32000D0115

2000/115/CE: Decisione della Commissione, del 24 novembre 1999, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875

Gazzetta ufficiale n. L 038 del 12/02/2000 pag. 0001 - 0057


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1999

relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

[notificata con il numero C(1999) 3875]

(2000/115/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio, del 29 febbraio 1988, relativo all'organizzazione di indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole(1), modificato da ultimo dalla decisione 98/377/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) in forza dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 571/88, le eventuali modifiche dell'elenco delle caratteristiche e le modifiche delle definizioni delle caratteristiche e della delimitazione delle regioni, delle circoscrizioni d'indagine e di altre unità territoriali sono stabilite a norma della procedura disposta dall'articolo 15 del suddetto regolamento, cioè mediante decisione della Commissione in seguito a parere del comitato permanente di statistica agraria;

(2) i risultati delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole previste dal regolamento (CEE) n. 571/88 possono concordare in tutta la Comunità europea solo a condizione che i concetti contenuti nell'elenco delle caratteristiche siano intesi e applicati in modo uniforme;

(3) l'elenco delle caratteristiche per le indagini è stato modificato da ultimo dalla decisione 98/377/CE ai fini dell'indagine comunitaria di base sulla struttura delle aziende agricole nel periodo 1999-2000; la decisione 89/651/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 97/418/CE(4), stabilisce le definizioni, l'elenco dei prodotti agricoli, le eccezioni alle definizioni applicate in taluni Stati membri, le regioni e le circoscrizioni d'indagine da applicare nell'ambito delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole durante il periodo 1988-1997; è pertanto necessario adeguare e integrare la decisione 89/651/CEE;

(4) nuove variabili sono state aggiunte all'elenco delle caratteristiche; lo sviluppo dell'agricoltura ha reso necessario rivedere la definizione di variabili precedenti; l'allegato I alla presente decisione della Commissione comprende pertanto un nuovo elenco di definizioni in vista delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole che saranno eseguite dopo il 1997;

(5) è necessario rivedere anche l'elenco dei prodotti agricoli menzionato nella definizione delle aziende agricole e l'elenco delle eccezioni alle definizioni comunitarie dovute a circostanze particolari in taluni Stati membri; pertanto gli elenchi riveduti dei prodotti agricoli e delle eccezioni approvate all'elenco delle definizioni figurano negli allegati II e III della presente decisione della Commissione;

(6) è necessaria una maggiore chiarezza della correlazione tra la nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS) e le regioni e circoscrizioni utilizzate ai fini delle indagini sulla struttura delle aziende agricole; sarebbe utile che le denominazioni di tali regioni e circoscrizioni figurassero in un allegato IV a parte della presente decisione della Commissione;

(7) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco delle definizioni comunitarie da utilizzare dopo il 1997 nel quadro delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole ai sensi del regolamento (CEE) n. 571/88, le note esplicative ed i relativi esempi figurano nell'allegato I.

Articolo 2

L'elenco dei prodotti agricoli cui è fatto riferimento nella definizione di azienda agricola nell'allegato I figura nell'allegato II.

Articolo 3

Tenuto conto delle circostanze particolari di taluni Stati membri, sono ammesse le eccezioni alle definizioni comunitarie specificate nell'allegato III.

Articolo 4

L'elenco delle regioni e delle circoscrizioni da utilizzare ai fini delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole, citato nella definizione della circoscrizione d'indagine di cui all'allegato I, figura nell'allegato IV.

Articolo 5

La decisione 89/651/CEE è sostituita dalla presente.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1999.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 2.3.1988, pag. 1.

(2) GU L 168 del 13.6.1998, pag. 29.

(3) GU L 391 del 30.12.1989, pag. 1.

(4) GU L 177 del 5.7.1997, pag. 26.

ALLEGATO I

DEFINIZIONI E NOTE ESPLICATIVE RELATIVE ALL'ELENCO DELLE CARATTERISTICHE DA UTILIZZARE PER LE INDAGINI COMUNITARIE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE

(I= definizioni,

II= note esplicative)

AZIENDA AGRICOLA

I. Unità tecnico-economica soggetta ad una gestione unitaria e che produce prodotti agricoli. Anche altri prodotti e servizi supplementari (non agricoli) possono essere forniti dall'azienda.

II. 1. L'azienda agricola è pertanto definita dai seguenti caratteri:

1.1. Produzione di prodotti agricoli

Per "prodotti agricoli", ai sensi della presente indagine, s'intendono i prodotti elencati nell'allegato II.

1.2. Gestione unitaria

La gestione può essere unitaria anche se esercitata in comune da più persone.

1.3. Unità tecnico-economica

È normalmente caratterizzata dall'impiego comune della manodopera e dei mezzi di produzione (macchine, fabbricati, terreni, ecc.).

2. Casi particolari

2.1. a) Qualora, per motivi fiscali o altri, un'azienda sia ripartita nominativamente tra più persone, oppure

b) qualora più aziende (che costituivano in passato aziende separate) siano gestite da un solo conduttore, si tratterà di una sola azienda se la gestione è unitaria e se si è in presenza di un'unità tecnico-economica.

2.2. Le superfici che il precedente conduttore ha riservato a se stesso all'atto della cessione dell'azienda al successore (erede, affittuario, ecc.):

a) sono considerate insieme all'azienda del successore nel caso in cui siano condotte da quest'ultimo con il resto dall'azienda e, di massima, impiegando la stessa manodopera e gli stessi mezzi di produzione;

b) sono considerate come appartenenti all'azienda del concedente, nel caso in cui siano normalmente condotte dal precedente conduttore con manodopera propria e con propri mezzi di produzione.

2.3. Sono inoltre considerati come aziende agricole ai sensi della presente indagine, purché soddisfino gli altri criteri di definizione summenzionati:

a) gli allevamenti di tori, verri, capri e montoni per la riproduzione, gli allevamenti di cavalli, i centri d'incubazione;

b) le aziende agricole degli istituti di ricerca, degli ospedali, delle cliniche, delle comunità religiose, delle scuole e dei penitenziari;

c) le aziende agricole di imprese industriali;

d) le terre comunali costituite da pascoli, superfici orticole o altre superfici, a condizione che siano condotte dall'amministrazione comunale come aziende agricole (ad esempio terre messe a disposizione contro una tassa di pascolo). Non rientrano in questo caso:

- le terre comunali attribuite (C/03);

- le terre comunali date in affitto (C/02).

2.4. Non sono considerate aziende agricole ai sensi della presente indagine:

a) le scuderie, i terreni per l'esercizio dei cavalli da corsa in cui non vengono esercitate attività di riproduzione;

b) gli allevamenti di cani;

c) i centri di commercio del bestiame, i macelli, ecc. (che non pratichino l'allevamento).

2.5. Le "cooperative parziali" devono essere considerate come aziende agricole indipendenti dalle aziende agricole che le costituiscono, qualora impieghino precipuamente fattori di produzione propri e non principalmente quelli delle aziende agricole che le costituiscono. La "cooperativa parziale" è caratterizzata dal fatto che ogni azienda agricola che ne fa parte mette a disposizione della cooperativa stessa un suo settore da sfruttare in comune (per esempio un frutteto comune o una stalla comune) (fusione parziale).

A. UBICAZIONE GEOGRAFICA DELL'AZIENDA

II. L'azienda, con tutti i relativi dati, viene rilevata nella circoscrizione e nel comune o sottocircoscrizione d'indagine in cui si trova la sede dell'azienda stessa (A/01).

La sede dell'azienda è definita in base alle norme dei vari Stati membri.

A/01 Circoscrizione d'indagine

I. L'ubicazione geografica di ogni azienda agricola è descritta da un codice che indica il paese, la regione e il settore di rilevazione.

II. Le regioni e le circoscrizioni utilizzate ai fini delle indagini sulla struttura agricola figurano nell'allegato IV.

A/01 a) Comune o sottocircoscrizione d'indagine

I. Nel quadro dell'indagine esaustiva del 1999-2000, l'ubicazione geografica sarà descritta da un codice supplementare che indica il comune o la sottocircoscrizione d'indagine e consente di aggregare i risultati almeno per "zone-obiettivo" ai sensi del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio(1), modificato da ultimo da regolamento (CEE) n. 3193/94(2), oppure, se del caso, dalla legislazione più recente relativa a zone o aree simili, definite in una fase successiva, utilizzata nel quadro dell'attuazione dei compiti dei Fondi strutturali.

II. Gli Stati membri comunicano ad Eurostat la "zona obiettivo" a cui ogni comune o sottocircoscrizione d'indagine appartiene. Se i confini tra diverse zone o aree dividono il comune o la sottocircoscrizione d'indagine, tutte le aziende agricole del comune o della sottocircoscrizione d'indagine saranno considerate parte della zona o area più importante in termini di grandezza del comune o della sottocircoscrizione d'indagine.

I codici del comune o della sottocircoscrizione d'indagine utilizzati sono conformi ai livelli 4 o 5 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (NUTS). Se non è possibile trasmettere tali codici, lo Stato membro comunica invece, per ogni azienda agricola, il codice della "zona obiettivo" in cui essa è localizzata. Queste informazioni devono riferirsi alla situazione al 30 giugno 1999, ma vanno ritrasmesse, se le zone utilizzate nel quadro dei Fondi strutturali vengono modificate successivamente.

A/02 Zona svantaggiata

I. Zona considerata, alla data dell'indagine, come svantaggiata ai sensi del regolamento (CE) n. 950/97 del Consiglio(3) (e, se del caso, ai sensi della legislazione più recente) e compresa nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate, comunicato dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 950/97.

II. Se l'azienda agricola è situata solo in parte in una zona svantaggiata, essa viene classificata in base all'area in cui si trova la maggior parte dell'azienda.

A/02 a) Zona di montagna

I. Zone designate, alla data dell'indagine, come "zone di montagna" ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 950/97 e comprese nell'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate comunicato dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 950/97.

II. Se l'azienda agricola è situata solo in parte in una zona svantaggiata, essa viene classificata in base all'area in cui si trova la maggior parte dell'azienda.

B. PERSONALITÀ GIURIDICA E GESTIONE DELL'AZIENDA (alla data dell'indagine)

B/01 e B/02 Il responsabile giuridico ed economico dell'azienda: il conduttore

I. Il conduttore è la persona fisica, il gruppo di persone fisiche o la persona giuridica per conto e in nome del quale l'azienda viene condotta ed è giuridicamente ed economicamente responsabile dell'azienda, cioè sostiene i rischi economici legati all'azienda. Il conduttore può essere proprietario, affittuario, enfiteuta, usufruttuario o amministratore fiduciario. Nel caso di un gruppo di aziende sono considerati conduttori tutti i soci che partecipano al lavoro agricolo dell'azienda.

