31999R1251

Regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 160 del 26/06/1999 pag. 0001 - 0014


REGOLAMENTO (CE) N. 1251/1999 DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1999

che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

visto il parere del Comitato delle regioni(4),

visto il parere della Corte dei conti(5),

(1) considerando che la politica agraria comune si prefigge di conseguire gli obiettivi enunciati dall'articolo 33 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato;

(2) considerando che per conseguire un migliore equilibrio del mercato, un nuovo sistema di aiuti è stato introdotto con il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(6);

(3) considerando che la riforma della politica agricola comune del 1992 è stata seguita da un considerevole miglioramento degli equilibri di mercato;

(4) considerando che il ritiro di seminativi dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, introdotto nel 1992 parallelamente ad una riduzione del prezzo d'intervento, ha contribuito a mantenere sotto controllo la produzione, mentre la maggiore competitività dei prezzi ha permesso di smerciare considerevoli quantitativi supplementari di prodotti sul mercato interno, in particolare per l'alimentazione del bestiame;

(5) considerando che appare opportuno continuare ad offrire un sostegno basato sul regime introdotto nel 1992, tenendo tuttavia conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita con l'applicazione del regime stesso;

(6) considerando che a determinate condizioni gli Stati membri possono rendere ammissibili i foraggi insilati ai pagamenti per superficie nel quadro di detto regime;

(7) considerando che la riforma del regime di sostegno deve tener conto degli obblighi internazionali della Comunità;

(8) considerando che il mezzo migliore per conseguire l'equilibrio del mercato consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari dei cereali ai prezzi del mercato mondiale e nel prevedere pagamenti per superficie non riguardanti una determinata coltura;

(9) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero essere riconsiderati se le condizioni del mercato risulteranno diverse da quelle attualmente ipotizzate;

(10) considerando che la qualifica di superficie ammissibile dovrebbe essere attribuita soltanto alle superfici a seminativo o che hanno fruito di un regime di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo;

(11) considerando che, per tutelare l'equilibrio del mercato, qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un pagamento nel quadro del regime risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per azienda dev'essere ridotta;

(12) considerando che gli Stati membri possono stabilire una o più superfici di base nazionali; che si ritiene opportuno che gli Stati membri che scelgono questa opzione possano suddividere ciascuna superficie di base nazionale in sottosuperfici di base; che, qualora una superficie di base nazionale venga superata, lo Stato membro in questione dovrebbe poter concentrare la totalità o parte delle misure necessarie sulle sottosuperfici di base per le quali è stato rilevato un superamento;

(13) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese; che dovrebbe spettare agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che nei piani di regionalizzazione andrebbe definita una resa cerealicola media uniforme; che detti piani dovrebbero attenersi alle rese medie registrate nelle singole regioni in un periodo determinato, tenendo conto di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione; che è opportuno istituire una procedura apposita per l'esame dei piani in questione a livello comunitario;

(14) considerando che può essere ammessa una differenziazione delle rese tra superfici irrigate e non irrigate, purché si provveda a definire una superficie di base distinta per le colture irrigue, senza che risulti maggiorata la superficie di base totale;

(15) considerando che il granoturco ha una resa diversa che lo differenzia da altri cereali e che può quindi giustificare un trattamento distinto;

(16) considerando che il pagamento per superficie va calcolato moltiplicando un importo di base per tonnellata per la "resa cerealicola media" determinata riguardo alla regione di cui trattasi; che, qualora siano fissate rese diverse per il granturco ed altri cereali, dovrebbero essere stabilite superfici di base distinte per il granturco;

(17) considerando che è opportuno stabilire un importo di base unico per i seminativi; che l'importo di base per tonnellata andrebbe aumentato tenendo conto della riduzione graduale del prezzo d'intervento per i cereali; che occorre introdurre un aiuto specifico per le colture proteiche, in modo da salvaguardarne la competitività rispetto ai cereali;

(18) considerando che, nel caso di una riduzione finale del prezzo d'intervento, importo di base deve essere aumentato applicando lo stesso tasso di compensazione utilizzato nelle campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002;

(19) considerando che è opportuno istituire un regime speciale per il frumento duro in modo da assicurare una produzione sufficiente per l'approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, mantenendo nel contempo il controllo degli oneri di bilancio; che tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto prevedendo la concessione di un supplemento limitata, per ogni Stato membro interessato, ad una superficie massima di frumento duro; che l'eventuale superamento di tali superfici dovrebbe condurre all'adeguamento delle domande presentate;

