31999R1255

Regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1999 pag. 0048 - 0072


REGOLAMENTO (CE) N. 1255/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

viso il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

visto il parere della Corte dei conti(5),

(1) considerando che al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune dei prodotti agricoli dovrebbe accompagnarsi l'instaurazione di una politica agricola comune e che tale politica dovrebbe comportare in particolare un'organizzazione comune dei mercati agricoli, la quale può assumere forme diverse secondo i prodotti;

(2) considerando che la politica agricola comune ha lo scopo di attuare gli obiettivi dell'articolo 33 del trattato; che, nel settore del latte, per stabilizzare i mercati e assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, è necessario che gli organismi d'intervento, sulla base di un sistema di prezzo unico, possano prendere misure d'intervento sul mercato comprendenti l'acquisto di burro e latte scremato in polvere e la concessione di aiuti all'ammasso privato per i medesimi prodotti; che tuttavia tali misure dovrebbereo essere uniformate per non ostacolare la libera circolazione dei prodotti in causa all'interno della Communità;

(3) considerando che il regolamente (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992 che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(6), ha istituito un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari volto a ridurre sia lo squilibrio tra offerta e domanda di latte e prodotti lattiero-caseari, sia le conseguenti eccedenze strutturali; che questo regime resterà in vigore per otto ulteriori periodi consecutivi di dodici mesi, a decorrere dal 1o aprile 2000;

(4) considerando che, per incentivare il consumo di latte e prodotti lattiero-caseari nella Comunità e per migliorare la competività di tali prodotti sui mercati internazionali, è opportuno diminuire il livello del sostegno del mercato, in particolare mediante una riduzione graduale dei prezzi indicativi e dei prezzi d'intervento del burro e del latte scremato in polvere con decorrenza 1o luglio 2005;

(5) considerando che l'attuazione di un regime d'intervento per il burro dovrebbe salvaguardare la competitività del burro sul mercato e permettere un ammasso quanto più possibile razionale; che i requisiti qualitativi a cui deve rispondere il burro costituiscono un fattore determinante per il raggiungimento di tali obiettivi; che gli acquisiti all'intervento andrebbero operati nella misura necessaria a salvaguardare la stabilità del mercato, facendo riferimento al prezzo di mercato del burro negli Stati membri, e dovrebbero essere effettuati mediante gara;

(6) considerando che è opportuno limitare la concessione di aitui all'ammasso privato al burro prodotto con crema e latte di origine comunitaria e conservare un riferimento alle classi nazionali di qualità come requisito di ammissibilità;

(7) considerando che è necessario prevedere, oltre agli interventi per il burro e la crema fresca, altre misure d'intervento comunitarie intese a sostenere la valorizzazione delle sostanze proteiche del latte e i prezzi di quei prodotti che influiscono con particolare rilievo sulla formazione dei prezzi alla produzione del latte; che dette misure dovrebbero consistere in acquisti all'intervento di latte scremato in polvere e nella concessione di aiuti all'ammasso privato del medesimo prodotto; che tuttavia i normali acquisti all'intervento di latte scremato in polvere possono essere sospesi al raggiungimento di un dato quantitativo ed essere sostituiti da acquisti mediante gara;

(8) considerando che, per evitare distorsioni tra gli operatori che vendono all'intervento, e ai fini di una sana gestione dei fondi comunitari, appare opportuno fissare un requisito minimo relativo al tenore in proteine del latte scremato in polvere acquistato all'intervento; che è opportuno fissare tale tenore tenendo conto delle regole commerciali correnti e in modo da evitare che esso diventi un criterio di esclusione dei prodotti dall'intervento;

(9) considerando che per contribuire all'equilibrio del mercato del latte e stabilizzare i prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari è opportuno prevedere misure complementari volte ad aumentare le possibilità di smercio dei prodotti lattiero-caseari; che tali misure dovrebbero comprendere sia la concessione di aiuti all'ammasso privato di taluni tipi di formaggi, sia la concessione di aiuti alla commercializzazione di alcuni prodotti lattiero-caseari destinati a specifici usi e destinazioni;

(10) considerando che allo scopo di incentivare il consumo di latte tra i giovani occorre prevedere la possibilità di una partecipazione della Comunità alle spese inerenti alla concessione di aiuti per la fornitura di latte agli allievi nelle scuole;

(11) considerando che, in seguito alla riduzione del sostegno del mercato nel settore del latte, occorre introdurre misure di sostegno del reddito dei produttori di latte; che tali misure dovrebbero consistere in un premio per il settore lattiero, la cui entità sia fatta evolvere parallelamente alla graduale riduzione del sostegno del mercato; che il livello del sostegno al reddito dei singoli produttori andrebbe calcolato in base ai quantitativi di riferimento individuali dei produttori interessati; che per garantire una corretta applicazione del regime, per tener conto degli impegni multilaterali della Comunità e per ragioni inerenti al controllo del bilancio è opportuno disporre che il sostegno globale ai redditi venga mantenuto al livello corrispondente ai quantitativi di riferimento totali degli Stati membri alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

(12) considerando che le condizioni di produzioni del latte e i redditi dei produttori variano notevolmente nelle diverse regioni di produzione della Comunità; che un regime a livello comunitario, con la concessione a tutti i produttori di pagamenti uniformi per il settore lattiero, sarebbe troppo rigido per rispondere in maniera adeguata alle differenze strutturali e naturali e alle diverse esigenze che ne derivano; che pertanto è opportuno prevedere una struttura flessibile per i pagamenti comunitari supplementari, che dovranno essere fissati e versati dagli Stati membri entro importi globali determinati e secondo alcuni criteri comuni; che gli importi globali in parola dovrebbero essere attribuiti agli Stati membri sulla base dei rispettivi quantitativi globali di riferimento di latte; che i criteri comuni sono tra l'altro destinati ad impedire che i pagamenti supplementari determinino dsicriminazioni e a fare in modo che i pertinenti impegni multilaterali della Comunità siano integralmente rispettati; che è essenziale, in particolare, che gli Stati membri siano tenuti ad usare i loro poteri discrezionali esclusivamente in base a criteri oggettivi, per salvaguardare pienamente il principio del trattamento paritario e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza; che occorre stabilire quali forme possono assumere i pagamenti supplementari; che tali forme dovrebbero consistere in integrazioni del premio e pagamenti per superficie;