II. La responsabilità giuridica ed economica è definita in base alle norme vigenti nello Stato membro.

Il conduttore può deferire del tutto o parzialmente al capo azienda la gestione corrente e quotidiana dell'azienda ed il potere di prendere decisioni in merito alle questioni relative alle finanze e alla produzione.

Nel caso di mezzadria [cfr. la rubrica C/03 a)], è considerato come conduttore il mezzadro.

B/01 a) e b) Persona fisica

I. Ai sensi di questa caratteristica, la persona fisica può essere un individuo (conduttore unico) o un gruppo di persone (gruppo di aziende).

II. È importante stabilire se il conduttore sia una persona fisica o una persona giuridica per poter classificare l'azienda in uno dei seguenti gruppi.

Esistono aziende in cui il conduttore è:

a) una persona fisica e l'unico conduttore di un'azienda indipendente;

b) un gruppo di persone fisiche che partecipano ad un gruppo di aziende;

c) una persona giuridica.

Le leggi di taluni Stati membri, per motivi fiscali e/o giuridici, considerano la persona giuridica (società) come una persona fisica o un gruppo di persone fisiche. Generalmente si tratta di forme di società in cui uno o tutti i membri hanno una completa responsabilità personale per i debiti della società. In questi casi gli Stati membri possono classificare questo tipo di persona "giuridica" nelle classi "unico conduttore" o "gruppo di aziende".

B/01 a) Una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda indipendente

I. Una persona fisica che è l'unico conduttore di un'azienda che non è vincolata ad altre aziende di altri conduttori da una gestione comune o da accordi simili.

II. Il conduttore ha la facoltà di prendere qualsiasi decisione indipendentemente.

I coniugi o i parenti stretti di una famiglia che possiedono o affittano insieme un'azienda sono considerati come un gruppo di persone che possiede un'azienda indipendente gestita da un solo conduttore.

Nei casi di concubinato, i coniugi di fatto sono trattati alla stregua di coniugi legittimi se riconosciuti come tali nel rispettivo Stato membro.

Le seguenti persone, tra le altre, sono considerate come conduttori unici: fratelli e sorelle, beneficiari congiunti di un testamento o di una successione ab intestato, ecc., se non hanno raggiunto un accordo e non sono trattati a livello fiscale e/o giuridico come un gruppo di aziende o come una persona giuridica a norma delle leggi del rispettivo Stato membro.

Se una società (persona giuridica) è proprietà di una sola persona fisica ed è trattata come una persona fisica dello Stato membro (cfr. la definizione di "persona fisica"), essa è considerata un'azienda con un unico conduttore.

Se una sola persona detiene la completa responsabilità giuridica ed economica di un'azienda, essa sarà considerata come conduttore unico anche se l'azienda corrisponde ai requisiti di un gruppo di aziende.

B/01 b) Una o più persone che partecipano ad un gruppo di aziende

I. Una o più persone che fanno parte di un gruppo di persone fisiche, che è proprietario, affitta o gestisce una sola azienda agricola o diverse aziende individuali come se fossero una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalle leggi dello Stato o da un accordo scritto.

II. Se una società (persona giuridica) è proprietà di diverse persone fisiche ed è trattata come una persona fisica dallo Stato membro, essa sarà considerata un gruppo di aziende.

Gli Stati membri, per cui è facoltativo registrare la variabile B/01 b), raccoglieranno informazioni su tutte le aziende agricole il cui conduttore è una persona fisica in base alla variabile B/01 a), anche se non corrispondono alla definizione di "gruppo di aziende" in appresso. Qualora in un'azienda le funzioni del conduttore siano esercitate da due o più persone fisiche, si indicherà come conduttore una sola di esse (ad esempio, la persona che assume la maggior parte dei rischi o la persona che reca il maggior contributo alla gestione dell'azienda. Se dovesse risultare impossibile designare il conduttore in base a questi criteri si potrà, per esempio, prendere come criterio l'età).

B/01 c) Persona giuridica

I. Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citato in giudizio (capacità giuridica propria).

II. Le persone giuridiche possono essere pubbliche o private, ad esempio:

- lo Stato, le regioni, i comuni, ecc.;

- la Chiesa e le sue istituzioni;

- altre istituzioni simili pubbliche o parapubbliche;

- tutte le imprese commerciali ad eccezione di quelle di cui alla rubrica B/01 a) o b), in particolare le società a responsabilità limitata, incluse le cooperative;

- tutte le società per azioni (imprese che hanno emesso azioni);

- le fondazioni (organi che amministrano beni destinati al perseguimento di scopi determinati, spesso a carattere sociale o filantropico);

- le società senza capitale azionario;

- tutte le altre imprese simili.

B/01 d) Numero di soci

I. Il numero di persone che fanno parte di un gruppo di aziende, condividono le responsabilità giuridiche ed economiche dell'azienda e partecipano al lavoro agricolo dell'azienda.

B/01 e) Membri della famiglia

I. Generalmente, per "membri della famiglia del conduttore" si intendono: il coniuge, gli ascendenti ed i discendenti (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio e da adozione) ed i fratelli e le sorelle del conduttore e del suo coniuge.

II. Il conduttore stesso non viene conteggiato come membro della famiglia.

B/01 f) Numero di membri delle famiglie dei soci addetti a lavori agricoli nell'azienda

I. Il numero dei membri delle famiglie dei soci di un gruppo di aziende addetti a lavori agricoli (in base alla definizione di cui alla sezione L) nell'azienda a tempo pieno o parziale. Il fatto che siano retribuiti o meno è irrilevante.

II. Per questi membri della famiglia i dati relativi alla manodopera sono registrati al punto L/04 "manodopera non familiare occupata regolarmente" o L/05 + L/06 "manodopera non familiare occupata non regolarmente".

B/02 Capo azienda

I. La persona fisica o le persone fisiche responsabili della produzione, delle questioni finanziarie e della gestione corrente e quotidiana dell'azienda.

II. Il capo azienda è in genere, ma non sempre, il conduttore stesso che è una persona fisica. Per i gruppi di aziende, si considereranno capi azienda i soci che partecipano al lavoro agricolo.

Il capo azienda può essere anche un'altra persona. Quest'ultimo caso si verifica quando il conduttore affida la gestione dell'azienda ad un'altra persona, che può essere, ad esempio, un membro della sua famiglia [B/02 a)], il coniuge [B/02 b)] o una persona che non ha legami di parentela con il conduttore.

Per i casi in cui il conduttore dell'azienda sia l'unico conduttore o una persona giuridica, si considererà capo azienda esclusivamente una persona.

Gli Stati membri per cui è facoltativo registrare la variabile B/01 b) dovranno raccogliere tutte le informazioni richieste per i soci del gruppo di aziende, come se una sola persona fosse capo azienda. Nel caso in cui più persone partecipino alla gestione corrente e quotidiana dell'azienda, sarà considerata capo azienda la persona che reca il maggior contributo alla gestione dell'azienda. Qualora tale contributo alla gestione sia ripartito in maniera uguale, si potrà distinguere in base all'età o ad altri criteri.

B/03 Grado di formazione professionale agraria del capo azienda

Un solo livello viene registrato per persona.

Esperienza agraria esclusivamente pratica

I. Esperienza acquisita mediante un lavoro pratico in un'azienda agricola.

Formazione agraria elementare

I. Ogni ciclo di formazione completato in una scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione limitato ad alcune discipline (ivi comprese l'orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la tecnologia agraria e discipline affini).

II. Rientra altresì nella formazione elementare ogni apprendistato agricolo portato a termine.

Formazione agraria completa

I. Ogni ciclo di formazione equivalente ad almeno due anni di formazione a tempo pieno dopo la fine della scuola dell'obbligo (cfr. L/01 - L/06 "età della fine dell'istruzione obbligatoria"), completato presso un istituto per la formazione agraria, un istituto superiore o un'università nelle discipline agricoltura, orticoltura, viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, scienza veterinaria, tecnologia agraria e discipline affini.

B/04 Viene tenuta una contabilità agricola per la gestione dell'azienda?

I. La contabilità agricola deve comprendere almeno la registrazione sistematica e regolare di tutte le entrate ed uscite correnti che consentano, dopo la chiusura del periodo contabile, la determinazione dell'utile dell'azienda.

II. Si ritiene che la contabilità venga tenuta anche se la registrazione ha avuto inizio solamente nel corso dei dodici mesi che precedono l'indagine.

La contabilità agricola può servire al capo azienda come base per la gestione dell'azienda; essa può anche essere utilizzata per la stesura di un bilancio e di un conto profitti e perdite.

Non sono considerate "contabilità":

- le scritture occasionali, relative a determinate operazioni, in un giornale o taccuino;

- le registrazioni effettuate per calcolare la redditività che si limitano alle entrate ed uscite di una parte delle attività agricole dell'azienda;

- le registrazioni di dati che servono esclusivamente a fini fiscali.

C. SISTEMA DI CONDUZIONE, FRAZIONAMENTO DELLA SUPERFICIE DELL'AZIENDA AGRICOLA E SISTEMA DI PRODUZIONE

C/01-C/03 Superficie agricola utilizzata

I. La totalità della superficie dei seminativi, dei pascoli permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni permanenti e degli orti familiari utilizzata dall'azienda agricola (coltivata in proprietà, in affitto, a mezzadria o altre forme).

II. Sistema di conduzione - casi particolari

1. In casi di "cooperativa parziale" ("Azienda agricola", casi particolari, paragrafo 2.5) considerata azienda indipendente, la totalità delle terre della cooperativa parziale viene imputata, secondo la forma di conduzione, alla persona indicata come conduttore (B/01).

2. Terreni in comproprietà o in affitto, gestiti con più aziende che non costituiscono peraltro una "cooperativa parziale", vengono imputati, secondo la forma di conduzione, al conduttore dell'azienda che provvede alla gestione principale.

C/01 Superficie agricola utilizzata in conduzione diretta

I. Terreni dell'azienda rilevata che sono di proprietà del conduttore e da lui condotti. Sono compresi anche i terreni da lui condotti a titolo di usufruttuario, enfiteuta o ad altro titolo equivalente.

II. I terreni messi a disposizione di un lavoratore agricolo quale salario in natura vengono considerati parte integrante dell'azienda che li mette a disposizione, purché il lavoratore agricolo interessato non impieghi mezzi di produzione propri.

Le superfici che il precedente coltivatore ha riservato a sé stesso ("Azienda agricola", paragrafo 2.2) sono considerate come parte dell'azienda. Tali superfici vengono lavorate normalmente e, generalmente, vengono impiegati la stessa manodopera e gli stessi mezzi di produzione utilizzati per il resto dell'azienda.

Sono invece da escludere i diritti di pascolo su superfici comuni, per esempio, pascoli comunali o di gruppi di aziende (infatti queste superfici, non essendo superfici dell'azienda, non vengono rilevate nella presente indagine).

