31999O0011

Indirizzo della Banca Centrale Europea del 22 aprile 1999 relativo all'autorizzazione a emettere banconote nazionali durante il periodo transitorio (BCE/1999/NP11)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2001 pag. 0071 - 0071


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 aprile 1999

relativo all'autorizzazione a emettere banconote nazionali durante il periodo transitorio

(BCE/1999/NP11)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 105, lettera a), paragrafo 1, nonché lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"), in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

(1) A decorrere dal 1o gennaio 1999 la Banca centrale europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. Alla luce degli articoli 2, 3 e 6 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro(1), dal 1o gennaio 1999 le banconote denominate in unità monetarie nazionali sono suddivisioni dell'euro. In conformità delle suddette disposizioni, a partire dal 1o gennaio 1999 e fino a conclusione del periodo transitorio - così come definito all'articolo 1, sesto trattino, del regolamento (CE) n. 974/98 relativo all'introduzione dell'euro - il diritto di autorizzare l'emissione di banconote nazionali compete alla BCE.

(2) L'emissione di banconote è un processo indotto dalla domanda. Per quanto concerne le banconote nazionali, nel periodo transitorio le banche centrali nazionali sono in condizioni di poter valutare i volumi necessari da emettere. Agli inizi del 2001 il Consiglio direttivo della BCE deciderà sull'autorizzazione all'emissione di banconote in euro.

(3) In conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE costituiscono parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Autorizzazione all'emissione di banconote nazionali

1. Le banche centrali nazionali sono autorizzate a continuare a emettere banconote nazionali durante il periodo transitorio secondo la prassi nazionale.

2. Entro la fine di febbraio di ogni anno le banche centrali nazionali informano la BCE dei quantitativi di banconote nazionali emesse nel corso dell'anno precedente.

Articolo 2

Disposizioni finali

Le banche centrali nazionali degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 1999.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. Duisenberg

(1) GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1.