(13) considerando che le integrazioni del premio dovrebbero essere concesse a complemento degli importi di premio del settore lattiero concessi per tonnellata di quantitativi disponibili di riferimento del premio; che occorre altresì limitare l'ammontare globale del sostegno che può essere annualmente concesso per importo di premio;

(14) considerando che i pagamenti supplementari per superficie dovrebbero essere concessi soltanto per i pascoli permanenti che non beneficiano di altre misure comunitarie di sostegno del mercato; che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti limitatamente alle superfici regionali di base di pascoli permanenti che gli Stati membri determineranno conformemente a dati storici di riferimento; che l'importo massimo per ettaro erogabile a titolo di pagamento per superficie, compresi i pagamenti supplementari per superficie nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, dovrebbe essere paragonabile al sostegno medio per ettaro concesso in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

(15) considerando che per conseguire l'effetto economico desiderato i pagamenti diretti devono esser concessi entro determinati limiti di tempo;

(16) considerando che, qualora la somministrazione di somatotropina bovina alle vacche da latte fosse vietata dalla legislazione comunitaria, la Commissione dovrebbe definire sanzioni analoghe a quelle previste dall'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine nel caso di utilizzazione di talune sostanze proibite nell'ambito della produzione di carni bovine;

(17) considerando che la realizzazione di un mercato unico comunitario nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari implica l'instaurazione di un regime unico degli scambi alle frontiere esterne della Comunità; che un regime degli scambi che comprenda, oltre a misure d'intervento, anche dazi all'importazione e restituzioni all'esportazione dovrebbe in linea di massima stabilizzare il mercato comunitario; che il regime degli scambi dovrebbe basarsi sugli impegni assunti nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

(18) considerando che per controllare il volume degli scambi di latte e prodotti lattiero-caseari con i paesi terzi occorre istituire, per alcuni prodotti, un regime di titoli d'importazione e di esportazione che preveda la costituzione di una cauzione volta a garantire l'effettiva realizzazione delle operazioni per le quali i titoli vengono rilasciati;

(19) considerando che al fine di evitare o neutralizzare eventuali effetti pregiudizievoli sul mercato comunitario conseguenti all'importazione di taluni prodotti agricoli, l'importazione di uno o più di tali prodotti dovrebbe essere soggetta al pagamento di un dazio addizionale, in presenza di determinati presupposti;

(20) considerando che, ove ricorrano determinate condizioni, è opportuno attribuire alla Commissione la competenza di aprire e gestire i contingenti tariffari derivanti da accordi internazionali conclusi in conformità del trattato o da altri atti del Consiglio; che inoltre la Commissione dovrebbe disporre di analoga competenza con riguardo a taluni contingenti tariffari aperti da paesi terzi;

(21) considerando che la possibilità di concedere, all'esportazione verso i paesi terzi, una restituzione basata sulle differenze tra i prezzi praticati nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale, entro i limiti fissati dall'accordo OMC sull'agricoltura(7), è finalizzata a salvaguardare la partecipazione della Communità al commercio internazionale del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che tale restituzione dovrebbe essere soggetta a limiti di quantità e di valore;

(22) considerando che il rispetto dei limiti di valore dovrebbe essere accertato al momento della fissazione delle restituzioni mediante un controllo dei pagamenti secondo la disciplina del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia; che il controllo può essere agevolato dall'obbligo di fissare in anticipo l'entità delle restituzioni, pur ammettendo la possibilità che, in caso di restituzioni differenziate, venga modificata la specifica destinazione all'interno di una zona geografica nella quale si applica un'unica aliquota della restituzione; che, nell'ipotesi di un cambiamento di destinazione, dovrebbe essere versata la restituzione applicabile per l'effettiva destinazione, senza tuttavia superare l'importo previsto per la destinazione cui si riferiva la fissazione anticipata;

(23) considerando che per garantire il rispetto dei limiti quantitativi è necessario introdurre un sistema di controllo affidabile ed efficace; che, a tale scopo, occorre vincolare la concessione di restituzioni ad un titolo di esportazione; che le restituzioni dovrebbero essere concesse, entro i limiti disponibili, in funzione della specifica situazione di ciascun prodotto interessato; che deroghe a tale norma possono essere previste esclusivamente per prodotti trasformati non compresi nell'allegato II del trattato, ai quali non si applicano limiti quantitativi, e per operazioni di aiuto alimentare, esenti da qualsiasi limite; che il controllo dei quantitativi esportati con il beneficio di restituzioni durante le campagne di commercializzazione secondo quanto previsto dall'accordo OMC sull'agricoltura dovrebbe essere svolto sulla base dei titoli di esportazione rilasciati per ciascuna campagna;

(24) considerando che, a complemento del sistema suindicato, è opportuno prevedere, nella misura necessaria al suo buon funzionamento, la possibilità di disciplinare il ricorso al traffico di perfezionamento attivo e, nella misura richiesta dalla situazione del mercato, il divieto di tale ricorso;

(25) considerando che occorre prevedere la possibilità di prendere misure quando il mercato della Comunità subisce o potrebbe subire turbative a causa di forti aumenti o flessioni dei prezzi;

(26) considerando che il regime dei dazi doganali consente di rinunciare a qualsiasi altra misura di protezione alle frontiere esterne della Comunità; che tuttavia, in circostanze eccezionali, il meccanismo del mercato interno e dei dazi potrebbe non operare adeguatamente; che, per non lasciare in tali casi il mercato comunitario senza difesa contro le turbative che potrebbero derivarne, è opportuno permettere alla Comunità di adottare rapidamente tutte le misure necessarie; che tali misure dovrebbero essere conformi agli obblighi derivati dai pertinenti accordi OMC;

(27) considerando che le restrizioni alla libera circolazione, risultanti dall'applicazione di misure destinate a prevenire la propagazione delle malattie degli animali, potrebbero provocare difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri; che occorre prevedere la possibilità di applicare misure eccezionali di sostegno del mercato, intese a rimediare a tali situazioni;

(28) considerando che la realizzazione di un mercato unico potrebbe essere compromessa dalla concessione di determinati aiuti; che è quindi necessario che le disposizioni del trattato che permettono di valutare gli aiuti concessi dagli Stati membri e di proibire quelli che sono incompatibili con il mercato comune possano essere applicate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

(29) considerando che lo sviluppo del mercato comune del latte e dei prodotti lattiero-caseari esige che gli Stati membri e la Commissione si trasmettano le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento;

