31999R1783

Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

Gazzetta ufficiale n. L 213 del 13/08/1999 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1783/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale(1)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 162,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

deliberando secondo la procedura dell'articolo 251 del trattato(5),

(1) considerando che secondo l'articolo 160 del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità; che il FESR contribuisce in tal modo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni o isole più svantaggiate, comprese le zone rurali;

(2) considerando che il regolarmento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(6), dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che compito essenziale del FESR è contribuire al conseguimento degli obiettivi n. 1 e n. 2 di cui all'articolo 1, primo comma, punti 1) e 2) del medesimo (in prosieguo: gli obiettivi n. 1 e n. 2); che secondo gli articoli 20 e 21 del regolamento citato il FESR contribuisce al finanziamento della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nonché alla rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi nell'ambito delle iniziative comunitarie; che gli articoli 22 e 23 del regolamento di cui trattasi dispongono che il FESR sostenga azioni innovatrici a livello comunitario e misure di assistenza tecnica;

(3) considerando che le disposizioni comuni ai Fondi strutturali sono definite dal regolamento (CE) n. 1260/1999; che occorre precisare la natura delle misure che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi n. 1 e n. 2, delle iniziative comunitarie e delle azioni innovatrici;

(4) considerando che è opportuno precisare, nell'ambito del suo compito di sviluppo regionale, il contributo del FESR ad uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo delle attività economiche, ad un grado elevato di competitività, ad un alto livello occupazionale, alla parità tra uomini e donne e ad un elevato livello di protezione e miglioramento dell'ambiente;

(5) considerando che l'intervento del FESR deve aver luogo nel quadro di una strategia globale e integrata di sviluppo sostenibile e produrre effetti sinergici con gli interventi degli altri Fondi strutturali;

(6) considerando che, nell'ambito di propri compiti, il FESR deve sostenere: l'ambiente produttivo e la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese; lo sviluppo locale dell'economia e dell'occupazione, anche nei settori della cultura e del turismo nella misura in cui contribuiscono alla creazione di posti di lavoro durevoli; la ricerca e lo sviluppo tecnologico; lo sviluppo delle reti locali, regionali e transeuropee anche favorendo un idoneo accesso a tali reti, nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia; la protezione e il miglioramento dell'ambiente secondo i principi di precauzione e azione preventiva, di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e secondo il principio "chi inquina paga", favorendo altresì un corretto ed efficace impiego dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili; la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione;

(7) considerando che il FESR deve svolgere un ruolo specifico a favore dello sviluppo economico locale, in un contesto di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo del territorio, in particolare mediante la promozione di patti territoriali per l'occupazione e di nuovi bacini occupazionali;

(8) considerando che il FESR dovrebbe sostenere, nell'ambito dei propri compiti, gli investimenti a favore della riabilitazione delle aree dismesse in una prospettiva di sviluppo economico locale, rurale o urbano;

(9) considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono un'importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione ai sensi del trattato e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni ultraperiferiche a causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di quest'ultime; che, nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme, anche in connessione con la gestione del territorio, apporta un valore aggiunto all'azione a favore della coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve essere mantenuto e rafforzato; che è inoltre auspicabile incentivare la rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo;

(10) considerando che è opportuno definire le competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione e prevedere le norme transitorie;

(11) considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale(7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Compiti

In applicazione dell'articolo 160 del trattato e del regolamento (CE) n. 1260/1999, il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) partecipa al finanziamento di interventi di cui all'articolo 9 di detto regolamento allo scopo di promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni.