(20) considerando inoltre che, in taluni Stati membri, esiste una produzione di frumento duro ben consolidata in regioni situate al di fuori delle zone tradizionali; che è auspicabile salvaguardare un certo livello di produzione in tali regioni mediante la concessione di un aiuto specifico;

(21) considerando che, per poter fruire dei pagamenti per superfici, i coltivatori dovrebbero ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei propri seminativi; che i terreni ritirati dalla produzione dovrebbero ricevere una destinazione tale da rispettare determinati criteri minimi di difesa dell'ambiente; che detti terreni dovrebbero poter essere anche utilizzati per produzioni non alimentari, sempreché si possano applicare efficaci sistemi di controllo;

(22) considerando che nell'attuale situazione del mercato è opportuno ridurre al 10 % per il periodo 2000-2006 il tasso di ritiro obbligatorio di seminativi dalla produzione; che questa percentuale andrebbe riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati;

(23) considerando che l'obbligo del ritiro dalla produzione dovrebbe essere accompagnato da una compensazione appropriata; che tale compensazione dovrebbe essere equivalente ai pagamenti per superficie relativi ai cereali;

(24) considerando che nessun obbligo di ritiro dovrebbe essere imposto ai piccoli produttori le cui domande di pagamento per superficie si situano al di sotto di un determinato livello; che occorre stabilire tale livello;

(25) considerando che, per il ritiro volontario, può essere concesso ai produttori il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per terreni addizionalmente ritirati; che il limite massimo di superficie dovrebbe essere stabilito dagli Stati membri;

(26) considerando che i pagamenti per superficie dovrebbero essere corrisposti, per una data superficie, con frequenza annuale; che dovrebbero essere ammesse a fruire dei pagamenti le superfici non coltivate immediatamente prima dell'entrata in vigore del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92; che, per tener conto di particolari situazioni nelle quali tale disposizione risulta inutilmente restrittiva, è opportuno ammettere talune deroghe, la cui gestione va affidata agli Stati membri;

(27) considerando che occorre stabilire alcune condizioni per la richiesta dei pagamenti per superficie e precisare quando dovrebbero essere versati ai produttori;

(28) considerando che le date per l'esecuzione dei pagamenti andrebbero stabilite in modo che le vendite dei prodotti coltivati sui seminativi siano uniformemente distribuite durante la campagna di commercializzazione;

(29) considerando che le date di semina andrebbero adeguate alle condizioni naturali delle diverse zone di produzione;

(30) considerando che è necessario prevedere norme transitorie al fine di abolire i pagamenti specifici per i semi oleosi a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2002/2003; che alcune disposizioni in vigore nel settore devono essere mantenute tenuto conto degli obblighi internazionali della Comunità;

(31) considerando che, conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(7), la Comunità deve finanziare le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del presente regolamento;

(32) considerando che occorre prevedere misure transitorie, autorizzando la Commissione ad adottarne, se necessario, di supplementari;

(33) considerando che gli adeguamenti al regime di sostegno per i seminativi dovrebbero venire introdotti a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001;

(34) considerando che, tenuto conto degli adeguamenti qui previsti per il vigente regime di sostegno e delle modifiche precedentemente introdotte, appare opportuno, per esigenze di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1765/92 con un nuovo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento istituisce un regime di pagamenti per superficie a favore dei coltivatori di seminativi.

2. Ai fini del presente regolamento:

- la campagna di commercializzazione va dal 1o luglio al 30 giugno dell'anno successivo;

- per "seminativi" s'intendono quelli i cui prodotti sono elencati nell'allegato I.

3. Gli Stati membri in cui il granturco non è un seminativo tradizionale possono rendere i foraggi insilati ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi alle stesse condizioni applicabili ai seminativi.

CAPITOLO I

Articolo 2

1. I coltivatori comunitari di seminativi possono chiedere un pagamento per superficie in base alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2. Il pagamento per superficie è fissato per ettaro ed è differenziato su scala regionale.

Il pagamento per superficie è concesso per la superficie a seminativo o ritirata dalla produzione conformemente all'articolo 6 e che non è superiore ad una superficie di base regionale. Quest'ultima corrisponde al numero medio di ettari che, in una regione, risultano a seminativo o, se del caso, messi a riposo conformemente a un regime sovvenzionato con fondi pubblici negli anni 1989, 1990 e 1991. Ai sensi della presente disposizione, per regione s'intende uno Stato membro o una sua regione, a scelta dello Stato membro interessato.

3. I coltivatori che chiedono il pagamento per superficie hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione parte della superficie della loro azienda e ricevono una compensazione per tale obbligo.

4. Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un pagamento nel quadro del regime per i seminativi, compresa la superficie messa a riposo a norma di detto regime, risulti superiore alla superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per tutti i pagamenti concessi in forza del presente regolamento nella regione interessata durante la stessa campagna di commercializzazione.

Le superfici che non formano oggetto di una domanda di pagamento ai sensi del presente regolamento, ma che servono a giustificare una domanda di aiuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(8), sono prese in considerazione ai fini del calcolo delle superfici per le quali è chiesto un pagamento.

5. Se uno Stato membro rende i foraggi insilati ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi, deve essere definita una superficie di base distinta. Se in una determinata campagna di commercializzazione la superficie di base per i seminativi o i foraggi insilati non è raggiunta, il saldo di ettari è assegnato per la stessa campagna alla superficie di base corrispondente.

6. Qualora uno Stato membro abbia scelto di stabilire una o più superfici di base nazionali, esso può suddividere ciascuna di esse in sottosuperfici di base, conformemente ai criteri obiettivi che lo Stato membro deve definire.

Per l'applicazione del presente paragrafo, le superfici di base "Secano" e "Regadío" sono considerate come superfici di base nazionali.

In caso di superamento di una superficie di base nazionale lo Stato membro può concentrare, secondo criteri obiettivi, la totalità o parte delle misure di cui al paragrafo 4 sulle sottosuperfici di base per le quali è stato constatato il superamento.

Gli Stati membri che decidano di avvalersi delle possibilità di cui al presente paragrafo devono notificare alla Commissione e ai coltivatori, entro il 15 settembre, la scelta effettuata nonché le relative modalità d'applicazione.

Articolo 3

1. Al fine di stabilire le rese medie per il calcolo del pagamento per superficie, ogni Stato membro elabora un piano di regionalizzazione esponendo i criteri pertinenti e obiettivi per la delimitazione delle varie regioni di produzione, in modo da pervenire alla definizione di zone omogenee distinte.

In tal contesto, gli Stati membri tengono conto, nella stesura dei piani di regionalizzazione, di situazioni specifiche. Essi possono, in particolare, differenziare le rese medie in funzione di eventuali diversità strutturali tra regioni di produzione.

2. Gli Stati membri possono inoltre, nei loro piani di regionalizzazione, applicare un valore di resa per il granturco diverso da quello degli altri cereali.

a) Qualora la resa per il granturco sia superiore a quella degli altri cereali, deve essere determinata separatamente per il granturco una superficie di base ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 che copre una o più regioni di produzione "granturco", a scelta dello Stato membro.

Gli Stati membri possono inoltre, nelle regioni in causa, determinare superfici di base separate per i seminativi diversi dal granturco. In tal caso, se nel corso di una campagna non è raggiunta la superficie di base "granturco", il saldo di ettari è assegnato nuovamente per la stessa campagna alle superfici di base corrispondente dei seminativi diversi dal granturco.

b) Qualora la resa del granturco sia pari o inferiore a quella degli altri cereali, può ugualmente essere determinata separatamente una superficie di base per il granturco, conformemente alla lettera a). In tal caso e se lo Stato membro sceglie di stabilire una superficie di base "altri seminativi diversi dal granturco":

- se nel caso di una campagna non è raggiunta la superficie di base "granturco", il saldo di ettari può essere assegnato nuovamente per la stessa campagna alla superficie di base corrispondenti agli altri seminativi;

- se nel corso di una campagna non è raggiunta la superficie di base "altri seminativi diversi dal granturco", il saldo di ettari può essere assegnato nuovamente per la stessa campagna alla superficie di base "granturco" interessata.

In caso di superamento di queste superfici di base, si applica l'articolo 2, paragrafo 4.

3. Nei loro piani di regionalizzazione gli Stati membri possono prevedere rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati. In tal caso, gli Stati membri determinano una superficie di base distinta per le superfici investite a colture irrigue.

La superficie di base irrigata corrisponde alla superficie media dei seminativi irrigati tra il 1989 e il 1991 in vista del raccolto, comprese le maggiorazioni introdotte a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma, ultima frase del regolamento (CEE) n. 1765/92. Tuttavia, la superficie di base irrigata del Portogallo è aumentata fino a 60000 ha per le superfici nelle quali è stato stabilito che gli investimenti per l'irrigazione sono iniziati dopo il 1o agosto 1992. Tale aumento può essere totalmente o parzialmente aggiunto alla superficie di base irrigata mais come previsto all'articolo 3, paragrafo 2.

La determinazione della superficie di base irrigata non deve comportare un aumento della superficie di base totale dello Stato membro di cui trattasi. In caso di superamento della superficie di base irrigata, si applica l'articolo 2, paragrafo 4.

