32000D0170

2000/170/CE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2000, recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana [notificata con il numero C(2000) 367] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 29/02/2000 pag. 0068 - 0069


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2000

recante modifica della decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

[notificata con il numero C(2000) 367]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/170/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi(1), modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 97/296/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2000/88/CE(4), stabilisce l'elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca; nell'allegato della suddetta decisione, la parte I enumera i paesi e territori oggetto di una decisione specifica e la parte II quelli conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE.

(2) A causa delle gravi carenze riscontrate nel corso di un'ispezione effettuata a Capo Verde, non può essere autorizzata l'importazione di prodotti della pesca da tale paese, che deve essere pertanto depennato dall'elenco.

(3) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/296/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 17.

(2) GU L 289 del 28.10.1998, pag. 36.

(3) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

(4) GU L 26 del 2.2.2000, pag. 47.

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana

I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio

AL- Albania

AR- Argentina

AU- Australia

BD- Bangladesh

BR- Brasile

CA- Canada

CI- Costa d'Avorio

CL- Cile

CN- Cina

CO- Colombia

CU- Cuba

EC- Ecuador

EE- Estonia

FK- Falkland

FO- Færøe

GH- Ghana

GM- Gambia

GT- Guatemala

ID- Indonesia

IN- India

JP- Giappone

KR- Corea del Sud

LT- Lituania

LV- Lettonia

MA- Marocco

MG- Madagascar

MR- Mauritania

MU- Maurizio

MV- Maldive

MX- Messico

MY- Malaysia

NG- Nigeria

NZ- Nuova Zelanda

OM- Oman

PA- Panama

PE- Perù

PH- Filippine

PK- Pakistan

RU- Russia

SC- Seicelle

SG- Singapore

SN- Senegal

TH- Tailandia

TN- Tunisia

TW- Taiwan

TZ- Tanzania

UY- Uruguay

VN- Vietnam

YE- Yemen

ZA- Sudafrica

II. Paese e territori conformi alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione 95/408/CE

AO- Angola

AG- Antigua e Barbuda(1)

AN- Antille Olandesi

AZ- Azerbaigian(2)

BJ- Benin

BS- Bahamas

BY- Bielorussia

BZ- Belize

CH- Svizzera

CM- Camerun

CR- Costa Rica

CY- Cipro

CZ- Repubblica Ceca

DZ- Algeria

ER- Eritrea

FJ- Figi

GA- Gabon

GD- Grenada

GL- Groenlandia

GN- Guinea Conakri

HK- Hong Kong

HN- Honduras

HR- Croazia

HU- Ungheria(3)

IL- Israele

IR- Iran

JM- Giamaica

KE- Kenya

LK- Sri Lanka

MM- Myanmar

MT- Malta

MZ- Mozambico

NA- Namibia

NC- Nuova Caledonia

NI- Nicaragua

PF- Polinesia Francese

PG- Papua Nuova Guinea

PL- Polonia

PM- Saint Pierre e Miquelon

RO- Romania

SB- Isole Salomone

SH- Sant'Elena

SI- Slovenia

SR- Suriname

TG- Togo

TR- Turchia

UG- Uganda

US- Stati Uniti d'America

VC- Saint Vincent e Grenadine

VE- Venezuela

ZW- Zimbabwe

(1) Autorizzazione limitata alle importazioni di pesce fresco.

(2) Autorizzazione limitata alle importazioni di caviale.

(3) Autorizzazione limitata alle importazioni di animali vivi destinati al consumo umano diretto.