1999/707/CE: Decisione della Commissione, del 29 ottobre 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(1999) 3614] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 280 del 30/10/1999 pag. 0125 - 0125
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 1999 relativa a talune misure di protezione nei confronti degli equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(1999) 3614] (Testo rilevante ai fini del SEE) (1999/707/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) negli Stati Uniti d'America sono stati denunciati casi di febbre del Nilo occidentale nell'uomo e nei cavalli nello stato di New York; la presenza del virus è stata confermata negli uccelli nella città di New York, nello stato di New York, nel Connecticut e nel New Jersey nonché in insetti vettori nella città di New York e nel Connecticut; (2) la presenza di questa malattia può costituire un grave pericolo per gli equidi della Comunità; (3) è opportuno adottare rapidamente a livello comunitario le misure di protezione necessaire nei confronti degli equidi importati dagli Stati Uniti d'America; (4) in attesa di ulteriori informazioni da parte delle autorità statunitensi, è necessario prevedere condizioni supplementari per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea e l'importazione di equidi provenienti dagli Stati Uniti d'America, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Per l'ammissione temporanea di cavalli registrati, la riammissione di cavalli registrati dopo esportazione temporanea e l'importazione di equidi provenienti dagli Stati Uniti, deve essere richiesto un certificato supplementare firmato dalle competenti autorità centrali veterinarie statunitensi. 2. Nel certificato di cui al paragrafo 1 devono figurare le seguenti garanzie: - gli equidi non hanno soggiornato, durante gli ultimi 15 giorni, nella città di New York, nello stato di New York, nel Connecticut e nel New Jersey; - gli equidi non sono stati in contatto diretto con equidi che hanno soggiornato in aziende infette nel corso degli ultimi 15 giorni. Articolo 2 Gli Stati membri modificano le misure che applicano nei confronti degli Stati Uniti d'America per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano la Commissione. Articolo 3 La presente decisione è applicabile sino al 31 gennaio 2000. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999. Per la Commissione David BYRNE Membro della Commissione (1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. (2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.