(30) considerando che, per facilitare l'attuazione delle disposizioni previste, è opportuno definire una procedura di stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato di gestione;

(31) considerando che le spese sostenute dagli Stati membri a causa degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento devono essere finanziate dalla Comunità conformemente al regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(8);

(32) considerando che l'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari deve tener conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi di cui agli articoli 33 e 131 del trattato;

(33) considerando che l'organizzazione comune dei mercati prevista dal regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(9), è stata più volte modificata; che, per il loro numero e complessità, i testi in questione, pubblicati in varie Gazzette ufficiali, sono difficili da utilizzare e mancano pertanto della chiarezza che deve costituire una caratteristica essenziale di tutta la legislazione; che, di conseguenza, essi dovrebbero essere consolidati in un nuovo regolamento e il suddetto regolamento (CEE) n. 804/68 dovrebbe essere abrogato; che le disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 986/68(10), 987/68(11), 508/71(12), 1422/78(13), 1723/81(14), 2990/82(15), 1842/83(16), 865/84(17) e 777/87(18) sono state inserite nel presente regolamento e che gli atti in parola dovrebbero pertanto essere abrogati;

(34) considerando che il passaggio dalla disciplina del regolamento (CEE) n. 804/68 a quella introdotta dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà non previste dal presente regolamento; che, per affrontare questa eventualità, la Commissione dovrebbe poter adottare le necessarie misure transitorie; che la Commissione dovrebbe essere inoltre autorizzata a risolvere specifici problemi pratici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari disciplina i prodotti seguenti:

>SPAZIO PER TABELLA>

TITOLO I

MERCATO INTERNO

CAPO I

Prezzi

Articolo 2

Per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 la campagna lattiera inzia il 1o luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 3

1. Il prezzo indicativo franco latteria nella Comunità del latte contenente il 3,7 % di materie grasse è fissato a:

- 30,98 euro/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2005,

- 29,23 euro/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006,

- 27,47 euro/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007,

- 25,72 euro/100 kg a partire dal 1o luglio 2007.

Il prezzo indicativo è stimato pari al prezzo del latte che si tende ad assicurare per la totalità del latte venduto dai produttori sul mercato della Comunità e sui mercati esterni.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può modificare il prezzo indicativo.

Articolo 4

1. I prezzi d'intervento nella Comunità sono fissati:

a) per il burro, a

- 328,20 euro/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2005,

- 311,79 euro/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006,

- 295,38 euro/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007,

- 278,97 euro/100 kg a partire dal 1o luglio 2007;

b) per il latte scremato in polvere, a

- 205,52 euro/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2005,

- 195,24 euro/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2005 al 30 giugno 2006,

- 184,97 euro/100 kg per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 giugno 2007,

- 174,69 euro/100 kg a partire dal 1o luglio 2007.

2. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato, può modificare il prezzo d'intervento.

Articolo 5

Il regime dei prezzi è stabilito ferma restando l'attuazione del regime del prelievo supplementare.

CAPO II

Regime degli interventi

Articolo 6

1. Nel caso in cui i prezzi di mercato del burro si situino, in uno o più Stati membri, ad un livello inferiore al 92 % del prezzo d'intervento in un periodo rappresentativo, gli organismi d'intervento procedono, negli Stati membri interessati, ad acquisti mediante gara aperta, a condizioni da stabilirsi.

Il prezzo di acquisto fissato dalla Commissione non è inferiore al 90 % del prezzo d'intervento.

Se negli Stati membri interessati i prezzi di mercato raggiungono un livello pari o superiore al 92 % del prezzo d'intervento di un periodo rappresentativo, gli acquisti nell'ambito della procedura di gara vengono sospesi.

2. Gli organismi d'intervento possono acquistare, ai sensi del paragrafo 1, soltanto burro prodotto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente con crema pastorizzata e

a) avente le seguenti caratteristiche:

- un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

- al momento dell'acquisto, un'età massima da stabilirsi;

- conformità a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio;

b) rispondente a taluni requisiti da determinarsi, relativi in particolare:

- alla conservazione, fermo restando che gli organismi d'intervento hanno la facoltà di fissare requisiti supplementari;

- al tenore in acidi grassi liberi;

- al tasso di perossido;

- alla qualità microbiologica;

- alle caratteristiche sensoriali (aspetto, consistenza, gusto e odore).

Sull'imballaggio del burro rispondente a requisiti di qualità nazionali possono essere indicate classi nazionali di qualità da stabilirsi.

Se il burro è consegnato ad un magazzino frigorifero situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo d'intervento assume a proprio carico una quota forfetteria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

3. Sono concessi aiuti all'ammasso privato per:

- la crema;

- il burro non salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'82 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;

- il burro salato prodotto con crema o latte in un'impresa riconosciuta della Comunità ed avente un tenore minimo, in peso, di materia grassa butirrica dell'80 %, un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 % ed un tenore massimo, in peso, di sale del 2 %.

Il burro è differenziato in base a classi nazionali di qualità da stabilirsi e reca le diciture all'uopo previste.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del burro fresco e del burro immagazzinato. Qualora al momento dello svincolo dall'ammasso le condizioni di mercato abbiano subito un andamento sfavorevole e imprevedibile al momento dell'entrata all'ammasso, l'importo dell'aiuto può essere aumentato.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio sono immagazzinati la crema o il burro destinatari dell'aiuto.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere di reimmettere sul mercato, in tutto o in parte, la crema o il burro oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Lo smaltimento del burro acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al burro posto in vendita. Se il burro posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Qualora il burro oggetto di pubblico ammasso non possa essere smerciato nel corso di una campagne lattiera a condizioni normali, possono essere adottate misure particolari. Qualora la natura di tali misure lo giustifichi, sono altresì adottate misure particolari allo scopo di salvaguardare le possibilità di smaltimento dei prodotti che hanno beneficiato degli aiuti di cui al paragrafo 3.

5. Il regime d'intervento si applica in modo da:

- salvaguardare la posizione concorrenziale del burro sul mercato,

- salvaguardare, nella misura del possibile, la qualità iniziale del burro,

- consentire un ammasso quanto più razionale possibile.

6. Ai fini del presente articolo:

- per "latte" si intende il latte di vacca prodotto nella Comunità,

- per "crema" si intende la crema ottenuta direttamente ed esclusivamente da latte.

