31999D0468

1999/468/CE: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Gazzetta ufficiale n. L 184 del 17/07/1999 pag. 0023 - 0026


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 1999

recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(1)

(1999/468/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 202, terzo trattino,

vista la proposta della Commissione(2),

visto il parere del Parlamento europeo(3),

considerando quanto segue:

(1) il Consiglio conferisce alla Commissione, negli atti che esso adotta, le competenze di esecuzione delle norme che stabilisce; il Consiglio può sottoporre l'esercizio di tali competenze a determinate modalità e può anche riservarsi, in casi specifici e motivati, di esercitare direttamente competenze di esecuzione;

(2) il Consiglio ha adottato la decisione 87/373/CEE del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4), tale decisione prevedeva un numero limitato di procedure per l'esercizio di tali competenze;

(3) con la dichiarazione n. 31 allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Amsterdam, la Commissione è stata invitata a presentare al Consiglio una proposta di modificazione della suddetta decisione;

(4) per motivi di chiarezza si è ritenuto più opportuno sostituire, anziché modificare, la decisione 87/373/CEE con una nuova decisione, abrogando quindi la decisione 87/373/CEE;

(5) la presente decisione mira in primo luogo a stabilire dei criteri per la scelta delle procedure di comitato, fermo restando che questi non sono vincolanti, affinché la scelta del tipo di comitato sia più coerente e prevedibile;

(6) al riguardo dovrebbe essere seguita la procedura di gestione per quanto attiene a misure di gestione come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca o all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio; siffatte misure dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo una procedura atta a garantire che le decisioni siano prese in tempi adeguati; tuttavia, allorché al Consiglio sono sottoposte misure non urgenti, la Commissione dovrebbe avvalersi della sua facoltà di rinviare l'applicazione di tali misure;

(7) conviene seguire la procedura di regolamentazione per quanto riguarda le misure di portata generale intese ad applicare le disposizioni essenziali di atti di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, nonché quelle intese ad adeguare o aggiornare talune disposizioni non essenziali di un atto di base; siffatte misure di esecuzione dovrebbero essere adottate secondo una procedura efficace, nel pieno rispetto del diritto di iniziativa della Commissione in materia legislativa;

(8) conviene seguire la procedura consultiva in tutti i casi in cui questa sia considerata la procedura più appropriata; la procedura consultiva continuerà ad essere seguita nei casi in cui è applicata attualmente;

(9) la decisione mira, in secondo luogo, a semplificare le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione nonché a rafforzare la partecipazione del Parlamento europeo nei casi in cui l'atto di base che conferisce le competenze di esecuzione alla Commissione è stato adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato; si è pertanto ritenuto opportuno ridurre il numero delle procedure nonché adattarle tenendo conto delle competenze rispettive delle istituzioni interessate, e segnatamente dare al Parlamento europeo la possibilità di fare in modo che la Commissione o il Consiglio tengano conto dei suoi pareri nei casi in cui ritiene che un progetto di misure presentato ad un comitato o, rispettivamente, una proposta presentata al Consiglio secondo la procedura di regolamentazione eccedano le competenze di esecuzione previste dall'atto di base;

(10) la decisione mira, in terzo luogo, a migliorare l'informazione del Parlamento europeo disponendo che la Commissione informi periodicamente il Parlamento europeo dei lavori dei comitati, che la Commissione gli trasmetta i documenti connessi con i lavori dei comitati e che lo informi quando trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare;

(11) la decisione mira, in quarto luogo, a migliorare l'informazione del pubblico circa le procedure di comitato e a rendere pertanto applicabili ai comitati i principi e le condizioni, relativi all'accesso del pubblico ai documenti, che si applicano alla Commissione, a disporre che siano pubblicati un elenco di tutti i comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione ed una relazione sui lavori dei comitati come pure a disporre che siano resi pubblici, in un registro, tutti i riferimenti a documenti connessi con i comitati che sono stati trasmessi al Parlamento europeo;

(12) la presente decisione non si applica alle procedure specifiche di comitati istituiti nell'ambito dell'attuazione della politica commerciale comune e delle regole di concorrenza previste dai trattati che non si basano attualmente sulla decisione 87/373/CEE,

DECIDE:

Articolo 1

Salvi casi specifici e motivati, nei quali l'atto di base riserva al Consiglio il diritto di esercitare direttamente talune competenze di esecuzione, queste sono conferite alla Commissione conformemente alle pertinenti disposizioni dell'atto di base. Tali disposizioni precisano gli elementi essenziali delle competenze così conferite.

Quando l'atto di base sottopone l'adozione delle misure di esecuzione a determinate modalità procedurali, queste sono conformi alle procedure previste agli articoli 3, 4, 5 e 6.

