31999D0422

1999/422/CE: Decisione della Commissione del 24 giugno 1999 che stabilisce le misure necessarie all'applicazione dell'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 30 aprile 1999 nella causa T-44/98 RII [notificata con il numero C(1999) 1736]

Gazzetta ufficiale n. L 163 del 29/06/1999 pag. 0083 - 0084


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1999

che stabilisce le misure necessarie all'applicazione dell'ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 30 aprile 1999 nella causa T-44/98 RII

[notificata con il numero C(1999) 1736]

(1999/422/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(1) considerando che, in data 30 aprile 1999, il presidente del Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha emesso un'ordinanza nell'ambito della causa T-44/98 RII [Emesa Sugar (Free zone) NV - in appresso denominata "Emesa" - contro Commissione delle Comunità europee], in virtù della quale è stata sospesa l'applicazione all'Emesa dell'articolo 108 ter della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea(1), modificata da ultimo dalla decisione 97/803/CEE(2), del regolamento (CE) n. 2553/97 della Commissione, del 17 dicembre 1997, recante modalità per il rilascio dei titoli d'importazione relativi a taluni prodotti dei codici NC 1701, 1702, 1703 e 1704 con origine cumulata ACP/PTOM(3), e della decisione della Commissione del 23 dicembre 1997 (VI/51329)(4), (in appresso denominata l'"ordinanza");

(2) considerando che, sempre in virtù dell'ordinanza, l'Emesa è stata inoltre autorizzata ad importare zucchero macinato originario dei PTOM; ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato II alla decisione 91/482/CEE, conformemente alle condizioni specificate in tale decisione, quale era in vigore fino al 30 novembre 1997, e fatte salve determinate condizioni e restrizioni;

(3) considerando che, per consentire all'Emesa di eseguire le operazioni autorizzate in virtù dell'ordinanza, occorre adottare le disposizioni di applicazione che gli Stati membri e l'Emesa sono tenuti a rispettare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Emesa Sugar (Free Zone) NV, società disciplinata dal diritto di Aruba, con sede in Oranjestad (Aruba), è autorizzata ad importare nella Comunità, nel periodo dal 1o maggio 1999 al 31 ottobre 1999, 7500 tonnellate di zucchero macinato, originario dei PTOM ai sensi dell'articolo 6 dell'allegato II alla decisione 91/482/CEE, alle condizioni seguenti:

1) le importazioni sono subordinate al rilascio di un titolo d'importazione; le autorità competenti degli Stati membri procedono al rilascio dei titoli conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione(5).

Alla casella 24 del titolo deve figurare la dicitura "ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE CE NELLA CAUSA T-44 RII DEL 30.4.1999".

L'Emesa costituisce una cauzione di 3 EUR/t; tale cauzione viene svincolata se l'importazione è effettuata conformemente al titolo d'importazione;

2) lo zucchero originario dei PTOM importato nella Comunità in virtù dell'ordinanza è venduto ad un prezzo pari almeno a 63,19 EUR per 100 kg di zucchero bianco della qualità tipo definita dal regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio(6).

Oltre alla cauzione di cui al punto 1, ultimo comma, l'Emesa deposita presso l'ufficio doganale dove vengono espletate le formalità per l'immissione in libera pratica, al più tardi il giorno in cui lo zucchero è presentato alla dogana ai fini della dichiarazione, una cauzione bancaria di 28 USD/t.

Nel caso in cui, nella sentenza della causa C-17/98, la Corte di giustizia delle CE dovesse dichiarare che l'articolo 108 ter della decisione 91/482/CEE non è valido, la cauzione verrà restituita all'Emesa per ordine del Presidente del Tribunale.

Articolo 2

Il rilascio del titolo o dei titoli d'importazione e l'importazione della merce devono essere effettuati entro il 31 ottobre 1999.

Articolo 3

L'Emesa non può presentare domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 2553/97.

Articolo 4

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(7) sono applicabili nella misura in cui non contraddicano altre disposizioni della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o giugno 1999.

Articolo 6

Gli Stati membri e l'Emesa Sugar (Free Zone) NV sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1.

(2) GU L 329 del 29.11.1997, pag. 50.

(3) GU L 349 del 19.12.1997, pag. 26.

(4) Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

(5) GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.

(6) GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1.

(7) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.