A tale titolo, il FESR concorre altresì alla promozione di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti lavoro durevoli.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, il FESR partecipa al finanziamento di quanto segue:

a) investimenti produttivi che permettono di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli;

b) investimenti nel settore delle infrastrutture:

i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia tenendo conto della necessità di collegare con le regioni centrali della Comunità quelle che presentano svantaggi strutturali derivanti da insularità, mancanza di vie di accesso e perifericità;

ii) che, nelle regioni o zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 o tramite l'iniziativa comunitaria di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1260/1999, interessano la diversificazione di zone d'insediamento economico e di zone industriali in declino, il rinnovamento di aree urbane degradate nonché il rilancio e l'integrazione delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca, come pure gli investimenti in infrastrutture il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche generatrici di posti di lavoro, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture che condizionano lo sviluppo di queste attività;

c) sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso:

i) aiuti ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e dei servizi comuni a varie aziende;

ii) il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione, all'organizzazione comune di imprese e istituti di ricerca nonché al finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale;

iii) il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

iv) gli aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 28, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999, in assenza di un regime di aiuti;

v) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni consone allo sviluppo locale e dell'occupazione;

vi) aiuti alle strutture di servizi zonali per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal Fondo sociale europeo (FSE);

d) le misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni.

2. In applicazione del paragrafo 1, la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti settori:

a) l'ambiente produttivo, segnatamente per sviluppare la competitività e gli investimenti durevoli delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché per aumentare le capacità di attrazione delle regioni, segnatamente mediante il potenziamento della loro dotazione infrastrutturale;

b) la ricerca e lo sviluppo tecnologico allo scopo di favorire l'attuazione delle nuove tecnologie e l'innovazione o di potenziare le capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico che contribuiscano allo sviluppo regionale;

c) lo sviluppo della società dell'informazione;

d) lo sviluppo del turismo e degli investimenti culturali, compresa la protezione del patrimonio culturale e naturale, a condizione che creino posti di lavoro duraturi;

e) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili;

f) la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, in particolare con la creazione di imprese e mediante infrastrutture o servizi che consentano di conciliare la vita familiare con quella professionale;

g) la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nel settore dello sviluppo regionale e locale duraturo.

Articolo 3

Iniziativa comunitaria

1. In applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 21, del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme ("INTERREG") nonché all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di rigenerazione economica e sociale delle città e dei suburbi in crisi ai fini della promozione di uno sviluppo urbano duraturo ("URBAN").

2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo d'applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti (CE) n. 1784/1999(8), n. 1257/1999(9) e n. (CE) n. 1263/1999(10) per attuare tutte le misure previste dal programma di iniziativa comunitaria interessato.

Articolo 4

Azioni innovatrici

1. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il FESR può partecipare al finanziamento di quanto segue:

a) studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di analizzare e individuare i problemi e le soluzioni nel campo dello sviluppo regionale, in particolare per quanto riguarda uno sviluppo armonioso, equilibrato e duraturo dello spazio comunitario nel suo insieme, compreso lo schema di sviluppo dello spazio comunitario;

b) progetti pilota che identificano o propongono nuove soluzioni in materia di sviluppo regionale e locale per trasferirle, una volta dimostrate, negli interventi;

c) scambi di esperimenti innovativi volti a valorizzare e a trasferire l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale.

2. Conformemente all'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il campo di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti (CE) n. 1784/1999, n. (CE) n. 1257/1999 e (CE) n. 1263/1999, per attuare tutte le misure previste dal progetto pilota interessato.

Articolo 5

Modalità di applicazione

Qualsiasi modalità di applicazione del presente regolamento è adottata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1260/1999.

Articolo 6

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 4254/88 è abrogato con decorrenza di effetti dal 1o gennaio 2000.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7

Clausola di riesame

Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo ed il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006.

Essi deliberano sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 162 del trattato.

Articolo 8

Disposizioni transitorie

Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 si applicano per quanto di ragione al presente regolamento.

Articolo 9

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

(1) Questa pubblicazione annulla e sostituisce la pubblicazione fatta nella GU L 161 del 26.6.1999, pag. 43.

(2) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 35, e

GU C 52 del 23.2.1999, pag. 12.

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 74.

(4) GU C 51 del 22.2.1999, pag. 1.

(5) Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 178), posizione comune del Consiglio del 14 aprile 1999 (GU C 134 del 14.5.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 21 giugno 1999.

(6) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(7) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34).

(8) Vedi pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).

(10) Regolamento (CE) n. 1263/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca (GU L 161 del 26.6.1999, pag. 54).