C/02 Superficie agricola utilizzata in affitto

I. Terreni concessi in affitto dal conduttore sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro e/o in natura. La superficie è imputata ad una sola azienda. Se nel corso dell'anno di riferimento la superficie è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all'azienda a cui è stata affittata per il periodo di tempo più lungo durante l'anno di riferimento.

II. L'affitto può riguardare:

- un'azienda intera,

- singoli appezzamenti.

I terreni concessi in affitto non possono essere considerati parte dell'azienda del proprietario, ma sono imputati all'azienda del locatario. Il bestiame presente sui terreni sarà imputato all'azienda che possiede gli animali.

Sono compresi anche i terreni o aziende concessi in affitto al conduttore da membri della sua famiglia (come locatori), purché tali superfici vengano condotte dall'azienda rilevata. Sono parimenti compresi i terreni di un'altra azienda, messi a disposizione del conduttore come contropartita di una determinata prestazione lavorativa, purché non si tratti di terreni messi a disposizione di un lavoratore agricolo a titolo di salario in natura. (Diversamente da quanto avviene per i terreni messi a disposizione del lavoratore agricolo come salario in natura, che generalmente entrano nell'avvicendamento delle colture praticato dall'azienda che le mette a disposizione, il contratto di affitto qui considerato indica non soltanto una determinata superficie dei terreni, ma anche l'ubicazione e la delimitazione dei terreni stessi.)

I terreni subaffittati a terzi sono considerati parte dell'azienda del subaffittuario, dato che in questo caso non fanno più parte dell'azienda rilevata.

C/03 Superficie agricola utilizzata a mezzadria o ad altre forme di conduzione

a) Superficie agricola utilizzata a mezzadria

I. Terreni (eventualmente un'azienda intera) condotti in associazione dal concedente e dal mezzadro, sulla base di un contratto (scritto o verbale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra di loro il risultato (economico o in natura) secondo quote prestabilite.

II. Si comprendono in questa rubrica, fra l'altro:

La colonia parziaria appoderata

Nella colonia parziaria appoderata (mezzadria) il concedente affida il podere ad un capo famiglia il quale s'impegna ad eseguire, con l'aiuto dei familiari (famiglia colonica), tutti i lavori che il podere richiede, sostenendo parte delle spese necessarie alla conduzione e dividendone i frutti con il concedente in determinate proporzioni.

b) Superficie agricola utilizzata ad altre forme di conduzione

I. Altre forme di conduzione non comprese altrove nelle rubriche C/01, C/02 e C/03, lettera a).

II. Si comprendono in questa rubrica, fra l'altro:

1. - i terreni che l'avente diritto ha concesso in godimento al conduttore in quanto funzionario o impiegato (per esempio guardia forestale, ecclesiastico, insegnante, ecc.),

- i terreni assegnati all'azienda dal comune o da altri enti, per esempio superfici comuni in erba assegnate secondo la superficie (da non confondersi con i diritti di pascolo);

2. i terreni coltivati a titolo gratuito, per esempio superfici agricole abbandonate e coltivate dall'azienda agricola rilevata;

3. la colonia parziaria non appoderata.

Nella colonia parziaria non appoderata od impropria il concedente affida al colono soltanto uno o più appezzamenti di terreno che vengono utilizzati alle stesse condizioni descritte alla lettera a).

C/04 Numero di corpi che costituiscono la superficie agricola utilizzata

I. Si definisce "corpo" ogni parte dei terreni dell'azienda completamente circondata da terreni, acque, strade, foreste, ecc., che non fanno parte di tale azienda.

II. Un corpo può comprendere uno o più campi adiacenti. Un campo è un terreno situato in un corpo, ma separato dal resto di quest'ultimo da linee di demarcazione chiaramente visibili (ad esempio: passaggi, fossati, ruscelli, siepi). Un campo può essere costituito da uno o più appezzamenti. Un appezzamento è la parte o la totalità del campo in cui viene praticata una data coltura o consociazione di colture.

C/05 Sistemi e pratiche di produzione agricola

C/05 a) Agricoltura biologica

I. Si dovrà indicare se l'azienda pratica l'agricoltura conformemente agli standard e alle norme specificate nel regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1488/97 della Commissione(5) o, se del caso, alla legislazione più recente "relativa alla produzione biologica di prodotti agricoli e alla indicazione di tale pratica sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari" e/o alle norme comunitarie o nazionali equivalenti per la produzione biologica di bestiame.

II. Il regolamento stabilisce un quadro armonizzato per l'etichettatura, la produzione ed il controllo dei prodotti agricoli che recano o intendono recare le indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico. In base alle disposizioni del regolamento la produzione deve avvenire in modo tale da tenere rigorosamente separate le terre e le località di produzione e di stoccaggio da altre unità che non producono a norma delle regole della produzione biologica. Ciò significa che, in generale, l'intera superficie coltivata dell'azienda deve essere convertita a questa pratica.

C/05 b) Altri sistemi e pratiche di produzione agricola a basso input

I. I sistemi o le pratiche di produzione agricola conformi alle direttive approvate, non compresi nella rubrica C/05 a), il cui obiettivo è di utilizzare pratiche agricole sostenibili, cioè di impiegare mezzi di produzione minimi, in particolare concimi e prodotti fitosanitari.

II. Questa rubrica comprende i sistemi agricoli a basso input (diversi dall'agricoltura biologica) noti, ad esempio, come produzione integrata. Include inoltre le pratiche agricole che applicano, senza influenzare l'intero sistema agricolo, controlli biologici o programmi specifici di gestione ridotta delle sostanze nutritive. Le direttive o i principi approvati devono essere definiti in modo chiaro e avere come obiettivo la riduzione sostanziale degli input agricoli. Essi possono essere stabiliti dalle autorità nazionali o regionali, dall'Organizzazione internazionale dei controlli biologici, dalle associazioni dei produttori, dai distributori, dai consumatori, ecc.

C/05 c) Premi o aiuti agro-ecologici

I. Qualsiasi premio o aiuto versato ad un'azienda mediante un regime di aiuti di uno Stato membro a norma del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/95 della Commissione(7) o, se del caso, della legislazione più recente.

II. Il regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, riguarda metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale. Gli Stati membri stabiliscono regimi che forniscono aiuti agli agricoltori che intraprendono certe misure.

C/05 c) i) Misure relative alle caratteristiche del paesaggio

I. Misure comprese nei regimi di cui sopra al punto II della rubrica C/05 c), volte a mantenere o ripristinare talune caratteristiche del paesaggio (ad esempio, vecchi muri di pietra, siepi, alberi sparsi, delimitazioni dei campi, ecc.) o di gestire i terreni destinati all'accesso del pubblico e alle attività ricreative.

II. Il regime agro-ambientale può rimborsare agli agricoltori le spese di creazione o di mantenimento delle caratteristiche del paesaggio. Ciò include l'utilizzazione dei terreni per scopi specifici e la cura di caratteristiche particolari del paesaggio agricolo quali siepi, muri di pietra tradizionali, terrazze tradizionali in pietra, zone cuscinetto per laghi o corsi d'acqua, delimitazioni di campi non coltivati, alberi capitozzati, alberi sparsi, monumenti agricoli storici, banchi di terra, ecc. Questa rubrica non comprende gli edifici o le caratteristiche del paesaggio che non sono legate alle superfici agricole.

D-I. UTILIZZAZIONE DELLE TERRE

I. La superficie totale dell'azienda (da D a H) comprende la superficie agricola utilizzata (da D a G), sfruttata dall'azienda, e le altre superfici (H).

La superficie agricola utilizzata dall'azienda comprende le superfici in coltivazione principale destinate al raccolto nell'anno dell'indagine.

II. Nel ripartire le superfici secondo l'utilizzazione delle terre, ciascuna delle superfici dovrà essere indicata una sola volta.

Sono comprese le coltivazioni permanenti e le coltivazioni occupanti il terreno per più anni (ad esempio: asparagi, fragole, piante perenni) a partire dall'anno in cui vengono piantate anche se non sono ancora in produzione.

Sono esclusi i funghi di coltivazione (I/02).

Nel caso di coltivazioni consociate, la superficie agricola utilizzata è suddivisa proporzionalmente fra le produzioni vegetali in base all'utilizzazione del terreno da parte delle stesse.

Le superfici agricole consociate alla superficie boscata sono suddivise allo stesso modo. Questa norma non vale per le coltivazioni di miscugli (coltivati e raccolti contemporaneamente su di una stessa superficie: ad esempio, miscugli di cereali), né per le coltivazioni successive (ad esempio, trifoglio raccolto dopo l'orzo).

Nel caso di coltivazioni consociate in cui una delle coltivazioni non abbia un'utilizzazione per l'azienda, detta coltivazione è considerata come non esistente ai fini della ripartizione delle superfici.

È possibile derogare al principio della ripartizione proporzionale nei casi in cui la sua applicazione dia luogo a risultati insoddisfacenti, a condizione che le norme fissate dagli Stati membri in accordo con la Commissione vengano rispettate.

Le coltivazioni successive sono registrate solo alla rubrica I/01. Nelle rubriche D-G non si calcola l'area di ogni coltivazione successiva, ma l'area è assegnata ad una coltivazione considerata come principale. Se nel medesimo periodo di vegetazione vengono coltivate in successione varie coltivazioni, la coltivazione principale è quella per la quale il valore della produzione è più elevato. Nel caso in cui i valori della produzione non differiscano sensibilmente, la coltivazione che occupa il terreno più a lungo viene considerata la coltivazione principale.

D. SEMINATIVI

I. Terreni lavorati (arati o coltivati) regolarmente che entrano generalmente nell'avvicendamento.

II. I seminativi comprendono le categorie di coltivazione da D/01 a D/20, i terreni a riposo senza aiuti finanziari (D/21) ed i terreni a riposo soggetti a regime d'aiuto per la messa a riposo e non sfruttati economicamente (D/22).

Le piante industriali prodotte su superfici messe a riposo sono comprese nelle loro rubriche rispettive e vanno registrate anche nella rubrica I/08 b).

D/01-D/08 Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)

II. Esclusi i cereali raccolti o consumati verdi, che figurano alla rubrica D/18.

D/01 Frumento tenero e spelta

D/02 Frumento duro

D/03 Segale

I. Compresi i miscugli di granella seminati in autunno (frumento segalato).

D/04 Orzo

D/05 Avena

I. Compresi i miscugli di granella seminati in primavera (cereali estivi).

D/06 Granoturco

I. Granoturco coltivato per granella.

II. Granoturco raccolto a mano, mediante raccoglitrice, sgranatrice o raccoglisgranatrice per qualsiasi uso, incluso l'insilamento. È compreso il granoturco raccolto insieme a parti del tutolo, ma con un'umidità superiore al 20 % e utilizzato per l'insilamento (cosiddetto misto di granoturco).

Il granoturco dolce sulla spiga per l'alimentazione umana figura alla rubrica D/14.

