31999R1569

Regolamento (CE) n. 1569/1999 del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativo a talune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 20/07/1999 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1569/1999 DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 1999

relativo a talune procedure di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che il 10 giugno 1996 è stato firmato a Lussemburgo un accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, in seguito denominato "l'accordo";

(2) considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo europeo, le sue disposizioni relative al commercio e alle questioni connesse sono entrate in vigore il 1o gennaio 1997 mediante un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Slovenia, dall'altra, firmato a Bruxelles l'11 novembre 1996(1);

(3) considerando che è necessario stabilire le procedure di applicazione di determinate disposizioni dell'accordo;

(4) considerando che, per quanto riguarda le misure di protezione commerciale, è opportuno stabilire, quando le disposizioni dell'accordo lo richiedano, disposizioni specifiche in merito alle norme generali contemplate, in particolare, dal regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni(2), e dal regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(3);

(5) considerando che per decidere se sia opportuno introdurre una misura di salvaguardia si dovrebbe tener conto degli impegni stabiliti nell'accordo;

(6) considerando che si applicano altresì le procedure relative alle clausole di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea;

(7) considerando che sono state adottate disposizioni specifiche in merito alle misure di salvaguardia per i prodotti tessili di cui al protocollo n. 1 dell'accordo;

(8) considerando che occorrerebbe introdurre determinate disposizioni per l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Contingenti e massimali tariffari

Articolo 1

Le modalità di applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, dell'accordo riguardante i prodotti agricoli di cui all'allegato II del trattato e soggetti ad un'organizzazione comune di mercato sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(4), oppure dalle disposizioni corrispondenti di altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati agricoli.

Articolo 2

1. Le disposizioni riguardanti l'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari fissati negli allegati II, VI (diversi da quelli contemplati dall'articolo 1) e VIII a) dell'accordo, compresi le modifiche e gli adeguamenti tecnici resi necessari dalle modifiche apportate ai codici della nomenclatura combinata e della Taric o dalla conclusione, da parte del Consiglio, di accordi, protocolli o scambi di lettere tra la Comunità e la Slovenia, vengono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92(5), secondo la procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. In tal caso:

- la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

- il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente all'applicazione dei contingenti e dei massimali tariffari sollevata dal suo presidente, su iniziativa di quest'ultimo oppure su richiesta di uno Stato membro.

4. Non appena i massimali vengono raggiunti, la Commissione può adottare un regolamento che ripristina, fino al termine dell'anno di calendario, i dazi doganali applicabili ai paesi terzi.

TITOLO II

Misure di protezione

Articolo 3

Il Consiglio può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, di adire il consiglio di associazione istituito dall'accordo in merito alle misure di cui agli articoli 29 e 123, paragrafo 2, dell'accordo. All'occorrenza, il Consiglio adotta le misure secondo la stessa procedura.

La Commissione può presentare le proposte all'uopo necessarie, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 4

1. Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure previste all'articolo 65 dell'accordo, la Commissione, dopo aver esaminato il caso di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con l'accordo. Se necessario, essa propone l'adozione di misure di salvaguardia al Consiglio, che delibera secondo la procedura di cui all'articolo 113 del trattato, fatta eccezione per gli aiuti cui si applica il regolamento (CE) n. 3284/94(6), quando queste misure vengono adottate secondo le procedure stabilite in detto regolamento. Le misure vengono adottate unicamente alle condizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 6, dell'accordo.

2. Nel caso di pratiche che possano esporre la Comunità a misure adottate dalla Slovenia a norma dell'articolo 65 dell'accordo, dopo aver esaminato la questione la Commissione si pronuncia sulla compatibilità di tali pratiche con i principi enunciati nell'accordo. Se del caso, essa adotta le opportune decisioni in base ai criteri che risultano dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato.

Articolo 5

Nel caso di pratiche che possano giustificare l'applicazione, da parte della Comunità, delle misure previste all'articolo 30 dell'accordo, l'istituzione di misure antidumping viene decisa nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 384/96 e secondo la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b) o d), dell'accordo.

Articolo 6

1. Se uno Stato membro chiede alla Commissione di applicare misure di salvaguardia a norma degli articoli 31 e 32 dell'accordo, esso fornisce alla stessa le informazioni necessarie per giustificare la sua richiesta. La Commissione, qualora decida di non applicare le misure di salvaguardia, ne informa il Consiglio e gli Stati membri entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta dello Stato membro.

Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della stessa.

Qualora, deliberando a maggioranza qualificata, il Consiglio dichiari di voler prendere una decisione diversa, la Commissione ne informa immediatamente la Slovenia e le notifica l'avvio di consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione a norma dell'articolo 34, paragrafi 2 e 3, dell'accordo.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro venti giorni lavorativi dalla conclusione delle consultazioni con la Slovenia nell'ambito di detto consiglio di associazione.

2. La Commissione è assistita dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 3491/93(7) (in seguito denominato "il comitato"), composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato si riunisce su convocazione del presidente. Quest'ultimo comunica quanto prima agli Stati membri tutti gli elementi di informazione utili.

3. Quando la Commissione decide, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, che devono essere applicate le misure di salvaguardia previste agli articoli 31 e 32 dell'accordo:

- ne informa immediatamente gli Stati membri se agisce di propria iniziativa, oppure, se agisce su richiesta di uno Stato membro, entro cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stata ricevuta la richiesta;

- consulta il comitato;

- informa contemporaneamente la Slovenia e notifica al consiglio di associazione l'avvio di consultazioni di cui all'articolo 34, paragrafi 2 e 3, dell'accordo;

- comunica contemporaneamente al consiglio di associazione le informazioni necessarie a tali consultazioni.

4. Le consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione si considerano comunque concluse allo scadere di trenta giorni a decorrere dalla notifica di cui ai paragrafi 1 e 3.

Al termine delle consultazioni o allo scadere dei trenta giorni, e se non è stato possibile pervenire ad un accordo, la Commissione può, previa consultazione del comitato, adottare le misure necessarie per l'applicazione degli articoli 31 e 32 dell'accordo.

5. La decisione di cui al paragrafo 4 viene immediatamente notificata al Consiglio, agli Stati membri e alla Slovenia; essa è altresì notificata al consiglio di associazione.

La decisione è immediatamente applicabile.

6. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 4 entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

7. Se la Commissione non adotta una decisione ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, entro dieci giorni lavorativi dal termine delle consultazioni con il consiglio di associazione oppure, eventualmente, allo scadere del termine di trenta giorni, lo Stato membro che ha adito la Commissione a norma del paragrafo 3 può adire il Consiglio.

8. Nei casi di cui ai paragrafi 6 e 7, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro un termine di due mesi.

Articolo 7

1. Nel caso di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera d), dell'accordo, la Commissione può adottare misure di salvaguardia immediate nei casi di cui agli articoli 31 e 32 dell'accordo.

Se la Commissione riceve la richiesta di uno Stato membro, essa prende una decisione in merito entro un termine di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

2. La decisione della Commissione viene notificata al Consiglio e agli Stati membri.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 6.

Si applica la procedura prevista all'articolo 6, paragrafi 7 e 8.

Se la Commissione non adotta una decisione entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, lo Stato membro che ha adito la Commissione può adire il Consiglio secondo la procedura di cui al primo ed al secondo comma del presente paragrafo.

Articolo 8

Le procedure previste agli articoli 6 e 7 non si applicano ai prodotti oggetto del protocollo n. 1 dell'accordo.

Articolo 9

In deroga agli articoli 6 e 7, qualora le circostanze richiedano l'adozione di misure relative ai prodotti agricoli ai sensi degli articoli 22 e 31 dell'accordo o delle disposizioni degli allegati attinenti a tali prodotti, le suddette misure sono adottate secondo le procedure previste dai regolamenti che istituiscono un'organizzazione comune dei mercati agricoli, nonché dagli specifici regolamenti approvati a norma dell'articolo 235 del trattato e applicabili alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, purché siano rispettate le condizioni previste all'articolo 22 o all'articolo 34, paragrafi 2 e 3, dell'accordo.

Articolo 10

La Commissione procede, a nome della Comunità, alle notifiche al consiglio di associazione previste dall'accordo.

Articolo 11

Il presente regolamento lascia impregiudicata l'applicazione delle misure di salvaguardia previste dal trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare dagli articoli 119 e 120, secondo le procedure ivi previste.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. NIINISTÖ

(1) GU L 344 del 31.12.1996, pag. 3.

(2) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2315/96 (GU L 314 del 4.12.1996, pag. 1).

(3) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30.4.1998, pag. 18).

(4) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

(5) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 82/97 (GU L 17 del 21.1.1997, pag. 1).

(6) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 22.

(7) GU L 319 del 21.12.1993, pag. 1.