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi regionali o centrali ai quali l'ente creditizio che concede il prestito è associato nell'ambito di una rete in virtù di disposizioni legali o clausole statutarie e ai quali spetta, in applicazione delle disposizioni citate, procedere alla compensazione delle attività liquide entro la rete medesima;

o) fidi garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da pegno su valori mobiliari diversi da quelli di cui alla lettera f), a condizione che i valori mobiliari non siano emessi né dall'ente creditizio stesso o dalla sua impresa madre o da una delle loro imprese figlie, né dal cliente o gruppo di clienti collegati in questione. I valori mobiliari forniti come pegno devono essere valutati al prezzo di mercato, offrire un margine di garanzia rispetto ai fidi garantiti, essere quotati in borsa o essere effettivamente negoziabili e regolarmente quotati su un mercato che funzioni tramite operatori professionali riconosciuti e che assicuri, con modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, la possibilità di determinare un prezzo oggettivo tale da consentire in ogni momento la verifica del margine di garanzia di tali valori mobiliari. Il margine di garanzia prescritto è pari al 100 %; è tuttavia pari al 150 % nel caso di azioni e al 50 % nel caso di obbligazioni emesse da enti creditizi, da amministrazioni regionali o locali degli Stati membri diverse da quelle di cui all'articolo 44 e nel caso di obbligazioni emesse dalla Banca europea per gli investimenti e dalle banche multilaterali di sviluppo. I valori mobiliari dati in pegno non possono costituire fondi propri degli enti creditizi;

p) prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da ipoteca su un alloggio o da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente e operazioni di leasing in virtù delle quali il locatore mantiene la piena proprietà dell'abitazione locata fintanto che il locatario non si sia avvalso della sua opzione d'acquisto, in tutti i casi fino al 50 % del valore dell'alloggio in questione. Il valore dell'alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri rigorosi di valutazione stabiliti con disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La stima è effettuata almeno una volta all'anno. Ai fini della presente lettera, si deve intendere per alloggio un alloggio occupato o dato in locazione dal debitore;

q) 50 % delle voci fuori bilancio a rischio medio/basso menzionate nell'allegato II;

r) previo accordo delle autorità competenti, le garanzie diverse dalle garanzie su crediti distribuiti fondate su una legge o un regolamento e fornite ai clienti soci di società di mutua garanzia con statuto di enti creditizi, fatta salva una ponderazione del 20 % del loro importo.

Gli Stati membri informano la Commissione dell'uso fatto di questa facoltà in modo da garantire che essa non induca distorsioni della concorrenza;

s) le voci fuori bilancio con basso rischio menzionate all'allegato II, purché sia stato concluso con il cliente o con un gruppo di clienti collegati un accordo in virtù del quale il rischio può essere assunto soltanto a condizione che sia stato verificato che non vengano superati i limiti applicabili in conformità ai paragrafi 1, 2 e 3.

8. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di amministrazioni regionali e locali degli Stati membri, nonché agli altri fidi nei confronti delle medesime o da esse garantiti; nell'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 44 gli Stati membri possono tuttavia applicare una ponderazione dello 0 %.

9. Per le finalità di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi di durata superiore ad un anno, ma inferiore o pari a tre, e una ponderazione del 50 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti nei confronti di enti creditizi, di durata superiore a tre anni, a condizione che tali crediti siano rappresentati da strumenti di debito emessi da un ente creditizio e sempre che detti titoli di debito, a giudizio delle autorità competenti, siano effettivamente negoziabili in un mercato costituito da operatori professionali e siano soggetti a quotazione giornaliera su tale mercato, o la loro emissione sia stata autorizzata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio emittente. In tutti i casi queste voci non possono rappresentare fondi propri.

10. In deroga alle disposizioni del paragrafo 7, lettera i), e del paragrafo 9, gli Stati membri possono attribuire una ponderazione del 20 % alle voci dell'attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di enti creditizi, indipendentemente dalla loro durata.

11. Quando un fido concesso a un cliente è garantito da un terzo o da un pegno sotto forma di valori emessi da un terzo alle condizioni definite al paragrafo 7, lettera o), gli Stati membri possono:

- considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido è garantito direttamente e incondizionatamente da tale terzo, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti;

- considerare il fido come concesso a tale terzo e non al cliente, se il fido definito al paragrafo 7, lettera o), è garantito da un pegno alle condizioni ivi menzionate.

12. Al più tardi il 1o gennaio 1999, il Consiglio sulla base di una relazione della Commissione esamina il trattamento dei fidi interbancari di cui al paragrafo 7, lettera i), e ai paragrafi 9 e 10. Il Consiglio decide le eventuali modifiche da apportare, su proposta della Commissione, a detto trattamento.

Articolo 50

Vigilanza dei grandi fidi su base consolidata e su base non consolidata

1. Se l'ente creditizio non è né un'impresa madre né un'impresa figlia, l'osservanza degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore forma oggetto di vigilanza su base non consolidata.

2. Negli altri casi il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore è esercitato su base consolidata, in conformità agli articoli da 52 a 56.

3. Per quanto riguarda il rispetto degli obblighi stabiliti dagli articoli 48 e 49 o da qualsiasi altra disposizione comunitaria applicabile a questo settore, gli Stati membri possono rinunciare alla vigilanza su base individuale o parzialmente consolidata nei confronti di un ente creditizio che, in quanto impresa madre, è soggetto alla vigilanza su base consolidata, e nei confronti di qualsiasi impresa figlia di detto ente che sia soggetta alla loro autorizzazione e vigilanza e sia compresa nella vigilanza su base consolidata.

Essi possono anche rinunciare alla vigilanza qualora l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria stabilita nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, sempre che detta società sia soggetta alla medesima vigilanza esercitata sugli enti creditizi.

Nei casi previsti al primo e secondo comma, devono essere prese misure per garantire una suddivisione adeguata dei rischi nell'ambito del gruppo.

Sezione 4

Partecipazioni qualificate al di fuori del campo finanziario

Articolo 51

Limiti delle partecipazioni qualificate non finanziarie

1. Agli enti creditizi è fatto divieto di detenere una partecipazione qualificata il cui importo superi il 15 % dei fondi propri in un'impresa che non sia né un ente creditizio, né un ente finanziario, né un'impresa la cui attività è menzionata nell'articolo 43, paragrafo 2, lettera f), della direttiva 86/635/CEE.

