31999L0043

Direttiva 1999/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, recante diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Gazzetta ufficiale n. L 166 del 01/07/1999 pag. 0087 - 0090


DIRETTIVA 1999/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 maggio 1999

recante diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

(1) considerando che si devono adottare provvedimenti per il buon funzionamento del mercato interno;

(2) considerando che il 29 marzo 1996 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno emanato la decisione n. 646/96/CE(4) che adotta un piano d'azione contro il cancro nell'ambito del programma quadro per la sanità pubblica (1996-2000);

(3) considerando che per migliorare la tutela della salute e la sicurezza dei consumatori le sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e i preparati che le contengono non dovrebbero essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico;

(4) considerando che la direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(5), presenta, ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE(6), una lista contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2; che tali sostanze ed i preparati che le contengono non possono essere immessi sul mercato a disposizione del grande pubblico;

(5) considerando che la direttiva 94/60/CE prescrive che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta per completare tale lista entro sei mesi dalla pubblicazione di un adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE(7), contenente sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2;

(6) considerando che la direttiva 96/54/CE della Commissione(8) recante ventiduesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE, in particolare dell'allegato I, indica 16 sostanze classificate recentemente come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2; che tali sostanze devono essere aggiunte ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE, così come consolidata dalla direttiva 97/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(9), recante sedicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

(7) considerando che sono stati valutati rischi e vantaggi delle sostanze recentemente classificate dalla direttiva 96/54/CE come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione delle categorie 1 e 2;

(8) considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera f) della direttiva 96/54/CE ha soppresso otto voci dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE in quanto le sostanze prese in considerazione da tali voci sono già comprese in altre voci o la loro classificazione come sostanze cancerogene è stata soppressa; che cinque di tali sostanze sono comprese nel punto 29 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE; che, di conseguenza, queste voci dovrebbero parimenti essere soppresse in quest'ultima direttiva;

(9) considerando che la presente direttiva non incide sulla legislazione comunitaria che stabilisce le prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori di cui alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(10), e alle direttive particolari adottate in virtù di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)(11),

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le sostanze riportate nell'allegato I della presente direttiva sono aggiunte a quelle di cui ai punti 29, 30 e 31 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 2

Le sostanze elencate nell'allegato II della presente direttiva sono soppresse dalla lista delle sostanze riportate al punto 29 dell'appendice all'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore e ne informano immediatamente la Commissione.

Essi mettono in vigore tali disposizioni 18 mesi dopo la data dell'entrata in vigore della presente direttiva.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 25 maggio 1999.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

H. EICHEL

(1) GU C 59 del 25.2.1998, pag. 5.

(2) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 73.

(3) Parere del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 91), posizione comune del Consiglio del 14 dicembre 1998 (GU C 18 del 22.1.1999, pag. 43) e decisione del Parlamento europeo del 10 febbraio 1999 (GU C 150 del 28.5.1999). Decisione del Consiglio del 10 maggio 1999.

(4) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 9.

(5) GU L 365 del 31.12.1994, pag. 1.

(6) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/64/CE della Commissione (GU L 315 del 19.11.1997, pag. 13).

(7) Direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196 del 16.8.1967, pag. 1). Direttiva modificata dal ultimo dalla direttiva 97/69/CE della Commissione (GU L 343 del 13.12.1997, pag. 19).

(8) GU L 248 del 30.9.1996, pag. 1.

(9) GU L 333 del 4.12.1997, pag. 1.

(10) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(11) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

ALLEGATO I

Punto 29 - Sostanze cancerogene: categoria 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Punto 30 - Sostanze mutagene: categoria 2

>SPAZIO PER TABELLA>

Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 1

>SPAZIO PER TABELLA>

Punto 31 - Sostanze tossiche per la riproduzione: categoria 2

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>