Articolo 7

1. L'organismo d'intervento designato da ciascuno Stato membro acquista, al prezzo d'intervento e a condizioni da stabilirsi, il latte scremato in polvere di prima qualità di fabbricazione spray, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Communità, direttamente ed esclusivamente da latte secremato, offertogli nel periodo compreso tra il 1o marzo e il 31 agosto e:

- avente un tenore minimo, in peso, di materia proteica del 35,6 % dell'estratto secco non grasso,

- conforme a requisiti di conservazione da stabilirsi,

- conforme a condizioni da stabilirsi per quanto riguarda la quantità minima e l'imballaggio.

Tuttavia, gli organismi d'intervento acquistano anche il latte scremato in polvere il cui tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso sia inferiore al 35,6 % ma almeno del 31,4 %, purché ricorrano le altre condizioni indicate al primo comma. In tal caso, il prezzo di acquisto è pari al prezzo d'intervento ridotto dell'1,75 % per punto percentuale inferiore al tenore del 35,6 %.

Il prezzo d'intervento è quello in vigore il giorno della fabbricazione del latte scremato in polvere e si applica al latte scremato in polvere reso al magazzino designato dall'organismo d'intervento. Se il latte scremato in polvere è consegnato ad un magazzino situato ad una distanza superiore ad una distanza da stabilirsi dal luogo in cui era immagazzinato, l'organismo d'intervento assume a proprio carico una quota forfettaria delle spese di trasporto, a condizioni da stabilirsi.

Il latte scremato in polvere può essere immagazzinato esclusivamente in magazzini rispondenti a condizioni da stabilirsi.

2. La Commissione ha facoltà di sospendere gli acquisti di latte scremato in polvere di cui al paragrafo 1 non appena i quantitativi offerti all'intervento nel periodo dal 1o marzo al 31 agosto di ciascun anno superano le 109000 tonnellate.

In tal caso gli organismi d'intervento possono procedere ad acquisti nell'ambito di una gara aperta permanente, a condizioni da stabilirsi.

3. La concessione dell'aiuto all'ammasso privato di latte scremato in polvere di prima qualità, ottenuto in un'impresa riconosciuta della Comunità, direttamente ed esclusivamente da latte scremato, può essere decisa in particolare qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tale prodotto evidenzi un grave squilibrio del mercato che possa essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Per poter beneficiare di un aiuto, il latte scremato in polvere deve rispondere a condizioni da stabilirsi.

L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi del latte scremato in polvere.

L'aiuto all'ammasso privato è subordinato alla conclusione di un contratto di ammasso, secondo disposizioni da stabilirsi, con l'organismo d'intervento dello Stato membro sul cui territorio è immagazzinato il latte scremato in polvere destinatario dell'aiuto. Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere di reimettere sul mercato, in tutto o in parte, il latte scremato in polvere oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Lo smaltimento del latte scremato in polvere acquistato dagli organismi d'intervento si effettua ad un prezzo minimo e a condizioni da stabilirsi, tali da non compromettere l'equilibrio del mercato e da assicurare agli acquirenti la parità di trattamento e di accesso al latte scremato in polvere posto in vendita.

Se il latte scremato in polvere posto in vendita è destinato all'esportazione, possono essere previste condizioni particolari per garantire che il prodotto non venga sviato dalla sua destinazione e per tener conto delle esigenze peculiari a tali vendite.

Qualora il latte scremato in polvere oggetto di pubblico ammasso non possa essere smerciato nel corso di una campagna lattiera a condizioni normali, possono essere adottate misure particolari.

5. Ai sensi del presente articolo, per "latte scremato" si intende il latte scremato ottenuto direttamente ed esclusivamente da latte di vacca prodotto nella Comunità.

Articolo 8

1. Aiuti all'ammasso privato sono concessi, a condizioni da stabilirsi, per i seguenti formaggi:

a) Grana padano di almeno nove mesi di età,

b) Parmigiano reggiano di almeno quindici mesi di età,

c) Provolone di almeno tre mesi di età,

purché rispondano a determinati requisiti.

2. L'importo dell'aiuto all'ammasso privato è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato.

3. All'esecuzione delle misure adottate in applicazione del paragrafo 1 provvede l'organismo d'intervento designato dallo Stato membro nel quale i suddetti formaggi sono stati prodotti ed hanno diritto alla denominazione di origine.

La concessione dell'aiuto all'ammasso privato è subordinata alla conclusione di un contratto di ammasso con l'organismo d'intervento. Il contratto è soggetto a disposizioni da stabilirsi.

Qualora la situazione del mercato lo richieda, la Commissione può decidere che l'organismo d'intervento reimmetta sul mercato, in tutto o in parte, i formaggi ammassati.

Articolo 9

1. L'aiuto all'ammasso privato può essere concesso per formaggi a lunga conservazione e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o di capra per i quali sia necessaria una stagionatura di almeno sei mesi, qualora l'andamento dei prezzi e delle scorte di tali formaggi evidenzi un grave squilibrio del mercato, che possa essere appianato o ridotto mediante un ammasso stagionale.

2. L'importo dell'aiuto è fissato tenendo conto delle spese di ammasso e del necessario equilibrio tra i formaggi per i quali è concesso l'aiuto e gli altri formaggi che vengono immessi sul mercato.

3. Qualora la situazione del mercato comunitario lo richieda, la Commissione può decidere di reimmettere sul mercato, in tutto o in parte, i formaggi oggetto dei contratti di ammasso privato.

4. Se alla scadenza del contratto di ammasso i prezzi di mercato dei formaggi immagazzinati sono maggiori di quelli del periodo in cui era stato stipulato il contratto stesso, può essere deciso di adeguare di conseguenza l'importo dell'aiuto.

Articolo 10

Sono stabiliti secondo la procedura di cui all'articolo 42:

a) le modalità d'applicazione del presente capo, in particolare quelle per la determinazione dei prezzi di mercato del burro,

b) l'ammontare degli aiuti all'ammasso privato di cui al presente capo,

c) le altre decisioni e misure che la Commissione può adottare nel contesto del presente capo.

CAPO III

Misure a sostegno della commercializzazione

Articolo 11

1. Sono concessi aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere usati nell'alimentazione degli animali quando tali prodotti rispondano a determinati requisiti.

Ai fini del presente articolo, sono considerati come latte scremato e latte scremato in polvere anche il latticello e il latticello in polvere.