Qualora la superficie di base irrigata non venga raggiunta durante una determinata campagna di commercializzazione, gli ettari rimanenti vengono riattribuiti per la stessa campagna alla corrispondente superficie di base non irrigata.

4. Nel piano di regionalizzazione dev'essere in ogni caso rispettata la resa media dello Stato membro in questione, definita per il periodo e secondo i criteri di cui al paragrafo 5.

5. Per ogni regione di produzione, lo Stato membro fornisce dati particolareggiati sulle superfici e sulle rese dei seminativi in tale regione durante il quinquennio 1986/1987-1990/1991. Per ogni regione si procede al calcolo separato della resa cerealicola media, escludendo le due campagne del suddetto quinquennio in cui si sono registrate rispettivamente la resa più elevata e la resa più bassa.

Tuttavia, tale obbligo può essere adempiuto:

- nel caso dei cereali prodotti in Portogallo, fornendo i dati comunicati nel quadro dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo(9),

- nel caso dei cinque nuovi Länder tedeschi, fornendo la resa media degli altri Länder tedeschi,

- nel caso dell'Italia e della Spagna, fissando la resa di riferimento a 3,9 tonnellate/ettaro e 2,9 tonnellate/ettaro rispettivamente.

Se uno Stato membro decide:

- di applicare al granoturco un trattamento diverso da quello riservato agli altri cereali, la resa media dei cereali, che non viene modificata, deve essere ripartita tra il granoturco e gli altri cereali,

- di applicare ai terreni irrigati un trattamento diverso da quello riservato ai terreni non irrigati, la resa media corrispondente, che non viene modificata, dev'essere ripartita tra le due categorie in questione.

6. Gli Stati membri presentano i rispettivi piani di regionalizzazione alla Commissione entro il 1o agosto 1999, corredati di tutte le informazioni necessarie. Per l'adempimento di questo obbligo possono richiamarsi al proprio piano di regionalizzazione presentato alla Commissione a norma del regolamento (CEE) n. 1765/92.

La Commissione esamina i piani di regionalizzazione presentati dagli Stati membri, verificando che ogni piano sia fondato su criteri appropriati e obiettivi e corrisponda ai dati storici disponibili. La Commissione può opporsi a piani incompatibili con i criteri summenzionati, in particolare per quanto concerne la resa media dello Stato membro interessato. In tal caso i piani sono adattati dallo Stato membro interessato, previa consultazione della Commissione.

A richiesta della Commissione o su iniziativa dello Stato membro interessato, il piano di regionalizzazione può essere riesaminato dallo Stato membro secondo la procedura prevista nel presente articolo.

7. Qualora uno Stato membro scelga, conformemente al paragrafo 1, di stabilire regioni di produzione secondo una delimitazione diversa da quella delle superfici di base regionali, esso trasmette alla Commissione un prospetto riepilogativo di tutte le domande di pagamento presentate e delle pertinenti rese. Se tali dati evidenziano che in uno Stato membro la resa media indicata nel piano di regionalizzazione applicato nel 1993 o nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la resa media indicata nel piano applicato nel 1995 o, nel caso dell'Italia e della Spagna, la resa fissata nell'articolo 3, paragrafo 5, è superata, tutti i pagamenti che devono essere corrisposti in tale Stato membro per la campagna successiva sono ridotti proporzionalmente all'entità del superamento constatato. Tuttavia questa disposizione non si applica qualora la quantità, espressa in tonnellate di cereali, per la quale sono state presentate domande non superi quella calcolata moltiplicando il totale delle superfici di base dello Stato membro per la suddetta resa media.

Gli Stati membri possono optare per una constatazione dell'eventuale superamento della resa media a livello di ciascuna superficie di base. In tal caso le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano ai pagamenti da corrispondere in ciascuna delle superfici di base interessate.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 10, il pagamento per superficie è calcolato moltiplicando l'importo di base per tonnellata per la resa media cerealicola determinata nel piano di regionalizzazione per la regione di cui trattasi.

2. Il calcolo di cui al paragrafo 1 è eseguito in base alla resa media cerealicola. Tuttavia, qualora il granturco sia trattato separatamente, per esso viene utilizzata la resa relativa al "granturco", per i cereali, i semi oleosi e i semi di lino la resa relativa ai "cereali diversi dal granturco".

3. L'importo di base è fissato come segue:

per le colture proteiche:

- 72,50 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001;

per i cereali, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:

- 58,67 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001,

- 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/2002;

per i semi di lino:

- 88,26 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001,

- 75,63 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2001/2002,

- 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003;

per i semi oleosi:

- 63,00 EUR/t a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003.