2. L'importo totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse dagli enti creditizi, dagli enti finanziari o dalle imprese la cui attività è menzionata all'articolo 43, paragrafo 2, lettera f) della direttiva 86/635/CEE non può essere superiore al 60 % dei fondi propri dell'ente creditizio.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di non applicare alle partecipazioni nelle compagnie di assicurazione, ai sensi della direttiva 73/239/CEE(18) e della direttiva 79/267/CEE(19), i limiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. Le azioni o quote detenute in via temporanea, a causa di un'operazione di sostegno finanziario in vista del risanamento o del salvataggio di un'impresa o a causa della sottoscrizione di un'emissione di titoli durante la normale durata di tale sottoscrizione o in nome proprio ma per conto terzi, non sono comprese nelle partecipazioni qualificate ai fini del calcolo dei limiti fissati dai paragrafi 1 e 2. Le azioni o quote non aventi il carattere d'immobilizzi finanziari ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE non sono incluse.

5. I limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 possono essere superati soltanto in presenza di circostanze eccezionali. Tuttavia, in tal caso, le autorità competenti esigono che l'ente creditizio aumenti i fondi propri o adotti altre misure di effetto equivalente.

6. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti non applichino i limiti fissati nei paragrafi 1 e 2 se prevedono che le eccedenze di partecipazione qualificata rispetto a detti limiti debbano essere coperte al 100 % da fondi propri e che questi ultimi non rientrino nel calcolo del coefficiente di solvibilità. Se esistono eccedenze rispetto ai limiti fissati ai paragrafi 1 e 2, l'importo da coprire con fondi propri sarà l'eccedenza di importo più elevato.

CAPO III

VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

Articolo 52

Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi

1. Ogni ente creditizio che ha come impresa figlia un ente creditizio o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detti enti è sottoposto a vigilanza, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 54, sulla base della propria situazione finanziaria consolidata. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6.

2. Ogni ente creditizio, la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria, è sottoposto, nella misura e secondo le modalità stabilite all'articolo 54, ad una vigilanza sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria. Detta vigilanza si effettua almeno nei casi contemplati nei paragrafi 5 e 6. Il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria individualmente considerata.

3. Gli Stati membri o le autorità competenti preposte alla vigilanza su base consolidata in applicazione dell'articolo 53 possono rinunciare, in casi individuali, ad includere nel consolidamento un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari, che è un'impresa figlia o in cui è detenuta una partecipazione:

- se l'impresa da includere è situata in un paese terzo ove esistono ostacoli di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;

- se l'impresa da includere nel consolidamento presenta, secondo le autorità competenti, un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza degli enti creditizi e, in ogni caso, se il totale del bilancio dell'impresa da includere è inferiore al più basso dei due importi seguenti: 10 milioni di EUR oppure 1 % del totale del bilancio dell'impresa madre o dell'impresa che detiene la partecipazione; più imprese che soddisfino i criteri sopra enunciati devono nondimeno essere incluse nel consolidamento qualora presentino globalmente un interesse non trascurabile rispetto allo scopo sopra descritto;

oppure

- se, a giudizio delle autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata, il consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa da includere sarebbe inopportuno o fuorviante sotto il profilo degli obiettivi della vigilanza degli enti creditizi.

4. Se le autorità competenti di uno Stato membro non includono un ente creditizio, che è una impresa figlia, nella vigilanza su una base consolidata in applicazione di uno dei casi previsti nel paragrafo 3, secondo e terzo trattino, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha sede questo ente creditizio (impresa figlia) possono chiedere all'impresa madre le informazioni che possono facilitare l'esercizio della vigilanza del suddetto ente creditizio.

5. La vigilanza sulla solvibilità, sull'adeguatezza dei fondi propri ai rischi di mercato e il controllo dei grandi fidi, vengono esercitati su base consolidata conformemente al presente articolo ed agli articoli da 53 a 56. Gli Stati membri adottano i provvedimenti, se del caso, necessari per l'inclusione delle società di partecipazione finanziaria nella vigilanza su una base consolidata, conformemente al paragrafo 2.

Il rispetto dei limiti di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, forma oggetto di vigilanza e controllo in base alla situazione finanziaria consolidata o subconsolidata dell'ente creditizio.

6. Le autorità competenti prescrivono, nel complesso delle imprese incluse nella sfera di vigilanza su una base consolidata cui è soggetto un ente creditizio in applicazione dei paragrafi 1 e 2, l'istituzione di adeguati procedimenti di controllo interno per la produzione di informazioni utili per l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

7. Fatte salve disposizioni specifiche contenute in altre direttive, gli Stati membri possono non applicare su una base subconsolidata o individuale le norme del paragrafo 5 agli enti creditizi che, in qualità di imprese madri, sono sottoposti ad una vigilanza su una base consolidata, nonché a ogni impresa figlia di tali enti creditizi che dipende dalla loro autorizzazione e vigilanza ed è inclusa nella vigilanza su una base consolidata dell'ente creditizio che è l'impresa madre. La stessa facoltà di esonero è ammessa allorché l'impresa madre è una società di partecipazione finanziaria con sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi ed in particolare alle norme di cui al paragrafo 5.

In entrambi i casi di cui al comma precedente devono essere adottati provvedimenti per garantire la ripartizione adeguata del capitale all'interno del gruppo bancario.

Se le autorità competenti applicano tali norme su una base individuale, esse possono, per il calcolo dei fondi propri, avvalersi della disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, ultimo comma.

8. Quando un ente creditizio, impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente creditizio, è stato autorizzato ed è situato in un altro Stato membro, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione applicano a tale ente le norme del paragrafo 5 su base individuale o, se del caso, subconsolidata.

9. Nonostante il disposto del paragrafo 8, le autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione ad un'impresa figlia di un'impresa madre che sia un ente creditizio, possono delegare, con un accordo bilaterale, la propria responsabilità di vigilanza alle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'impresa madre affinché esse si incarichino della vigilanza dell'impresa figlia conformemente alle disposizioni della presente direttiva. La Commissione deve essere informata dell'esistenza e del tenore di tali accordi. Essa trasmette queste informazioni alle autorità competenti degli altri Stati membri ed al comitato consultivo bancario.

10. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su una base consolidata possano chiedere alle imprese figlie di un ente creditizio o di una società di partecipazione finanziaria non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 55. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e verifica delle informazioni, previste in tale articolo.

Articolo 53

Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su base consolidata

1. Se l'impresa madre è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 4.

2. Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 4.

Tuttavia, quando la stessa società di partecipazione finanziaria è l'impresa madre di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria.

