31999D0507

1999/507/CE: Decisione della Commissione, del 26 luglio 1999, relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia [notificata con il numero C(1999) 2467] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 194 del 27/07/1999 pag. 0066 - 0067


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1999

relativa a talune misure di protezione nei confronti di volpi volanti, cani e gatti provenienti dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia

[notificata con il numero C(1999) 2467]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/507/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai passi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE(1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/43/CE(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

(1) considerando che le principali norme di polizia sanitaria che gli Stati membri devono rispettare per l'importazione da paesi terzi di cani, gatti e altri animali suscettibili alla rabbia sono contenute nella direttiva 92/65/CEE del Consiglio(3), che tuttavia la certificazione veterinaria non è ancora armonizzata;

(2) considerando che casi di malattia di Hendra e di malattia di Nipah con esito mortale nell'uomo sono stati dichiarati rispettivamente in Australia e in Malaysia;

(3) considerando che le volpi volanti del genere Pteropus sono considerate l'ospite naturale del virus Hendra e si sospetta costituiscano il serbatoio del virus Nipah; che tuttavia questi mammiferi non presentano sintomi clinici di malattia e possono ospitare il virus in presenza di anticorpi neutralizzanti;

(4) considerando che volpi volanti sono occasionalmente importate da paesi terzi; che, in attesa di norme comunitarie di polizia sanitaria per l'importazione di volpi volanti da paesi terzi, è necessario introdurre alcune misure di protezione con riguardo alle malattie di Hendra e Nipah;

(5) considerando che la malattia di Hendra può essere veicolata dai gatti e che cani e gatti contraggono la malattia di Nipah; che l'esposizione ai rispettivi virus stimola, in animali malati e convalescenti, la sieroconversione evidenziabile con analisi di laboratorio;

(6) considerando che la presenza di tali zoonosi nei paesi in parola può costituire un pericolo per le persone e per gli animali suscettibili della Comunità;

(7) considerando che è opportuno adottare misure di protezione a livello comunitario applicabili alle importazioni di volpi volanti, cani e gatti dalla Malaysia {territorio continentale) e dall'Australia;

(8) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono vietate le importazioni di volpi volanti del genere Pteropus dalla Malaysia (territorio continentale) e dall'Australia.

2. In deroga al paragrafo 1 e fermo restando quanto disposto dalla direttiva 92/65/CEE del Consiglio, le volpi volanti del genere Pteropus possono essere importate se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- gli animali sono originari di colonie tenute in cattività, e

- gli animali sono stati isolati in locali di quarantena per almeno 60 giorni, e

- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad una prova di sieroneutralizzazione o ad un saggio Elisa riconosciuto per la ricerca di anticorpi dei virus Hendra e Nipah, effettuati presso un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti ai fini dell'esecuzione di tali prove, su due campioni di sangue prelevati con un intervallo di 21-30 giorni, il secondo dei quali effettuato non più di 10 giorni prima dell'esportazione.

Articolo 2

1. Sono vietate le importazioni di cani e gatti dalla Malaysia (territorio continentale).

2. In deroga al paragrafo 1, cani e gatti possono essere importati se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- gli animali non sono venuti a contatto con suini almeno durante gli ultimi 60 giorni precedenti l'esportazione, e

- gli animali non sono stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Nipah, e

- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un saggio Elisa di cattura delle IgM e IgG presso un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità veterinarie ai fini dell'esecuzione di prove per la ricerca di anticorpi del virus Nipah, su un campione di sangue prelevato non più di 10 giorni prima dell'esportazione.

Articolo 3

1. Sono proibite le importazioni di gatti dall'Australia.

2. In deroga al paragrafo 1, i gatti possono essere importati se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

- gli animali non sono stati ospitati presso aziende nelle quali durante gli ultimi 60 giorni sono stati confermati casi di malattia di Hendra, e

- gli animali sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un saggio Elisa di cattura delle IgM e IgG presso un laboratorio riconosciuto dalle competenti autorità veterinarie ai fini dell'esecuzione di prove per la ricerca di anticorpi del virus Hendra, su un campione di sangue prelevato non più di 10 giorni prima dell'esportazione.

Articolo 4

Gli Stati membri modificano le misure che applicano nei confronti della Malaysia (territorio continentale) e dell'Australia per renderle conformi alla presente decisione.

Essi ne informano la Commissione.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

(2) GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1.

(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.