L'importo di 63 EUR/t può essere aumentato a partire dalla campagna di commercializzazione 2002/2003 tenuto conto di una riduzione finale del prezzo di intervento per i cereali prevista dall'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

L'aumento dei pagamenti per superficie sarà proporzionale in modo identico alla riduzione del prezzo di intervento applicabile nelle campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002.

4. In Finlandia e in Svezia a nord del 62o parallelo e in zone adiacenti sottoposte a condizioni climatiche analoghe che rendono l'attività agricola particolarmente difficile, ai cereali ed ai semi oleosi viene applicato un importo supplementare di 19 EUR/t del pagamento per superficie, moltiplicato per la resa utilizzata per i pagamenti per superficie.

Articolo 5

Un supplemento di 344,5 EUR/ha del pagamento per superficie viene corrisposto per la superficie investita a frumento duro nelle zone di produzione tradizionali elencate all'allegato II, entro il limite stabilito all'allegato III.

Qualora la somma delle superfici per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie superi, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite di cui sopra, la superficie per coltivatore relativamente alla quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente.

Tuttavia, fermo restando il limite per Stato membro fissato all'allegato III, gli Stati membri possono ripartire le superfici indicate nel medesimo allegato tra le zone di produzione definite all'allegato II o, se del caso, tra le regioni di produzione di cui all'articolo 3, secondo l'entità della produzione di frumento duro nel corso del periodo 1993-1997. In tale ipotesi, se la somma delle superfici di una regione per le quali è chiesto un supplemento del pagamento per superficie supera, nel corso di una campagna di commercializzazione, il limite regionale corrispondente, la superficie per coltivatore della regione di produzione per la quale può essere corrisposto il supplemento è ridotta proporzionalmente. Tale riduzione è effettuata dopo che, all'interno di uno Stato membro, le superfici di regioni che non hanno raggiunto il loro limite regionale sono state distribuite alle regioni che hanno superato detto limite.

Un aiuto specifico di 138,9 EUR/ha viene concesso, limitatamente al numero di ettari indicato all'allegato IV, nelle regioni diverse da quelle di cui all'allegato II nelle quali la produzione di frumento duro è ben consolidata.

Articolo 6

1. Per ciascun coltivatore che chieda pagamenti per superficie, l'obbligo di ritiro dalla produzione è stabilito in proporzione della superficie a seminativo per la quale è presentata la richiesta, e che viene lasciata a riposo a norma del presente regolamento.

Il tasso base per l'obbligo di ritiro dalla produzione è fissato al 10 % a partire dalla campagna di commercializzazione 2000/2001 fino alla campagna di commercializzazione 2006/2007.

2. Gli Stati membri applicano adeguate misure di tutela ambientale che tengano conto della specifica situazione dei terreni ritirati dalla produzione.

3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo.

Gli Stati membri sono autorizzati a corrispondere gli aiuti nazionali per coprire fino al 50 % dei costi associati all'introduzione di colture pluriennali per la produzione di biomassa su terreni ritirati dalla produzione.

4. Qualora siano stabilite rese diverse per i terreni irrigati e quelli non irrigati, si applica il pagamento relativo al ritiro dalla produzione per i terreni non irrigati. In Portogallo, il pagamento tiene conto dell'aiuto concesso a norma del regolamento (CEE) n. 3653/90.

5. Il pagamento relativo al ritiro dalla produzione può essere concesso ai coltivatori che per i terrenti ritirati volontariamente in eccesso rispetto al loro obbligo. Gli Stati membri consentono agli agricoltori di ritirare dalla produzione fino ad almeno il 10 % della superficie a seminativo per la quale è presentata una domanda di pagamento e che viene lasciata a riposo, a norma del presente regolamento. Gli Stati membri possono fissare percentuali maggiori tenendo conto delle situazioni particolari e garantendo una sufficiente presenza nelle aree agricole.

6. Il pagamento relativo al ritiro dalla produzione può essere concesso su base pluriennale per un periodo massimo di cinque anni.

7. Non sono soggetti all'obbligo di ritiro dalla produzione i coltivatori che presentano una domanda di pagamento per una superficie che non supera la superficie che sarebbe necessaria per produrre 92 tonnellate di cereali, calcolata in base alla resa determinata per la loro regione. A questi produttori si applicano i paragrafi 5 e 6.

