31999R2161

Regolamento (CE) n. 2161/1999 della Commissione, del 12 ottobre 1999, che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 13/10/1999 pag. 0011 - 0012


REGOLAMENTO (CE) N. 2161/1999 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 1999

che impone prove ulteriori agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 793/93 dispone che lo Stato membro "relatore" di una determinata sostanza è incaricato di valutare le informazioni trasmesse dal fabbricante(i) o importatore(i) e dell'individuazione, previa consultazione dei produttori o degli importatori interessati, ai fini della valutazione dei rischi, dei casi in cui è necessario chiedere ai suddetti fabbricanti od importatori di comunicare informazioni complementari o di effettuare prove complementari.

(2) La Commissione è stata informata da uno Stato membro "relatore" della necessità di imporre agli importatori o ai fabbricanti di una determinata sostanza prioritaria attualmente oggetto di una valutazione dei rischi, la richiesta di effettuare prove complementari entro determinati termini.

(3) L'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 793/93 dispone che nel caso di una sostanza prodotta od importata in quanto tale o in un preparato da più fabbricanti o importatori, le prove supplementari possono essere effettuate da un fabbricante o importatore che agisca a nome degli altri fabbricanti o importatori interessati, i quali fanno riferimento alle prove effettuate e partecipano alle spese in modo giusto ed equo.

(4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il fabbricante(i) e l'importatore(i), richiamato(i) all'articolo 10, comma 1, del regolamento (CEE) n. 793/93, della sostanza che figura nell'allegato del presente regolamento deve effettuare la prova ivi indicata e deve comunicare i relativi risultati allo Stato membro "relatore".

2. I risultati devono essere comunicati entro il termine indicato nello stesso allegato (calcolato dalle date di entrata in vigore del presente regolamento).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 1999.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>