Qualora nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria non vi sia un ente creditizio costituito da un'impresa figlia autorizzata, le autorità competenti degli Stati membri interessati (comprese quelle dello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria) si concertano allo scopo di designare, di comune accordo, le autorità che eserciteranno la vigilanza su base consolidata. In mancanza di accordo, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato l'autorizzazione all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato; a parità di totali di bilancio, la vigilanza su una base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che per prime hanno rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 4.

3. Le autorità competenti interessate possono derogare, di comune accordo, alle regole di cui al paragrafo 2, primo e secondo comma.

4. Gli accordi di cui al paragrafo 2, terzo comma, e al paragrafo 3 prevedono le misure concrete di cooperazione e di trasmissione delle informazioni idonee al conseguimento degli scopi della vigilanza su base consolidata.

5. Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e degli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.

Articolo 54

Forma e portata del consolidamento

1. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su una base consolidata devono esigere, ai fini della vigilanza, il consolidamento integrale degli enti creditizi e degli enti finanziari costituiti da imprese figlie dell'imprese madre.

Tuttavia, può essere prescritto il consolidamento proporzionale quando, secondo le autorità competenti, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota di capitale è limitata a tale quota, a motivo della responsabilità degli altri azionisti o soci e della soddisfacente solvibilità di questi ultimi. La responsabilità degli altri azionisti o soci deve essere chiaramente stabilita, ove necessario, a mezzo di impegni espressamente sottoscritti.

2. Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza su una base consolidata devono, ai fini della vigilanza, esigere il consolidamento proporzionale delle partecipazioni detenute in enti creditizi o enti finanziari diretti congiuntamente da un'impresa inclusa nel consolidamento e da una o più imprese non incluse nel consolidamento, qualora ne risulti una limitazione della responsabilità di dette imprese in funzione della quota di capitale da queste detenuta.

3. In casi di partecipazione o di altri legami in capitale diversi da quelli di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento. Esse possono in particolare consentire o esigere il ricorso al metodo dell'equivalenza. Tuttavia questo metodo non costituisce inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su una base consolidata.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti stabiliscono se e in quale forma si debba effettuare il consolidamento nei casi seguenti:

- quando un ente creditizio, a giudizio delle autorità competenti, esercita un'influenza notevole su uno o più enti creditizi o enti finanziari, senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari in tali enti;

- quando due o più enti creditizi o enti finanziari sono posti sotto un'unica direzione, senza che questa sia necessariamente stabilita per contratto o clausole statutarie;

- quando due o più enti creditizi o enti finanziari hanno organi di amministrazione, direzione o vigilanza composti in maggioranza dalle stesse persone.

Le autorità competenti possono in particolare permettere o prescrivere l'applicazione del metodo di cui all'articolo 12 della direttiva 83/349/CEE. Tale metodo non costituisce tuttavia un'inclusione delle imprese in questione nella vigilanza su una base consolidata.

5. Allorché la vigilanza su una base consolidata è prescritta in applicazione dell'articolo 52, paragrafi 1 e 2, le imprese di servizi bancari ausiliari sono comprese nel consolidamento negli stessi casi e secondo le stesse modalità di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.

Articolo 55

Informazioni da parte di società di partecipazione miste e loro imprese figlie

1. In attesa dell'ulteriore coordinamento dei metodi di consolidamento, gli Stati membri stabiliscono che, se l'impresa madre di uno o più enti creditizi è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili dell'autorizzazione e della vigilanza di detti enti impongono alla società di partecipazione mista e alle sue imprese figlie, rivolgendosi direttamente ad esse oppure tramite enti creditizi costituiti da imprese figlie, di comunicare tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza sugli enti creditizi costituiti da imprese figlie.

2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, alla verifica in loco delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione miste e dalle loro imprese figlie. Se la società di partecipazione mista o una delle imprese figlie è un'impresa di assicurazione, ci si può avvalere anche della procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 4. Se la società di partecipazione mista o una delle imprese figlie ha sede in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'ente creditizio costituito da un'impresa figlia, la verifica in loco delle informazioni avviene con la procedura di cui all'articolo 56, paragrafo 7.

Articolo 56

Provvedimenti destinati ad agevolare la vigilanza su base consolidata

1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese comprese nella sfera di vigilanza su una base consolidata, o alle società di partecipazione mista e alle loro imprese figlie, o alle imprese figlie contemplate all'articolo 52, paragrafo 10, di scambiarsi le informazioni utili all'esercizio della vigilanza conformemente agli articoli da 52 a 55 ed al presente articolo.

2. Quando l'impresa madre e l'ente o gli enti creditizi sue imprese figlie sono situati in Stati membri diversi, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano tutte le informazioni atte a consentire od agevolare l'esercizio della vigilanza su una base consolidata.

Quando le autorità competenti dello Stato membro ove è situata l'impresa madre non esercitano esse stesse la vigilanza su una base consolidata in forza dell'articolo 53, esse possono essere invitate dalle autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza a chiedere a tale impresa madre le informazioni utili all'esercizio della vigilanza su una base consolidata e a trasmetterle alle suddette autorità.

3. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di enti finanziari o di imprese di servizi bancari ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati.

Gli Stati membri autorizzano altresì lo scambio tra le autorità competenti delle informazioni di cui all'articolo 55, restando inteso che la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti esercitino una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione mista e le relative imprese figlie che non sono enti creditizi, o sulle imprese figlie contemplate all'articolo 52, paragrafo 10.

4. Qualora un ente creditizio, un società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione mista controllino una o più imprese figlie che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura autorizzativa, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza.

5. Le informazioni ricevute nell'ambito della sorveglianza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono coperti dal segreto d'ufficio definito all'articolo 30.

6. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su una base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 52, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione.

7. Qualora, nell'ambito dell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi bancari ausiliari, una società di partecipazione mista, un'impresa figlia di cui all'articolo 55 o un'impresa figlia di cui all'articolo 52, paragrafo 10, situati in un altro Stato membro, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che hanno ricevuto la richiesta di verifica devono darvi seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta ovvero ad un revisore o ad un esperto.

8. Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziarie e delle società di partecipazione miste, o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 52 a 55 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. In taluni casi detti provvedimenti possono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché le sanzioni o i provvedimenti menzionati permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione mista non è nel luogo ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.

TITOLO VI

COMITATO CONSULTIVO BANCARIO

Articolo 57

Composizione e funzioni del comitato consultivo bancario

1. È istituito presso la Commissione un comitato consultivo bancario delle autorità competenti degli Stati membri.