8. Fatto salvo l'articolo 7:

- le superfici messe a riposo a norma degli articoli 22-24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti(10), che non sono adibite ad uso agricolo né utilizzate a scopo di lucro diverso da quelli consentiti per le altre terre messe a riposo a norma del presente regolamento o

- le superfici rimboscate in base alle norme sul rimboscamento [articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999],

in seguito ad una domanda fatta successivamente al 28 giugno 1995, possono essere contabilizzate come superfici messe a riposo a titolo dell'obbligo di ritiro di cui al paragrafo 1, fino ad un qualsiasi limite massimo per azienda, che può essere stabilito dallo Stato membro interessato. Tale limite massimo è fissato esclusivamente nella misura necessaria per evitare di concentrare un importo eccessivo del bilancio disponibile per il regime in questione su un numero limitato di aziende agricole.

Tuttavia, per tali superfici, il pagamento per superficie di cui all'articolo 4 non viene concesso ed il sostegno concesso in base all'articolo 24, paragrafo 1, o all'articolo 31, paragrafo 1, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 è limitato ad un importo pari al massimo al pagamento per superficie per il ritiro dalla produzione stabilito nell'articolo 4, paragrafo 3.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare ad un nuovo richiedente il regime previsto dal secondo comma in regioni esposte ad un rischio permanente di superamento significativo della superficie regionale di base.

Articolo 7

Le domande di pagamenti non possono essere presentate per terreni destinati, al 31 dicembre 1991, al pascolo permanente, a colture permanenti o a colture forestali o ad usi non agricoli.

In presenza di particolari circostanze e a condizioni da determinare, gli Stati membri possono derogare a tali disposizioni, segnatamente per quanto riguarda le superfici incluse in un programma di ristrutturazione o le superfici di seminativi investiti a colture poliennali che sono generalmente in rotazione con le colture di cui all'allegato I. In questo caso gli Stati membri prendono le opportune misure per evitare un sostanziale aumento della superficie agricola totale ammissibile. Dette misure possono prevedere, in particolare, la possibilità di dichiarare inammissibili superfici precedentemente considerate ammissibili al posto di altre superfici, diventate nel frattempo ammissibili.

Gli Stati membri possono parimenti derogare al primo comma in presenza di particolari circostanze connesse con l'una o l'altra forma d'intervento pubblico, qualora questo intervento induca l'agricoltore a coltivare terreni precedentemente considerati inammissibili per proseguire la sua attività agricola normale e l'intervento in questione disponga che le terre inizialmente ammissibili non lo siano più, in modo che la quantità totale di terreni ammissibili non sia aumentata in modo significativo.

Inoltre, per alcuni casi non contemplati dai due commi precedenti, gli Stati membri possono derogare al primo comma se, in un piano sottoposto alla Commissione, dimostrano che l'estensione globale dei terreni ammissibili resta immutata.

Articolo 8

1. I pagamenti vengono effettuati tra il 16 novembre e il 31 gennaio che seguono il raccolto. Tuttavia, qualora si applichi l'articolo 6, paragrafo 3, i pagamenti per superficie per terreni ritirati vengono pagati tra il 16 novembre ed il 31 marzo.

2. Per poter beneficiare di un pagamento per superficie, un produttore deve aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il relativo raccolto ed introdotto una domanda entro e non oltre il 15 maggio.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per rammentare ai richiedenti la necessità di rispettare la normativa ambientale.

Articolo 9

Le modalità d'applicazione del presente capitolo sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(11), in particolare per quanto riguarda:

- le modalità di delimitazione e di gestione delle superfici di base;

- le modalità di elaborazione dei piani di regionalizzazione della produzione;

- le modalità relative ai foraggi insilati;

- le modalità di concessione del pagamento per superficie;

- le modalità concernenti la superficie minima ammissibile al pagamento; esse tengono conto in particolare delle esigenze di controllo e dell'obiettivo perseguito in materia di efficacia del regime in questione;

- le modalità di determinazoine, per il frumento duro, dei criteri di ammissibilità al beneficio del supplemento del pagamento per superficie di cui all'articolo 5, nonché dei criteri di ammissibilità per l'aiuto specifico di cui al medesimo articolo, e in particolare la determinazione delle regioni da prendere in considerazione;

- le modalità concernenti il ritiro di seminativi dalla produzione, in particolare quelle relative all'articolo 6, paragrafo 3; le pertinenti condizioni possono prevedere la coltivazione di prodotti senza diritto al pagamento;

- le modalità concernenti le condizioni per l'applicazione dell'articolo 7; tali condizioni definiscono le circostanze in cui possono essere ammesse deroghe alle disposizioni di detto articolo e l'obbligo degli Stati membri di sottoporre alla Commissione, per approvazione, le misure progettate;

- le modalità di esecuzione del memorandum d'intesa sui semi oleaginosi, tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America, nel quadro del GATT, approvato con decisione 93/355/CEE(12).

