31999R2255

Regolamento (CE) n. 2255/1999 della Commissione, del 25 ottobre 1999, che modifica il regolamento (CE) n. 1040/1999, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina, e che deroga al regolamento (CEE) n. 1859/93, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 275 del 26/10/1999 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 2255/1999 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 1040/1999, recante misure di salvaguardia applicabili all'importazione di aglio originario della Cina, e che deroga al regolamento (CEE) n. 1859/93, relativo all'applicazione di titoli di importazione per l'aglio importato dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio(2), in particolare l'articolo 37, paragrafo 2 e l'articolo 31, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1040/1999 della Commissione(3), ha stabilito i periodi per la presentazione delle domande di rilascio dei titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina. È tuttavia opportuno modificare tali periodi, per scongiurare il rischio di perturbazioni nella trasmissione elettronica dei dati connesso al passaggio dal 1999 al 2000 per garantire il rilascio dei titoli in condizioni ottimali.

(2) A norma del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione(4), i titoli d'importazione sono validi per un periodo di quaranta giorni dalla data del rilascio prevista all'articolo 3, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Venendo tuttavia modificati i periodi di presentazione delle domande di rilascio dei titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina, occorre prolungare la durata di validità di detti titoli.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1040/1999, le due linee relative ai mesi di dicembre e gennaio sono sostituite dalla linea unica seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1859/93, i titoli d'importazione per l'aglio originario della Cina rilasciati con riguardo al periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono validi per un periodo di ottanta giorni dalla data del rilascio.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

(3) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 10.

(4) GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.