2. Il comitato consultivo bancario ha il compito di assistere la Commissione nell'assicurare la corretta applicazione della presente direttiva. Esso svolge inoltre gli altri compiti previsti dalla presente direttiva e coadiuva la Commissione nell'elaborazione di nuove proposte da presentare al Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore coordinamento nel settore degli enti creditizi.

3. Il comitato consultivo bancario non si occupa dello studio dei problemi concreti attinenti a singoli enti creditizi.

4. Il comitato consultivo bancario è composto di non più di tre rappresentanti per ciascuno Stato membro e per la Commissione. A questi rappresentanti possono occasionalmente aggiungersi consiglieri previo consenso del comitato. Il comitato può anche invitare persone qualificate ed esperti a partecipare alle riunioni. Ai compiti di segretariato provvedono i servizi della Commissione.

5. Il comitato consultivo bancario adotta il proprio regolamento interno ed elegge un presidente tra i rappresentanti degli Stati membri. Esso si riunisce ad intervalli regolari e ogniqualvolta la situazione lo renda necessario. La Commissione quando reputi che la situazione lo richieda può chiedere al comitato di riunirsi d'urgenza.

6. Le deliberazioni del comitato consultivo bancario e i relativi risultati sono riservati, salvo diversa decisione del comitato.

Articolo 58

Esame delle condizioni di autorizzazione

Il comitato consultivo bancario ha il compito di esaminare il contenuto attribuito dagli Stati membri alle condizioni di cui agli articoli 5, paragrafo 1, e all'articolo 6, paragrafo 1, le altre condizioni che essi eventualmente applicano e le indicazioni che devono figurare nel programma di attività e formula, se del caso, suggerimenti alla Commissione per un coordinamento più dettagliato.

Articolo 59

Coefficienti di osservazione

1. In attesa di un ulteriore coordinamento, le autorità competenti stabiliscono a titolo di osservazione e, se necessario, complementariamente agli eventuali coefficienti da esse applicati, rapporti tra varie voci dell'attivo e/o del passivo degli enti creditizi allo scopo di seguire la solvibilità e la liquidità degli enti creditizi e le altre condizioni utili per la protezione del risparmio.

A tal fine, il comitato consultivo bancario determina il contenuto dei vari elementi dei rapporti di cui al primo comma e fissa il metodo da applicare per il loro calcolo.

Se del caso, il comitato consultivo bancario tiene conto delle consultazioni tecniche che hanno luogo tra le autorità di controllo delle categorie di enti interessate.

2. I rapporti, stabiliti a titolo di osservazione a norma del paragrafo 1, sono calcolati almeno ogni sei mesi.

3. Il comitato consultivo bancario esamina i risultati delle analisi effettuate dalle autorità di controllo di cui al paragrafo 1, terzo comma, in base ai calcoli previsti dal paragrafo 2.

4. Il comitato consultivo bancario può presentare alla Commissione qualsiasi suggerimento per il coordinamento dei coefficienti applicabili negli Stati membri.

TITOLO VII

POTERI D'ATTUAZIONE

Articolo 60

Adattamenti tecnici

1. Fatta salva, per quanto riguarda i fondi propri, la relazione di cui all'articolo 34, paragrafo 3 secondo comma, sono adottati secondo la procedura prevista nel paragrafo 2 gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per quanto riguarda i punti sottoelencati:

- il chiarimento delle definizioni per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;

- il chiarimento delle definizioni allo scopo di assicurare un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità;

- l'adeguamento della terminologia e delle definizioni a quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse;

- la definizione della zona A di cui all'articolo 1, punto 14);

- la definizione delle banche multilaterali di sviluppo di cui all'articolo 1, punto 19);

- la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all'articolo 5 per tener conto degli andamenti economici e monetari;

- l'ampliamento del contenuto dell'elenco menzionato agli articoli 18 e 19 figurante nell'allegato I o l'adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

- le materie nelle quali le autorità competenti devono scambiarsi le informazioni, elencate all'articolo 28;

- la revisione della definizione delle attività di cui all'articolo 43 per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;

- la lista e la classificazione delle operazioni fuori bilancio figuranti negli allegati II e IV e le rispettive modalità di calcolo del coefficiente descritto negli articoli 42, 43 e 44 e nell'allegato III;

- una riduzione temporanea del coefficiente minimo di cui all'articolo 47 o delle ponderazioni di cui all'articolo 43, per tener conto di circostanze specifiche;

- il chiarimento delle ipotesi di esenzione di cui all'articolo 49, paragrafi da 5 a 10.

2. La Commissione è assistita da un comitato.

Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 61

Disposizioni transitorie relative all'articolo 36

La Danimarca può autorizzare gli enti danesi di credito ipotecario, costituiti anteriormente al 1o gennaio 1990 sotto forma di società cooperative o di fondi e trasformati in società per azioni, a continuare ad includere nei loro fondi propri gli impegni solidali dei loro membri o dei mutuatari di cui all'articolo 36, paragrafo 1, i cui crediti sono assimilati a tali impegni solidali, nell'osservanza dei limiti seguenti:

a) la base di calcolo della parte degli impegni solidali dei mutuatari è data dal totale degli elementi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punti 1) più 2) meno gli elementi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, punti 9), 10) e 11);

b) la base di calcolo è costituita dalla base massima di calcolo alla data del 1o gennaio 1991 ovvero, qualora l'ente cambi la sua struttura a una data successiva, alla data della trasformazione. La base di calcolo non può mai superare la base massima di calcolo;

c) la base massima di calcolo a decorrere dal 1o gennaio 1997 è ridotta della metà degli utili delle emissioni di nuovo capitale, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, punto 1), effettuate dopo tale data e

d) l'importo massimo degli impegni solidali dei mutuatari da includere nei fondi propri non deve mai superare i seguenti valori percentuali della base di calcolo:

50 % nel 1991 e 1992,

45 % nel 1993 e 1994,

40 % nel 1995 e 1996,

35 % nel 1997,

30 % nel 1998,

20 % nel 1999,

10 % nel 2000

e

0 % dopo il 1o gennaio 2001.

Articolo 62

Disposizioni transitorie relative all'articolo 43

1. Fino al 31 dicembre 2006 le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50 % ai prestiti che considerano totalmente garantiti da ipoteche su locali per uffici o per il commercio di vario tipo situati sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del 50 %, alle seguenti condizioni:

i) la ponderazione del rischio del 50 % si applica alla parte del prestito che non supera un limite calcolato secondo le lettere a) o b) seguenti:

a) il 50 % del valore di mercato dell'immobile in questione.

