31999L0007

Direttiva 1999/7/CE della Commissione del 26 gennaio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 13/02/1999 pag. 0036 - 0045


DIRETTIVA 1999/7/CE DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 1999 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/311/CEE del Consiglio concernente il dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/311/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al dispositivo di sterzo dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/62/CEE (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che la direttiva 70/311/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (4), relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla direttiva 70/311/CEE;

considerando che, ai fini dell'attuazione pratica della direttiva 70/311/CEE, è necessario che in tutti gli Stati membri vengano adottate disposizioni uniformi, allineate sulla versione più recente del regolamento ECE-ONU n. 79;

considerando che l'allegato VII della direttiva 70/156/CEE stabilisce il formato e il contenuto del numero di omologazione CE; che le stesse specificazioni devono essere adottate ai fini della presente direttiva;

considerando che la direttiva 70/311/CEE deve essere adeguata in conformità;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 70/311/CEE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, per "veicolo" si intendono i veicoli definiti all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE»;

2) all'articolo 3, «allegato» è sostituito da «allegati»;

3) gli allegati della direttiva 70/311/CEE sono modificati in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo a motore l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale, oppure

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita e la messa in circolazione di un veicolo

per motivi concernenti il dispositivo di sterzo, se il veicolo soddisfa le prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli Stati membri:

- non possono più concedere l'omologazione CE,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale

di un tipo di veicolo per motivi concernenti il dispositivo di sterzo, qualora non siano soddisfatte le prescrizioni della direttiva 70/311/CEE, modificata dalla presente direttiva.

3. A decorrere dal 1° ottobre 2000 gli Stati membri possono rifiutare l'immatricolazione la vendita o l'entrata in servizio dei veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2 e N3 muniti di equipaggiamento sterzo ausiliario non conforme alle disposizioni della direttiva 70/311/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1999 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1999.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU L 133 del 18. 6. 1970, pag. 10.

(2) GU L 199 del 18. 7. 1992, pag. 33.

(3) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(4) GU L 91 del 25. 3. 1998, pag. 1.

ALLEGATO

La direttiva 70/311/CEE è modificata come segue.

1. L'elenco degli allegati è così modificato:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. L'allegato I è così modificato:

1. Il titolo è modificato come segue:

«CAMPO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI, DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE, RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE, PRESCRIZIONI DI COSTRUZIONE, PRESCRIZIONI DI PROVA, MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI, CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE».

2. Viene inserito un nuovo punto «0» che recita:

«0. Campo di applicazione

0.1. La presente direttiva si applica all'equipaggiamento sterzo dei veicoli delle categorie M, N e O, definiti nell'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

0.2. Essa non si applica all'equipaggiamento sterzo con trasmissione puramente pneumatica, elettrica o idraulica, con le seguenti eccezioni:

0.2.1. l'equipaggiamento sterzo ausiliario con trasmissione puramente elettrica o idraulica dei veicoli delle categorie M e N;

0.2.2. l'equipaggiamento sterzo con trasmissione puramente idraulica dei veicoli della categoria O.»

3. Il punto 1.5.3.4 è modificato come segue:

«1.5.3.4. Equipaggiamento sterzo ausiliario (ASE), nel quale le ruote dell'asse (degli assi) dei veicoli delle categorie M e N sono sterzate, in aggiunta alle ruote che forniscono la principale forza sterzante di tipo non puramente elettrico, idraulico o pneumatico, nella stessa direzione o nella direzione opposta rispetto alle ruote che forniscono la principale forza sterzante, e/o in cui l'angolo di sterzata delle ruote anteriori, centrali e/o posteriori può essere modificato in funzione del comportamento del veicolo.»

4. Il punto 2.1 è modificato come segue:

«2.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda l'equipaggiamento sterzo deve essere presentata dal costruttore.»

5. Il punto 2.2 è modificato come segue:

«2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.»

6. Il punto 3 è modificato come segue:

«3. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VEICOLO

3.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE.

3.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

3.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.»

7. Al punto 4.1.1, secondo paragrafo, le parole «allegato IV» e «allegato V» sono sostituite rispettivamente da «allegato III» e «allegato IV».

8. I punti 4.1.6 e 4.1.6.1 sono soppressi.

9. Ai punti 4.2.4.1.2 e 4.2.4.1.3, la parola «allegato III» è sostituita da «allegato II», e la nota relativa è modificata come segue:

«(1) Le prescrizioni di cui all'allegato II possono essere verificate anche nel corso delle prove di omologazione di cui alla direttiva 71/320/CEE.»

10. Al punto 5.2.1, il testo dei trattini è riformulato come segue:

«- 50 km/h, per i veicoli della categoria M1

- 40 km/h, per i veicoli delle categorie M2, M3, N1, N2 e N3

o alla velocità massima per costruzione, se questa è più bassa».

11. Nella tabella del punto 5.2.6.2, colonna «Dispositivo integro - Raggio di sterzata» aggiungere il riferimento alla nota «(1)» nel rigo «M3».

12. Dopo il punto 5.3.4, vengono inseriti i seguenti due nuovi punti 6 e 7:

«6. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

13. Alla fine dell'allegato I, vengono inserite le seguenti appendici 1 e 2:

«Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N.. . . (*) in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda il dispositivo di sterzo (Direttiva 70/311/CEE, modificata da ultimo dalla Direttiva . . . / . . . /CE)

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto.

Gli eventuali devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

0.

DATI GENERALI

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2.

Tipo:

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1.