2. L'importo degli aiuti è fissato tenendo conto degli elementi seguenti:

- prezzo d'intervento del latte scremato in polvere,

- andamento dell'offerta di latte scremato e di latte scremato in polvere ed evoluzione del loro impiego nell'alimentazione degli animali,

- tendenza dei prezzi dei vitelli,

- tendenza dei prezzi di mercato delle proteine concorrenti rispetto ai prezzi del latte scremato in polvere.

Articolo 12

1. Alle condizioni definite conformemente al paragrafo 2 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina e caseinati, purché detto latte e la caseina o i caseinati con esso fabbricati possiedano determinati requisiti.

2. L'aiuto può essere differenziato secondo che il latte scremato sia trasformato in caseino o in caseinati e in funzione della qualità di tali prodotti.

L'aiuto è fissato tenendo conto degli elementi seguenti:

- prezzo d'intervento del latte scremato in polvere o prezzo di mercato del latte scremato in polvere spray di prima qualità, se detto prezzo di mercato è superiore al prezzo d'intervento,

- prezzo di mercato della caseina e dei caseinati, sui mercati comunitari e mondiali.

Articolo 13

In caso di formazione o rischio di formazione di eccedenze di prodotti lattiero-caseari, la Commissione può decidere che un aiuto venga concesso per consentire l'acquisto a prezzo ridotto di crema, burro e burro concentrato da parte di:

a) istituzioni ed organizzazioni senza fini di lucro;

b) forze armate e corpi assimilati degli Stati membri;

c) fabbricanti di prodotti della pasticceria e di gelati alimentari;

d) fabbricanti di altri prodotti alimentari da stabilirsi;

e) per il consumo diretto di burro concentrato.

Articolo 14

1. È concesso un aiuto comunitario per la distribuzione agli allievi delle scuole di taluni prodotti lattiero-caseari trasformati dei codici NC 0401, 0403, 0404 90 e 0406, o del codice NC 2202 90.

2. Ad integrazione dell'aiuto comunitario, gli Stati membri possono concedere aiuti nazionali per la distribuzione agli allievi delle scuole dei prodotti di cui al paragrafo 1.

3. Nel caso del latte intero, l'aiuto comunitario è ragguagliato al 95 % del prezzo indicativo per il latte. Nel caso di altri prodotti lattiero-caseari, l'importo dell'aiuto viene fissato tenendo conto dei componenti di latte del prodotto di cui trattasi.

4. L'aiuto di cui al paragrafo 1 è concesso per un quantitativo massimo di 0,25 litri di equivalente latte per allievo e per giorno.

Articolo 15

Sono definiti, secondo la procedura di cui all'articolo 42:

a) le modalità di applicazione del presente capo e, in particolare, le condizioni per la concessione degli aiuti ivi stabiliti;

b) gli importi degli aiuti di cui al presente capo;

c) l'elenco dei prodotti contemplati all'articolo 13, lettera d) e all'articolo 14, paragrafo 1;

d) le altre decisioni e misure eventualmente adottate dalla Commissione in virtù del presente capo.

CAPO IV

Pagamenti diretti

Articolo 16

1. I produttori possono beneficiare di un premio per i prodotti lattiero-caseari, concesso per anno civile, per azienda e per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell'azienda.

2. L'importo del premio per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio è fissato a:

- 5,75 euro per l'anno civile 2005,

- 11,49 euro per l'anno civile 2006,

- 17,24 euro per l'anno civile 2007 e per i successivi.

3. Il quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio è pari al quantitativo di riferimento individuale di latte disponibile presso l'azienda il 31 marzo dell'anno civile di cui trattasi, fatte salve le riduzioni derivanti dall'applicazione del paragrafo 2. I quantitativi di riferimento individuali che hanno formato oggetto di trasferimento temporaneo a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3950/92 al 31 marzo dell'anno civile di cui trattasi sono considerati disponibili presso l'azienda del cessionario per tale anno civile.

Se il 31 marzo di un anno civile la somma di tutti i quantitativi di riferimento individuali in uno Stato membro risulta superiore alla somma dei corrispondenti quantitativi totali di tale Stato membro stabiliti all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 per il periodo di dodici mesi 1999/2000, lo Stato membro interessato prende, basandosi su criteri oggettivi, i necessari provvedimenti per ridurre di conseguenza l'importo totale dei quantitativi di riferimento individuali che dà diritto al premio sul suo territorio relativamente all'anno civile in questione.

4. Ai fini del presente titolo si applicano le definizioni di "produttore" e di "azienda" di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3950/92.

Articolo 17

1. Gli Stati membri versano, su base annua, pagamenti supplementari ai produttori del loro territorio, che raggiungono in totale gli importi globali stabiliti nell'allegato I. Tali pagamenti vengono effettuati secondo criteri oggettivi, che tengono conto in particolare delle pertinenti strutture e condizioni di produzione, nonché garantendo un trattamento equo tra i produttori ed evitando distorsioni del mercato e della concorrenza. Essi non sono inoltre legati alle oscillazioni dei prezzi di mercato.

2. Pagamenti supplementari possono essere effettuati sotto forma di integrazioni del premio (articolo 18) e/o di pagamenti per superficie (articolo 19).

Articolo 18

1. Le integrazioni del premio possono essere corrisposte esclusivamente come complemento come stabilito all'articolo 16, paragrafo 2.

2. L'importo globale del premio per prodotti lattiero-caseari e dell'integrazione del premio che può essere concesso per l'importo del premio per tonnellata di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio non può essere superiore a:

- 13,9 euro per tonnellata per l'anno civile 2005,

- 27,8 euro per tonnellata per l'anno civile 2006,

- 41,7 euro per tonnellata per l'anno civile 2007 e per i successivi.

Articolo 19

1. I pagamenti per superficie sono concessi per ettaro di pascolo permanente:

a) di cui un produttore ha la disponibilità durante l'anno civile di cui trattasi,

b) non utilizzato per soddisfare i requisiti specifici di densità di cui all'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'oraganizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(19), e

c) relativamente al quale, per il medesimo anno, non siano stati richiesti pagamenti in base al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, al regime di aiuto per i foraggi essiccati, né ai regimi comunitari di aiuto per altre colture permanenti od orticole.

La superficie dei pascoli permanenti in una regione per la quale possono essere concessi pagamenti per superficie non è maggiore della relativa superficie regionale di base.

2. Le superfici regionali di base sono stabilite dagli Stati membri a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

3. L'importo massimo per ettaro del pagamento per superficie, compresi i pagamenti per superficie concessi ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1254/1999, non può essere superiore a 350 euro per l'anno civile 2005 e per i successivi.