D/07 Riso

D/08 Altri cereali

D/09 Legumi secchi per la produzione di granella (comprese le sementi e i miscugli di legumi secchi e cereali)

II. I legumi secchi raccolti verdi figurano alle rubriche D/14 o D/18, a seconda del loro uso.

di cui:

D/09 c) Piselli, in coltura pura per foraggio

D/09 d) Fave e favette, in coltura pura per foraggio

D/10 Patate (comprese le patate primaticce e da semina)

D/11 Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)

D/12 Piante sarchiate da foraggio (escluse le sementi)

D/13 Piante industriali (comprese le sementi per le piante erbacee da semi oleosi; escluse le sementi per piante tessili, luppolo, tabacco e altre piante industriali) di cui:

D/13 a) Tabacco

D/13 b) Luppolo

D/13 c) Cotone

D/13 d) Altre piante da semi oleosi o tessili e altre piante industriali

D/13 d) i) Piante da semi oleosi o tessili (totale)

D/13 d) ii) Piante aromatiche e medicinali e spezie

II. Tra le piante medicinali, aromatiche e spezie, si possono in particolare menzionare le seguenti coltivazioni:

Angelica (Angelica), belladonna (Atropa), camomilla (Matricaria), cumino (Carum), digitale (Digitalis), genziana (Gentiana), issopo (Hyssopus), gelsomino (Jasminus), lavanda e lavandina (Lavandula), maggiorana (Origanum), melissa (Melissa), menta (Mentha), papavero (Papaver), pervinca (Vinca), psillio (semi) (Psyllium), zafferano (Curcuma), salvia (Salvia), calendola (Calendula), valeriana (Valeriana).

D/13 d) iii) Altre piante industriali

D/14 e D/15 Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole

II. Sono esclusi i funghi di coltivazione (I/02).

D/14 Ortaggi e legumi freschi, meloni, fragole (all'aperto o sotto protezione bassa non accessibile)

D/14 a) In coltivazione di pieno campo

I. Ortaggi e legumi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni agricole

D/14 b) Coltivazioni in orti stabili e industriali

I. Ortaggi e legumi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive.

D/15, D/17 e G/07 Coltivazioni in serre o sotto protezioni alte accessibili all'uomo

I. Coltivazioni praticate in serre o ripari accessibili all'uomo, fissi o mobili (di vetro o foglio di materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso.

II. Sono esclusi i fogli flessibili di materia plastica situati a piatto sul terreno, le coltivazioni in tunnel di plastica non accessibili all'uomo, sotto campane o cassoni portatili.

Nel caso di serre o ripari accessibili all'uomo mobili, non basta calcolare la sola superficie di base di tali impianti, ma occorre conteggiare e sommare tutte le superfici che da essi sono coperte negli ultimi 12 mesi, ottenendo così la superficie totale delle coltivazioni in serre.

Le superfici delle coltivazioni praticate temporaneamente in serre e temporaneamente all'aperto vengono rilevate esclusivamente tra le superfici sotto serra (a meno che il periodo di coltivazione in serra non sia stato estremamente limitato).

Qualora una stessa superficie sotto serra sia stata utilizzata più volte, la si dovrà conteggiare una sola volta.

Nel caso di serre a più piani si calcolerà soltanto la superficie di base.

D/16 e D/17 Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)

D/18 Piante foraggere

I. Tutte le coltivazioni foraggere erbacee che entrano nell'avvicendamento delle colture e occupano una stessa superficie per meno di 5 anni (erbai e prati avvicendati).

II. Sono compresi i cereali e le piante industriali raccolti e/o consumati verdi.

Sono escluse le piante sarchiate da foraggio (D/12).

D/18 a) Prati e pascoli temporanei

I. Graminacee da pascolo, fieno o insilamento inclusi come parte di una normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e inferiore a 5 anni. Le sementi sono graminacee pure o in miscuglio. Le superfici vengono dissodate mediante aratura o altre tecniche di lavorazione oppure le piante vengono distrutte con altri mezzi, ad esempio erbicidi, prima che la superficie venga seminata o coltivata di nuovo.

D/18 b) Altri foraggi verdi

I. Altre coltivazioni foraggere soprattutto annuali (ad esempio: veccia, mais verde, cereali raccolti e/o consumati verdi, leguminose).

D/18 b) i) Mais verde (mais da silo)

I. Mais coltivato per l'insilamento.

II. Tutti i tipi di mais da foraggio che non vengono coltivati per la granella (tutolo intero, parti di una pianta o pianta intera). È compreso il mais verde consumato direttamente dagli animali (senza insilamento) ed i tutoli interi (grano + rachide + glumella) raccolti per l'uso come mangimi o per l'insilamento.

D/18 b) ii) Piante leguminose

I. Leguminose coltivate e raccolte verdi (pianta intera) per foraggio.

D/19 Sementi e piantine per seminativi (esclusi cereali, legumi secchi, patate e piante da semi oleosi)

I. Superfici per la produzione di sementi e piantine destinate alla vendita, esclusi cereali, riso e legumi secchi, patate e piante da semi oleosi. Le sementi e piantine destinate al fabbisogno proprio dell'azienda (per esempio: piantine orticole, quali le piantine di cavolo o d'insalata) rientrano nelle varie rubriche relative alle singole colture.

II. Sono comprese le sementi delle piante foraggere erbacee.

D/20 Altre coltivazioni per seminativi

I. Coltivazioni per seminativi non comprese nelle rubriche da D/01 a D/19, D/21 e D/22.

D/21 e D/22 Terreni a riposo

II. I terreni a riposo non devono essere confusi con le coltivazioni successive (I/01) né con la superficie agricola non utilizzata (H/01). La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata della annata agraria.

I terreni a riposo possono essere:

1) terreni nudi senza alcuna coltivazione;

2) terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come alimento per il bestiame o come sovescio;

3) terreni seminati esclusivamente per la produzione di foraggio verde (sovescio).

D/21 Terreni a riposo senza aiuti finanziari

I. Tutti i terreni inclusi nel sistema di rotazione delle colture, lavorati o meno, ma che non forniscono alcun raccolto per tutta la durata della annata agraria e che non sono soggetti a regimi di aiuto o sussidio.

D/22 Terreni a riposo soggetti a regime d'aiuto, non sfruttati economicamente

I. Superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un premio per il ritiro dei seminativi dalla produzione, a norma del regolamento (CEE) n. 2328/91 del Consiglio(8) nonché del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio(9) e del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione(10) o, ove applicabile, della legislazione più recente. Qualora esistano misure nazionali simili, le superfici corrispondenti dovranno, ugualmente, essere incluse in tale caratteristica. Le superfici oggetto degli aiuti ritirate dalla produzione per più di cinque anni saranno registrate sotto H/01 + H/03.

II. I seminativi soggetti a regime di aiuti in cui è consentita la produzione non alimentare e che sono coltivati a contratto saranno registrati altrove nelle rubriche D/01-D/20.

E. ORTI FAMILIARI

I. Appezzamenti a sé stanti, riconoscibili come orti, adibiti alla coltivazione di prodotti destinati essenzialmente al consumo delle persone che vivono nell'azienda.

II. Sono esclusi:

- i parchi e i giardini ornamentali (cfr. H/03);

- le superfici coltivate per il fabbisogno di collettività (per esempio: centri di ricerca, comunità religiose, pensionati, prigioni, ecc.), che - purché beninteso le aziende di tali collettività soddisfino agli altri criteri cui deve rispondere un'azienda agricola - sono da calcolare come superfici di un'azienda agricola e da ripartire a seconda della loro utilizzazione.

F. PRATI PERMANENTI E PASCOLI

F/01 Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri

I. Superfici diverse dai pascoli magri, non comprese nell'avvicendamento, destinate permanentemente (per almeno 5 anni) a produzioni erbacee, seminate o spontanee e utilizzate per pascolo o per la raccolta di fieno o insilato.

II. Sono esclusi:

- i pascoli magri, utilizzati periodicamente o permanentemente (F/02);

- i prati, pascoli e alpeggi non utilizzati (H/01).

F/02 Pascoli magri

I. Pascoli situati di frequente in zone accidentate, non concimate, coltivate, seminate o bonificate.

II. Possono essere compresi terreni rocciosi, brughiere, lande e le "deer forests" in Scozia.

Sono esclusi i pascoli magri non utilizzati (H/01).

G. COLTIVAZIONI PERMANENTI

I. Coltivazioni fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e pascoli, che occupano il terreno per più annate e forniscono raccolti ripetuti.

II. Sono compresi in questa rubrica i vivai (esclusi i vivai forestali non commerciali situati in foresta, rilevati nella superficie boscata) e le piante da intreccio (salice viminale, canna, giunco, ecc.) (cfr. G/06).

Sono escluse da questa rubrica le coltivazioni permanenti costituite da ortaggi, piante ornamentali o piante industriali (per esempio: asparagi, rose, piante ornamentali coltivate per il fiore e/o il fogliame, fragole, luppolo).

G/01 Frutteti e piantagioni di bacche

I. Superfici investite ad alberi da frutto, comprendenti sia le forme d'impianto a forte densità, sia le forme d'impianto a densità minima, in consociazione o meno con altre coltivazioni.

II. Sono compresi i castagneti.

Sono esclusi gli agrumeti, gli oliveti e i vigneti (G/02, 03 e 04).

G/01 a) Frutta fresca e bacche delle specie di origine temperata

G/01 b) Frutta e bacche delle specie di origine subtropicale

II. Si considerano come frutta e bacche delle specie d'origine subtropicale le seguenti coltivazioni:

Anona (Anona), ananas (Ananas), avocado (Persea), banana (Musa), fico d'India (Opuntia), litchi (Litchi), kiwi (Actinidea), papaia (Carica), mango (Mangifera), guaiava (Psidium), granadiglia (Passiflora).

G/01 c) Frutta a guscio

G/02 Agrumeti

G/03 Oliveti

G/03 a) che producono normalmente olive da tavola

G/03 b) che producono normalmente olive per olio

G/04 Vigneti

G/04 a) Vigneti che producono normalmente vino di qualità

I. Coltivazioni di vitigni atti alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) che rispondono alle norme dei regolamenti (CEE) n. 817/70 del Consiglio(11) e (CEE) n. 823/87 del Consiglio(12), o, se del caso, alle disposizioni legislative più recenti e alle disposizioni stabilite in applicazione dei medesimi e definite dalle regolamentazioni nazionali.

G/04 b) Vigneti che producono normalmente altri vini

I. Coltivazioni di vitigni atti alla produzione di vini che non siano v.q.p.r.d.

G/04 c) Vigneti che producono normalmente uva da tavola

G/04 d) Vigneti che producono normalmente uva passa

G/05 Vivai

I. Superfici investite a piantine legnose in piena aria, destinate ad essere trapiantate:

a) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;

b) vivai di alberi da frutto o di agrumi;

c) vivai ornamentali;

d) vivai forestali (non compresi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda);

e) alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate, ad es.: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali; nonché relativi portainnesti e virgulti.