Secondo la medesima procedura la Commissione può:

- subordinare la concessione di pagamenti all'utilizzazione di determinate sementi, di sementi certificate nel caso del frumento duro, di talune varietà nel caso dei semi oleosi, del frumento duro e dei semi di lino, oppure prevedere la possibilità per gli Stati membri di subordinare a tali condizioni la concessione di pagamenti;

- consentire che, in determinate zone, vengano modificate le date di cui all'articolo 8, paragrafo 2, se condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normalmente stabilite;

- consentire agli Stati membri, subordinatamente alla situazione di bilancio, che, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, venga autorizzata in alcune regioni l'esecuzione di pagamenti anteriormente al 16 novembre, fino a concorrenza del 50 % dei pagamenti per superficie, e l'esecuzione del pagamento per il ritiro di seminativi dalla produzione negli anni durante i quali eccezionali condizioni climatiche hanno comportato una riduzione delle rese tale da causare gravi difficoltà finanziarie ai coltivatori.

CAPITOLO II

Articolo 10

1. Per le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2001/2002 i pagamenti per superficie di semi oleosi sono calcolati moltiplicando i seguenti importi per la resa cerealicola media determinata nel piano di regionalizzazione della regione in causa:

- 81,74 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001;

- 72,37 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2001/2002.

Tuttavia gli Stati membri hanno la possibilità di continuare a fissare i pagamenti per i semi oleosi in base alla resa regionale storica dei semi oleosi stessi. In tal caso la resa è moltiplicata per 1,95.

2. Per le campagne 2000/2001 e 2001/2002 viene istituita una superficie massima garantita (SMG) per i pagamenti per superficie di semi oleosi di 5482000 ettari, ridotta della percentuale di ritiro obbligatorio dei seminativi fissata per quella campagna, oppure ridotta di un'aliquota del 10 % se la suddetta percentuale è inferiore al 10 %. Qualora, dopo l'applicazione dell'articolo 2, il limite della SMG venga superato, la Commissione riduce gli importi di cui al paragrafo 1 conformemente al disposto dei paragrafi 3 e 4.

3. Qualora la superficie di oleaginose già accertata in possesso dei requisiti per beneficiare dei pagamenti per superficie riguardanti i semi oleosi oltrepassi in una qualsiasi campagna le SMG, la Commissione provvede per quella campagna a ridurre dell'1 %, per ogni unità percentuale di cui la SMG in causa risulti superata, il corrispondente importo di base. Se la SMG è superata di una percentuale superiore a un determinato limite, si applicano disposizioni speciali. Se questo limite non è oltrepassato, la riduzione dell'importo è uniforme in tutti gli Stati membri; in caso, viceversa, di superamento di detto limite, si applicano adeguate riduzioni supplementari negli Stati membri che abbiano oltrepassato le superfici nazionali di riferimento di cui all'allegato V, ridotte della percentuale specificata al paragrafo 4. Tuttavia, per quanto concerne la Germania, l'adeguata riduzione supplementare può essere differenziata su richiesta di detto Stato, in tutto o in parte, in base alla superficie di base regionale; in caso di ricorso a tale facoltà, la Germania comunica senza indugio alla Commissione gli elementi considerati ai fini del calcolo delle riduzioni da applicare.

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, l'entità e la ripartizione delle adeguate riduzioni da applicare e provvede, in particolare, a che la riduzione media ponderata per la Comunità nel suo complesso sia pari alla percentuale di cui la SMG risulta superata.

4. Il limite di cui al paragrafo 3 dovrebbe essere dello 0 %.

5. Qualora il pagamento per superficie di semi oleosi venga diminuito secondo il disposto dei paragrafi 3 e 4, la Commissione provvede, per la campagna successiva, a ridurre della stessa percentuale i corrispondenti importi di base, salvo che durante la campagna in questione non si verifichi alcun superamento della SMG, nel qual caso la Commissione può decidere di non applicare detta riduzione.

6. Se la SMG per la Comunità è superata nella campagna di commercializzazione 2000/2001, la Commissione riduce il pertinente importo di base per la campagna di commercializzazione 2000/2001 della percentuale di riduzione degli importi regionali di riferimento applicata per la campagna di commercializzazione 1999/2000.