Il valore di mercato dell'immobile deve essere calcolato da due periti indipendenti, che elaborano valutazioni indipendenti, nel momento in cui il prestito è contratto. Il prestito deve basarsi sulla più bassa delle due valutazioni.

L'immobile è nuovamente valutato da un perito almeno una volta all'anno. Per prestiti non superiori ad 1 milione di EUR e al 5 % dei fondi propri dell'ente creditizio, l'immobile è nuovamente valutato da un perito almeno ogni tre anni;

b) la minor somma tra il 50 % del valore di mercato dell'immobile o il 60 % del valore del credito ipotecario, negli Stati membri che hanno stabilito mediante disposizioni legislative e regolamentari criteri rigorosi per la valutazione del valore dei crediti ipotecari.

Per valore del credito ipotecario si intende il valore dell'immobile determinato da un perito in base ad un prudente apprezzamento della futura negoziabilità dell'immobile stesso tenendo conto degli aspetti durevoli a lungo termine dell'immobile, delle condizioni normali e locali del mercato, dell'uso corrente dell'immobile e dei suoi appropriati usi alternativi. Nella stima del valore del credito ipotecario non possono intervenire considerazioni di carattere speculativo. Il valore del credito ipotecario deve essere documentato in modo chiaro e trasparente.

Il valore del credito ipotecario e, in particolare, le ipotesi sottostanti circa lo sviluppo del mercato in questione, sono sottoposti a nuova valutazione almeno ogni tre anni oppure nel caso in cui il valore di mercato faccia registrare un calo superiore al 10 %.

In entrambe le lettere a) e b), per valore di mercato si intende il prezzo al quale il bene immobile potrebbe essere venduto alla data della stima mediante contratto privato tra un venditore consenziente e un acquirente indipendente, assumendo che l'immobile sia esposto pubblicamente sul mercato, che le condizioni del mercato ne consentano l'ordinata alienazione e che, tenuto conto della natura dell'immobile, sia disponibile un normale periodo di tempo per negoziare la vendita;

ii) la ponderazione del rischio del 100 % si applica alla parte del prestito che supera i limiti stabiliti nel punto i);

iii) l'immobile deve essere utilizzato dal proprietario o da questi dato in locazione.

Il primo comma non osta a che le autorità competenti di uno Stato membro che applica una ponderazione del rischio più elevata sul proprio territorio consentano di applicare, alle condizioni sopra stabilite, una ponderazione del rischio del 50 % a questo tipo di prestiti sul territorio degli Stati membri che autorizzano una ponderazione del rischio del 50 %.

Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare i loro enti creditizi ad applicare una ponderazione del rischio del 50 % ai prestiti in corso al 21 luglio 2000, purché siano soddisfatte le condizioni elencate nel presente paragrafo. In tal caso l'immobile è stimato secondo i criteri di valutazione di cui sopra non oltre il 21 luglio 2003.

Per prestiti concessi anteriormente al 31 dicembre 2006, continua ad applicarsi la ponderazione del rischio del 50 % fino alla loro scadenza nel caso in cui l'ente creditizio sia obbligato ad osservare i termini contrattuali.

Fino al 31 dicembre 2006, le autorità competenti degli Stati membri possono altresì autorizzare i loro enti creditizi ad applicare la ponderazione del rischio del 50 % alla parte dei prestiti che considerano totalmente garantiti da azioni di società finlandesi per l'edilizia abitativa che operano secondo la legge finlandese del 1991 relativa alle società per l'edilizia abitativa o successiva normativa equivalente, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente paragrafo.

Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui si avvalgono del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri possono applicare una ponderazione del 50 % alle operazioni di leasing immobiliare concluse prima del 31 dicembre 2006, relative a beni destinati ad uso professionale, situati nel paese della sede legale e disciplinati da disposizioni legali che garantiscono al cedente la proprietà integrale del bene affittato fino al momento dell'opzione di acquisto da parte del locatario. Gli Stati membri informano la Commissione del modo in cui si avvalgono del presente paragrafo.

3. L'articolo 43, paragrafo 3, non pregiudica il riconoscimento da parte delle autorità competenti dei contratti bilaterali di novazione stipulati per quanto riguarda:

- il Belgio, prima del 23 aprile 1996,

- la Danimarca, prima del 1o giugno 1996,

- la Germania, prima del 30 ottobre 1996,

- la Grecia, prima del 27 marzo 1997,

- la Spagna, prima del 7 gennaio 1997,

- la Francia, prima del 30 maggio 1996,

- l'Irlanda, prima del 27 giugno 1996,

- l'Italia, prima del 30 luglio 1996,

- il Lussemburgo, prima del 29 maggio 1996,

- i Paesi Bassi, prima del 1o luglio 1996,

- l'Austria, prima del 30 dicembre 1996,

- il Portogallo, prima del 15 gennaio 1997,

- la Finlandia, prima del 21 agosto 1996,

- la Svezia, prima del 1o giugno 1996,

e

- la Gran Bretagna, prima del 30 aprile 1996.

Articolo 63

Disposizioni transitorie relative all'articolo 47

1. Gli enti creditizi il cui coefficiente minimo previsto all'articolo 47, paragrafo 1, era inferiore, alla data del 1o gennaio 1991, all'8 % devono garantire il raggiungimento per tappe successive della soglia minima. Finché non avranno raggiunto questa soglia, essi non potranno consentire che il livello del coefficiente scenda al di sotto del valore conseguito. Se tuttavia si dovesse registrare una siffatta fluttuazione, essa dovrebbe essere temporanea e il motivo della stessa dovrebbe essere comunicato alle autorità competenti.

2. Per un periodo non superiore a cinque anni a partire dal 1o gennaio 1993, gli Stati membri possono fissare una ponderazione del 10 % per le obbligazioni definite dall'articolo 22, paragrafo 4, della direttiva 85/611/CEE e mantenerla per gli enti creditizi, quando e se ritengono che sia necessario per evitare gravi perturbazioni nel funzionamento dei loro mercati. Tali deroghe sono notificate alla Commissione.

3. Per un periodo non superiore a sette anni a decorrere dal 1o gennaio 1993, l'articolo 47, paragrafo 1, non si applica alla Banca agricola di Grecia. Tuttavia questa deve avvicinarsi alla soglia prescritta dall'articolo 47, paragrafo 1, per tappe successive, secondo il metodo descritto dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 64

Disposizioni transitorie relative all'articolo 49

1. Qualora, al 5 febbraio 1993, un ente creditizio abbia già concesso uno o più fidi il cui valore supera i limiti stabiliti dall'articolo 49 per i singoli grandi fidi o per il cumulo dei grandi fidi, le autorità competenti impongono all'ente creditizio di prendere le misure necessarie affinché il fido o i fidi in questione vengano adeguati al livello prescritto dall'articolo 49.