II. Sono compresi i vivai forestali commerciali, situati o meno in foresta, e i vivai forestali non commerciali, destinati al fabbisogno dell'azienda, purché siano impiantati fuori foresta.

Sono esclusi: i vivai forestali destinati al fabbisogno dell'azienda (e generalmente di dimensioni ridotte), ma situati in foresta, i quali vengono rilevati nella "superficie boscata" (H/02).

In forma di tabella:

Vivai forestali

>SPAZIO PER TABELLA>

G/06 Altre coltivazioni permanenti

I. Coltivazioni permanenti all'aperto non comprese nelle rubriche da G/01 a G/05, in particolare le piante da intreccio (cfr. 02.01.43 nell'elenco dei prodotti agricoli).

G/07 Coltivazioni permanenti sotto vetro (cfr. sub D/15, D/17)

H. ALTRE SUPERFICI

Per "altre superfici" si intendono la superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o altre e che non sono utilizzate per la rotazione delle colture) e superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce, ecc.

H/01 e H/03 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non rientrano nell'avvicendamento) ed altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)

II. A partire dal 1988, le categorie H/01 e H/03, trattate separatamente fino all'indagine del 1987, vengono rilevate come un'unica caratteristica, cioè come somma di "H/01 + H/03".

Queste due caratteristiche continuano a figurare separatamente per garantire la continuità tra le indagini eseguite a partire dal 1988 e quelle precedenti.

H/01 Superficie agricola non utilizzata (superfici agricole che non sono più coltivate per ragioni economiche, sociali o d'altro tipo e che non entrano nell'avvicendamento)

I. Superficie precedentemente utilizzata come superficie agricola, ma che, nel corso dell'anno di riferimento dell'indagine, per motivi economici, sociali o altri non viene più utilizzata per scopi agricoli e non entra nell'avvicendamento.

II. Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con l'intervento dei mezzi normalmente disponibili in un'azienda.

Sono esclusi:

- i parchi e i giardini ornamentali (cfr. H/03);

- i terreni a riposo (cfr. D/21 e D/22).

H/03 Altre superfici (aree edificate, aie e cortili, strade poderali, stagni, cave, terre sterili, rocce, ecc.)

I. Tutte le parti della superficie totale dell'azienda agricola che non sono comprese né nella superficie agricola utilizzata, né nella superficie agricola non utilizzata, né nella superficie boscata.

II. Rientrano in questa rubrica, in particolare:

1. le superfici che non interessano direttamente la produzione vegetale, ma che tuttavia sono necessarie al funzionamento dell'azienda, ad esempio: le aree occupate da fabbricati o strade poderali;

2. le superfici non utilizzabili ai fini della produzione agricola, cioè le superfici che potrebbero essere messe a coltura solamente con l'intervento di mezzi molto potenti, normalmente non disponibili in un'azienda agricola (ad esempio: bonifica di terreni paludosi, brughiere, ecc.);

3. i parchi e i giardini ornamentali.

H/02 Superficie boschiva

I. Superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi i pioppeti dentro o fuori foresta, nonché i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname, ecc.).

II. Nel caso di consociazione fra coltivazioni agricole e boschive la superficie è suddivisa proporzionalmente in base all'utilizzazione del terreno.

Sono comprese anche le barriere frangivento e le piantagioni boscate di confine situate nell'azienda e che si ritenga opportuno includere nella superficie boscata.

Sono compresi gli alberi di Natale e gli alberi e gli arbusti destinati principalmente alla produzione di energia, indipendentemente dal luogo in cui vengono coltivati.

Sono esclusi:

- i noci e i castagni che siano destinati principalmente alla produzione di frutta (cfr. G/01), le altre piantagioni non forestali (G) e i vincheti (G/06);

- le superfici con alberi isolati, con piccoli gruppi o filari di alberi (H/03);

- i parchi e i giardini ornamentali (H/03), i prati (F/01 e F/02) ed i pascoli magri non utilizzati (H/01);

- le lande o brughiere (F/01 o H/01);

- i vivai forestali commerciali e altri vivai situati fuori foresta (G/05).

H/02 f) Superficie boschiva gestita principalmente per la vendita del legname prodotto

I. Superficie boschiva dell'azienda soggetta a misure che influenzano o accelerano la crescita degli alberi, quali diradamento, concimazione, altre migliorie o rigenerazione.

H/02 g) Superficie boschiva a turno breve

I. Superficie boschiva coltivata per la produzione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o inferiore a 15 anni. Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/piantagione degli alberi e la raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali operazioni di gestione quali il diradamento.

II. I prodotti finali di queste superficie sono, ad esempio, alberi di Natale, prodotti energetici (ad es. Salix) o legno da triturazione (ad es. pioppi, eucalipti).

I. COLTIVAZIONI CONSOCIATE E SUCCESSIVE SECONDARIE, FUNGHI, IRRIGAZIONE, SERRE, INSTALLAZIONI DI STOCCAGGIO PER CONCIMI NATURALI, RITIRO DEI SEMINATIVI E GESTIONE DELLE SOSTANZE NUTRITIVE

I/01 Coltivazioni successive secondarie (escluse le coltivazioni orticole e le coltivazioni sotto vetro)

I. Coltivazioni che precedono o seguono la coltivazione principale, in cui il raccolto viene effettuato nel corso dei 12 mesi del periodo di riferimento. Va indicata la superficie per ognuna delle coltivazioni, se esistono diverse coltivazioni successive (o precedenti).

II. La superficie di coltivazione successiva non viene conteggiata due volte, cioè la superficie è compresa nelle rubriche D-G solo per la coltivazione principale e la superficie della coltivazione successiva è registrata solo nella rubrica I/01.

Sono escluse:

- le coltivazioni degli orti stabili, le coltivazioni in serre e gli orti familiari;

- le coltivazioni intercalari destinate alla produzione di concime verde (I/09 b).

I/01 a) Cereali (D/01-D/08) non foraggeri

I/01 b) Legumi secchi (D/09) non foraggeri

I/01 c) Piante da semi oleosi [D/13 i)] non foraggere

I/01 d) Altre coltivazioni successive secondarie

I/02 Funghi

I. Funghi derivati da colture effettuate in fabbricati appositi o adattati per la coltivazione dei funghi, ovvero in sotterranei, grotte e cantine.

II. Viene rilevata la superficie dei substrati disponibili per la coltivazione che, nel corso dei 12 mesi del periodo di riferimento, sono o saranno riempiti di composto almeno una volta. Se la "semina" avviene più volte, la superficie dei substrati viene calcolata una sola volta.

I/03 Superficie irrigata

I/03 a) Superficie irrigua totale

I. Superficie massima che, nel corso dell'anno di riferimento, potrebbe, ove necessario, essere irrigata con l'ausilio di impianti tecnici e con una quantità d'acqua normalmente disponibile nell'azienda.

II. La superficie irrigua totale può differire dal totale delle superfici dotate di impianti per l'irrigazione, poiché, da un lato, tali impianti possono essere mobili e quindi venire utilizzati su più campi nel corso del periodo vegetativo e, dall'altro, la capacità può essere ridotta a causa della quantità d'acqua disponibile e del periodo durante il quale è possibile avvalersi degli impianti mobili.

I/03 b) Superficie delle coltivazioni irrigate almeno una volta nel corso dell'anno

I. Superficie delle coltivazioni che, nel corso dei dodici mesi antecedenti il giorno dell'indagine, sono state effettivamente irrigate almeno una volta.

II. Non sono incluse le coltivazioni in serre e gli orti familiari, che sono quasi sempre irrigati.

Se, nel corso del periodo vegetativo, più colture sono coltivate su un campo, la superficie dev'essere indicata un'unica volta e per la coltura principale, se questa è stata irrigata, altrimenti per la principale coltura secondaria (o coltura successiva) irrigata.

I/04 Superficie di base delle serre utilizzate

I. Le "serre" comprendono gli impianti fissi o mobili, di vetro o foglio di materia plastica o di qualsiasi altro materiale traslucido e impermeabile all'acqua, nei quali si praticano coltivazioni al coperto.

Sono esclusi:

- i cassoni fissi, mobili o articolati;

- i tunnel di plastica non accessibili all'uomo;

- le campane.

II. Si debbono prendere in considerazione esclusivamente le serre utilizzate negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine.

Le superfici da indicare sono le superfici di base delle serre, badando, per le serre mobili, a registrare soltanto la superficie che può essere coperta una sola volta.

Anche quando la superficie sotto serre venga utilizzata più volte nel corso di un'annata, tale superficie dovrà essere considerata una volta sola.

I/05 Coltivazioni consociate

I. Consociazione di coltivazioni temporanee (coltivazioni di seminativi o erbai) e di coltivazioni permanenti e/o di piantagioni forestali su un'unica e stessa superficie; in un senso più ampio, anche consociazione di coltivazioni permanenti di differenti specie o di differenti coltivazioni temporanee su un'unica e stessa superficie.

II. Sotto tale caratteristica va rilevata la superficie totale effettivamente occupata dalle coltivazioni consociate. La ripartizione della superficie totale tra le differenti coltivazioni considerate è fissata sub "D-I Utilizzazione delle terre".

I/05 a) Coltivazioni agricole (compresi prati e pascoli) - specie forestali

I/05 b) Coltivazioni permanenti - coltivazioni annuali

I/05 c) Coltivazioni permanenti - coltivazioni permanenti

I/05 d) Altre

I/07 Concimi naturali di origine animale (letame solido, purino e liquame)

I. Letame solido: escrementi di animali domestici, con o senza strame, comprendenti eventualmente una piccola parte di urine.

Purino: urina di animali domestici comprendente, se del caso, una piccola parte di escrementi e/o acque.

Liquame: letame liquido, cioè miscela di escrementi e di urine di animali domestici, addizionati eventualmente d'acqua e comprendenti, se del caso, una piccola parte di strame.

I/07 a) Installazioni di stoccaggio

I. Nel caso del letame solido, il termine "installazione" si riferisce allo stoccaggio su una superficie impermeabile con un dispositivo di contenimento dello scolo, con o senza tetto.

Nel caso del purino o del liquame, il termine si riferisce ad una vasca a tenuta stagna, aperta o coperta, oppure a una fossa rivestita.

I/07 b) Capacità di stoccaggio

I. 1. Per letame solido l'area in m2 dell'installazione di stoccaggio.

Per purino e liquame il volume in m3 dell'installazione di stoccaggio.

2. Per Danimarca, Finlandia e Svezia: il numero di mesi in cui le installazioni di stoccaggio possono stoccare il letame prodotto nell'azienda senza rischio di scolo e senza svuotamenti periodici.

