32000D0777

2000/777/CE: Decisione del Consiglio, del 1° dicembre 2000, relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia - Dichiarazioni

Gazzetta ufficiale n. L 309 del 09/12/2000 pag. 0024 - 0028


Decisione del Consiglio

del 1o dicembre 2000

relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia

(2000/777/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

visto l'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(1) (in prosieguo: "accordo del 18 maggio 1999"), firmato il 18 maggio 1999 ed entrato in vigore il 26 giugno 2000, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'atto finale della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen firmato il 19 giugno 1990, nonché il rispettivo atto finale degli accordi relativi all'adesione a tale convenzione del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia firmati il 19 dicembre 1996 contengono al punto 1 una dichiarazione comune sulla messa in vigore degli strumenti di cui trattasi.

(2) È opportuno fissare la data in cui l'acquis di Schengen sarà messo in applicazione per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, nonché per l'Islanda e la Norvegia (in appresso denominati "Stati nordici").

(3) Per essere compatibile con l'unione nordica dei passaporti tale data dovrebbe essere applicabile a tutti gli Stati nordici.

(4) Nell'ambito della preparazione della presente decisione si sono svolte le seguenti fasi: inizialmente è stato sottoposto agli Stati nordici, un questionario completo e le relative risposte sono state messe agli atti. Successivamente sono state effettuate in tutti gli Stati nordici, conformemente alle procedure applicabili nell'ambito del Consiglio, visite di verifica e di valutazione nei settori della cooperazione di polizia e della protezione dei dati. Il Consiglio ha concluso, il 29 maggio 2000, che in tali settori le condizioni erano soddisfatte. Per quanto concerne l'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore dei visti e della cooperazione consolare tali visite hanno rivelato che, a parte alcuni punti che gli Stati nordici provvederanno ad affrontare, i requisiti sul piano legislativo e in materia di personale e di formazione dello stesso, di infrastruttura e di materiale disponibile sono rispettati in modo soddisfacente.

(5) Tuttavia, per quanto riguarda il sistema d'informazione Schengen (SIS), i cui lavori di estensione nell'ambito del progetto SIS 1 + devono essere conclusi e per il quale le campagne di prova devono dimostrare che è in grado di funzionare in 18 paesi, è necessario effettuare le visite di valutazione del funzionamento dello stesso prima della soppressione dei controlli alle future frontiere interne.

(6) Sono state effettuate visite di valutazione nel settore del controllo e della sorveglianza alle frontiere esterne. Esse hanno consentito di accertare un bilancio positivo dei progressi realizzati. Sussistono tuttavia alcune lacune. È pertanto necessario effettuate delle visite di valutazione supplementari.

(7) Gli Stati nordici hanno notificato al Consiglio l'elenco delle rispettive autorità e organi competenti di cui all'articolo 101, paragrafo 4, e all'articolo 108, paragrafo 1, della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen firmata il 19 giugno 1990. Gli Stati membri hanno soddisfatto agli obblighi di cui all'articolo 114 di tale convenzione di applicazione.

(8) Per verificare il buon funzionamento del SIS negli Stati nordici, occorre mettere in funzione le sezioni nazionali del sistema d'informazione Schengen (N.SIS) degli Stati nordici a decorrere dal 1o gennaio 2001 (vale a dire, rendere i dati reali accessibili agli utenti finali in tutti e 15 i paesi) prima della soppressione dei controlli alle frontiere interne.

(9) È opportuno che il Consiglio vigili affinché si pervenga in tempo utile ad un'intesa sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri oppure in Islanda o Norvegia, di cui all'articolo 7, dell'accordo del 18 maggio 1999.

(10) A meno che il Consiglio constati, a seguito delle visite di valutazione che saranno effettuate dopo il 1o gennaio 2001, che il SIS non funziona in modo corretto in uno o più Stati nordici o che non tutti i porti e aeroporti di tali Stati rispondono alle condizioni richieste, sarà necessario mettere in applicazione l'acquis di Schengen nel suo complesso per tali Stati a decorrere dal 25 marzo 2001.

(11) La procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo del 18 maggio 1999 è stata rispettata,

DECIDE:

Articolo 1

A decorrere dal 25 marzo 2001, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 2,

a) tutte le disposizioni riguardanti l'acquis di Schengen di cui agli allegati A, B, C e D della decisione 1999/436/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis di Schengen(2), nonché qualsiasi atto adottato dal Consiglio che istituisce uno strumento entrato in vigore e che rappresenta lo sviluppo di una o più di dette disposizioni sono messi in applicazione per la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Belgio, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria e il Portogallo;

b) tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B dell'accordo del 18 maggio 1999 concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, nonché qualsiasi atto adottato dal Consiglio che istituisce uno strumento entrato in vigore e che rappresenta lo sviluppo di una o più di dette disposizioni sono messi in applicazione per l'Islanda e la Norvegia nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Belgio, la Danimarca, la Germania, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e la Svezia.

Articolo 2

1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS sono messe in applicazione, secondo le modalità previste all'articolo 1, a decorrere dal 1o gennaio 2001. A tale fine gli Stati nordici inseriranno nel SIS dati reali; essi potranno così utilizzarli fatto salvo il paragrafo 3, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l'acquis di Schengen è già stato messo in applicazione. La messa in applicazione di cui al presente paragrafo non osta alla cooperazione nell'ambito dell'Unione nordica dei passaporti.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

3. Fino alla data menzionata all'articolo 1, gli Stati nordici:

a) non sono tenuti a rifiutare l'ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione e che provengono direttamente da uno Stato membro nei cui confronti le disposizioni dell'acquis di Schengen sono già state messe in applicazione;

b) possono ammettere nel loro territorio cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione, nei cui confronti uno Stato nordico abbia deciso di concedere un visto o un altro titolo di soggiorno;

c) si asterranno dall'inserire dati disciplinati dall'articolo 96 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen.