2. Il riadeguamento del fido o dei fidi al livello autorizzato è predisposto, deliberato, attuato o completato entro un termine che le autorità competenti ritengono congruo sotto il profilo della buona gestione e della concorrenza leale. Le autorità competenti informano la Commissione e il comitato consultivo bancario del calendario da esse stabilito per il processo generale di riadeguamento.

3. L'ente creditizio non può prendere misure che abbiano per effetto di aumentare i fidi di cui al paragrafo 1 rispetto al livello che essi raggiungono al 5 febbraio 1993.

4. Il termine applicato ai sensi del paragrafo 2 scade, al più tardi, il 31 dicembre 2001. I fidi con scadenza più lunga, di cui l'ente che concede il prestito è tenuto a rispettare i termini contrattuali, possono essere mantenuti fino alla suddetta scadenza.

5. Fino al 31 dicembre 1998 gli Stati membri possono elevare il limite stabilito all'articolo 49, paragrafo 1, al 40 % e il limite previsto all'articolo 49, paragrafo 2, al 30 %. In tal caso e fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, il termine per ricondurre i fidi esistenti alla fine di questo periodo ai livelli previsti all'articolo 49 scade il 31 dicembre 2001.

6. Soltanto per gli enti creditizi i cui fondi propri non sono superiori a 7 milioni di EUR gli Stati membri possono prorogare di cinque anni i termini previsti al paragrafo 5. Gli Stati membri che ricorrono alle disposizioni del presente paragrafo prendono misure per impedire distorsioni di concorrenza e ne informano la Commissione e il comitato consultivo bancario.

7. Nei casi di cui ai paragrafi 5 e 6, un fido può essere considerato un grande fido se il suo valore è uguale o superiore al 15 % dei fondi propri.

8. Fino al 31 dicembre 2001 gli Stati membri possono sostituire la frequenza di notifica dei grandi fidi prevista dall'articolo 48, paragrafo 2, secondo trattino, con una frequenza minima di due volte all'anno.

9. Gli Stati membri possono esentare totalmente o parzialmente dall'applicazione dell'articolo 49, paragrafi 1, 2 e 3, i fidi concessi da un ente creditizio, consistenti in prestiti ipotecari ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, conclusi entro il 1o gennaio 2002, nonché le transazioni relative a leasing su beni immobiliari ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, concluse entro il 1o gennaio 2002. In entrambi i casi l'esenzione può ammontare al massimo al 50 % del valore dei beni in questione.

Lo stesso trattamento si applica ai prestiti garantiti, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, da quote di partecipazione in imprese finlandesi di edilizia residenziale che operano in base alla legge finlandese relativa alle imprese di edilizia abitativa del 1991 o ad una successiva legislazione equivalente, aventi carattere simile ai prestiti ipotecari di cui al primo comma.

Articolo 65

Disposizioni transitorie relative all'articolo 51

Gli enti creditizi che al 1o gennaio 1993 superavano i limiti fissati all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, hanno termine sino al 1o gennaio 2003 per conformarvisi.

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 66

Comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 67

Direttive abrogate

1. Le direttive 73/183/CEE, 77/780/CEE, 89/299/CEE, 89/646/CEE, 89/647/CEE, 92/30/CEE e 92/121/CEE, come modificate dalle direttive che figurano all'allegato V, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle stesse direttive, che figurano all'allegato V, parte B.

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura all'allegato VI.

Articolo 68

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 69

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Gama

(1) GU C 157 del 25.5.1998, pag. 13.

(2) Parere del Parlamento europeo del 18 febbraio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee) e decisione del Consiglio del 13 marzo 2000 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee).

(3) GU L 194 del 16.7.1973, pag. 1.

(4) GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).

(5) GU L 124 del 5.5.1989, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/30/CEE (GU L 110 del 28.4.1992, pag. 52).

(6) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

(7) GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/33/CE.

(8) GU L 110 del 28.4.1992, pag. 52.

(9) GU L 29 del 5.2.1993, pag. 1. Direttiva modificata dall'Atto di adesione 1994.

(10) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.

(11) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CEE (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

(12) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(13) Direttiva 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa (GU L 348 del 17.12.1988, pag. 62).

(14) Ottava direttiva (84/253/CEE) del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g) del trattato, relativo all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili (GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20).

(15) Quarta direttiva (78/660/CEE), del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 62 del 26.6.1999, pag. 65).

(16) Direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) (GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE (GU L 168 del 18.7.1995, pag. 7).

(17) Direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/9/CE (GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22).

(18) Prima direttiva (73/239/CEE) del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

(19) Prima direttiva (79/267/CEE) del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio (GU L 63 del 13.3.1979, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/26/CE.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE BENEFICIANO DEL MUTUO RICONOSCIMENTO

1. Raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili

2. Operazioni di prestito(1)

3. Leasing finanziario

4. Servizi di pagamento

5. Emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, travellers cheque, lettere di credito)

6. Rilascio di garanzie e di impegni di firma

7. Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

a) strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.)

b) cambi

c) strumenti finanziari a termine e opzioni

d) contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse

e) valori mobiliari

8. Partecipazioni alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi

9. Consulenza alla imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse e consulenza nonché servizi nel campo delle concentrazioni e dalla rilevazione di imprese

10. Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

11. Gestione o consulenza nella gestione dei patrimoni

12. Custodia e amministrazione di valori mobiliari

13. Servizi di informazione commerciale

14. Locazione di cassette di sicurezza.

(1) Comprende in particolare:

- credito al consumo,

- credito con garanzia ipotecaria,

- factoring, cessioni di credito pro soluto e pro solvendo,

- credito commerciale (compreso il forfaiting).

ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI FUORI BILANCIO

Rischio pieno

- Garanzie che assumono la forma di sostituti del credito

- Accettazioni

- Girate su effetti non a nome di un altro entre creditizio

- Cessioni con diritto di rivalsa per il cessionario

- Lettere di credito standby irrevocabili che assumono la forma di sostituti del credito

- Impegni di acquisto a termine secco

- Depositi a termine contro termine (forward forward deposits)

- Parte non pagata di azioni e titoli sottoscritti

- Altre operazioni a rischio pieno

Rischio medio

- Crediti documentari accordati e confermati (vedi anche rischio medio/basso)

- Garanzie e garanzie di esenzione e indennizzo (comprese fideiussioni a garanzia di offerte e di buona esecuzione e fideiussioni per operazioni doganali e fiscali) e prestazioni di cauzioni che non assumono la forma di sostituti di credito

- Vendita di attività con opzioni di riscatto secondo la definizione dell'articolo 12, paragrafi 3 e 5, della direttiva 86/635/CEE

- Lettere di credito standby irrevocabili che non assumono il carattere di sostituti di credito

- Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale superiore ad un anno

- Agevolazioni per l'emissione di effetti [Note issuance facilities (NIF)] e di credito rinnovabile [Revolving underwriting facilities (RUF)]

- Altre operazioni a rischio medio

Rischio medio/basso

- Crediti documentari, nei quali la merce ha funzione di garanzia, e altre transazioni autoliquidantisi

- Altre operazioni a rischio medio/basso

Rischio basso

- Aperture di credito non utilizzate (impegni a prestare, acquistare titoli o fornire garanzie o aperture per accettazione) di durata iniziale al massimo pari a un anno o annullabili in qualsiasi momento senza condizioni né preavviso

- Altre operazioni a rischio basso

Gli Stati membri si impegnano ad informare la Commissione non appena abbiano accettato di introdurre una nuova voce fuori bilancio in uno degli ultimi trattini che figurano nell'ambito di ciascuna classe di rischio. Tale voce sarà definitivamente classificata, a livello comunitario, una volta conclusa la procedura di cui all'articolo 60.

ALLEGATO III

TRATTAMENTO DELLE VOCI FUORI BILANCIO

1. SCELTA DEL METODO

Per misurare i rischi di credito connessi ai contratti di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato IV gli enti creditizi possono scegliere, previo consenso delle autorità competenti, uno dei metodi indicati in appresso. Gli enti creditizi soggetti all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/6/CEE(1) debbono utilizzare il metodo 1. Per misurare i rischi di credito connessi ai contratti di cui al punto 3 dell'allegato IV, tutti gli enti creditizi debbono utilizzare il metodo 1.

2. METODI

Metodo 1: metodo del valore di mercato (mark-to-market)

Fase a): in base ai valori correnti di mercato si ottiene il costo di sostituzione di tutti i contratti con un valore intrinseco positivo.

Fase b): per tener conto del rischio di credito potenziale futuro(2) il capitale di riferimento o i valori sottostanti sono moltiplicati per le seguenti percentuali:

TABELLA 1

>SPAZIO PER TABELLA>

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura, conformemente alla fase b), le autorità competenti possono permettere agli enti creditizi sino al 31 dicembre 2006 di applicare le percentuali specificate in appresso anziché quelle della tabella 1, purché gli enti in questione si avvalgano dell'opzione prevista all'articolo 11 bis della direttiva 93/6/CEE per i contratti di cui al punto 3, lettere b) e c), dell'allegato IV.

TABELLA 1 bis

>SPAZIO PER TABELLA>

Fase c): la somma del costo di sostituzione attuale e del rischio di credito potenziale futuro è moltiplicata per la ponderazione attribuita alle controparti dell'operazione di cui all'articolo 43.

Metodo 2: metodo dell'esposizione originaria

Fase a): il capitale di riferimento di ciascun contratto è moltiplicato per le seguenti percentuali:

TABELLA 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Fase b): l'esposizione così ottenuta è moltiplicata per la ponderazione attribuita alle controparti di cui all'articolo 43.

Le autorià competenti devono garantire per i metodi 1 e 2 che il capitale di riferimento da prendere in considerazione sia un indice appropriato del rischio connesso al contratto. Ove il contratto preveda, ad esempio, una moltiplicazione dei flussi monetari, il capitale di riferimento deve essere adeguato al fine di prendere in considerazione gli effetti della moltiplicazione sulla struttura del rischio di tale contratto.

3. CONTRATTI DI NOVAZIONE E ALTRI ACCORDI DI COMPENSAZIONE (COMPENSAZIONE CONTRATTUALE)

a) Tipi di compensazione riconoscibili da parte delle autorità competenti

Ai fini del presente punto 3, si intendono per "controparti" tutte le entità (incluse le persone fisiche) che hanno la facoltà di concludere contratti di novazione ed altri accordi di compensazione contrattuale.

Le autorità competenti possono riconoscere un effetto di riduzione del rischio ai seguenti tipi di compensazione contrattuale:

i) contratti bilaterali di novazione tra un ente creditizio e la sua controparte, in base ai quali le reciproche posizioni creditorie e debitorie sono automaticamente compensate in modo tale che ogniqualvolta si applichi la novazione essa stabilisce un unico importo netto e dà quindi origine ad un unico nuovo contratto, giuridicamente vincolante, che si sostituisce ai contratti precedenti;

ii) altri accordi bilaterali di compensazione tra un ente creditizio e la sua controparte.

b) Condizioni per il riconoscimento

Le autorità competenti possono riconoscere ad una compensazione contrattuale un effetto di riduzione del rischio, unicamente a condizione che:

i) l'ente creditizio abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, che comprende tutte le operazioni incluse, di modo che nel caso di inadeguamento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, l'ente creditizio avrebbe il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate;

ii) l'ente creditizio abbia messo a disposizione delle autorità competenti pareri giuridici scritti e motivati con il risultato che, nel caso di impugnazione in giudizio, le autorità giudiziarie ed amministrative competenti concluderebbero che nei casi indicati al punto i) i diritti e gli obblighi dell'ente creditizio sarebbero limitati all'importo netto di cui al punto i), in conformità:

- del diritto dello Stato nel quale la controparte è costituita e, qualora una delle parti sia una succursale estera di un'impresa, il diritto dello Stato in cui la succursale è situata,

- del diritto che disciplina le singole operazioni compensate,

e

- del diritto che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale;

iii) l'ente creditizio abbia istituito procedure per garantire che la validità legale della sua compensazione contrattuale sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti.

Le autorità competenti, dopo essersi consultate se necessario con le altre autorità competenti in materia, devono accertarsi che la compensazione contrattuale sia giuridicamente valida in base al diritto di ciascuna delle giurisdizioni competenti. Se una qualsiasi delle autorità competenti non è persuasa a tal riguardo, all'accordo di compensazione contrattuale non sarà riconosciuto un effetto di riduzione del rischio per alcuna delle controparti.

Le autorità competenti possono accettare pareri legali motivati redatti per tipi di compensazione contrattuale.

Ai contratti contenenti una disposizione che consente ad una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (clausola di deroga o walkaway clause), non può essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio.

