31999Y0618(01)

Risoluzione del Consiglio del 28 maggio 1999 relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro

Gazzetta ufficiale n. C 171 del 18/06/1999 pag. 0001 - 0002


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 28 maggio 1999

relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro

(1999/C 171/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

rammentando il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(1), nel quale è fissata al 1o gennaio 2002 l'immissione in circolazione dell'euro ed è sancito per gli Stati membri partecipanti l'obbligo di assicurare sanzioni adeguate contro l'alterazione e la contraffazione delle banconote e delle monete metalliche,

vista la comunicazione della Commissione del 23 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea: "Protezione dell'euro - lotta anticontraffazione",

vista la risoluzione del Parlamento europeo, del 17 novembre 1998, sulla comunicazione della Commissione del 23 luglio 1998 al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Banca centrale europea: "Protezione dell'euro - lotta anticontraffazione"(2),

vista la raccomandazione della Banca centrale europea, del 7 luglio 1998, relativa all'adozione di talune misure atte a rafforzare la protezione legale delle banconote e monete in euro(3),

considerando che, data la sua importanza a livello mondiale, l'euro sarà particolarmente esposto al rischio di falsificazioni;

rilevando che sono già state constatate condotte fraudolenti nei confronti dell'euro;

considerando che è opportuno assicurarsi che l'euro sia tutelato in modo adeguato in tutti gli Stati membri per mezzo di efficaci misure di diritto penale, già prima dell'immissione in circolazione delle banconote e monete metalliche previste per il 1o gennaio 2002,

ADOTTA LA SEGUENTE RISOLUZIONE:

A. Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario

1. Il Consiglio ritiene che le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale del 20 aprile 1929 per la repressione del falso nummario ("convenzione del 1929") costituiscano norme minime comuni per tutti gli Stati membri dell'Unione europea ai fini della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete.

2. Il Consiglio si rallegra che gli Stati membri che non sono ancora parte della Convenzione abbiano dichiarato la loro intenzione di aderire alla Convenzione.

3. Le banconote e monete metalliche in euro, in quanto monete aventi corso legale nell'unione monetaria in base al regolamento (CE) n. 974/98, sono da considerare "moneta",

a) ai sensi dell'articolo 2 della convenzione del 1929,

b) ai sensi delle norme penali degli Stati membri in materia di falsificazione di monete.

B. Strumento giuridico dell'Unione europea relativo al rafforzamento della tutela penale contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro

Il Consiglio ritiene che sia necessario elaborare, in base alle norme minime comuni di cui al punto A.1, uno strumento giuridico dell'Unione europea di natura vincolante, tenendo conto delle linee direttrici indicate in appresso:

1. Le condotte di cui all'articolo 3 della convenzione del 1929 e le condotte cui fa riferimento il futuro strumento giuridico dell'Unione europea nei confronti di monete fabbricate violando i diritti di emissione delle autorità competenti dovrebbero costituire illecito penale in tutti gli Stati membri.

2. a) In tutti gli Stati membri il trasporto e l'esportazione di moneta falsa con l'intenzione di immetterla in circolazione dovrebbero costituire illecito penale;

b) gli Stati membri sono invitati a valutare se vadano considerate reato altre forme di detenzione di moneta falsa con l'intenzione di immetterla in circolazione.

3. Gli Stati membri dovrebbero garantire

a) che nel concetto "oggetti" ai sensi dell'articolo 3, punto 5, della convenzione del 1929 rientrino anche singole componenti della moneta (per esempio gli ologrammi) che servono ad assicurare una protezione contro la falsificazione;

b) che, oltre agli oggetti di cui all'articolo 3, punto 5, della convenzione del 1929, possano essere inclusi tutti i mezzi specificamente destinati alla falsificazione di monete (per esempio i programmi informatici);

c) che, oltre alle condotte di cui all'articolo 3, punto 5, della convenzione del 1929, la detenzione, a fini fraudolenti, di mezzi specificamente destinati alla falsificazione di monete costituisca illecito penale.

4. Gli Stati membri dovrebbero prevedere, per tutte le attività criminali di cui all'articolo 3 della convenzione del 1929, e per quelle che saranno indicate nel futuro strumento giuridico dell'Unione europea, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione.

5. Si dovrebbero prevedere le misure adeguate per garantire la possibilità di perseguire penalmente la falsificazione di monete, compresa almeno quella dell'euro, per lo meno in tutti gli Stati membri che lo hanno adottato, indipendentemente dalla cittadinanza dell'autore dell'infrazione e dal luogo in cui quest'ultima è stata commessa. Il futuro strumento giuridico dell'Unione europea dovrebbe occuparsi del problema del conflitto di giurisdizione.

C. Cooperazione

Il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione ad esaminare se sia necessario rafforzare le misure esistenti per cooperare efficacemente con il sostegno della Banca centrale europea e l'Ufficio europeo di polizia (Europol) in materia di repressione delle infrazioni di contraffazione dell'euro.

D. Misure urgenti

Il Consiglio invita gli Stati membri ad assicurarsi che gli atti corrispondenti a quelli di cui all'articolo 3 della convenzione del 1929, commessi anteriormente al 1o gennaio 2002 nei confronti di future banconote e di monete metalliche dell'euro, siano punibili con sanzioni penali adeguate.

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.

(2) GU C 379 del 7.12.1998, pag. 39.

(3) GU C 11 del 15.1.1999, pag. 13.