31999R1608

Regolamento (CE) n. 1608/1999 della Commissione del 22 luglio 1999 che abroga taluni regolamenti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

Gazzetta ufficiale n. L 190 del 23/07/1999 pag. 0012 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 1608/1999 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1999

che abroga taluni regolamenti concernenti il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 5 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "Garanzia"(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1259/96(4), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 474/77 del Consiglio, dell'8 marzo 1977, relativo all'imputazione in una linea separata nel bilancio delle Comunità dell'effetto finanziario risultante dall'applicazione di tassi di conversione diversi per le misure finanziate dal FEAOG, sezione "Garanzia"(5), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare(6), in particolare l'articolo 5,

(1) considerando che numerosi atti legislativi relativi al FEAOG sono ormai divenuti privi di oggetto a motivo segnatamente delle modifiche intervenute nella legislazione di base e del conseguimento degli obiettivi per i quali tali atti erano stati adottati; che è opportuno, per motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica e in un intento di semplificazione, abrogare formalmente tali atti legislativi;

(2) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione FEAOG,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I regolamenti di cui in allegato sono abrogati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(2) GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.

(3) GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1.

(4) GU L 163 del 2.7.1996, pag. 10.

(5) GU L 64 del 10.3.1977, pag. 2.

(6) GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

- Regolamento (CEE) n. 249/77 della Commissione, del 2 febbraio 1977, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2681/74 relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti a titolo di aiuto alimentare (GU L 34 del 5.2.1977, pag. 21).

- Regolamento (CEE) n. 679/77 della Commissione, del 31 marzo 1977, che stabilisce il metodo e le modalità di imputazione separata, nel bilancio delle Comunità, dell'effetto finanziario risultante dall'applicazione di tassi di conversione diversi per le misure finanziate dal FEAOG, sezione Garanzia (GU L 84 dell'1.4.1977, pag. 45).

- Regolamento (CEE) n. 724/78 della Commissione, del 10 aprile 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 679/77 e fissa i coefficienti applicabili per l'esercizio finanziario 1978 (GU L 98 dell'11.4.1978, pag. 9).

- Regolamento (CEE) n. 2365/87 della Commissione, del 29 luglio 1987, relativo alle modalità di contabilizzazione delle spese derivanti dagli smaltimenti specifici di burro proveniente dalle scorte pubbliche (GU L 215 del 5.8.1987, pag. 17).

- Regolamento (CEE) n. 380/88 della Commissione, del 10 febbraio 1988, recante l'elenco delle misure rispondenti alla nozione di interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (GU L 38 dell'11.2.1988, pag. 10).

- Regolamento (CEE) n. 2775/88 della Commissione, del 7 settembre 1988, recante modalità di applicazione dell'articolo 5 bis del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (GU L 249 dell'8.9.1988, pag. 8).