Le autorità competenti possono riconoscere effetti di riduzione del rishcio agli accordi di compensazione contrattuale concernenti contratti sui tassi di cambio di durata iniziale non superiore ai 14 giorni di calendario, opzioni a analoghe voci vendute fuori borsa alle quali il presente allegato non si applica in quanto soggette a rischio di credito trascurabile o del tutto prive di tale rischio. Se, a seconda del valore di mercato positivo o negativo di tali contratti, la loro inclusione in un altro accordo di compensazione può dar luogo ad un aumento o ad una diminuzione dei requisiti patrimoniali, le autorità competenti debbono obbligare i loro enti creditizi a trattarli in modo uniforme.

c) Effetti del riconoscimento

i) Contratti di novazione

Si può procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto di novazione anziché degli importi lordi. Pertanto, in applicazione del metodo 1,

- per la fase a): il costo corrente di sostituzione

e

- per la fase b): il capitale di riferimento o i valori sottostanti

possono essere ottenuti secondo il contratto di novazione. In applicazione del metodo 2, per la fase a) il capitale di riferimento può essere calcolato tenendo conto del contratto di novazione; si applicano le percentuali di cui alla tabella 2.

ii) Altri accordi di compensazione

In applicazione del metodo 1:

- nella fase a) il costo corrente di sostituzione dei contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ottenuto tenendo conto del costo di sostituzione netto ipotetico attuale derivante dall'accordo; qualora la compensazione dia luogo ad un'obbligazione netta per l'ente creditizio che calcola il costo di sostituzione netto, il costo corrente di sostituzione viene quantificato a "0",

- nella fase b) l'importo relativo alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione può essere ridotto in base all'equazione seguente:

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

laddove:

- PCEred= importo ridotto relativo all'esposizione creditizia potenziale futura per tutti i contratti con una data controparte inclusa in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido,

- PCEgross= somma degli importi relativi alle esposizioni creditizie potenziali future per tutti i contratti con una data controparte che sono inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido e che sono calcolati moltiplicando i capitali di riferimento per le percentuali di cui alla tabella 1,

- NGR= "proporzione netto-lordo": a discrezione delle autorità competenti:

i) calcolo separato: rapporto tra il costo di sostituzione netto per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con una determinata controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo per tutti i contratti inclusi in un accordo di compensazione bilaterale giuridicamente valido con tale controparte (denominatore) o

ii) calcolo aggregato: rapporto tra la somma dei costi netti di sostituzione calcolati su base bilaterale per tutte le controparti tenendo conto dei contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (numeratore) ed i costi lordi di sostituzione per tutti i contratti inclusi in accordi di compensazione giuridicamente validi (denominatore).

Se gli Stati membri consentono agli enti creditizi di scegliere tra i metodi, il metodo prescelto deve essere applicato sistematicamente.

Per il calcolo dell'esposizione creditizia potenziale futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti. Contratti perfettamente congruenti sono contratti a termine su tassi di cambio (forward foreign exchange contracts) o contratti analoghi nei quali il capitale di riferimento è equivalente ai flussi monetari se questi ultimi giungono a scadenza alla medesima data valuta e sono completamente o parzialmente nella medesima valuta.

Ai fini del metodo 2, fase a):

- contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti; i capitali di riferimento sono moltiplicati per le percentuali indicate alla tabella 2,

- per tutti gli altri contratti inclusi in un accordo di compensazione, le percentuali da applicare possono essere ridotte come indicato nella tabella 3:

TABELLA 3

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Direttiva 93/6/CE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento o degli enti creditizi (GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 1). Direttiva modificata dalla direttiva 98/33/CE (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 29).

(2) Tranne nel caso di scambi di tassi di interesse floating/floating interest rate swaps nella stessa valuta, in cui è da calcolare solo il costo di sostituzione.

ALLEGATO IV

TIPO DI VOCI FUORI BILANCIO

1. Contratti su tassi di interesse:

a) Contratti swaps su tassi di interesse in una sola valuta

b) Operazioni basis swaps

c) Contratti sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements

d) Contratti a termine sui tassi di interesse del tipo Futures

e) Opzioni su tassi di interesse acquistate

f) Altri contratti di natura analoga

2. Contratti su tassi di cambio e contratti concernenti l'oro:

a) Contratti swaps su tassi di interessi in più valute

b) Operazioni a termine su valute estere

c) Contratti a termine su valute del tipo Futures

d) Opzioni su valute acquistate

e) Altri contratti di natura analoga

f) Contratti concernenti l'oro di natura analoga a quelli da a) ad e)

3. Contratti di natura analoga a quelli di cui ai punti 1, lettere da a) ad e), e 2, lettere da a), a d), concernenti altre voci o indici di riferimento riguardanti:

a) Azioni

b) Metalli preziosi, eccetto l'oro

c) Merci diverse dai metalli preziosi

d) Altri contratti di natura analoga

ALLEGATO V

PARTE A

DIRETTIVE ABROGATE E MODIFICHE SUCCESSIVE

(previste all'articolo 67)

Direttiva 73/183/CEE del Consiglio

Direttiva 77/780/CEE del Consiglio

Direttiva 85/345/CEE del Consiglio

Direttiva 86/137/CEE del Consiglio

Direttiva 86/524/CEE del Consiglio

Direttiva 89/646/CEE del Consiglio

Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

unicamente per quanto riguarda l'articolo 1, primo trattino; l'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, e paragrafo 2, primo trattino; l'articolo 3, paragrafo 2; l'articolo 4, paragrafi 2, 3, 4, per quanto riguarda i riferimenti fatti alla direttiva 77/780/CEE, e il paragrafo 6; l'articolo 5, primo trattino

Direttiva 96/13/CE del Consiglio

Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 1)

Direttiva 89/299/CEE del Consiglio

Direttiva 91/633/CEE del Consiglio

Direttiva 92/16/CEE del Consiglio

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio

Direttiva 89/646/CEE del Consiglio

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio

Direttiva 95/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

unicamente per quanto riguarda l'articolo 1, primo trattino

Direttiva 89/647/CEE del Consiglio

Direttiva 91/31/CEE della Commissione

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio

Direttiva 94/7/CE della Commissione

Direttiva 95/15/CE della Commissione

Direttiva 95/67/CE della Commissione

Direttiva 96/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 98/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Direttiva 98/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (articolo 2)

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio

Direttiva 92/121/CEE del Consiglio

PARTE B

TERMINI DI ATTUAZIONE IN DIRITTO NAZIONALE

(di cui all'articolo 67)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>