31999R1163

Regolamento (CE) n. 1163/1999 della Commissione, del 2 giugno 1999, che determina, per la campagna 1999, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 03/06/1999 pag. 0020 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 1163/1999 DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 1999

che determina, per la campagna 1999, la perdita stimata di reddito, l'importo stimato del premio pagabile per pecora e per capra, l'ammontare del primo acconto del premio nonché l'ammontare di un acconto dell'aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in alcune zone svantaggiate della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2348/96(3), in particolare l'articolo 13,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5 del regolamento (CE) n. 2467/98, è concesso un premio per compensare l'eventuale perdita di reddito dei produttori di carni ovine e, in certe zone, dei produttori di carni caprine; che tali zone sono definite nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2647/98 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 della Commissione, dell'11 aprile 1986, che determina le zone di montagna nelle quali è concesso il premio ai produttori di carni caprine(4), modificato dal regolamento (CEE) n. 3519/86(5);

(2) considerando che, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98 e al fine di consentire il versamento di un acconto ai produttori di carni ovine e caprine, è opportuno stimare la perdita di reddito prevedibile tenendo conto dell'andamento prevedibile dei prezzi di mercato;

(3) considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio per pecora concesso ai produttori di agnelli pesanti si ottiene, applicando alla perdita di reddito di cui al paragrafo 1, secondo comma del medesimo articolo un coefficiente che esprime la produzione media annua di carne d'agnello pesante per pecora che produce tali agnelli, espressa in 100 kg peso carcassa; che non è ancora stato possibile fissare il coefficiente per il 1999, data l'assenza di statistiche comunitarie complete; che, in attesa della sua fissazione, è opportuno utilizzare un coefficiente provvisorio; che l'articolo 5, paragrafo 3 fissa altresì l'importo del premio per pecora per i produttori di agnelli leggeri e quello per femmina della specie caprina all'80 % del premio per pecora di cui beneficiano i produttori di agnelli pesanti;

(4) considerando che, in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'importo del premio deve essere ridotto dell'incidenza, sul prezzo di base, del coefficiente di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo; che il coefficiente è stato fissato al 7 % all'articolo 13, paragrafo 4 dello stesso regolamento;

(5) considerando che, secondo l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98, l'acconto semestrale è fissato al 30 % del premio previsto; che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1526/96(7), l'acconto è versato esclusivamente se l'importo è di almeno 1 EUR;

(6) considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1323/90(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 193/98(9), il Consiglio ha istituito un aiuto specifico per l'allevamento ovocaprino in talune zone svantaggiate della Comunità; che, secondo le norme ivi previste, l'aiuto è subordinato alle stesse condizioni stabilite per il premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine; che, data l'attuale incertezza che si registra sul mercato di alcuni Stati membri, per la campagna 1999 occorre autorizzare gli Stati membri a versare fin d'ora un importo pari al 90 % di questo aiuto;

(7) considerando che il regolamento (CEE) n. 1601/92 prevede l'applicazione di misure specifiche relative alla produzione agricola nelle isole Canarie; che tali misure comprendono la concessione di un premio integrativo a favore dei produttori di agnelli leggeri e di capre alle stesse condizioni fissate per la concessione del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98, che tali condizioni autorizzano la Spagna a versare un acconto sul suddetto premio integrativo;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tra il prezzo di base, ridotto dell'incidenza del coefficiente di cui all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2467/98, e il prezzo di mercato prevedibile per la campagna 1999, si stima la differenza seguente: 153,785 EUR/100 kg.

Articolo 2

1. L'importo del premio pagabile per pecora è il seguente:

- produttori di agnelli pesanti: 24,113 EUR,

- produttori di agnelli leggeri: 19,290 EUR.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori è fissato come segue:

- produttori di agnelli pesanti: 7,234 EUR/pecora,

- produttori di agnelli leggeri: 5,787 EUR/pecora.

Articolo 3

1. L'importo del premio pagabile per capra nelle zone designate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1065/86 è il seguente: 19,290 EUR.

2. In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 2467/98, il primo acconto che gli Stati membri sono autorizzati a versare ai produttori di carni caprine situati nelle zone di cui al paragrafo 1 è fissato come segue: 5,787 EUR pagabili per capra.

Articolo 4

Un acconto sull'aiuto specifico a favore dei produttori di carni ovine e caprine, stabiliti nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE del Consiglio(10), che gli Stati membri sono autorizzati a versare, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1323/90, è fissato come segue:

- 5,977 EUR per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4 dello stesso regolamento;

- 5,379 EUR per pecora, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

- 5,379 EUR per capra, per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 dello stesso regolamento.

Articolo 5

In applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il primo acconto sul premio integrativo per la campagna 1999 da versare ai produttori di agnelli leggeri e di capre stabiliti nelle isole Canarie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio(11), è fissato come segue:

- 2,045 EUR per pecora per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento da ultimo citato;

- 2,045 EUR per capra per i produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento da ultimo citato.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

(3) GU L 320 dell'11.12.1996, pag. 1.

(4) GU L 97 del 12.4.1986, pag. 25.

(5) GU L 325 del 20.11.1986, pag. 17.

(6) GU L 245 dell'1.10.1993, pag. 99.

(7) GU L 190 del 31.7.1996, pag. 21.

(8) GU L 132 del 23.5.1990, pag. 17.

(9) GU L 20 del 27.1.1998, pag. 18.

(10) GU L 128 del 19.5.1975, pag. 1.

(11) GU L 337 del 4.12.1990, pag. 7.