Articolo 20

1. Anteriormente al 1o gennaio 2005 gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni particolareggiate circa le loro disposizioni nazionali relative alla concessione dei pagamenti supplementari. Qualsiasi modifica di tali disposizioni dev'essere comunicata alla Commissione entro un mese dall'adozione.

2. Anteriormente al 1o aprile 2007 gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni dettagliate sull'applicazione degli articoli 17, 18 e 19.

Anteriormente al 1o gennaio 2008, la Commissione valuta l'applicazione degli articoli 17, 18 e 19 ed esamina la ripartizione degli stanziamenti comunitari tra gli Stati membri conformemente all'allegato I. Se necessario, la Commissione presenta le opportune proposte al Consiglio.

Articolo 21

I pagamenti diretti di cui al presente capo sono versati, previo controllo del diritto al pagamento, a decorrere dal 16 ottobre dell'anno civile di cui trattasi e, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 22

Gli importi dei pagamenti diretti stabiliti al presente capo possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 23

Qualora la somministrazione di somatotropina bovina alle vacche da latte non fosse autorizzata della legislazione comunitaria, o in base ad essa, oppure qualora la disponibilità di tale sostanza presso le aziende agricole fosse diversamente disciplinata, la Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42, misure analoghe a quelle previste dall'articolo 23 del reolamento (CE) n. 1254/1999.

Articolo 24

Le modalità di applicazione del presente capo sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42.

Articolo 25

Le spese sostenute per l'erogazione dei pagamenti diretti di cui al presente capo sono considerate relative a misure d'intervento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1254/1999.

TITOLO II

SCAMBI CON I PAESI TERZI

Articolo 26

1. Ogni importazione nella Comunità di prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione. Le esportazioni di tali prodotti fuori dalla Comunità possono essee subordinate alla presentazione di un titolo di esportazione.

2. Il titolo di importazione o di esportazione è rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia richiesta, a prescindere dal luogo in cui è stabilito nella Comunità e fatte salve le disposizioni adottate per l'applicazione degli articoli 29, 30 e 31.

Il titolo di importazione o di esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno di importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che, salvo in caso di forza maggiore, resta acquisita in tutto o in parte, se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente.

3. La Commissione stabilisce secondo la procedura di cui all'articolo 42:

a) l'elenco dei prodotti per i quali sono richiesti titoli di esportazione,

b) il periodo di validità dei titoli e

c) le altre modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 27

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1 le aliquote dei dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 28

1. Per evitare o reprimere eventuali effetti negativi sul mercato comunitario imputabili all'importazione di taluni prodotti di cui all'articolo 1, l'importazione all'aliquota del dazio previsto all'articolo 27 di uno o più di detti prodotti è subordinata al pagamento di un dazio addizionale all'importazione, se sono soddisfatte le condizioni derivanti dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura, concluso conformemente all'articolo 300 del trattato nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.

2. I prezzi limite sotto i quali può essere imposto un dazio addizionale all'importazione sono quelli trasmessi dalla Comunità all'Organizzazione mondiale del commercio.

I volumi che devono essere superati perché scatti l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in particolare in base alle importazioni nella Comunità nei tre anni che precedono quello in cui si verificano o rischiano di verificarsi gli effetti negativi di cui al paragrafo 1.

3. I prezzi d'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale all'importazione sono determinati in base ai prezzi d'importazione cif della partita in questione.

I prezzi d'importazione cif sono a tal fine verificati sulla base dai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario di importazione del prodotto.

4. La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente articolo secondo la procedura di cui all'articolo 42, specificando in particolare:

a) i prodotti ai quali possono essere applicati dazi addizionali all'importazione ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura,

b) gli altri criteri necessari per garantire l'applicazione del paragrafo 1 in conformità dell'articolo 5 di detto accordo.

Articolo 29

1. I contingenti tariffari per i prodotti di cui all'articolo 1, istituiti in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 300 del trattato o in virtù di qualsiasi altro atto del Consiglio, vengono aperti e gestiti in base a modalità adottate secondo la procedura di cui all'articolo 42.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura "primo arrivato, primo servito"),

- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),

- metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo "importatori tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere adottati altri metodi appropriati.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. Il metodo di gestione adottato tiene conto, ove occorra, dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio, pur potendo ispirarsi ai metodi eventualmente applicati in passato ai contingenti corrispondenti a quelli di cui al paragrafo 1, fatti salvi i diritti derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round.

4. Le modalità di cui al paragrafo 1 prevedono l'apertura dei contingenti su base annuale secondo uno scaglionamento appropriato, stabiliscono all'occorrenza il metodo di gestione da applicare e recano, se del caso:

a) disposizioni che garantiscano la natura, la provenienza e l'origine del prodotto,

b) disposizioni circa il riconoscimento del documento utilizzato per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui alla lettera a), e

c) condizioni di rilascio e durata di validità dei titoli d'importazione.

Articolo 30

1. Qualora un accordo concluso a norma dell'articolo 300 del trattato preveda la gestione totale o parziale di un contingente tariffario aperto da un paese terzo per prodotti di cui all'articolo 1, il pertinente metodo di gestione e le relative modalità d'applicazione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 42.

2. La gestione dei contingenti può essere effettuata attraverso l'applicazione di uno dei metodi seguenti o di una loro combinazione:

- metodo fondato sull'ordine cronologico di presentazione delle domande (secondo la procedura "primo arrivato, primo servito"),

- metodo di ripartizione in proporzione ai quantitativi richiesti all'atto della presentazione delle domande (metodo dell'esame simultaneo),

- metodo fondato sulla considerazione delle correnti commerciali tradizionali (metodo "importatori tradizionali/nuovi arrivati").

Possono essere adottati altri metodi appropriati, in particolare quelli che garantiscono la completa utilizzazione delle possibilità offerte dal contingente di cui trattasi.

Essi devono evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

Articolo 31

1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o, se si tratta dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) d), e), e g), sotto forma di merci elencate nell'allegato II, sulla base dei prezzi praticati negli scambi internazionale sul mercato mondiale per i medesimi prodotti ed entro i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato, la differenza fra questi prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

La restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II non può essere superiore a quella applicabile agli stessi prodotti esportati come tali.

