32000L0007

Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote

Gazzetta ufficiale n. L 106 del 03/05/2000 pag. 0001 - 0006


Direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 20 marzo 2000

relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) La sicurezza stradale è un fondamentale obiettivo comunitario che impone il controllo e l'accertamento della velocità che avviene tramite il tachimetro in modo da prevenire ed educare soprattutto i giovani a una corretta circolazione stradale.

(2) Ormai la legislazione tecnica che riguarda la sicurezza stradale dovrebbe essere adottata in modo organico sotto forma di "pacchetti" di direttive in modo tale da evidenziare meglio per i cittadini il contributo dell'Unione europea alla sicurezza stradale.

(3) In ciascuno Stato membro i veicoli a motore a due o tre ruote devono soddisfare, per quanto concerne il tachimetro, talune caratteristiche tecniche prescritte da disposizioni cogenti che differiscono da uno Stato membro all'altro. Per la loro disparità dette prescrizioni ostacolano gli scambi all'interno della Comunità.

(4) Detti ostacoli al funzionamento del mercato interno possono essere eliminati se le suddette prescrizioni sono adottate da tutti gli Stati membri in sostituzione delle rispettive regolamentazioni esistenti.

(5) La presente direttiva si aggiunge all'elenco delle direttive particolari che devono essere rispettate ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote(4).

(6) L'introduzione di prescrizioni armonizzate in materia di tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote è necessaria per consentire l'attuazione, per ogni tipo di tali veicoli, delle procedure di omologazione e approvazione previste dalla direttiva 92/61/CEE.

(7) Secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire l'omologazione comunitaria per tipo di veicolo, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva si limita al minimo richiesto per il conseguimento di tale obiettivo e non va al di là di quanto necessario per raggiungere tale obiettivo.

(8) Per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi, è chiaramente necessario realizzare l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (in seguito denominato "regolamento n. 39 UN-ECE").

(9) Gli Stati membri dell'Unione europea dovranno negoziare al più presto una modifica del regolamento n. 39 UN-ECE, in modo da adeguarlo alle disposizioni della presente drettiva.

(10) È pertanto necessario modificare di conseguenza la direttiva 92/61/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica al tachimetro di tutti i tipi di veicoli menzionati all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE.

2. Tutti i veicoli rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 92/61/CEE sono dotati di un tachimetro conforme all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Le procedure per la concessione dell'approvazione del tachimetro di ogni tipo di veicoli a motore a due o a tre ruote e le condizioni per la libera circolazione di tali veicoli sono stabilite dalla direttiva 92/61/CEE, rispettivamente ai capitoli II e III.

Articolo 3

A norma dell'articolo 11 della direttiva 92/61/CEE, può essere riconosciuta l'equivalenza tra le prescrizioni della presente direttiva e quelle del regolamento n. 39 UN-ECE nell'ultima versione adottata dalla Comunità.

Le autorità degli Stati membri che concedono l'omologazione accettano le omologazioni, e i marchi di omologazione, rilasciati a norma del suddetto regolamento n. 39 nell'ambito di applicazione del regolamento stesso in luogo delle omologazioni e dei marchi di omologazione corrispondenti rilasciati in conformità della presente direttiva.

Articolo 4

Le modificazioni necessarie per tener conto delle modificazioni apportate al regolamento n. 39 UN-ECE e per adeguare l'allegato al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5).

Articolo 5

La direttiva 92/61/CEE è modificata come segue:

1) All'allegato I, la voce n. 45 "Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli" è sostituita dalla voce "Tachimetro" e la menzione "CONF" dalla menzione "DP".

2) L'allegato II è modificato come segue:

a) al punto 4.7, la voce "Tachimetro e contachilometri sì/no (1)" è sostituita dalla voce "Tachimetro";

b) sono inseriti i seguenti punti:

"4.7.3. Fotografie e/o disegni del sistema completo

4.7.4. Gamma delle velocità indicate

4.7.5. Tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro

4.7.6. Costante tecnica del tachimetro

4.7.7. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di trasmissione

4.7.8. Rapporto totale di trasmissione del meccanismo di trasmissione".

3) All'allegato III, la voce n. 10.12 "Tachimetro e contachilometri per motocicli, tricicli e quadricicli" è sostituita dalla voce "Tachimetro e contachilometri" e la menzione "CONF" dalla menzione "DP".

Articolo 6

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 2001. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati membri non possono più vietare, per motivi inerenti al tachimetro, l'immissione in circolazione dei veicoli conformi alla presente direttiva.

4. Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, a decorrere dal 1o luglio 2001, tranne per i ciclomotori ai quali tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1o luglio 2002.

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. Fontaine

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Gama

(1) GU C 212 del 8.7.1998, pag. 7.

(2) GU C 40 del 15.2.1999, pag. 1.

(3) Parere del Parlamento europeo del 12 gennaio 1999 (GU C 104 del 14.4.1999, pag. 19) confermato il 27 ottobre 1999, posizione comune del Consiglio del 20 maggio 1999 (GU C 232 del 13.8.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 27 ottobre 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

(5) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE (GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25).

ALLEGATO

1. Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

1.1. Per "tipo di veicolo riguardo al tachimetro" si intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda, in particolare, i seguenti punti:

1.1.1. la designazione dimensionale dei pneumatici scelti nella gamma di pneumatici di dotazione normale;

1.1.2. il rapporto totale di trasmissione, compreso l'eventuale adattatore o riduttore, rispetto al tachimetro;

1.1.3. il tipo di tachimetro caratterizzato dai seguenti elementi:

1.1.3.1. la tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro;

1.1.3.2. la costante tecnica del tachimetro;

1.1.3.3. la gamma delle velocità indicate.