II. L'area ed il volume si riferiscono all'area o al volume che può essere utilizzato senza rischio di scolo.

I/07 c) Installazioni di stoccaggio coperte

I. Installazioni di stoccaggio per concimi naturali di origine animale coperti in modo tale da proteggere il letame dalle precipitazioni atmosferiche.

I/07 d) Sistema di recupero del metano

I. Un sistema di recupero del metano emesso dal letame che impedisce la sua emissione nell'atmosfera.

I/08 Superfici soggette a regime di aiuti suddivise in:

a) terreni a riposo non sfruttati economicamente (già compresi in D/22);

b) superfici utilizzate per la coltivazione di materie prime agrarie non destinate all'alimentazione (ad es. barbabietole, colza, alberi e arbusti non forestali ecc., compresi lenticchie, ceci e vecce) (già comprese in D e G);

c) superfici trasformate in prati permanenti e pascoli (già comprese in F/01 e F/02);

d) superfici agricole trasformate in superfici a bosco o in via di imboschimento (già comprese in H/02);

e) altri (già compresi in H/01 e H/03).

I. Superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un aiuto finanziario, destinato a incoraggiare il ritiro dei seminativi, in conformità al regolamento (CEE) n. 2328/91, come pure in conformità al regolamento (CEE) n. 1765/92 e al regolamento (CEE) n. 334/93 ed alle eventuali disposizioni più recenti.

II. Sono comprese solo le superfici per le quali l'azienda agricola ha diritto ad un aiuto finanziario per l'anno di riferimento dell'indagine.

I/09 Gestione delle sostanze nutritive

I/09 a) Uso di colture di copertura per ridurre la perdita invernale di sostanze nutritive

I. Colture seminate in autunno per ridurre la perdita invernale di sostanze nutritive.

II. Tali colture non vanno scambiate con le normali colture verdi invernali (frumento autunnale o prati): esse sono le colture seminate in autunno al solo scopo di ridurre la perdita di sostanze nutritive. Esse normalmente sono arate in primavera prima di seminare un'altra coltura e non vengono raccolte o utilizzate per il pascolo.

I/09 b) Uso di colture fissatrici di azoto per concimazione

I. Talune colture, principalmente le leguminose che fissano l'azoto, vengono seminate allo scopo di migliorare il terreno, la cosiddetta "concimazione verde".

II. Esistono due modi di utilizzo di tali colture: seminarle in un miscuglio con altre colture o in coltura pura, talvolta successivamente alla raccolta di un'altra coltura. Le piante non vengono raccolte ma interrate e l'azoto che esse contengono serve da concime per le colture successive. Le leguminose seminate insieme a miscugli di altre colture servono come fonte di azoto per la coltura principale, ma hanno un valore più elevato se vengono coltivate dopo la raccolta della coltura principale e successivamente interrate. Vanno raccolte le informazioni che riguardano le colture pure.

J. CONSISTENZA DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO (Alla data dell'indagine)

J/01-J/19 Patrimonio zootecnico

I. Numero di animali da produzione posseduti o gestiti direttamente dell'azienda al momento dell'indagine. Gli animali non sono necessariamente proprietà del conduttore. Tali animali possono trovarsi nell'azienda stessa su superfici o in stalle utilizzate dall'azienda o anche al di fuori di essa (superfici comuni, migrazione, ecc.).

II. Non sono compresi gli animali domestici, diversi dai cavalli, non utilizzati nella produzione o a scopi di lucro, cioè utilizzati esclusivamente dalla famiglia del conduttore a scopi ricreativi.

Sono compresi anche gli animali di proprietà di un'impresa non agricola (per esempio: impresa di mangimi, mulino, macello), purché si trovino nell'azienda agricola essendo stati da questa presi in pensione o in appalto su contratto.

Le mandrie migranti che non appartengono ad aziende che utilizzano superfici agricole sono considerate come aziende a sé stanti.

Sono esclusi:

- gli animali di passaggio (per esempio: femmine presenti per la monta);

- gli animali dati in pensione o in appalto su contratto ad un'altra azienda agricola.

J/01 Equini

II. Sono compresi i cavalli da corsa e da sella nonché i cavalli utilizzati esclusivamente dalla famiglia del conduttore a scopi ricreativi.

J/02-J/08 Bovini

II. Sono compresi i bufalini.

J/02 Bovini di meno di 1 anno

J/03 Bovini da 1 anno a meno di 2 anni: maschi

J/04 Bovini da 1 anno a meno di 2 anni: femmine

II. Sono escluse le femmine che abbiano già partorito (J/07, J/08).

J/05 Bovini di 2 anni e più: maschi

J/06 Giovenche

I. Bovine di 2 anni e più che non hanno ancora partorito.

II. Sono comprese le femmine di 2 anni e più che non abbiano ancora partorito, anche se gravide alla data della rilevazione.

J/07 e J/08 Vacche da latte - Altre vacche

I. Vacche: bovine che hanno già partorito (comprese, eventualmente, la bovine di meno di 2 anni).

J/07 Vacche da latte

I. Vacche che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari. Sono comprese le vacche lattifere da riforma (tolte dalla produzione) (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassate tra l'ultima lattazione e la macellazione).

J/08 Altre vacche

I. 1. Vacche che, per la razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli e il cui latte non viene destinato al consumo umano né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

2. Vacche da lavoro.

II. Sono comprese le "altre vacche" da riforma (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassate prima della macellazione).

J/09 Ovini (di tutte le età)

J/09 a) Ovini: femmine da riproduzione

I. Ovini femmine che hanno già partorito.

II. Sono comprese:

- le pecore e le agnelle destinate alla riproduzione,

- le femmine da riforma.

J/09 b) Altri ovini

I. Tutti gli ovini ad eccezione delle femmine da riproduzione

J/10 Caprini (di tutte le età)

J/10 a) Caprini: femmine da riproduzione

I. Caprini femmine che hanno già partorito

II. Sono comprese:

- le capre e caprette destinate alla riproduzione,

- le capre da riforma.

J/10 b) Altri caprini

I. Tutti i caprini ad esclusione delle femmine da riproduzione.

J/11-J/13 Suini

J/11 Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg

J/12 Scrofe da riproduzione di almeno 50 kg

II. Sono escluse le scrofe da riforma.

J/13 Altri suini

I. Suini di peso vivo compreso tra 20 e meno di 50 kg: suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma, di peso vivo di almeno 50 kg (indipendentemente dal fatto che vengano o meno ingrassati prima della macellazione): verri riproduttori, di peso vivo di almeno 50 kg.

J/14-J/16 Pollame

J/14 Polli da carne

II. Sono escluse le pollastre, le galline da uova e le galline da riforma.

J/15 Galline da uova

II. Sono comprese le pollastre che non hanno ancora cominciato a deporre le uova e le galline da riforma. Sono comprese tutte le galline che hanno già cominciato a deporre le uova, destinate sia al consumo che alla riproduzione. Sono compresi i galli da riproduzione per galline da uova.

J/16 Altro pollame (anatre, tacchini, oche e faraone)

J/17 Coniglie fattrici

I. Conigli femmine destinate alla produzione di conigli da ingrasso, che hanno già partorito.

J/18 Api

I. Numero di alveari occupati da api destinate alla produzione di miele.

II. Si conta un alveare per colonia di api (sciame), indipendentemente dalle caratteristiche dell'arnia.

J/19 Altri animali

I. Qualsiasi animale utilizzato per la produzione dei prodotti agricoli che figurano nell'allegato II, parte A, esclusi i prodotti menzionati nell'allegato II, parte B.

J/19 a) Cervidi (escluse le renne)

I. Cervidi allevati in stabulazione per la produzione di carne, non per la caccia.

K. TRATTRICI, MOTOCOLTIVATORI, MACCHINE ED IMPIANTI

Utilizzazione delle macchine

I. Macchine utilizzate dall'azienda negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine.

In proprietà dell'azienda

I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici di proprietà esclusiva dell'azienda agricola nel giorno dell'indagine.

II. Sono compresi anche i mezzi a trazione meccanica, le macchine e gli impianti meccanici dati temporaneamente in prestito ad altre aziende agricole.

Utilizzate da più aziende

1. In proprietà di un'altra azienda

I. Mezzi a trazione meccanica, ed impianti meccanici di proprietà di un'altra azienda agricola e temporaneamente utilizzati dall'azienda intervistata (per esempio, aiuto reciproco o consorzi per il noleggio di macchinario agricolo).

2. In proprietà di un gruppo di aziende

I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici che sono proprietà di gruppi di aziende e vengono utilizzati dall'azienda agricola intervistata in quanto membro della gruppo di aziende.

3. In comproprietà

I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici, acquistati in comune da due o più aziende agricole (cooperazione limitata all'uso di macchinario agricolo).

In proprietà di un'impresa di lavori agricoli

I. Mezzi a trazione meccanica, macchine ed impianti meccanici, che sono proprietà d'imprenditori di lavori agricoli.

II. Le imprese di lavori agricoli sono imprese che eseguono professionalmente lavori nelle aziende agricole, utilizzando mezzi a trazione meccanica, ecc.

Quest'attività retribuita può essere principale o secondaria (può trattarsi, per esempio, sia di imprese la cui attività principale riguarda il commercio o la riparazione delle macchine agricole, il commercio e la trasformazione dei prodotti agricoli, la valorizzazione di aziende agricole, ecc., sia di enti pubblici, per esempio di tutela del paesaggio).

K/01 Trattrici a quattro ruote, trattrici a cingoli, porta-attrezzi

I. Tutte le trattrici con almeno due assi, utilizzate per l'esecuzione di lavori dell'azienda agricola, compresi i veicoli a motore che vengano utilizzati come trattrici agricole (per esempio: "jeep", "Unimog").

Sono per contro esclusi tutti i mezzi meccanici di qualsiasi tipo, che nei dodici mesi considerati siano stati utilizzati esclusivamente per la silvicoltura, la pesca, la costruzione di fossati e strade e per altri lavori fondiari.

K/02 Motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici

I. Veicoli a motore a un solo asse, utilizzati nell'agricoltura, nell'orticoltura e nella viticoltura oppure veicoli simili privi di asse.

II. Sono escluse le macchine utilizzate esclusivamente per parchi e giardini.

K/03 Mietitrebbiatrici

I. Macchine semoventi, oppure trainate o portate da trattrice, utilizzate per la raccolta (mietitura e trebbiatura) di cereali (compresi il riso e il granoturco), legumi secchi, semi oleosi, sementi di leguminose e graminacee.

II. Sono escluse le macchine specializzate per la raccolta dei piselli.

K/09 Altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata

I. Macchine, diverse dalle mietitrebbiatrici (K/03), semoventi, oppure trainate, portate o semiportate da trattrice, che vengono utilizzate per la raccolta continua delle barbabietole da zucchero, delle patate o delle colture da foraggio.