7. Le disposizioni del presente articolo non ostano a che gli Stati membri, nei quali la superficie di riferimento fissata all'allegato V rischi di essere superata in maniera sensibile nella campagna successiva, possano limitare la superficie per la quale un singolo produttore può ricevere i pagamenti per superficie di oleaginose di cui al presente articolo. Tale limite è calcolato in percentuale della superficie ammissibile al pagamento per superficie previsto dal presente regolamento, dello Stato membro o di una superficie di base regionale ed applicato alla superficie ammissibile del produttore. Il suddetto limite può essere diversificato secondo le superfici di base regionali o le sottosuperfici di base sulla scorta di criteri obiettivi. Gli Stati membri rendono noto tale limite non oltre il 1o agosto della campagna di commercializzazione precedente quella per la quale è chiesto il pagamento per superficie o a una data anteriore nel caso di uno Stato membro o di regioni comprese in uno Stato membro in cui le semine per la campagna di commercializzazione in questione siano effettuate anteriormente al 1o agosto.

8. La riduzione derivante dal superamento della SMG, applicata a norma delle disposizioni del presente articolo, non può portare ad un importo inferiore a:

- 58,67 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2000/2001,

- 63,00 EUR/t per la campagna di commercializzazione 2001/2002.

9. I produttori di semi di girasole per la pasticceria, seminati a scopo di raccolta, sono esclusi dal sostegno previsto dal presente articolo.

10. Entro due anni dall'applicazione del presente articolo, la Commissione presenterà una relazione al Consiglio sullo sviluppo del mercato dei semi oleosi, corredata, se del caso, di opportune proposte qualora il potenziale produttivo dovesse deteriorarsi gravemente.

Articolo 11

Gli importi dei pagamenti per superficie e del pagamento per il ritiro di seminativi dalla produzione, nonché la percentuale della superficie da ritirare dalla produzione , stabiliti dal presente regolamento, possono essere modificati in considerazione dell'andamento della produzione, della produttività e dei mercati, secondo la procedura di cui all'articolo 37, paragrafo 2 del trattato.

Articolo 12

Qualora misure specifiche fossero necessarie per agevolare la transizione dal regime vigente a quello definito dal presente regolamento, esse sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.

Articolo 13

Le misure definite nel presente regolamento devono essere considerate un intervento volto a stabilizzare i mercati agricoli secondo quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1258/1999.

Articolo 14

Il regolamento (CEE) n. 1765/92 e il regolamento (CE) n. 1872/94 sono abrogati.

Articolo 15

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.

3. Il regolamento (CEE) n. 1765/92 e il regolamento (CE) n. 1872/94 restano d'applicazione in riferimento alle campagne di commercializzazione 1998/1999 e 1999/2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

K.-H. FUNKE

(1) GU C 170 del 4.6.1998, pag. 4.

(2) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU C 284 del 14.9.1998, pag. 55.

(4) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1.

(5) GU C 401 del 22.12.1998, pag. 3.

(6) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3).

(7) Vedi pagina 103 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) Vedi pagina 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(9) GU L 362 del 27.12.1990, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1664/95 della Commissione (GU L 158 dell'8.7.1995, pag. 13).

(10) Vedi pagina 80 della presente Gazzetta ufficiale.

(11) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (GU L 126 del 24.5.1996, pag. 37).

(12) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25.

ALLEGATO I

DEFINIZIONE DEI PRODOTTI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

ZONE DI PRODUZIONE TRADIZIONALI DI FRUMENTO DURO

GRECIA

Nomi delle regioni seguenti

Grecia centrale

Peloponneso

Isole Ionie

Tessaglia

Macedonia

Isole dell'Egeo

Tracia

SPAGNA

Province

Almería

Badajoz

Burgos

Cádiz

Córdoba

Granada

Huelva

Jaén

Málaga

Navarra

Salamanca

Sevilla

Toledo

Zamora

Zaragoza

AUSTRIA

Pannonia

FRANCIA

Regioni

Midi-Pyrénées

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Dipartimenti(1)

Ardèche

Drôme

ITALIA

Regioni

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Lazio

Marche

Molise

Umbria

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

PORTOGALLO

Distretti

Santarém

Lisboa

Setúbal

Portalegre

Évora

Beja

Faro

(1) Ciascuno di tali dipartimenti può essere collegato ad una delle regioni precedenti.

ALLEGATO III

SUPERFICI MASSIME GARANTITE CHE BENEFICIANO DEL SUPPLEMENTO DEL PAGAMENTO PER SUPERFICIE PER IL FRUMENTO DURO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

SUPERFICI MASSIME GARANTITE CHE BENEFICIANO DELL'AIUTO SPECIFICO PER IL FRUMENTO DURO

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO V

SUPERFICI NAZIONALI DI RIFERIMENTO

>SPAZIO PER TABELLA>