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Parere della Banca centrale europea su richiesta del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109 C, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente una proposta di decisione (CE) del Consiglio recante disposizioni specifiche sulla composizione del Comitato economico e finanziario

Gazzetta ufficiale n. C 077 del 20/03/1999 pag. 0009


PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA su richiesta del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 109 C, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea, concernente una proposta di decisione (CE) del Consiglio recante disposizioni specifiche sulla composizione del Comitato economico e finanziario (1999/C 77/06)

1. La Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una proposta di decisione (CE) del Consiglio recante disposizioni specifiche sulla composizione del Comitato economico e finanziario (CEF) (in seguito indicata come «proposta di decisione»).

2. La BCE è competente a formulare un parere ai sensi dell'articolo 109 C, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, prima frase, del regolamento interno della BCE, il presente parere è stato adottato dal Consiglio direttivo della BCE.

3. L'obiettivo della proposta di decisione è quello di definire, nel dettaglio, la composizione del Comitato economico e finanziario. La BCE esprime il proprio compiacimento per la decisione di specificare i requisiti necessari per la nomina dei membri del CEF. Tali requisiti, già contemplati per i membri del Comitato monetario, evidenziano la continuità esistente tra i due comitati e la natura tecnica dei pareri espressi dal CEF.

4. La proposta di decisione prevede, in modo appropriato, che gli Stati membri, la Commissione delle Comunità europee e la BCE nominino, ciascuno, due membri del CEF, conformemente a quanto deciso nella riunione del Consiglio europeo tenutasi in Lussemburgo. Tuttavia, la BCE preferirebbe indicare esplicitamente all'articolo 3 che i due rappresentanti nominati da ciascuno Stato membro vengano scelti tra gli alti funzionari dell'amministrazione nazionale e della banca centrale nazionale rispettivamente, e che vengano scelti dei supplenti con i medesimi requisiti.

5. Il presente parere della BCE è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 novembre 1998.

Il presidente della BCE

Willem F. DUISENBERG