II. La raccolta di una coltura può essere eseguita in una o più operazioni (quando, per esempio, macchine aventi funzioni diverse vengono utilizzate in una serie ininterrotta di operazioni). In quest'ultimo caso le varie macchine sono calcolate come una sola.

K/10 Impianti di irrigazione

I. Tutti gli impianti utilizzati per l'irrigazione, senza tenere conto del sistema (se l'acqua è irrorata sulle colture o introdotta in fosse o tubi sul terreno).

II. Non sono compresi gli impianti utilizzati esclusivamente in orti stabili ed industriali o nelle serre, ma sono inclusi quelli utilizzati per l'orticoltura.

K/10 a) Impianti mobili di irrigazione

I. Gli impianti utilizzati per l'irrigazione che possono essere spostati da un campo all'altro nello stesso periodo vegetativo.

K/10 b) Impianti fissi di irrigazione

I. Gli impianti utilizzati per l'irrigazione stazionari o che non possono essere spostati durante il periodo vegetativo.

L. MANODOPERA AGRICOLA

Le informazioni statistiche sulla manodopera agricola sono raccolte in modo tale da consentire la compilazione di tabelle che permettono di incrociare i dati (ad esempio sull'età e sul tempo di lavoro) delle diverse categorie e classi della manodopera agricola tra loro e/o con qualsiasi altra caratteristica dell'indagine. Ciò significa che ogni persona addetta al lavoro agricolo nell'azienda deve essere classificata in base a tutte le classi richieste per la categoria.

I dati sono raccolti una sola volta per persona, cioè se una persona ha diversi ruoli nell'azienda, ad esempio il coniuge del conduttore che è nel contempo capo azienda, i dati relativi a questa persona non devono essere registrati due volte. I dati vanno raccolti nello stesso ordine delle categorie, cioè nell'ordine seguente: conduttore, capo azienda, coniuge, altro membro della famiglia.

I gruppi di aziende (risposta "sì" alla domanda B/01) sono considerati privi di manodopera familiare. Di conseguenza, i dati dei gruppi di aziende relativamente alla rubrica "coniuge" (normalmente L/02) e "altri membri della famiglia" [normalmente L/03 a) e L/03 b)] vengono registrati nella rubrica L/04.

Nel caso delle aziende agricole il cui conduttore è una persona giuridica, non si dovranno compilare le rubriche "conduttore" (L/01), "coniuge" (L/02) o "altri membri della famiglia" [L/03 a) e L/03 b)]. Il capo azienda va registrato nella rubrica L/01 a) ma considerato come manodopera non familiare. Se il coniuge del capo azienda o i suoi parenti sono regolarmente occupati nell'azienda, essi vanno registrati nella rubrica L/04. Quelli occupati in modo irregolare nell'azienda vanno registrati nella rubrica L/05 + 06.

Gli Stati membri per cui è facoltativa la domanda B/01 b) non devono raccogliere informazioni sui soci dei gruppi di aziende. In questi Stati membri i dati relativi al conduttore vanno registrati per una sola persona [cfr. B/01a)]. Le rubriche relative al "coniuge" (L/02) e agli "altri membri della famiglia" [L/03 a) e L/03 b)] sono da completare solo per il coniuge e per i membri della famiglia della persona in questione. Le informazioni relative alle altre persone che lavorano regolarmente nell'azienda vanno registrate nella rubrica L/04 e quelle relative alla manodopera occasionale nella rubrica L/05 + 06.

L/01-L/06 Manodopera agricola dell'azienda

I. Tutte le persone di età superiore a quella corrispondente al termine della scuola dell'obbligo, che negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine hanno effettuato lavori agricoli per l'azienda agricola intervistata.

Sono compresi:

- i conduttori unici (inclusi i conduttori che non effettuano alcun lavoro nell'azienda), i soci di gruppi di aziende (esclusi i soci che non effettuano alcun lavoro nell'azienda) ed i capi azienda [L/01 e L/01 a)];

- i membri della famiglia del conduttore unico (L/02 e L/03);

- la manodopera non familiare (L/04 + L/06).

II. Il periodo d'osservazione può essere inferiore a 12 mesi, purché i dati forniti corrispondano a 12 mesi.

Le persone che, pur avendo raggiunto l'età della pensione, continuano a lavorare nell'azienda, devono essere incluse nella manodopera agricola.

>SPAZIO PER TABELLA>

Belgio, Germania e Paesi Bassi hanno un sistema di istruzione obbligatoria a tempo pieno fino ad un'età determinata e di istruzione obbligatoria a tempo parziale (solitamente sotto forma di apprendistato) per altri 2 o 3 anni. In Germania esistono normative diverse a seconda dei Länder.

NB:

Le età indicate non vanno interpretate in modo rigido, poiché in taluni Stati membri non viene prescritta l'età della fine dell'istruzione obbligatoria, bensì il numero di anni obbligatori di istruzione. Una persona che ha iniziato la sua istruzione ad un'età non convenzionale può pertanto terminare la sua istruzione ad un'età non convenzionale.

Sebbene in Portogallo l'istruzione obbligatoria si concluda all'età di 15 anni, nel quadro delle indagini sulla struttura i giovani occupati nell'agricoltura vengono registrati a partire dall'età di 12 anni.

L/01-L/06 Lavori agricoli

I. Per "lavori agricoli" s'intendono tutti i lavori eseguiti per l'azienda agricola oggetto dell'indagine, che contribuiscono alla produzione dei prodotti elencati nell'allegato II, alla manutenzione della capacità di questi prodotti o alle attività che derivano direttamente da tali attività di produzione.

II. Fra i "lavori che contribuiscono alla produzione" figurano, ad esempio, i lavori seguenti:

- organizzazione e gestione (operazioni di compravendita, contabilità, ecc.),

- lavoro dei campi (aratura, fienagione, raccolto, ecc.),

- allevamento del bestiame (preparazione e distribuzione degli alimenti, mungitura, cure, ecc.),

- immagazzinamento, condizionamento e trasformazione dei prodotti dell'azienda stessa (insilamento, imballaggio, ecc.),

- immagazzinamento, condizionamento e trasformazione dei prodotti dell'azienda stessa (insilamento, imballaggio, ecc.), manutenzione (di fabbricati, macchine, impianti, ecc.),

- trasporti per conto dell'azienda, purché effettuati dalla manodopera dell'azienda stessa,

- tutte le attività secondarie non agricole e non separabili. Tali attività sono strettamente collegate alla produzione agricola e non possono essere separate dalla principale attività agricola (ad esempio, la produzione di burro).

Non deve essere rilevata la manodopera occupata nell'azienda agricola oggetto dell'indagine per conto di una terza persona o a titolo di aiuto reciproco (ad esempio, manodopera di un'impresa di lavori agricoli o di una cooperativa).

Non rientrano nei "lavori agricoli per l'azienda":

- lavori domestici eseguiti per le necessità familiari private del conduttore, dei soci di un gruppo di aziende oppure del capo azienda;

- lavori relativi alla silvicoltura, caccia, pesca e piscicoltura anche se vengono eseguiti nell'azienda agricola. Tuttavia, una quantità limitata di questi lavori eseguiti dalla manodopera agricola non è esclusa, qualora sia impossibile effettuare una misurazione separata;

- attività secondarie non agricole che possono essere separate dai lavori agricoli (ad esempio, la trasformazione di prodotti agricoli nell'azienda stessa);

- qualsiasi attività non agricola;

- qualsiasi altra attività lucrativa (cfr. L/07 L/09 "altre attività lucrative" e la rubrica M/01) eseguita dal conduttore e/o dalla manodopera.

L/01-L/06 Tempo di lavoro nell'azienda

I. Il tempo di lavoro dedicato effettivamente ai lavori agricoli per l'azienda, esclusi i lavori domestici nella casa del conduttore o del capo azienda.

II. Con "tempo pieno" si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se tali normative non indicano il numero di ore di lavoro annuali, si considererà un tempo minimo di 1800 ore (225 giorni lavorativi di 8 ore al giorno).

L/01 a)-L/03 Retribuzione

I. Va indicato se il capo azienda, il coniuge o gli altri membri della famiglia addetti ai lavori agricoli dell'azienda vengono retribuiti in denaro o meno.

II. Sono escluse le retribuzioni diverse da quelle in denaro.

Si presume che i capi azienda che non sono nel contempo conduttori o soci di un gruppo di aziende ricevano qualche tipo di retribuzione, mentre si presume che gli altri capi azienda non siano retribuiti poiché sono conduttori/soci.

L/01 e L/01 a) Conduttore e capo azienda (cfr. le definizioni alle rubriche B/01 e B/02)

II. Tutte le informazioni obbligatorie raccolte per ogni persona fisica che sia conduttore o capo azienda, senza tenere conto del loro numero. I dati vengono raccolti solo per le persone fisiche. Ciò significa che se il conduttore è una persona giuridica, i dati saranno registrati solo per il capo azienda.

Si rimanda alla rubrica "L. Manodopera" se nel singolo Stato membro la rubrica B/01 b) è facoltativa.

L/02 Coniuge del conduttore

II. Vanno registrati esclusivamente i dati relativi ai coniugi di conduttori unici addetti a lavori agricoli (vedi sopra) nell'azienda intervistata. Qualora il coniuge sia un socio di un gruppo di aziende egli/ella sarà registrato(a) nella rubrica L/01 e se è capo azienda sarà registrato(a) nella rubrica L/01 a).

L/03 Altri membri della famiglia del conduttore

I. Membri della famiglia del conduttore unico, escluso il coniuge, addetti a lavori agricoli nell'azienda intervistata, ma che non vivono necessariamente nell'azienda.

II. Per "membri della famiglia" s'intendono generalmente: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti (compresi i casi di parentela derivante da matrimonio e da adozione) ed i fratelli e le sorelle del conduttore o del suo coniuge [cfr. B/01 e)]. Il fatto che questi membri della famiglia siano retribuiti o meno o che non siano occupati regolarmente non influisce sulla loro inclusione nella rubrica.

Qualora un membro della famiglia del conduttore sia socio di un gruppo di aziende o capo azienda, sarà registrato nella rubrica L/01 o L/01 a).

L/04-L/06 Manodopera non familiare

I. Tutte le persone retribuite dall'azienda e addette ai lavori agricoli per l'azienda, esclusi il conduttore e i membri della sua famiglia.

II. Sono inclusi i coniugi e gli altri membri della famiglia dei soci di gruppi di aziende addetti ai lavori agricoli per l'azienda. Tali persone vengono considerate manodopera non familiare. Il fatto che questi membri della famiglia siano retribuiti o meno non influisce sulla loro inclusione nella rubrica.

L/04 Manodopera non familiare occupata regolarmente

I. Per manodopera occupata regolarmente s'intendono:

le persone che nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine hanno lavorato ogni settimana nell'azienda intervistata, indipendentemente dalla durata settimanale del lavoro.

