32000D0725

2000/725/CE: Decisione della Commissione, del 20 novembre 2000, concernente la non iscrizione del tecnazene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2000) 3354] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 292 del 21/11/2000 pag. 0030 - 0031


Decisione della Commissione

del 20 novembre 2000

concernente la non iscrizione del tecnazene nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

[notificata con il numero C(2000) 3354]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/725/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1) modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione(2),

visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/1999(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3 bis, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95(6), ha determinato le sostanze attive dei prodotti fitosanitari, designato gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92 e identificato i notificanti di ciascuna sostanza attiva.

(2) Il tecnazene è una delle 90 sostanze attive contemplate dalla prima fase del programma di lavoro previsto all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE.

(3) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92, il 15 maggio 1996 il Regno Unito, in qualità di Stato membro relatore designato, ha presentato alla Commissione la relazione concernente la sua valutazione delle informazioni fornite dall'unico notificante secondo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 1, di detto regolamento.

(4) Ricevuta la relazione dello Stato membro relatore, la Commissione ha avviato consultazioni con esperti degli Stati membri e con l'unico notificante rimasto (Hickson & Welch), secondo quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(5) La relazione presentata è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente. Il riesame è stato concluso il 12 aprile 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al tecnazene, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(6) Delle valutazioni effettuate è risultato che le informazioni fornite non sono sufficienti a dimostrare che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfino i requisiti specificati all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e paragrafo 2, lettera b), della direttiva 91/414/CEE.

(7) L'unico notificante ha comunicato alla Commissione e allo Stato membro relatore che non intende più partecipare al programma di lavoro per la sostanza attiva in questione. Di conseguenza, non saranno presentate le informazioni supplementari necessarie per conformarsi pienamente ai requisiti della direttiva 91/414/CEE.

(8) Non è pertanto possibile iscrivere detta sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(9) Deve essere previsto un periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE.

(10) La presente decisione non pregiudica eventuali azioni future che la Commissione potrà intraprendere per questa sostanza attiva nel quadro della direttiva 79/117/CEE del Consiglio(7).

(11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il tecnazene non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono che:

1) le autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tecnazene saranno revocate entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione;

2) a decorrere dalla data di adozione della presente decisione non saranno concesse o rinnovate, a titolo della deroga prevista all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tecnazene.

Articolo 3

Gli Stati membri concedono un periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti, conformemente al disposto dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, che sia il più breve possibile e comunque non superiore a 20 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(2) GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

(3) GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

(4) GU L 244 del 16.9.1999, pag. 41.

(5) GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

(6) GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

(7) GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.