Articolo 3

1. Durante i mesi di gennaio e febbraio 2001 sono effettuate in tutti gli Stati nordici visite di valutazione conformemente alle procedure applicabili, a tal fine, nell'ambito del Consiglio, per verificare se in detti Stati il SIS funziona ed è applicato correttamente.

Durante questo stesso periodo visite di valutazione supplementari sono effettuate nei porti della Danimarca e della Norvegia e negli aeroporti di tutti gli Stati nordici per verificare se soddisfano le condizioni richieste.

Le relazioni su tali visite sono presentate al Consiglio entro il 1o marzo 2001.

2. Sulla scorta delle relazioni il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata dei membri che rappresentano i governi degli Stati membri di cui all'articolo 1 del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e con il voto di almeno dieci di tali Stati membri, può decidere di rinviare la data di cui all'articolo 1. In tal caso, una nuova data sarà fissata dal Consiglio, che delibererà all'unanimità dei membri che rappresentano i governi degli Stati membri di cui all'articolo 1 di detto protocollo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 1o dicembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. Paul

(1) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 17.

ALLEGATO

Le disposizioni di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

- gli articoli 62, 64, 65 e da 92 a 119 della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 1985 nella versione completata dagli accordi di adesione dell'Italia, della Spagna, del Portogallo, della Francia, dell'Austria, della Danimarca, della Finlandia e della Svezia,

- la decisione del Comitato esecutivo del 14 dicembre 1993 relativa al regolamento finanziario riguardante le spese relative all'installazione e al funzionamento del C.SIS Schengen [SCH/Com-ex(93) 16],

- la decisione del Comitato esecutivo del 25 aprile 1997 relativa all'aggiudicazione dello studio preliminare del SIS II [SCH/Com-ex(97) 2, riv. 2],

- la decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante il contributo della Norvegia e dell'Islanda alle spese d'installazione e di funzionamento del C.SIS [SCH/Com-ex(97) 18],

- la decisione del Comitato esecutivo del 7 ottobre 1997 riguardante l'evoluzione del SIS [SCH/Com-ex(97) 24],

- la decisione del Comitato esecutivo del 15 dicembre 1997 riguardante la modifica del regolamento finanziario relativo al C.SIS [SCH/Com-ex(97) 35],

- la decisione del Comitato esecutivo del 21 aprile 1998 riguardante il C.SIS con 15/18 collegamenti [SCH/Com-ex(98) 11],

- la decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante il bilancio "HelpDesk" 1999 [SCH/Com-ex(99) 3],

- la decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante i costi d'installazione del C.SIS [SCH/Com-ex(99) 4],

- la decisione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante l'aggiornamento del Manuale SIRENE [SCH/Com-ex(99) 5],

- la dichiarazione del Comitato esecutivo del 18 aprile 1996 relativa alla definizione del concetto di straniero [SCH/Com-ex(96) decl. 5],

- la dichiarazione del Comitato esecutivo del 28 aprile 1999 riguardante la struttura del SIS [SCH/Com-ex(99) decl. 2 riv.],

nonché quelle:

- la decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante la riservatezza di determinati documenti [SCH/Com-ex(98) 17], nella misura in cui tali documenti si riferiscono a disposizioni sopracitate,

- la decisione del Comitato esecutivo del 23 giugno 1998 riguardante una "clausola pigliatutto" ai fini dell'applicazione dell'intero acquis di Schengen di carattere tecnico [SCH-Com-ex(98) 29 riv.],

- la dichiarazione del Comitato esecutivo del 9 febbraio 1998 riguardante il rapimento di minori [SCH/Com-ex(97) decl. 13, riv. 2],

- la decisione 1999/323/CE del Consiglio del 3 maggio 1999 relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario Generale del Consiglio, dei contratti stipulati dallo stesso in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento del "Help Desk Server" dell'unità di gestione e della rete SIRENE fase II,

- la decisione 2000/265/CE del Consiglio del 27 marzo 2000 relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del Segretario Generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen, "Sisnet" quale modificata dalla decisione 2000/664/CE del Consiglio del 23 ottobre 2000.

Dichiarazione del Consiglio riunito il 30 novembre e 1o dicembre 2000 a Bruxelles

Le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del progetto di decisione del Consiglio relativa alla messa in applicazione dell'acquis di Schengen in Danimarca, Finlandia e Svezia nonché in Islanda e Norvegia, non comportano alcuna deroga alla regola secondo cui l'acquis di Schengen in nuovi Stati membri è messo in applicazione alle condizioni e alle date fissate dal Consiglio che delibera all'unanimità dei suoi membri.

Dichiarazione della Svezia

La Svezia conferma l'obbligo di applicare l'acquis di Schengen nel suo complesso. Il governo svedese ha pertanto incaricato una commissione d'inchiesta di esaminare la normativa vigente in materia di responsabilità del vettore al fine di conformarla all'articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di Schengen.

Detto governo si impegna a presentare al Parlamento una proposta basata sui risultati della Commissione e si prefigge di adottare la nuova normativa entro il luglio 2002.

Inoltre, esso informerà periodicamente il Consiglio sulle sue iniziative al riguardo.