2. Per quanto concerne l'attribuzione dei quantitativi che possono essere esportati con restituzione, si ricorre al metodo:

a) più adatto alla natura del prodotto e alla situazione del mercato in questione, che consenta l'utilizzazione più efficace possibile delle risorse disponibili, e che tenga conto della efficacia e della struttura delle esportazioni comunitarie, senza tuttavia creare discriminazioni fra grandi e piccoli operatori;

b) meno gravoso per gli operatori dal punto di vista amministrativo, tenuto conto delle esigenze di gestione,

c) che eviti qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati.

3. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità.

Essa può essere differenziata secondo le destinazioni allorché sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati.

Le restituzioni sono fissate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42. In particolare, tale fissazione può aver luogo:

a) periodicamente,

b) mediante gara per i prodotti per i quali tale procedura era prevista in passato.

Tranne in caso di fissazione mediante gara, l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane. Tuttavia le restituzioni possono essere mantenute allo stesso livello per più di quattro settimane e, in caso di necessità, modificate nell'intervallo dalla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa. Tuttavia, per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento, può essere stabilito un altro ritmo di fissazione secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio(20).

4. Le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali sono fissate tenuto conto dei seguenti elementi:

a) la situazione e le prospettive di evoluzione:

- sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità;

- sul mercato mondiale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

b) le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese di resa ai paesi di destinazione; la domanda sul mercato comunitario;

c) gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a tali mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi;

d) i limiti che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato;

e) l'esigenza di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità;

f) l'aspetto economico delle esportazioni previste.

Si tiene conto anche in particolare della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base comunitari ai fini dell'esportazione di merci trasformate verso i paesi terzi e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al regime del perfezionamento attivo.

5. Per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali:

a) i prezzi nella Comunità di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione;

b) i prezzi sul mercato mondiale di cui al paragrafo 1 sono stabiliti tenendo conto in particolare:

- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

- dei prezzi più favorevoli all'importazione in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

- dei prezzi alla produzione costatati nei paesi terzi esportatori, tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

- dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità.

6. Per i prodotti di cui al paragrafo 1 esportati come tali, la restituzione viene concessa unicamente a richiesta e su presentazione del relativo titolo di esportazione.

7. L'importo della restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1 esportati come tali è quello applicabile il giorno della domanda del titolo e, in caso di restituzione differenziata, quello applicabile in tale data:

a) alla destinazione indicata sul titolo o, eventualmente,

b) alla destinazione reale, se diversa dalla destinazione indicata sul titolo. In tal caso l'importo applicabile non può superare quello relativo alla destinazione indicata sul titolo.

Al fine di evitare l'utilizzazione abusiva della flessibilità prevista nel presente paragrafo, possono esser adottate le misure appropriate.

8. Le disposizioni dei paragrafi 6 e 7 possono essere estese ai prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II, secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

9. È possibile derogare alle disposizioni dei paragrafi 6 e 7 per i prodotti di cui all'articolo 1 che beneficiano di restituzioni nell'ambito di azioni di aiuto alimentare, secondo la procedura di cui all'articolo 42.

10. La restituzione è pagata allorché è fornita la prova che i prodotti:

- sono di origine comunitaria,

- sono stati esportati fuori della Comunità, e

- nel caso di una restituzione differenziata, hanno raggiunto la destinazione indicata sul titolo o un'altra destinazione per la quale è stata fissata una restituzione, fatto salvo il paragrafo 7, lettera b). Tuttavia, possono essere previste deroghe a tale norma, secondo la procedura di cui all'articolo 42, purchè siano stabilite condizioni che offrano garanzie equivalenti.

11. Fatto salvo il paragrafo 10, primo trattino, in assenza di deroghe concesse secondo la procedura di cui all'articolo 42, non è erogata alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti importati da paesi terzi e riesportati verso paesi terzi.

12. Per quanto riguarda i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento, i paragrafi 10 e 11 si applicano solo alle merci dei seguenti codici NC:

- 0405 20 30 (paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materia grassa uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %),

- da 1806 90 60 a 1806 90 90 (taluni prodotti contenenti cacao),

- 1901 (talune preparazioni alimentari a base di farina, ecc.),

- 2106 90 98 (talune preparazioni alimentari non nominate altrove)

aventi un elevato contenuto di prodotti lattiero-caseari.

13. Il rispetto dei limiti di volume che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300 del trattato è garantito in base ai titoli di esportazione rilasciati per i periodi di riferimento ivi previsti, applicabili ai prodotti interessati. Riguardo al rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo sull'agricoltura, il termine di un periodo di riferimento non pregiudica la validità dei titoli di esportazione.

14. Le modalità d'applicazione del presente articolo, comprese le disposizioni concernenti la ridistribuzione dei quantitativi esportabili non attribuiti o non utilizzati, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42. Tuttavia le modalità relative all'applicazione dei paragrafi 8, 10, 11 e 12 per i prodotti di cui all'articolo 1 esportati sotto forma di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 3448/93.

Articolo 32

1. Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può in casi particolari escludere del tutto o in parte il ricorso al regime del perfezionamento attivo per i prodotti di cui all'articolo 1, destinati alla fabbricazione di prodotti di cui al medesimo articolo o di merci elencate nell'allegato II del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, qualora la situazione di cui allo stesso paragrafo si presenti eccezionalmente urgente e il mercato comunitario subisca o rischi di subire perturbazioni dal regime del perfezionamente attivo, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate al Consiglio e agli Stati membri, la cui validità non può essere superiore a sei mesi e che sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro una settimana dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro una settimana dalla data di notifica della stessa. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione della Commissione.

Se il Consiglio non ha deciso entro tre mesi, la decisione della Commisione è considerata abrogata.

Articolo 33

1. Per la classificazione dei prodotti disciplinati dal presente regolamento si applicano le norme generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché le relative modalità di attuazione; la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento viene inserita nella tariffa doganale comune.

2. Salvo disposizione contraria prevista dal presente regolamento o adottata in virtù di una delle sue disposizioni, negli scambi con i paesi terzi sono vietate:

- la riscossione di qualsiasi tassa avente effetto equivalente a un dazio doganale,

- l'applicazione di qualsiasi restrizione quantitativa o misura di effetto equivalente.

Articolo 34

1. Quando, per uno o più prodotti di cui all'articolo 1, il prezzo franco frontiera supera notevolmente il livello dei prezzi comunitari, se tale situazione rischia di persistere e, per ciò stesso, il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, possono essere adottate le misure di cui al paragrafo 5.