Articolo 2

La scelta delle modalità procedurali per l'adozione delle misure di esecuzione è improntata ai seguenti criteri:

a) Le misure di gestione, come quelle relative all'applicazione della politica agricola comune e della politica comune della pesca, o quelle relative all'attuazione di programmi che hanno rilevanti implicazioni di bilancio, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di gestione.

b) Le misure di portata generale intese a dare applicazione alle disposizioni essenziali di un atto di base, ivi comprese le misure concernenti la salute o la sicurezza delle persone, degli animali o delle piante, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

Quando un atto di base prevede che talune disposizioni non essenziali di tale atto possono essere adeguate o aggiornate tramite procedure di esecuzione, dette misure dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione.

c) Fatta salva l'applicazione delle lettere a) e b), la procedura consultiva è applicata ogniqualvolta si ritenga che sia la più appropriata.

Articolo 3

Procedura consultiva

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame, procedendo eventualmente a votazione.

3. Il parere è messo a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione sia messa a verbale.

4. La Commissione tiene in massima considerazione il parere del comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del parere.

Articolo 4

Procedura di gestione

1. La Commissione è assistita da un comitato di gestione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita nell'articolo citato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In quest'ultimo caso, la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise per un periodo da stabilire in ciascun atto di base ma che in nessun caso può essere superiore a tre mesi a decorrere da tale comunicazione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al paragrafo 3.

Articolo 5

Procedura di regolamentazione

1. La Commissione è assistita da un comitato di regolamentazione composto dei rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta, fatto salvo l'articolo 8, le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere e ne informa il Parlamento europeo.

5. Se il Parlamento europeo ritiene che una proposta presentata dalla Commissione in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato eccede le competenze di esecuzione previste da tale atto di base, esso informa il Consiglio circa la sua posizione.

6. Il Consiglio può, se del caso alla luce di tale eventuale posizione, deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata entro un termine che sarà fissato in ciascun atto di base ma che non può in nessun caso superare tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata presentata la proposta.

Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato.

Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto.

Articolo 6

Procedura di salvaguardia

Allorché l'atto di base conferisce alla Commissione la competenza a decidere su misure di salvaguardia può essere seguita la procedura seguente:

a) La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri le decisioni relative a misure di salvaguardia. Può essere previsto che, prima di adottare la sua decisione, la Commissione consulti gli Stati membri secondo modalità da definirsi in ciascun caso.

b) Ogni Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi.

c) Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata può decidere diversamente entro il termine che sarà fissato nell'atto di base di cui trattasi. In alternativa, può essere disposto nell'atto di base che il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può confermare, modificare o abrogare la decisione adottata dalla Commissione e che, qualora il Consiglio non abbia deciso entro il precitato termine, la decisione della Commissione si considera abrogata.

Articolo 7

1. Ogni comitato adotta il proprio regolamento interno su proposta del presidente, basandosi su un regolamento di procedura tipo che sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

I comitati attualmente esistenti adattano, per quanto necessario, i loro regolamenti interni al regolamento di procedura tipo.

2. Ai comitati si applicano i principi e le condizioni relativi all'accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

3. Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori dei comitati. A tale scopo riceve gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati, i progetti sottoposti ai comitati relativi a misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato nonché i risultati delle votazioni e i resoconti sommari delle riunioni, come pure gli elenchi degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli. Il Parlamento europeo è parimenti tenuto informato ogniqualvolta la Commissione trasmette al Consiglio misure o proposte relative alle misure da adottare.

4. Entro sei mesi dalla decorrenza dell'efficacia della decisione, la Commissione pubblica, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, un elenco dei comitati che assistono la Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione. Nell'elenco sono specificati, per ciascun comitato, l'atto o gli altri atti di base in virtù dei quali sono istituiti i comitati. A decorrere dal 2000 la Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sui lavori dei comitati.

5. I riferimenti di tutti i documenti trasmessi al Parlamento europeo a norma del paragrafo 3 sono resi pubblici in un registro che sarà istituito nel 2001.

Articolo 8

Qualora il Parlamento europeo indichi, con risoluzione motivata, che un progetto di misure d'esecuzione, di cui è prevista l'adozione e che è stato sottoposto ad un comitato in virtù di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, eccederebbe le competenze di esecuzione previste in detto atto di base, la Commissione riesamina il progetto. La Commissione, tenuto conto della citata risoluzione, può presentare al comitato, rispettando i termini del procedimento in corso, un nuovo progetto di misure, continuare il procedimento ovvero presentare al Parlamento europeo ed al Consiglio una proposta in base al trattato.

La Commissione informa il Parlamento europeo e il comitato, motivando la sua decisione, del seguito che intende dare alla risoluzione del Parlamento europeo.

Articolo 9

La decisione 87/373/CEE è abrogata.

Articolo 10

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. NAUMANN

(1) Si comunica al lettore che nella GU C 203 del 17 luglio 1999, pagina 1, figurano tre dichiarazioni a verbale del Consiglio relative alla presente decisione.

(2) GU C 279 dell'8.9.1998, pag. 5.

(3) Parere espresso il 6 maggio 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 197 del 18.7.1987, pag. 33.