31999O0003

Indirizzo della Banca centrale europea, del 26 agosto 1998, relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999 (BCE/1999/3)

Gazzetta ufficiale n. L 258 del 05/10/1999 pag. 0032 - 0033


INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 agosto 1998

relativo a talune disposizioni sulle banconote in euro recante le modifiche apportate il 26 agosto 1999

(BCE/1999/3)

(1999/656/CE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato "trattato"), in particolare l'articolo 106, paragrafo 1,

visti gli articoli 12.1, 14.3 e 16 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (in seguito denominato "statuto"),

vista la decisione della Banca centrale europea del 7 luglio 1998, relativa a tagli, specifiche, riproduzione, sostituzione e ritiro delle banconote in euro (BCE/1998/6)(1), come modificata dalla decisione della BCE del 26 agosto 1999 (BCE/1999/2)(2) (in seguito denominata "decisione BCE/1998/6"),

(1) considerando che i diritti d'autore sui disegni delle banconote in euro sono stati trasferiti dall'Istituto monetario europeo ("IME") alla Banca centrale europea ("BCE"); che tali diritti d'autore devono essere amministrati e fatti valere, tra l'altro, in tutti gli Stati membri partecipanti in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali e che ciò comporta l'assegnazione di tali funzioni alle banche centrali nazionali ("BCN");

(2) considerando che per migliorare la protezione delle banconote in euro dalla contraffazione sembra opportuno istituire un Centro di analisi della contraffazione (CAC), nel quale potrebbero convergere le risorse delle BCN degli Stati membri partecipanti e della BCE e che ciò richiederebbe la fissazione di alcune regole all'interno del Sistema europeo di banche centrali ("SEBC");

(3) considerando che, al fine di ampliare la conoscenza da parte del pubblico delle decisioni adottate dalla BCE in merito al ritiro di determinati tipi o serie di banconote, oltre a pubblicare dette decisioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, si ritiene opportuno diffondere comunicati attraverso i mezzi di informazione nazionali, assegnando tale compito alle BCN;

(4) considerando che, in conformità degli articoli 12.1 e 14.3 dello statuto, gli indirizzi della BCE formano parte integrante del diritto comunitario,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Tutela del diritto d'autore

1. Le BCN adottano tutti i provvedimenti necessari e possibili, in conformità dei rispettivi ordinamenti giuridici, per assicurare che non siano violati i diritti d'autore sui disegni delle banconote in euro, di cui la BCE è titolare.

2. Ogniqualvolta una BCN viene a conoscenza di una riproduzione non autorizzata di banconote in euro sul suo territorio nazionale, essa intraprende immediatamente le azioni necessarie ad assicurare che detta riproduzione cessi e che tutte le copie prodotte in tal modo siano ritirate e ne informa senza indugio la BCE.

3. Il Comitato esecutivo della BCE può impartire istruzioni sull'opportunità di avviare o meno un'azione civile o penale nei confronti della persona responsabile della riproduzione. Per lo svolgimento dell'azione legale la BCE si avvale delle BCN: essa impartisce alle BCN istruzioni in materia e conferisce loro la necessaria procura. Tutte le spese legali sono sostenute dalla BCE.

4. Le BCN informano la BCE in merito a qualsiasi autorizzazione specifica per la riproduzione dei disegni delle banconote in euro concessa ai sensi della decisione BCE/1998/6.

Articolo 2

Sostituzione di banconote mutilate o danneggiate

1. Le BCN attuano nel modo dovuto la decisione BCE/1998/6.

2. Nell'attuare la decisione BCE/1998/6, e fatti salvi eventuali vincoli giuridici, trascorso un periodo di sei mesi le BCN distruggono le banconote mutilate, o parti delle stesse, a meno che non vi sia un fondamento giuridico per la loro conservazione o restituzione al richiedente.

3. Le BCN designano un organo unico incaricato di adottare le decisioni sulla sostituzione delle banconote mutilate o danneggiate nei casi previsti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della decisione BCE/1998/6 e ne informano la BCE.

Articolo 3

Centro di analisi della contraffazione e Banca dati sulla valuta contraffatta

1. Il Centro di analisi della contraffazione (CAC) e la Banca dati sulla valuta contraffatta (BVC) del SEBC sono istituiti dalla BCE e gestiti sotto la sua egida. L'istituzione del CAC è volta a centralizzare sia l'analisi tecnica della contraffazione delle banconote in euro emesse dalla BCE e dalle BCN, sia i dati ad essa relativi. Tutti i dati statistici e tecnici inerenti alla contraffazione delle banconote in euro sono custoditi presso la BVC.

2. La sede del CAC e della BVC è Francoforte sul Meno. Il Consiglio direttivo della BCE nomina il direttore, approva il bilancio e organizza il personale e le risorse del CAC.

3. Fatti salvi eventuali vincoli giuridici, le BCN forniscono al CAC, a fini di indagine tecnica e di classificazione centrale, gli originali di nuovi tipi di banconote in euro contraffatte in loro possesso. La valutazione preliminare volta a determinare se una specifica contraffazione appartenga a un tipo già classificato o a una nuova categoria è effettuata dalle BCN.

4. Tutti i dati tecnici contenuti nella BVC sono a disposizione della BCE e delle BCN degli Stati membri partecipanti. Il CAC collabora con le forze di polizia degli Stati membri partecipanti, con l'Europol e con la Commissione europea, secondo le circostanze, per questioni attinenti ai rispettivi settori di competenza. Qualora sia richiesto, i membri del personale del CAC possono comparire in procedimenti giudiziari per fornire una consulenza tecnica nei casi di contraffazione. I contatti con le autorità nazionali sono stabiliti dal CAC in accordo con la BCN competente.

Articolo 4

Ritiro di banconote

Le BCN pubblicano a proprie spese sulla stampa nazionale, seguendo le istruzioni eventualmente impartite dal Comitato esecutivo, l'annuncio del ritiro di un tipo o di una serie di banconote in euro deciso dal Consiglio direttivo.

Articolo 5

Disposizioni finali

Le BCN degli Stati membri partecipanti sono destinatarie del presente indirizzo, il quale ha effetto con decorrenza immediata.

Il presente indirizzo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 agosto 1999.

Per il Consiglio direttivo della BCE

Willem F. DUISENBERG

(1) GU L 8 del 14.1.1999, pag. 36.

(2) Cfr. pag. 29 della presente Gazzetta ufficiale.