Le persone che, pur avendo lavorato regolarmente per una parte dei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine, non abbiano però potuto lavorare per tutto il periodo per uno dei seguenti motivi:

1. condizioni particolari di produzione dell'azienda;

2. assenza dal lavoro per congedo, servizio militare, malattia, infortunio, morte, ecc.;

3. assunzione nell'azienda o licenziamento dalla stessa nel corso dell'anno;

4. sospensione totale del lavoro nell'azienda, per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio, ecc.).

II. Rientrano nel caso di cui al precedente paragrafo 1, per esempio, le aziende specializzate nella viticoltura o olivicoltura oppure nell'ingrassamento degli animali al pascolo o nell'ortofrutticoltura in pieno campo, per le quali è necessaria una manodopera solo per un numero limitato di mesi.

Rientra nel caso di cui al precedente paragrafo 3 anche la manodopera, che abbia smesso di lavorare per un'azienda per incominciare a lavorare per un'altra nei 12 mesi precedenti il giorno dell'indagine.

Per contro, la manodopera stagionale che abbia lavorato solo per brevi periodi - per esempio, la manodopera assunta esclusivamente per i raccolti di frutta o ortaggi - non va indicata in questa rubrica ma nella L/05 e L/06, specificando il numero delle giornate di lavoro.

L/05 e L/06 Manodopera non familiare occupata non regolarmente

I. Persone che negli ultimi dodici mesi precedenti il giorno dell'indagine non hanno lavorato ogni settimana nell'azienda, per un motivo diverso da quelli indicati sub L/04.

L/05 e L/06 Numero di giornate di lavoro effettuate da manodopera non familiare occupata non regolarmente

I. Per giornata di lavoro s'intende una prestazione lavorativa, di una durata tale che viene retribuita come una giornata intera di lavoro, corrispondente al lavoro normalmente effettuato giornalmente da un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno. I giorni di congedo e di malattia non contano come giornate di lavoro.

II. Per giornata di lavoro intera s'intende una giornata di lavoro normale per un lavoratore occupato regolarmente a tempo pieno. Il tempo di lavoro della manodopera occupata non regolarmente è convertito in giornate di lavoro intere, anche se il contratto di lavoro stabilisce che le giornate di lavoro siano più lunghe o più brevi di quelle della manodopera occupata regolarmente.

L/07-L/09 Altra attività lucrativa

I. Qualsiasi attività, esclusa quella relativa a lavori agricoli, secondo la definizione della rubrica L, esercitata come corrispettivo di una remunerazione (in forma di salario, stipendio, profitti o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura, a seconda dell'attività esercitata).

II. Sono comprese tanto le altre attività lucrative non attinenti all'agricoltura che possono essere esercitate nell'azienda stessa (per esempio: gestione di un terreno da campeggio, affitto di alloggi a turisti, ecc.) o in un'altra azienda agricola, quanto le attività esercitate in un'impresa non agricola. Sono inclusi i lavori agricoli effettuati in un'altra azienda agricola.

Non sono comprese le attività lucrative secondarie non attinenti all'agricoltura.

Per la rubrica L/07 i dati sui soci di un gruppo di aziende saranno raccolti solo per i soci che lavorano nella azienda.

Per le rubriche L/08 e L/09 i dati saranno raccolti solo per le aziende con un conduttore unico.

Attività principale

I. Attività dichiarata tale dalla persona intervistata.

II. Di norma l'attività che occupa un tempo maggiore rispetto a quella relativa ai lavori agricoli effettuati per l'azienda oggetto dell'indagine.

Attività secondaria

I. Ogni altra attività esercitata dalla persona intervistata, che dichiari che l'attività agricola per l'azienda costituisce l'attività principale.

II. Di norma l'attività che occupa un tempo minore rispetto a quella relativa ai lavori agricoli effettuati per l'azienda oggetto dell'indagine.

L/10 Giornate di lavoro agricolo equivalenti a giornate a tempo pieno, non comprese nei punti L/01-06, effettuate da persone non direttamente assunte dal conduttore (per esempio, dipendenti di imprese di lavori per conto terzi)

I. Ogni tipo di lavoro agricolo (cfr. L/01-06 "Lavori agricoli") svolto all'interno dell'azienda per l'azienda stessa da persone non assunte direttamente dall'azienda, ma che lavorano in proprio o sono state assunte da terzi, per esempio da imprese appaltatrici di manodopera che svolgono lavori allo stadio della produzione agricola, o da gruppi di aziende. Le ore di lavoro prestato vanno convertite in giornate o settimane equivalenti di lavoro a tempo pieno.

II. È compresa la manodopera occupata per conto di terzi nell'azienda oggetto dell'indagine. Sono però escluse le attività degli uffici contabili agricoli e la mutua assistenza non remunerata tra agricoltori.

M. SVILUPPO RURALE

Si dovrà indicare se il conduttore e/o il coniuge o altri membri della famiglia oppure uno o più soci di un gruppo di aziende esercitano attività lucrative che non comprendono nessun lavoro agricolo come definito sotto la rubrica L/01 fino a L/06 ma che sono direttamente collegate all'azienda e che hanno un'influenza economica sull'azienda stessa.

Diverse attività possono essere esercitate nella stessa azienda. Esse vanno tutte registrate.

Anche le attività forestali sono escluse.

Sono escluse le attività lucrative non separabili nell'azienda.

M/01 Attività collegate direttamente all'azienda

I. Attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda (superficie, fabbricati, macchinari, ecc.) o i suoi prodotti.

II. Se viene utilizzata solo manodopera non familiare e non vengono impiegate altre risorse dell'azienda, si considera che i lavoratori siano occupati per due attività diverse. Tali attività non vengono pertanto considerate come direttamente collegate all'azienda.

Non sono comprese le attività che non hanno alcun legame con l'azienda (ad esempio, un negozio dove non vengono venduti i prodotti dell'azienda).

M/01 a) Turismo, alloggio e altre attività ricreative

I. Tutte le attività relative al turismo, ai servizi di alloggio, alle visite dell'azienda destinate a turisti o ad altri gruppi, allo sport e ad altre attività ricreative che comportano l'utilizzo della superficie, dei fabbricati o di altre risorse dell'azienda.

M/01 b) Artigianato

I. Attività artigianali esercitate nell'azienda dal conduttore, dai membri della sua famiglia o da manodopera non familiare, a condizione che essi siano addetti anche ai lavori agricoli. Il modo in cui i prodotti vengono venduti è irrilevante.

M/01 c) Lavorazione di prodotti agricoli

I. Qualsiasi trasformazione di un prodotto agricolo di base in un prodotto secondario lavorato. È irrilevante se la materia prima viene prodotta dall'azienda o acquistata da terzi.

II. Ciò include, tra l'altro, la lavorazione della carne, la caseificazione, la vinificazione, ecc.

È compresa in questa rubrica qualsiasi lavorazione dei prodotti agricoli. È irrilevante se l'attività viene considerata parte dell'agricoltura o meno (ad esempio, la produzione del vino in alcune regioni viene considerata parte della viticoltura, mentre in altre è considerata un'attività distinta).

M/01 d) Lavorazione del legno (ad esempio, segatura, ecc.)

I. La lavorazione nell'azienda di legname grezzo per il mercato (segatura di legname, ecc.).

II. L'ulteriore lavorazione, ad esempio la produzione di mobili di legno, è compresa in genere nella rubrica M/01 (b).

M/01 e) Acquacoltura

I. Itticoltura esercitata nell'azienda.

M/01 f) Produzione di energia rinnovabile (energia eolica, combustione di paglia, ecc.)

I. Produzione di energia rinnovabile per il mercato, tra l'altro, mulini a vento o biogas destinati alla produzione di energia elettrica, vendita di prodotti agricoli ad impianti di produzione di energia (ad esempio, paglia o legno), ecc.

II. Non è compresa l'energia rinnovabile prodotta soltanto ad uso esclusivo dell'azienda.

M/01 g) Lavori per conto terzi (utilizzando l'attrezzatura dell'azienda)

I. Lavori su contratto, generalmente utilizzando l'attrezzatura dell'azienda, effettuati all'interno o all'esterno dell'azienda, ad esempio sgombero della neve, trasporti, manutenzione del paesaggio, servizi agricoli ed ambientali, ecc.

M/01 h) Altre

I. Altre attività lucrative non menzionate altrove, tra cui l'allevamento di animali da pelliccia.

(1) GU L 185 del 15.7.1988, pag. 9.

(2) GU L 377 del 24.12.1994, pag. 11.

(3) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

(4) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(5) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 12.

(6) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85.

(7) GU L 288 del 1.12.1995, pag. 35.

(8) GU L 218 del 6.8.1995, pag. 1.

(9) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12.

(10) GU L 38 del 16.2.1993, pag. 12.

(11) GU L 99 del 5.5.1970, pag. 20.

(12) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

ALLEGATO II

A. ELENCO DEI PRODOTTI AGRICOLI(1)

>SPAZIO PER TABELLA>

B. ELENCO DEI PRODOTTI ESCLUSI

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Questa lista si basa sull'allegato 1-A "Lista delle caratteristiche della attività del settore agricolo" in "Manuale dei conti economici delle agricoltura e della silvicoltura (Rev.1)" (1977), versione inglese.

ALLEGATO III

ELENCO DELLE ECCEZIONI AMMESSE ALL'ELENCO DELLE DEFINIZIONI

a) Danimarca

>SPAZIO PER TABELLA>

b) Repubblica federale di Germania

>SPAZIO PER TABELLA>

c) Spagna

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Francia

>SPAZIO PER TABELLA>

e) Irlanda

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Paesi Bassi

>SPAZIO PER TABELLA>

g) Austria

>SPAZIO PER TABELLA>

h) Finlandia

>SPAZIO PER TABELLA>

i) Svezia

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Elenco delle regioni e circoscrizioni utilizzato per le indagini sulla struttura delle aziende agricole

I codici NUTS si basano sulla classificazione NUTS del 1998.

BELGIQUE/BELGIË

>SPAZIO PER TABELLA>

DANMARK

>SPAZIO PER TABELLA>

DEUTSCHLAND

>SPAZIO PER TABELLA>

ELLADA

>SPAZIO PER TABELLA>

ESPAÑA

>SPAZIO PER TABELLA>

FRANCE

>SPAZIO PER TABELLA>

IRELAND

>SPAZIO PER TABELLA>

ITALIA

>SPAZIO PER TABELLA>

LUXEMBOURG

>SPAZIO PER TABELLA>

NEDERLAND

>SPAZIO PER TABELLA>

ÖSTERREICH

>SPAZIO PER TABELLA>

PORTUGAL

>SPAZIO PER TABELLA>

SUOMI/FINLAND

>SPAZIO PER TABELLA>

SVERIGE

>SPAZIO PER TABELLA>

UNITED KINGDOM

>SPAZIO PER TABELLA>