32000D0326

2000/326/CE: Decisione del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la decisione 95/513/CE relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi e la decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 13/05/2000 pag. 0030 - 0031


Decisione del Consiglio

del 2 maggio 2000

che modifica la decisione 95/513/CE relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi e la decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi

(2000/326/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione di sementi di barbabietole(1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere(2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali(3), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, lettera b),

vista la direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate(4), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra(5), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 95/513/CE(6) stabilisce, per un periodo determinato, l'equivalenza dei tuberi-seme di patate prodotti in alcuni paesi terzi ai tuberi-semi di patate prodotti nella Comunità e conformi alla direttiva 66/403/CEE.

(2) La decisione 95/514/CE(7) stabilisce, per un periodo determinato, che le ispezioni in campo effettuate in alcuni paesi terzi sulle colture destinate alla produzione di sementi di determinate specie soddisfano le condizioni fissate dalle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE. La decisione 95/514/CE stabilisce inoltre che le sementi di determinate specie prodotte in alcuni paesi terzi sono equivalenti alle sementi corrispondenti prodotte nella Comunità.

(3) Le decisioni 95/513/CE e 95/514/CE stabiliscono le condizioni relative alle indicazioni che devono figurare sugli imballaggi. La direttiva 98/95/CE(8) dispone che, fatte salve le condizioni stabilite dalle procedure di autorizzazione previste dalla direttiva 90/220/CEE(9), dalle relative modifiche o dalla legislazione settoriale interessata, per le sementi e i tuberi-seme di patata di varietà geneticamente modificate sia chiaramente indicato che la varietà è stata geneticamente modificata sulle etichette apposte sulle relative partite e sui documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano. Allo scopo di garantire una corretta informazione degli utilizzatori delle sementi e dei consumatori e di evitare pratiche ingannevoli, è opportuno applicare le stesse norme alle sementi e ai tuberi-seme di patate importati nell'ambito delle suddette decisioni.

(4) La decisione 95/513/CE scade il 30 giugno 2000. Le condizioni per l'applicazione della suddetta decisione sussistono tuttora. È quindi opportuno prorogare l'applicazione della medesima sino al 31 dicembre 2002.

(5) La decisione 95/514/CE scade il 31 gennaio 2000. Le condizioni per l'applicazione della suddetta decisione sussistono tuttora. È quindi opportuno prorogare l'applicazione della medesima sino al 31 dicembre 2002,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella parte II dell'allegato della decisione 95/513/CE, dopo il punto 2 è inserito il punto seguente:

"2 bis. Nel caso di tuberi-seme di patate di varietà geneticamente modificate le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e forniscono tutte le informazioni eventualmente richieste dalle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione comunitaria."

Articolo 2

All'articolo 2 della decisione 95/513/CE, la data del "30 giugno 2000" è sostituita dalla data "31 dicembre 2002".

Articolo 3

Nella parte II.B dell'allegato della decisione 95/514/CE, dopo il punto 4.1 è inserito il punto seguente:

"4.1 bis. Nel caso di sementi di varietà geneticamente modificate le etichette apposte sulle relative partite e i documenti, ufficiali o meno, che le accompagnano, indicano chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e forniscono tutte le informazioni eventualmente richieste dalle procedure di autorizzazione previste dalla legislazione comunitaria."

Articolo 4

All'articolo 6 della decisione 95/514/CE, la data del "31 gennaio 2000" è sostituita dalla data "31 dicembre 2002".

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 maggio 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Coelho

(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 27).

(2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE.

(3) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/54/CE della Commissione (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 30).

(4) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 1999/742/CE della Commissione (GU L 297 del 18.11.1999, pag. 39).

(5) GU L 169 del 10.7.1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE.

(6) GU L 296 del 9.12.1995, pag. 31.

(7) GU L 296 del 9.12.1995, pag. 34. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 98/172/CE della Commissione (GU L 63 del 4.3.1998, pag. 29).

(8) GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1.

(9) GU L 117 dell'8.5.1990, pag. 15. Direttiva modificata dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 72).