32000E0696

Posizione comune del Consiglio, del 10 novembre 2000, relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate

Gazzetta ufficiale n. L 287 del 14/11/2000 pag. 0001 - 0001


Posizione comune del Consiglio

del 10 novembre 2000

relativa al mantenimento delle misure restrittive specifiche nei confronti di Milosevic e delle persone a lui collegate

(2000/696/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Nella dichiarazione adottata a Lussemburgo il 9 ottobre 2000, il Consiglio ha indicato che l'Unione ha deciso di abolire tutte le sanzioni in vigore nei confronti della RFY dal 1998 ad eccezione delle disposizioni dirette contro l'ex presidente della RFY Slovodan Milosevic e le persone a lui collegate, poiché continuano a rappresentare una minaccia per il consolidamento della democrazia nella RFY.

(2) L'articolo 3 della posizione comune 2000/599/PESC(1) prevede che le posizioni comuni 1998/240/PESC(2), ad eccezione degli articoli 1 e 2, 1998/326/PESC(3), 1998/374/PESC(4) e 1999/318/PESC(5) saranno riesaminate al fine di mantenere solo i provvedimenti restrittivi rivolti contro Milosevic e le persone fisiche a lui collegate.

(3) Per motivi di trasparenza e di chiarezza occorre riprendere in un testo unico le disposizioni nei confronti di Milosevic e delle persone fisiche a lui collegate.

(4) È necessaria un'azione a livello comunitario al fine di attuare talune delle misure in seguito elencate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Il divieto di rilascio dei visti di cui all'articolo 4 della posizione comune 1998/240/PESC, all'articolo 1 della posizione comune 1998/725/PESC(6) e all'articolo 1 della posizione comune 1999/318/PESC è limitato all'ex presidente della RFY Slovodan Milosevic e alle persone fisiche a lui collegate.

2. L'elenco delle persone identificate come rientranti nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 è redatto e aggiornato da una decisione applicativa del Consiglio.

Articolo 2

Il congelamento dei capitali detenuti all'estero, di cui all'articolo 1 della posizione comune 1998/326/PESC e all'articolo 2 della posizione comune 1999/318/PESC, è limitato a Milosevic e alle persone fisiche a lui collegate.

Articolo 3

La posizione comune 1998/374/PESC, l'articolo 3 della posizione comune 1998/240/PESC, nonché gli articoli 3 e 5 della posizione comune 1999/318/PESC sono abrogati.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Josselin

(1) Tale posizione comune è pubblicata in inglese nella GU L 255 del 9.10.2000, pag. 1. La versione italiana è pubblicata nella GU L 261 del 14.10.2000, pag. 1.

(2) GU L 95 del 27.3.1998, pag. 1.

(3) GU L 143 del 14.5.1998, pag. 1.

(4) GU L 165 del 10.6.1998, pag. 1.

(5) GU L 123 del 13.5.1999, pag. 1. Posizione comune modificata e integrata da ultimo dalla posizione comune 2000/56/PESC (GU L 21 del 26.1.2000, pag. 4).

(6) GU L 345 del 19.12.1998, pag. 1.