2000/170/CE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2000, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(2000) 367] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 29/02/2000 pag. 0068 - 0069
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2000 recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(2000) 367] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2000/170/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7, considerando quanto segue: (1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/88/CE(4), stabilisce l'elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca; nell'allegato della suddetta decisione, la parte I enumera i paesi e territori oggetto di una decisione specifica e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE. (2) A causa delle gravi carenze riscontrate nel corso di un'ispezione effettuata a Capo Verde, non può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca da tale paese, che deve essere pertanto depennato dall'elenco. (3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2000. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17. (2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36. (3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21. (4) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 47. ALLEGATO Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio AL- Albania AR- Argentina AU- Australia BD- Bangladesh BR- Brasile CA- Canada CI- Costa d'Avorio CL- Cile CN- Cina CO- Colombia CU- Cuba EC- Ecuador EE- Estonia FK- Falkland FO- Færøe GH- Ghana GM- Gambia GT- Guatemala ID- Indonesia IN- India JP- Giappone KR- Corea del Sud LT- Lituania LV- Lettonia MA- Marocco MG- Madagascar MR- Mauritania MU- Maurizio MV- Maldive MX- Messico MY- Malaysia NG- Nigeria NZ- Nuova Zelanda OM- Oman PA- Panama PE- Perù PH- Filippine PK- Pakistan RU- Russia SC- Seicelle SG- Singapore SN- Senegal TH- Tailandia TN- Tunisia TW- Taiwan TZ- Tanzania UY- Uruguay VN- Vietnam YE- Yemen ZA- Sudafrica II. Paese e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE AO- Angola AG- Antigua e Barbuda(1) AN- Antille Olandesi AZ- Azerbaigian(2) BJ- Benin BS- Bahamas BY- Bielorussia BZ- Belize CH- Svizzera CM- Camerun CR- Costa Rica CY- Cipro CZ- Repubblica Ceca DZ- Algeria ER- Eritrea FJ- Figi GA- Gabon GD- Grenada GL- Groenlandia GN- Guinea Conakri HK- Hong Kong HN- Honduras HR- Croazia HU- Ungheria(3) IL- Israele IR- Iran JM- Giamaica KE- Kenya LK- Sri Lanka MM- Myanmar MT- Malta MZ- Mozambico NA- Namibia NC- Nuova Caledonia NI- Nicaragua PF- Polinesia Francese PG- Papua Nuova Guinea PL- Polonia PM- Saint Pierre e Miquelon RO- Romania SB- Isole Salomone SH- Sant'Elena SI- Slovenia SR- Suriname TG- Togo TR- Turchia UG- Uganda US- Stati Uniti d'America VC- Saint Vincent e Grenadine VE- Venezuela ZW- Zimbabwe (1) Autorizzazione limitata alle importazioni di pesce fresco. (2) Autorizzazione limitata alle importazioni di caviale. (3) Autorizzazione limitata alle importazioni di animali vivi destinati al consumo umano diretto.