2. Un superamento notevole ai sensi del paragrafo 1 si verifica quando il prezzo franco frontiera supera il prezzo d'intervento stabilito per il prodotto in questione maggiorato del 15 % o, per quanto attiene ai prodotti per i quali non esiste un prezzo d'intervento, un prezzo derivato dal prezzo d'intervento da determinare secondo la procedura di cui all'articolo 42 tenuto conto della natura e della composizione del prodotto in causa.

3. Il superamento notevole del livello dei prezzi da parte del prezzo franco frontiera può persistere se si verifica uno squilibrio tra l'offerta e la domanda e se tale squilibrio rischia di protrarsi, tenuto conto dell'evoluzione prevedibile della produzione e dei prezzi di mercato.

4. Il mercato della Comunità subisce o rischia di subire perturbazioni, a causa della situazione di cui al presente articolo, se il livello elevato dei prezzi nel commercio internazionale:

- ostacola l'importazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, o

- provoca l'esportazione dalla Comunità di prodotto lattiero-caseari,

in modo tale che la sicurezza degli approvvigionamenti non sia più, o rischi di non essere più, garantita nella Comunità.

5. Se le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono soddisfatte, la sospensione totale o parziale dei dazi all'importazione e/o la riscossione di tasse all'esportazione possono essere decise secondo la procedura di cui all'articolo 42. Ove necessario, le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate dalla Commissione secondo la medesima procedura.

Articolo 35

1. Qualora, per effetto delle importazioni o delle esportazioni, il mercato comunitario di uno o più prodotti di cui all'articolo 1 subisca o rischi di subire gravi perturbazioni, tali da compromettere il conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 33 del trattato, possono essere applicate misure adeguate negli scambi con i paesi terzi, fintantoché sussista la suddetta perturbazione o minaccia di perturbazione.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le modalità generali di applicazione del presente paragrafo e definisce i casi ed i limiti entro i quali gli Stati membri possono prendere misure cautelative.

2. Qualora si delinei la situazione descritta al paragrafo 1, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, decide le misure necessarie, che vengono comunicate agli Stati membri e sono immediatamente applicabili. Ove tali misure siano state richieste da uno Stato membro, la Commissione decide al riguardo entro tre giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio le misure decise dalla Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data di notifica delle stesse. Il Consiglio si riunisce senza indugio. Esso può, deliberando a maggioranza qualificata, modificare o abrogare la misura in causa entro un mese dalla data in cui la decisione gli è stata deferita.

4. Il presente articolo si applica tenendo conto degli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 300, paragrafo 2 del trattato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 36

Al fine di tener conto delle limitazioni alla libera circolazione che dovessero risultare dall'applicazione di provvedimenti destinati a combattere la propagazione di malattie degli animali, possono venir adottati, secondo la procedura di cui all'articolo 42, provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato colpito da tali limitazioni. Detti provvedimenti possono venire adottati soltanto nella misura e per la durata strettamente necessarie al sostegno del mercato di cui trattasi.

Articolo 37

Fatta salve le disposizioni contrarie del presente regolamento, gli articoli 87, 88, 89 del trattato sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 38

1. Fatte salve le disposizioni dell' articolo 87, paragrafo 2 del trattato, sono vietati gli aiuti il cui importo è determinato in funzione del prezzo o della quantità dei prodotti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì vietate le misure nazionali intese ad attuare una perequazione tra i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1.

Articolo 39

Fatte salva l'applicazione degli articoli 87, 88, 89 del trattato, uno Stato membro può percepire dai produttori di latte un prelievo a finalità promozionale sui quantitativi di latte o equivalente latte da essi commercializzati, destinato a finanziare misure relative alla promozione del consumo nella Comunità, all'ampliamento dei mercati del latte e dei prodotti lattiero-caseari e al miglioramento della qualità.

Articolo 40

Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari all'applicazione del presente regolamento. Le modalità della comunicazione e della diffusione di tali dati sono stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 42.

Articolo 41

È istituito un comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, in appresso denominato "comitato", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 42

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisione che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, le misure non conformi al parere espresso dal comitato sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese.

Articolo 43

Il comitato può prendere in esame qualsiasi altro problema sollevato dal presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 44

Nell'applicazione del presente regolamento si tiene conto, parallelamente e in modo adeguato, degli obiettivi enunciati agli articoli 33 e 131 del trattato.

Articolo 45

Il regolamento (CE) n. 1254/1999 e le relative norme d'attuazione si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 46

1. I regolamenti (CEE) nn. 804/68, 986/68, 987/68, 508/71, 1422/78, 1723/81, 2990/82, 1842/83, 865/84 e 777/87 sono abrogati.

2. I riferimenti al regolamento (CEE) n. 804/68 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza che figura nell'allegato III.

Articolo 47

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 42:

- le misure necessarie per agevolare la transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 804/68 a quella definita dal presente regolamento,

- le misure necessarie per risolvere specifici problemi pratici. Tali misure, se debitamente possono derogare a talune parti del presente regolamento.

Articolo 48

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della publicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica da decorrere dal 1o gennaio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 38.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 407 del 28.12.1998, pag. 203.

(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(6) GU L 405 del 31.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1256/1999 (vedi pagina 73 della presente Gazzetta ufficiale).

(7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

(8) Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) GU L 148 del 27.6.1968, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 (GU L 206 del 16.8.1996, pag. 21).

(10) GU L 169 del 18.7.1968, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (GU L 174 del 26.7.1995, pag. 31).

(11) GU L 169 del 18.7.1968, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1435/90 (GU L 138 del 31.5.1990, pag. 8).

(12) GU L 58 dell'11.3.1971, pag. 1.

(13) GU L 171 del 28.6.1978, pag. 14.

(14) GU L 172 del 30.6.1981, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 863/84 (GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 23).

(15) GU L 314 del 10.11.1982, pag. 26. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2442/96 (GU L 333 del 21.12.1996, pag. 1).

(16) GU L 183 del 7.7.1983, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1958/97 (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 1).

(17) GU L 90 dell'1.4.1984, pag. 25.

(18) GU L 78 del 20.3.1987, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1634/91 (GU L 150 del 15.6.1991, pag. 26).

(19) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(20) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 31.

ALLEGATO I

PAGAMENTI SUPPLEMENTARI: IMPORTI GLOBALI DI CUI ALL'ARTICOLO 17

(espressi in milioni di euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

>SPAZIO PER TABELLA>