Posizione della marcatura:

0.4.

Categoria del veicolo (c):

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.8.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1.

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1.

Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

1.3.

Numero di assi e di ruote:

1.3.1.

Numero e posizione degli assi a ruote gemellate:

1.3.2.

Numero e posizione degli assi sterzanti:

1.3.3.

Assi motore (numero, posizione, interconnessione):

1.8.

Guida: a destra/a sinistra (1)

2.

MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1.

Interasse o interassi (a pieno carico) (f):

2.3.1.

Carreggiata di ciascun asse sterzante (i):

2.4.

Campo di dimensioni (fuori tutto) del veicolo

2.4.1.

Per telaio non carrozzato

2.4.1.1.

Lunghezza (j):

2.4.1.2.

Larghezza (k):

2.4.1.4.

Sbalzo anteriore (m):

2.4.1.5.

Sbalzo posteriore (n):

2.4.2.

Per telaio carrozzato

2.4.2.1.

Lunghezza (j):

2.4.2.2.

Larghezza (k):

2.4.2.4.

Sbalzo anteriore (m):

2.4.2.5.

Sbalzo posteriore (n):

2.8.

Massa massima, a carico, tecnicamente ammissibile dichiarata dal ostruttore (y) (massima e minima):

2.9.

Massa massima tecnicamente ammissibile su ciascun asse:

6.

SOSPENSIONE

6.6.

Pneumatici e ruote

6.6.1.

Combinazione(i) pneumatico/ruota (per gli pneumatici, indicare la designazione e le dimensioni, l'indice minimo di capacità di carico, il simbolo minimo della categoria di velocità; per le ruote, indicare le dimensioni dei cerchioni e dei risalti)

6.6.1.1.

Asse 1:

6.6.1.2.

Asse 2:

ecc.

6.6.3.

Pressione(i) degli pneumatici raccomandata(e) dal costruttore del veicolo kPa

7.

EQUIPAGGIAMENTO STERZO

7.1.

Schema dell'asse o degli assi sterzanti illustrante la geometria dello sterzo:

7.2.

Trasmissione e comando

7.2.1.

Tipo di trasmissione (se del caso, precisare parte anteriore e posteriore):

7.2.2.

Trasmissione alle ruote (compresi sistemi diversi da quelli meccanici: se del caso, precisare parte anteriore e posteriore):

7.2.3.

Tipo degli eventuali servocomandi:

7.2.3.1.

Sistema e schema di funzionamento, marca o marche e tipo o tipi:

7.2.4.

Schema complessivo dell'equipaggiamento sterzo, illustrante la posizione del veicolo dei vari dispositivi di sterzatura:

7.2.5.

7.3.

Angolo massimo di sterzata delle ruote

7.3.1.

A destra:

(gradi) numero di giri del volante (o dati equivalenti)

7.3.2.

A sinistra:

(gradi) numero di giri del volante (o dati equivalenti)

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

MODELLO (Formato massimo: A4 (210 × 297 mm) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Timbro dell'amministrazioneComunicazione concernente:

- l'omologazione (1),

- l'estensione dell'omologazione (1),

- il rifiuto dell'omologazione (1),

- la revoca dell'omologazione (1),

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva 70/311/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . /. . . /CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1.

Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2.

Tipo:

0.3.

Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità (1) (2) tecnica:

0.3.1.

Posizione della marcatura:

0.4.

Categoria del veicolo (1) (3):

0.5.

Nome e indirizzo del costruttore:

0.7.

Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per compenenti ed entità tecniche:

0.8.

Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1.

Altre informazioni (se necessarie): vedi Addendum

2.

Servizio tecnico incaricato delle prove:

3.

Data del verbale di prova:

4.

Numero del verbale di prova:

5.

Eventuali osservazioni: cfr. Addendum

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentanti dal simbolo: "?" (ad esempio: ABC??123??).

(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

6.

Luogo:

7.

Data:

8.

Firma:

9.

Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

>FINE DI UN GRAFICO>

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . . concernente l'omologazine di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/311/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . / . . . /CE

>INIZIO DI UN GRAFICO>

1.

Altre informazioni:

Tipo di sterzo:

Comando sterzo:

Trasmissione sterzo:

Ruote sterzanti:

Fonte di energia:

Efficienza di frenatura:

Se disponibile, indicare il numero di omologazione rilasciato in conformità della direttiva 71/320/CEE:

e/o indicazioni riguardanti lo stato del veicolo nel corso delle prove: a pieno carico/a vuoto (1)

2.

Osservazioni:.

(ad esempio, valido per i veicoli con guida sia a destra che a sinistra)

(1) Cancellare la dicitura inutile.».>FINE DI UN GRAFICO>

3. Gli allegati II, III, IV, V e VI sono modificati come segue:

1. L'allegato II è soppresso.

2. L'allegato III è rinumerato «Allegato II» e il punto 3 è soppresso.

3. L'allegato IV è rinumerato «Allegato III» e il punto 2.2.1.1 è sostituito dal punto seguente:

«2.2.1.1. Prova in circolo

Il veicolo deve essere condotto su una traiettoria circolare con raggio "R" (m) e velocità "V" (km/h) corrispondente alla sua categoria e ai valori riportati nella seguente tabella:

>SPAZIO PER TABELLA>

Si deve provocare l'avaria quando è stata raggiunta la velocità di prova. La prova prevede la guida del veicolo in senso orario e antiorario.»

4. L'allegato V è rinumerato «Allegato IV».

5. L'allegato VI è soppresso.