32000D0659

2000/659/CE: Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2000, recante modifica della decisione 93/495/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada [notificata con il numero C(2000) 2998] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 28/10/2000 pag. 0081 - 0084


Decisione della Commissione

del 13 ottobre 2000

recante modifica della decisione 93/495/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada

[notificata con il numero C(2000) 2998]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1 della decisione 93/495/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada(3), modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE(4), stabilisce che l'"Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans" è l'autorità competente in Canada per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

(2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione del Canada, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca ("Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans") è divenuta ora "Canadian Food Inspection Agency (CFIA)". La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente che figura nella decisione 93/495/CEE e il modello di certificato sanitario incluso nell'allegato A di tale decisione.

(3) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 93/495/CEE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi.

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/495/CEE è modificata come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 1

'Canadian Food Inspection Agency (CFIA)' è l'autorità competente in Canada per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE."

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Canada devono rispondere alle seguenti condizioni:

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina o depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, elencati nell'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome 'CANADA' e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza."

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della CFIA, nonché il sigillo ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato."

4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2000.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 232 del 15.9.1993, pag. 43.

(4) GU L 9 del 12.1.1996, pag. 6.

ALLEGATO

"ALLEGATO A

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