31999D0528

1999/528/CE: Decisione della Commissione del 14 luglio 1999 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen [notificata con il numero C(1999) 2060] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0068 - 0072


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen

[notificata con il numero C(1999) 2060]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/528/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11,

(1) considerando che un gruppo di esperti della Commissione si è recato nello Yemen per verificare le condizioni di produzione, di magazzinaggio e di spedizione dei prodotti della pesca destinati alla Comunità;

(2) considerando che le disposizioni della legislazione dello Yemen in materia d'ispezione e di controllo sanitario dei prodotti della pesca possono essere ritenute equivalenti a quelle della direttiva 91/493/CEE;

(3) considerando che, nello Yemen, il "Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth" è in grado di vigilare efficacemente sull'effettiva applicazione della normativa in vigore;

(4) considerando che le modalità di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 91/493/CEE comprendono l'elaborazione di un modello di certificato nonché la determinazione dei requisiti minimi relativi alla lingua o alle lingue in cui dev'essere redatto e alle qualifiche del firmatario;

(5) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 91/493/CEE, è necessario apporre sugli imballaggi dei prodotti della pesca un bollo indicante il nome del paese terzo e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza;

(6) considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, lettera c), della direttiva 91/493/CEE, occorre compilare un elenco degli stabilimenti, delle navi officina e dei depositi frigoriferi riconosciuti/registrati; che occorre compilare un elenco delle navi congelatrici registrate ai sensi della direttiva 92/48/CEE del Consiglio(3); che detti elenchi devono essere compilati sulla base di una comunicazione del TDQC alla Commissione; che il TDQC è pertanto tenuto ad accertare l'osservanza delle pertinenti disposizioni previste dall'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 91/493/CEE;

(7) considerando che il TDQC ha fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per il riconoscimento o la registrazione degli stabilimenti, delle navi officina, dei depositi frigoriferi e delle navi congelatrici di provenienza;

(8) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il "Technical Department of Quality Control (TDQC) of the Ministry of Fish Wealth" è l'autorità competente nello Yemen per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari dello Yemen devono rispondere alle seguenti condizioni:

1. ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

2. i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina, depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, menzionati nell'elenco di cui all'allegato B;

3. ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome "YEMEN" e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.

Articolo 3

1. Il certificato di cui all'articolo 2, punto 1, è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui viene effettuato il controllo.

2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante del TDQC, nonché il suo timbro ufficiale, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

(3) GU L 187 del 7.7.1992, pag. 41.

ALLEGATO A

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ALLEGATO B

I - ELENCO DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

>SPAZIO PER TABELLA>

II - ELENCO DELLE NAVI CONGELATRICI REGISTRATE

>SPAZIO PER TABELLA>