1.2. Per "pneumatici di dotazione normale" si intende il tipo o i tipi di pneumatici previsti dal costruttore per il tipo di veicolo considerato e indicati nella scheda informativa prevista dall'allegato II della direttiva 92/61/CEE.

I pneumatici da neve non sono considerati dotazione normale.

1.3. Per "pressione normale di marcia" si intende la pressione di gonfiaggio a freddo specificata dal costruttore del veicolo, aumentata di 0,2 bar.

1.4. Per "tachimetro" si intende la parte del dispositivo destinata ad indicare al conducente la velocità istantanea del suo veicolo.

1.4.1. Per "tolleranza del meccanismo di misura del tachimetro" si intende la precisione dello strumento stesso, espressa dai limiti massimo e minimo di indicazione di velocità per una gamma di velocità in entrata.

1.4.2. Per "costante tecnica del tachimetro" si intende il rapporto tra i giri o gli impulsi di ingresso al minuto e una determinata velocità indicata.

1.5. Per "massa in ordine di marcia" si intende la massa cosi come definita nella nota d), punto 2, dell'allegato II della direttiva 92/61/CEE.

2. Specifiche

2.1. Il quadrante del tachimetro deve cadere nel campo di visibilità diretta del conducente e deve essere chiaramente leggibile sia di giorno sia di notte. La gamma delle velocità indicate deve essere tale da contenere l'indicazione della velocità massima specificata dal costruttore per quel determinato tipo di veicolo.

2.2. Se il tachimetro comporta un quadrante, invece di un'indicazione numerica, il quadrante deve essere chiaramente graduato.

2.2.1. Per i tachimetri destinati ai motocicli e ai tricicli, le graduazioni della scala debbono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h. La velocità deve essere indicata nella maniera seguente:

2.2.1.1. se il valore di velocità più elevato indicato sul quadrante non supera i 200 km/h, i valori numerici della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 20 km/h;

2.2.1.2. se il valore di velocità più elevato indicato sul quadrante supera i 200 km/h, i valori numerici della velocità devono essere indicati sul quadrante a intervalli non superiori a 30 km/h.

2.2.2. Per i tachimetri destinati ai ciclomotori, il quadrante deve indicare una velocità massima non superiore a 80 km/h; le graduazioni della scala debbono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h e i valori della velocità devono essere indicati sul quadrante a intervalli non superiori a 10 km/h.

Inoltre il quadrante deve indicare chiaramente la velocità di 45 km/h (o 25 km/h per i ciclomotori a prestazioni ridotte).

2.2.3. Nel caso di veicoli destinati ad essere venduti negli Stati membri nei quali è usato il sistema metrico britannico imperiale, il tachimetro deve essere graduato anche in m/h (miglia all'ora); le graduazioni della scala debbono essere di 1, 2, 5 o 10 m/h. I valori numerici della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 20 m/h ed iniziare a 10 m/h o 20 m/h.

2.2.4. Gli intervalli tra i valori della velocità indicati possono non essere regolari.

2.3. Il controllo di precisione del tachimetro deve essere effettuato secondo la procedura seguente:

2.3.1. Il veicolo deve essere dotato di uno dei tipi di pneumatici di dotazione normale quali definiti al punto 1.2. La prova deve essere ripetuta per ciascun tipo di tachimetro che il costruttore intende installare.

2.3.2. I carico dell'asse azionante il tachimetro è quello corrispondente alla massa in ordine di marcia.

2.3.3. La temperatura di riferimento della zona in cui è installato il tachimetro deve essere di 296 K ± 5 K.

2.3.4. Durante ogni prova la pressione dei pneumatici deve essere quella normale di marcia definita al punto 1.3.

2.3.5. Il veicolo deve essere provato alle seguenti velocità:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.3.6. L'apparecchiatura di controllo utilizzata per misurare la velocità reale del veicolo deve avere una precisione di ± 0,5 %.

2.3.6.1. Ne caso di prova su pista, questa deve avere un rivestimento piano e asciutto e sufficiente aderenza.

2.3.6.2. Nel caso di prova mediante banco dinamometrico a rulli, i rulli devono avere un diametro di almeno 2 m. Per i tachimetri destinati ai ciclomotori la prova può essere effettuata su rulli con un diametro di almeno 400 mm.

2.3.7. La velocità indicata non deve mai essere inferiore alla velocità reale. Alle velocità indicate al punto 2.3.5 e a quelle intermedie, tra la velocità V1 indicata sul tachimetro e la velocità reale V2 deve sussistere la seguente relazione:

0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 4 km/h.

3. Conformità della produzione

3.1. Il controllo della conformità della produzione è effettuato in base alle disposizioni dell'allegato VI della direttiva 92/61/CEE.

3.2. La produzione si considera conforme alle prescrizioni della presente direttiva, quando, alle condizioni stabilite ai punti da 2.3.1 a 2.3.6, tra la velocità V1 indicata sul quadrante del tachimetro e la velocità reale V2 sussiste la relazione seguente:

0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 4 km/h per i ciclomotori,

e

0 <= (V1 - V2) <= 0,1 · V2 + 8 km/h per i motocicli e i tricicli.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA

concernente l'installazione del tachimetro su un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote

(da allegare alla domanda di approvazione qualora essa sia presentata indipendentemente dalla domanda di omologazione del veicolo)

Numero progressivo (assegnato dal richiedente)

La domanda di approvazione concernente l'installazione del tachimetro su un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote deve essere corredata delle informazioni che figurano nell'allegato II della direttiva 92/61/CEE, parte A, punti:

0.1.

0.2.

0.5.

0.6.

2.1.

2.1.1.

da 4.7. a 4.7.8.

5.2.

5.2.2.

Appendice 2

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE

concernente l'installazione del tachimetro su un tipo di veicolo a motore a due o a tre ruote

MODELLO

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